Legge 19 aprile 1990, n. 85

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  • 1Art. 314 c.p. Peculato
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Testo Unico della legge di pubblica sicurezza (TULPS)
    https://www.studiocataldi.it/

    Raccolta Normativa Salva questa pagina in PDF REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 26 giugno, n. 146). - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza . Testo aggiornato alla modifiche introdotte con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in SO n.45, relativo alla G.U. 30/12/2019, n.304) TITOLO I. Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione. Capo I. Delle attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti d'urgenza o per grave necessità pubblica. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Art. 1. (Art. 1 T. U. 1926; art. 1 R. D. L. 14 aprile 1927, n. 593). L'autorita' di pubblica sicurezza veglia al …

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  • 3Ricevitoria non versa in tempo i proventi delle giocate del lotto: è peculato o ritardato versamento?
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    Con la sentenza n.33468/23, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un concessionario di una ricevitoria del lotto, condannato per peculato ai sensi dell'art. 314 c.p. in relazione all'appropriazione di somme dovute all'Amministrazione Monopoli dello Stato. Nel giudizio sono emerse rilevanti questioni in merito alla distinzione tra il reato di peculato e l'illecito amministrativo di ritardato versamento, con particolare riferimento all'applicazione della L. n. 85 del 1990, art. 8. Il fatto Il ricorrente, nella sua qualità di concessionario di una ricevitoria del lotto, era stato condannato per essersi appropriato della somma di 23.981,66 euro, provento delle giocate …

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  • 4Peculato: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 314 del codice penale
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 febbraio 2023

  • 5Revoca della concessione al gestore della ricevitoria perché inadempiente
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 13 maggio 2020

    È legittimo il provvedimento amministrativo che revoca al gestore della ricevitoria la concessione per il gioco del lotto, in caso di mancato pagamento nel termine perentorio di cinque giorni, dei proventi relativi alla settimana contabile La revoca della concessione amministrativa La titolare di una ricevitoria, rivendita di tabacchi aveva impugnato il provvedimento con il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva disposto la revoca della relativa concessione per il gioco del lotto, nonché disdetto la convenzione per la disciplina del discendente rapporto concessorio, per non aver quest'ultima provveduto al versamento della somma di 10.019,44 euro quale corrispettivo dei …

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Giurisprudenza279

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  • 1TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 20/01/2025, n. 126
    Provvedimento: Pubblicato il 20/01/2025 N. 00126/2025 REG.PROV.COLL. N. 01708/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1708 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale Sicilia, Sezione Operativa Territoriale di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore ; …
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    • rapporto fiduciario·
    • deposito cauzionale·
    • art. 7 legge 85/1990·
    • art. 21 D.P.R. 303/1990·
    • responsabilità patrimoniale concessionario·
    • discrezionalità amministrativa·
    • forza maggiore·
    • art. 34 legge 1293/1957·
    • art. 60 c.p.a.·
    • violazione dovere di fedeltà·
    • art. 1454 c.c.·
    • revoca concessione lotto·
    • mancato versamento proventi·
    • compensazione spese legali·
    • polizza fideiussoria

  • 2TAR Roma, sez. II, sentenza breve 30/07/2024, n. 15466
    Provvedimento: Pubblicato il 30/07/2024 N. 15466/2024 REG.PROV.COLL. N. 04589/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 4589 del 2024, proposto da MO IA, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Giebelmann e Michele Salvoni Giebelmann, con domicilio digitale in atti e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Carlo Testori in Roma, via Gregorio VII, n. 269; contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e …
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    • art. 30 d.P.R. n. 303/1990·
    • sanzione amministrativa·
    • tardivi versamenti proventi lotto·
    • violazione abituale norme gestione·
    • rapporto fiduciario concessorio·
    • giurisdizione amministrativa·
    • art. 34 l. n. 1293/1957·
    • discrezionalità amministrativa·
    • revoca concessione lotto·
    • art. 24 d.P.R. n. 303/1990

  • 3Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 08/11/2024, n. 89
    Provvedimento: LA CORTE DEI CONTI SENT. NR. 89/2024/R REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA composta dai seguenti magistrati: IO RAELI Presidente e relatore Marco CATALANO Consigliere Riccardo PATUMI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46218 proposto dal Procuratore regionale nei confronti di IC EL, nato a [...] il [...] e residente in [...]08H294F) – rapp.to e difeso in giudizio dall'avv. Luigi Patimo, giusta procura in calce all'atto di “costituzione in giudizio e memoria difensiva”, con elezione di domicilio presso il suo studio in Rimini alla p.zza …
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    • omesso versamento·
    • danno erariale·
    • art. 194 R.D. 827/1924·
    • interessi legali·
    • art. 2697 c.c.·
    • prova liberatoria·
    • gioco del lotto·
    • responsabilità contabile·
    • agente contabile·
    • rivalutazione monetaria

  • 4CGARS, sez. I, sentenza 07/08/2024, n. 623
    Provvedimento: Pubblicato il 07/08/2024 N. 00623/2024REG.PROV.COLL. N. 00263/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Sezione giurisdizionale ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 263 del 2023, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6; contro il sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Barbagallo, …
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    • art. 18 legge n. 1293/1957·
    • art. 6 legge n. 1293/1957·
    • art. 13 legge n. 1293/1957·
    • principio di proporzionalità·
    • giurisdizione amministrativa·
    • interpretazione rigorosa norme sanzionatorie·
    • revoca concessione·
    • principio di discrezionalità amministrativa·
    • decadenza concessione·
    • motivazione provvedimento amministrativo

  • 5Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 05/12/2025, n. 133
    Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA composta dai seguenti Magistrati: Leonardo Venturini Presidente rel NA LE I referendario Khelena Nikifarava I referendario ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 133 /2025 nel giudizio iscritto al 63241 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di: EC BEATRICE, C.F. [...], nata il [...] a [...], residente in [...] - Prato; titolare della ricevitoria lotto n. PO1266/FI1264 della ruota di Firenze, come da contratto di assegnazione in concessione, per il periodo dal 16 novembre 2019 al 15 …
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    • interessi su ritardato pagamento·
    • fideiussione·
    • danno erariale·
    • contumacia·
    • art. 33 co. 2 L. n. 724/1994·
    • giurisdizione contabile·
    • revoca concessione·
    • responsabilità contabile·
    • agente contabile·
    • mancato versamento proventi lotto
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 528 , sono sostituiti dai seguenti:
    "L'importo di ciascuna giocata e' fissato in lire mille, o multipli di mille, e non puo' essere superiore a lire 50 mila. Il giocatore puo' frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte le ruote non puo' essere inferiore a lire 2 mila.
    I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro".(1) ((2))
    ---------------
    AGGIORNAMENTO (1)
    Il Decreto 13 dicembre 1999, n. 474 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'importo della giocata massima al gioco del lotto, stabilito dall' articolo 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85 , e' raddoppiato."
    ---------------
    AGGIORNAMENTO (2)
    Il Decreto 23 gennaio 2001, (in G.U. 31/01/2001, n. 25), nel modificare l'art. 3, comma 1 del Decreto 13 dicembre 1999, n. 474, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 febbrario 2001, l'importo della giocata massima per il gioco del lotto stabilito dall' art. 3 del decreto ministeriale 13 dicembre 1999, n. 474 , e' raddoppiato".
  • Art. 2. 1. L' articolo 4 della legge 2 agosto 1982, n. 528 , e' sostituito dal seguente:
    "Art. 4. - 1. Il gioco si articola, avvalendosi di un sistema di automazione, nelle fasi della raccolta delle giocate, dell'emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, del riscontro delle giocate e della convalida delle vincite.
    2. Le giocate sono ricevute presso i punti di raccolta dai raccoglitori del gioco mediante l'impiego di apparecchiature automatizzate che assicurano il rilascio di uno scontrino concernente l'avvenuta giocata.
    3. Il premio massimo cui puo' dare luogo ogni bolletta di giocata al lotto, comunque sia ripartito il prezzo, non puo' eccedere la somma di lire mille milioni.
    4. Alla realizzazione del sistema di automazione di cui ai commi 1 e 2 si provvede a cura del Ministero delle finanze, sentita l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mediante appalto concorso da indire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del regolamento di applicazione ed esecuzione della presente legge.
    5. Il compenso da attribuire per i locali, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e quanto altro occorre per il completo esercizio del sistema suddetto e' determinato applicando, sull'incasso lordo derivante dalle giocate effettuate, le aliquote per scaglioni di incasso, stabilite nel capitolato d'oneri in base ai seguenti criteri:
    a) per il primo scaglione, fino a mille miliardi di lire, l'aliquota da applicare non puo' essere superiore al 10 per cento;
    b) per gli scaglioni successivi, i primi due pari a 500 miliardi di lire ciascuno ed i restanti pari a mille miliardi di lire ciascuno, si applicano, per ogni scaglione, aliquote comunque inferiori al 10 per cento e ad ogni aliquota precedente".
  • Art. 3. 1. L' articolo 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528 , e' sostituito dal seguente:
    "Art. 7. - 1. Le estrazioni avvengono una volta per settimana presso le intendenze di finanza di ciascun capoluogo di provincia indicato come ruota dal primo comma dell'articolo 2, ad opera di una commissione composta dall'intendente di finanza o da un suo delegato che la presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria designato dall'intendente di finanza. Con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3 puo' essere disposto che le estrazioni avvengano a Roma per alcune o tutte le ruote. In questo caso la commissione nominata presso l'intendenza di finanza di Roma cura l'estrazione per tutte le ruote le cui estrazioni avvengano a Roma.
    2. Altri tipi e forme di estrazione e di scommesse nonche' i relativi criteri e modalita' possono essere stabiliti con decreto del Ministro delle finanze".