Articolo 32 della Legge 11 marzo 1953, n. 87
Articolo 31Articolo 33
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15 marzo 1953
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11 giugno 2003
Art. 32.
La questione della legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza, di legge dello Stato puo' essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali.
((La questione di legittimita' costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, e' promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati))
Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.
Entrata in vigore il 11 giugno 2003
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