Versione
12 maggio 1990
12 maggio 1990
Art. 7. 1. Il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528 , come modificata dalla presente legge, sara' emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con il regolamento di applicazione ed esecuzione saranno determinati:
a) i punti di raccolta del gioco, salvo ulteriore determinazione per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, e la loro ubicazione nel territorio dello Stato, tenuto conto di obiettivi criteri di funzionalita' e produttivita';
b) la disciplina del rapporto di concessione con i raccoglitori del gioco;
c) le modalita' per l'organizzazione del gioco, per l'effettuazione e la ricezione delle giocate, per la contabilizzazione e l'esecuzione dei versamenti, per la custodia e la conservazione delle scommesse, per la pubblicita' ed il pagamento delle vincite;
d) le modalita' per i riscontri ed i controlli da parte dell'amministrazione e per la proposizione dei ricorsi amministrativi avverso il mancato pagamento delle vincite.
3. Il compenso per il raccoglitore del gioco, comprensivo di ogni spesa ed onere, sara' fissato dal predetto regolamento in misura non inferiore al 10 e non superiore al 12 per cento delle riscossioni lorde.
4. Il raccoglitore e' tenuto a fornire una cauzione dell'importo di lire 10 milioni, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa. La misura di detta cauzione e' ridotta ad un ventesimo se prestata collettivamente e solidalmente da piu' concessionari e per un importo minimo di lire 25 milioni. A partire dall'esercizio successivo, il predetto primo importo sara' commisurato all'ammontare medio delle riscossioni di una settimana conseguito nell'esercizio precedente arrotondato al milione successivo.
5. Per la copertura dei rischi derivanti da furti, rapine ed incendio, che abbiano per oggetto gli incassi del gioco del lotto, i ricevitori sono tenuti a stipulare, anche in forma collettiva, apposita assicurazione. La copertura prevista deve essere pari alla meta' dell'incasso medio settimanale.
2. Con il regolamento di applicazione ed esecuzione saranno determinati:
a) i punti di raccolta del gioco, salvo ulteriore determinazione per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, e la loro ubicazione nel territorio dello Stato, tenuto conto di obiettivi criteri di funzionalita' e produttivita';
b) la disciplina del rapporto di concessione con i raccoglitori del gioco;
c) le modalita' per l'organizzazione del gioco, per l'effettuazione e la ricezione delle giocate, per la contabilizzazione e l'esecuzione dei versamenti, per la custodia e la conservazione delle scommesse, per la pubblicita' ed il pagamento delle vincite;
d) le modalita' per i riscontri ed i controlli da parte dell'amministrazione e per la proposizione dei ricorsi amministrativi avverso il mancato pagamento delle vincite.
3. Il compenso per il raccoglitore del gioco, comprensivo di ogni spesa ed onere, sara' fissato dal predetto regolamento in misura non inferiore al 10 e non superiore al 12 per cento delle riscossioni lorde.
4. Il raccoglitore e' tenuto a fornire una cauzione dell'importo di lire 10 milioni, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa. La misura di detta cauzione e' ridotta ad un ventesimo se prestata collettivamente e solidalmente da piu' concessionari e per un importo minimo di lire 25 milioni. A partire dall'esercizio successivo, il predetto primo importo sara' commisurato all'ammontare medio delle riscossioni di una settimana conseguito nell'esercizio precedente arrotondato al milione successivo.
5. Per la copertura dei rischi derivanti da furti, rapine ed incendio, che abbiano per oggetto gli incassi del gioco del lotto, i ricevitori sono tenuti a stipulare, anche in forma collettiva, apposita assicurazione. La copertura prevista deve essere pari alla meta' dell'incasso medio settimanale.
Giurisprudenza • 45
- 1. TAR Brescia, sez. II, sentenza 26/08/2019, n. 772Provvedimento: […] E' opportuno premettere che l'art. 7 della legge n. 85/1990 prevede, tra l'altro, che le modalità per l'esecuzione dei versamenti delle somme riscosse dai raccoglitori siano demandate al regolamento di esecuzione, approvato con d.P.R. 7 agosto 1990, […] Ricordato che l'art. 1 del contratto di concessione prevede la revoca per gravi violazioni della legge sul lotto e/o della normativa fiscale e per gravi inosservanze delle modalità stabilite nel contratto medesimo, si rileva che l'art. 7 della legge 85/1990 dispone, al comma 4, che “ Il raccoglitore è tenuto a fornire una cauzione dell'importo di lire 10 milioni, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, […]Leggi di più...
- principio di giusto procedimento·
- violazione art. 34 e 35 legge 1293/1957·
- mancata costituzione polizza assicurativa e fideiussione·
- art. 7 legge 85/1990·
- ritardati versamenti dei proventi del gioco·
- revoca concessione gioco del lotto·
- violazione art. 30 d.P.R. 303/1990·
- competenza del TAR·
- regolamento di esecuzione d.P.R. 303/1990·
- eccesso di potere·
- proporzionalità della sanzione amministrativa·
- art. 2 e 6 contratto di concessione·
- inadempimento contrattuale