CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 373/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 09/07/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
Celeste VIGORITA, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Gaetano LABIANCA, Giudice
in data 09/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 687/2021 depositato il 17/08/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
P.IVA_1Andreani Tributi Srl -
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1628 IMU 2015
- sul ricorso n. 689/2021 depositato il 17/08/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
P.IVA_1Andreani Tributi Srl -
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 518 IMU 2017
- sul ricorso n. 690/2021 depositato il 17/08/2021
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
P.IVA_1Andreani Tributi Srl -
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 509 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento
Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorsi avverso gli epigrafati accertamento IMU per gli a.i.
2015, 2017 e 2018, eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Si costituiva la Andreani Tributi s.r.l., società concessionaria dell'ente creditore, sostenendo la legittimità di quanto impugnato e concludendo per i rigetti delle impugnazioni, vinte le spese.
Stante la connessione soggettiva e oggettiva tra le regiudicande (stesso contribuente e medesimi beni immobili rispetto a pretese IMU per tre diverse annualità), i procedimenti venivano riuniti.
All'udienza del 9.7.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati e devono essere pertanto rigettati.
Invero nessuno dei motivi in cui essi si articolano risulta persuasivo, come risulta dalla seguente disamina degli stessi che ora, al di là di reiterazioni e specificazioni, vengono passati in rassegna.
L'infondatezza è da predicarsi in prima battuta per l'asserito difetto di motivazione, poiché gli atti impugnati riportano tutto ciò che a tal proposito era dovuto per legge: le unità immobiliari per cui era pretesa erariale, le coordinate catastali, la tipologia di immobili, il diritto reale su di essi che costituiva la legittimazione passiva, le aliquote, il totale dell'imposta dovuta e l'omesso pagamento.
Del pari infondata è la doglianza relativa alla mancata allegazione degli atti presupposto, atteso che esso nel caso di specie trattasi di un atto normativo: il regolamento IMU approvato o modificato con deliberazione del consiglio comunale competente. Orbene, per gli atti normativi non valgono gli oneri di allegazione degli atti-presupposto. Gli atti normativi si presumono conosciuti una volta perfezionatosi il meccanismo di pubblicazione statuito per gli stessi.
Infondata è pure la critica relativa alla ultimazione degli immobili soltanto nel 2018, il che avrebbe significato che unicamente a partire da tale anno si sarebbe integrato il presupposto di imposto, con conseguente illegittimità delle pretese fiscali per gli anni precedenti. Invero la documentazione allegata alle controdeduzioni di parte resistente ha dimostrato che gli immobili per cui era pretesa erariale erano stati soltanto lievemente modificati nel 2018 mentre risultavano ultimati già nel 2008, come dimostra il fatto che sin da quell'anno ospitavano strutture ricettizie.
P.Q.M.
La CGT 1 di Foggia, Sezione 2 rigetta i ricorsi riuniti e compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi riuniti.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 09/07/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
Celeste VIGORITA, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Gaetano LABIANCA, Giudice
in data 09/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 687/2021 depositato il 17/08/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
P.IVA_1Andreani Tributi Srl -
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1628 IMU 2015
- sul ricorso n. 689/2021 depositato il 17/08/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
P.IVA_1Andreani Tributi Srl -
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 518 IMU 2017
- sul ricorso n. 690/2021 depositato il 17/08/2021
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
P.IVA_1Andreani Tributi Srl -
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 509 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento
Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorsi avverso gli epigrafati accertamento IMU per gli a.i.
2015, 2017 e 2018, eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Si costituiva la Andreani Tributi s.r.l., società concessionaria dell'ente creditore, sostenendo la legittimità di quanto impugnato e concludendo per i rigetti delle impugnazioni, vinte le spese.
Stante la connessione soggettiva e oggettiva tra le regiudicande (stesso contribuente e medesimi beni immobili rispetto a pretese IMU per tre diverse annualità), i procedimenti venivano riuniti.
All'udienza del 9.7.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati e devono essere pertanto rigettati.
Invero nessuno dei motivi in cui essi si articolano risulta persuasivo, come risulta dalla seguente disamina degli stessi che ora, al di là di reiterazioni e specificazioni, vengono passati in rassegna.
L'infondatezza è da predicarsi in prima battuta per l'asserito difetto di motivazione, poiché gli atti impugnati riportano tutto ciò che a tal proposito era dovuto per legge: le unità immobiliari per cui era pretesa erariale, le coordinate catastali, la tipologia di immobili, il diritto reale su di essi che costituiva la legittimazione passiva, le aliquote, il totale dell'imposta dovuta e l'omesso pagamento.
Del pari infondata è la doglianza relativa alla mancata allegazione degli atti presupposto, atteso che esso nel caso di specie trattasi di un atto normativo: il regolamento IMU approvato o modificato con deliberazione del consiglio comunale competente. Orbene, per gli atti normativi non valgono gli oneri di allegazione degli atti-presupposto. Gli atti normativi si presumono conosciuti una volta perfezionatosi il meccanismo di pubblicazione statuito per gli stessi.
Infondata è pure la critica relativa alla ultimazione degli immobili soltanto nel 2018, il che avrebbe significato che unicamente a partire da tale anno si sarebbe integrato il presupposto di imposto, con conseguente illegittimità delle pretese fiscali per gli anni precedenti. Invero la documentazione allegata alle controdeduzioni di parte resistente ha dimostrato che gli immobili per cui era pretesa erariale erano stati soltanto lievemente modificati nel 2018 mentre risultavano ultimati già nel 2008, come dimostra il fatto che sin da quell'anno ospitavano strutture ricettizie.
P.Q.M.
La CGT 1 di Foggia, Sezione 2 rigetta i ricorsi riuniti e compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi riuniti.