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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 3000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3000 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3000/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AF FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12396/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N.242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240006891330000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 360/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTE: sentenza di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.6.2025 Ricorrente_1i ha impugnato la cartella di pagamento n.
10020240006891330000, notificata il 28.4.2025, emessa da Agenzia Entrate Riscossione, relativa al mancato pagamento della tassa auto anno 2018.
Il ricorrente ha dedotto di aver provveduto alla “rottamazione” del veicolo cui la cartella si riferisce;
ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
Con atto del 5.11.2025 si è costituita Agenzia Entrate Riscossione, che ha rilevato come la regione
Campania, in data 5.6.2025, ha provveduto allo “sgravio totale” del ruolo;
ha, pertanto, chiesto la emissione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Invero la regione Campania, in data 5.6.2025, ha provveduto allo “sgravio totale” del ruolo.
Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Napoli in data 15 gennaio 2026
Il G.M.
AN RA
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AF FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12396/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N.242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240006891330000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 360/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTE: sentenza di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.6.2025 Ricorrente_1i ha impugnato la cartella di pagamento n.
10020240006891330000, notificata il 28.4.2025, emessa da Agenzia Entrate Riscossione, relativa al mancato pagamento della tassa auto anno 2018.
Il ricorrente ha dedotto di aver provveduto alla “rottamazione” del veicolo cui la cartella si riferisce;
ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
Con atto del 5.11.2025 si è costituita Agenzia Entrate Riscossione, che ha rilevato come la regione
Campania, in data 5.6.2025, ha provveduto allo “sgravio totale” del ruolo;
ha, pertanto, chiesto la emissione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Invero la regione Campania, in data 5.6.2025, ha provveduto allo “sgravio totale” del ruolo.
Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Napoli in data 15 gennaio 2026
Il G.M.
AN RA