Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 maggio 1990 |
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| Data dell'ultima modifica : | 15 febbraio 2001 |
Commentari • 9
- 1. Ricevitoria non versa in tempo i proventi delle giocate del lotto: è peculato o ritardato versamento?https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Con la sentenza n.33468/23, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un concessionario di una ricevitoria del lotto, condannato per peculato ai sensi dell'art. 314 c.p. in relazione all'appropriazione di somme dovute all'Amministrazione Monopoli dello Stato. Nel giudizio sono emerse rilevanti questioni in merito alla distinzione tra il reato di peculato e l'illecito amministrativo di ritardato versamento, con particolare riferimento all'applicazione della L. n. 85 del 1990, art. 8. Il fatto Il ricorrente, nella sua qualità di concessionario di una ricevitoria del lotto, era stato condannato per essersi appropriato della somma di 23.981,66 euro, provento delle giocate …
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Giurisprudenza • 281
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 05/12/2025, n. 133Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA composta dai seguenti Magistrati: Leonardo Venturini Presidente rel NA LE I referendario Khelena Nikifarava I referendario ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 133 /2025 nel giudizio iscritto al 63241 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di: EC BEATRICE, C.F. [...], nata il [...] a [...], residente in [...] - Prato; titolare della ricevitoria lotto n. PO1266/FI1264 della ruota di Firenze, come da contratto di assegnazione in concessione, per il periodo dal 16 novembre 2019 al 15 …Leggi di più...
- interessi su ritardato pagamento·
- fideiussione·
- danno erariale·
- contumacia·
- art. 33 co. 2 L. n. 724/1994·
- giurisdizione contabile·
- revoca concessione·
- responsabilità contabile·
- agente contabile·
- mancato versamento proventi lotto
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 528 , sono sostituiti dai seguenti:
"L'importo di ciascuna giocata e' fissato in lire mille, o multipli di mille, e non puo' essere superiore a lire 50 mila. Il giocatore puo' frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte le ruote non puo' essere inferiore a lire 2 mila.
I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro".(1) ((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 13 dicembre 1999, n. 474 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'importo della giocata massima al gioco del lotto, stabilito dall' articolo 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85 , e' raddoppiato."
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AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 23 gennaio 2001, (in G.U. 31/01/2001, n. 25), nel modificare l'art. 3, comma 1 del Decreto 13 dicembre 1999, n. 474, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 febbrario 2001, l'importo della giocata massima per il gioco del lotto stabilito dall' art. 3 del decreto ministeriale 13 dicembre 1999, n. 474 , e' raddoppiato". - Art. 2. 1. L' articolo 4 della legge 2 agosto 1982, n. 528 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Il gioco si articola, avvalendosi di un sistema di automazione, nelle fasi della raccolta delle giocate, dell'emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, del riscontro delle giocate e della convalida delle vincite.
2. Le giocate sono ricevute presso i punti di raccolta dai raccoglitori del gioco mediante l'impiego di apparecchiature automatizzate che assicurano il rilascio di uno scontrino concernente l'avvenuta giocata.
3. Il premio massimo cui puo' dare luogo ogni bolletta di giocata al lotto, comunque sia ripartito il prezzo, non puo' eccedere la somma di lire mille milioni.
4. Alla realizzazione del sistema di automazione di cui ai commi 1 e 2 si provvede a cura del Ministero delle finanze, sentita l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mediante appalto concorso da indire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del regolamento di applicazione ed esecuzione della presente legge.
5. Il compenso da attribuire per i locali, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e quanto altro occorre per il completo esercizio del sistema suddetto e' determinato applicando, sull'incasso lordo derivante dalle giocate effettuate, le aliquote per scaglioni di incasso, stabilite nel capitolato d'oneri in base ai seguenti criteri:
a) per il primo scaglione, fino a mille miliardi di lire, l'aliquota da applicare non puo' essere superiore al 10 per cento;
b) per gli scaglioni successivi, i primi due pari a 500 miliardi di lire ciascuno ed i restanti pari a mille miliardi di lire ciascuno, si applicano, per ogni scaglione, aliquote comunque inferiori al 10 per cento e ad ogni aliquota precedente". - Art. 3. 1. L' articolo 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Le estrazioni avvengono una volta per settimana presso le intendenze di finanza di ciascun capoluogo di provincia indicato come ruota dal primo comma dell'articolo 2, ad opera di una commissione composta dall'intendente di finanza o da un suo delegato che la presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria designato dall'intendente di finanza. Con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3 puo' essere disposto che le estrazioni avvengano a Roma per alcune o tutte le ruote. In questo caso la commissione nominata presso l'intendenza di finanza di Roma cura l'estrazione per tutte le ruote le cui estrazioni avvengano a Roma.
2. Altri tipi e forme di estrazione e di scommesse nonche' i relativi criteri e modalita' possono essere stabiliti con decreto del Ministro delle finanze".