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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 4967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4967 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB MO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 308/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti GANCI FABIO, MICELI C.F._2
LT, NA AN e PI NICOLA;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro-tempore;
- parte resistente contumace-
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. le ricorrenti indicate in epigrafe hanno chiesto che il venga condannato ad assegnargli la cd. “carta Controparte_1
elettronica” per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e quindi ad accreditargli la somma di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato prestato;
in subordine,
1 hanno chiesto che l'Amministrazione venga condannata al pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento del danno. Nello specifico:
- ha chiesto la somma di € 1.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020 Parte_1
e 2023/2024;
- ha chiesto la somma di € 1.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021 Parte_2
e 2024/2025.
A sostegno delle superiori domande le ricorrenti, premettendo di aver lavorato come supplenti, hanno argomentato circa il loro diritto di ricevere la cd. carta docenti come gli analoghi insegnanti a tempo indeterminato (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_1
è costituito, cosicché ne va dichiarata la contumacia.
Ciò detto, le pretese della ricorrente per gli a.s. 2020/2021 e Parte_2
2024/2025 meritano di trovare accoglimento alla luce degli insegnamenti della Corte di
Cassazione secondo cui “la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere
l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”
(Cass., sez. lav., sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023).
Per l'assegnazione della “Carta docente” alla ricorrente per gli a.s. Parte_1
2019/2020 e 2023/2024 appare necessario, invece, svolgere una considerazione aggiuntiva, in quanto la parte ricorrente lavorava:
2 • per l'a.s. 2019/2020 soltanto dal 28 gennaio al 30 giugno 2020 (154 giorni);
• per l'a.s. 2023/2024 soltanto dal 10 gennaio al 30 giugno 2024 (172 giorni).
La citata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la cd. carta docenti è uno strumento di formazione (e non già una dotazione lavorativa in senso stretto) tarato sulla durata annuale della didattica cui si rivolge (“la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”).
Partendo da tale assunto la Corte di Cassazione ha stabilito che il carattere discriminatorio della limitazione del beneficio ai soli docenti di ruolo non si configura soltanto “quando si presenti il medesimo dato temporale” in relazione ai docenti precari, ma anche in tutti quei casi in cui le supplenze presentino “sovrapponibilità di condizioni” rispetto alla formazione del docente di ruolo.
Ora, poste le basi del ragionamento cui la giurisprudenza di merito dovrebbe ispirarsi, la Corte di Cassazione, vincolata all'esame del caso concretamente sottoposto alla sua attenzione, ha riconosciuto la sussistenza della discriminazione nel caso di supplenze attribuite ai sensi dei primi due commi dell'art. 4 della L. 124/1999 perché espressamente definite annuali dalla prima norma e chiaramente riferibili al medesimo dato temporale nel caso del secondo comma, limitandosi a considerare, per tutte le altre ipotesi estranee al suo caso concreto, che 1) prestazioni lavorative pienamente comparabili devono ricevere analogo trattamento;
2) situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari non possono essere valorizzate ai fini del giudizio antidiscriminatorio;
3) il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, in quanto previsto per la regolazione di specifici istituti, è “in sé inidoneo” ai fini del giudizio in questione.
Ebbene, condividendo le considerazioni della Suprema Corte e dando per assodato che l'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 contrasti con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla
Carta Docente al solo insegnante di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti supplenti chiamati a svolgere incarichi di supplenza comparabili anche sotto il profilo del carattere annuale della didattica, occorre verificare se nel caso concreto il lavoratore abbia
3 svolto una prestazione “sovrapponibile”, per condizioni attinenti alla formazione ed alla didattica annuale, a quella di analogo docente di ruolo.
Chiarito quanto precede, questo giudice non ha dubbi che il beneficio in questione spetti anche al docente che abbia lavorato, come supplente, dal 10 o dal 28 gennaio al 30 giugno, sia per la durata (per l'a.s. 2019/2020 154 giorni e per l'a.s. 2023/2024 172 giorni) e la continuità dell'incarico, sia perché la stessa normativa scolastica del tutto significativamente equipara sotto il profilo retributivo alla supplenza annuale l'incarico conferito dal 1° febbraio al termine delle operazioni di scrutinio finale (art. 527 del d.lgs.
297/1994). D'altra parte, mancando una fonte normativa di riferimento (conseguente alla disapplicazione della norma interna contrastante con la fonte eurounitaria), non v'è dubbio che il giudice di merito è chiamato a valutare in concreto la sovrapponibilità delle situazioni oggetto di comparazione e che, all'esito di un tale giudizio, sotto il profilo della formazione e della didattica non emergono sostanziali differenze tra una supplenza conferita entro il 31 dicembre ed una conferita dal 10 o dal 28 gennaio (con conclusione, entrambe, al 30 giugno).
Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento degli importi CP_1 correttamente richiesti nell'atto introduttivo, da corrispondersi mediante l'emissione di carta docente o altro analogo bonus elettronico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vengono liquidate come in dispositivo tenendo in considerazione da un lato il numero delle ricorrenti e dall'altro lato il carattere seriale della controversia con distrazione in favore dei procuratori delle parti ricorrenti giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nella contumacia del , Controparte_1 accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
al pagamento, mediante emissione di carta docenti o analoghi buoni elettronici, in favore di:
• della somma di € 1.000,00; Parte_1
• della somma di € 1.000,00; Parte_2
4 condanna il al pagamento in favore degli Controparte_1
avv.ti Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e AB Ganci nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. delle parti ricorrenti, delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 1.049,00, di cui € 49,00 per esborsi ed € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 18/11/2025
Il Giudice del Lavoro
AB MO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB MO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 308/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti GANCI FABIO, MICELI C.F._2
LT, NA AN e PI NICOLA;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro-tempore;
- parte resistente contumace-
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. le ricorrenti indicate in epigrafe hanno chiesto che il venga condannato ad assegnargli la cd. “carta Controparte_1
elettronica” per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e quindi ad accreditargli la somma di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato prestato;
in subordine,
1 hanno chiesto che l'Amministrazione venga condannata al pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento del danno. Nello specifico:
- ha chiesto la somma di € 1.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020 Parte_1
e 2023/2024;
- ha chiesto la somma di € 1.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021 Parte_2
e 2024/2025.
A sostegno delle superiori domande le ricorrenti, premettendo di aver lavorato come supplenti, hanno argomentato circa il loro diritto di ricevere la cd. carta docenti come gli analoghi insegnanti a tempo indeterminato (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_1
è costituito, cosicché ne va dichiarata la contumacia.
Ciò detto, le pretese della ricorrente per gli a.s. 2020/2021 e Parte_2
2024/2025 meritano di trovare accoglimento alla luce degli insegnamenti della Corte di
Cassazione secondo cui “la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere
l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”
(Cass., sez. lav., sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023).
Per l'assegnazione della “Carta docente” alla ricorrente per gli a.s. Parte_1
2019/2020 e 2023/2024 appare necessario, invece, svolgere una considerazione aggiuntiva, in quanto la parte ricorrente lavorava:
2 • per l'a.s. 2019/2020 soltanto dal 28 gennaio al 30 giugno 2020 (154 giorni);
• per l'a.s. 2023/2024 soltanto dal 10 gennaio al 30 giugno 2024 (172 giorni).
La citata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la cd. carta docenti è uno strumento di formazione (e non già una dotazione lavorativa in senso stretto) tarato sulla durata annuale della didattica cui si rivolge (“la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”).
Partendo da tale assunto la Corte di Cassazione ha stabilito che il carattere discriminatorio della limitazione del beneficio ai soli docenti di ruolo non si configura soltanto “quando si presenti il medesimo dato temporale” in relazione ai docenti precari, ma anche in tutti quei casi in cui le supplenze presentino “sovrapponibilità di condizioni” rispetto alla formazione del docente di ruolo.
Ora, poste le basi del ragionamento cui la giurisprudenza di merito dovrebbe ispirarsi, la Corte di Cassazione, vincolata all'esame del caso concretamente sottoposto alla sua attenzione, ha riconosciuto la sussistenza della discriminazione nel caso di supplenze attribuite ai sensi dei primi due commi dell'art. 4 della L. 124/1999 perché espressamente definite annuali dalla prima norma e chiaramente riferibili al medesimo dato temporale nel caso del secondo comma, limitandosi a considerare, per tutte le altre ipotesi estranee al suo caso concreto, che 1) prestazioni lavorative pienamente comparabili devono ricevere analogo trattamento;
2) situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari non possono essere valorizzate ai fini del giudizio antidiscriminatorio;
3) il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, in quanto previsto per la regolazione di specifici istituti, è “in sé inidoneo” ai fini del giudizio in questione.
Ebbene, condividendo le considerazioni della Suprema Corte e dando per assodato che l'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 contrasti con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla
Carta Docente al solo insegnante di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti supplenti chiamati a svolgere incarichi di supplenza comparabili anche sotto il profilo del carattere annuale della didattica, occorre verificare se nel caso concreto il lavoratore abbia
3 svolto una prestazione “sovrapponibile”, per condizioni attinenti alla formazione ed alla didattica annuale, a quella di analogo docente di ruolo.
Chiarito quanto precede, questo giudice non ha dubbi che il beneficio in questione spetti anche al docente che abbia lavorato, come supplente, dal 10 o dal 28 gennaio al 30 giugno, sia per la durata (per l'a.s. 2019/2020 154 giorni e per l'a.s. 2023/2024 172 giorni) e la continuità dell'incarico, sia perché la stessa normativa scolastica del tutto significativamente equipara sotto il profilo retributivo alla supplenza annuale l'incarico conferito dal 1° febbraio al termine delle operazioni di scrutinio finale (art. 527 del d.lgs.
297/1994). D'altra parte, mancando una fonte normativa di riferimento (conseguente alla disapplicazione della norma interna contrastante con la fonte eurounitaria), non v'è dubbio che il giudice di merito è chiamato a valutare in concreto la sovrapponibilità delle situazioni oggetto di comparazione e che, all'esito di un tale giudizio, sotto il profilo della formazione e della didattica non emergono sostanziali differenze tra una supplenza conferita entro il 31 dicembre ed una conferita dal 10 o dal 28 gennaio (con conclusione, entrambe, al 30 giugno).
Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento degli importi CP_1 correttamente richiesti nell'atto introduttivo, da corrispondersi mediante l'emissione di carta docente o altro analogo bonus elettronico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vengono liquidate come in dispositivo tenendo in considerazione da un lato il numero delle ricorrenti e dall'altro lato il carattere seriale della controversia con distrazione in favore dei procuratori delle parti ricorrenti giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nella contumacia del , Controparte_1 accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
al pagamento, mediante emissione di carta docenti o analoghi buoni elettronici, in favore di:
• della somma di € 1.000,00; Parte_1
• della somma di € 1.000,00; Parte_2
4 condanna il al pagamento in favore degli Controparte_1
avv.ti Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e AB Ganci nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. delle parti ricorrenti, delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 1.049,00, di cui € 49,00 per esborsi ed € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 18/11/2025
Il Giudice del Lavoro
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