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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 26/02/2026, n. 2961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2961 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2961/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15173/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2501413062 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con il ricorso depositato il 12.07.2022, la ricorrente –sig.ra Ricorrente_1 ha, previa sospensiva, impugnato
contro
Roma Capitale, l'avviso di accertamento esecutivo n. 2501413062 anno 2023 del
10.07.2025, notificato in data 29 Agosto 2025 per tari, sanzioni e interessi- Anno 2023 per un totale di Euro
407,48 (quattrocentosette/48).
Parte attrice ha dedotto:
· la carenza assoluta di motivazione, l'avviso non contiene gli elementi essenziali della pretesa tributaria, in violazione dell'art. 7 L. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 3 L. 241/1990 e art. 1 comma 162 L.
296/2006. Mancano i dati identificativi catastali dell'immobile, superficie imponibile. titolo di possesso, destinazione d'uso
· Omessa allegazione di atti richiamati, l'avviso cita un precedente sollecito, mai allegato. La giurisprudenza richiede l'allegazione degli atti essenziali alla motivazione;
· Mancata indicazione della superficie imponibile, elemento fondamentale per determinare la TARI. La
Cassazione (ord. 10639/2022; sent. 3854/2022) considera essenziale l'indicazione della superficie ai fini della validità dell'atto.
· Assenza del presupposto impositivo. La ricorrente non possiede alcun immobile a Roma (visura allegata),
è residente a [...], l'unico immobile intestato è nel Comune di Viareggio. Manca completamente il presupposto TARI (possesso o detenzione di locali nel Comune).
2.Roma Capitale alla quale il ricorso risulta notificato, non è costituita in giudizio.
3.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. In tal senso e con valenza assorbente depone la censura di merito - non contrastata da Roma Capitale contumace- di assenza del presupposto impositivo, non possedendo la ricorrente -residente a [...]dal
1997- alcun immobile a Roma.
2.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il comune di Roma al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 300,00, oltre oneri accessori.
Così deciso in Roma alla camera di consiglio del 13.02.2026. Il Giudice
US Di TO
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15173/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2501413062 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con il ricorso depositato il 12.07.2022, la ricorrente –sig.ra Ricorrente_1 ha, previa sospensiva, impugnato
contro
Roma Capitale, l'avviso di accertamento esecutivo n. 2501413062 anno 2023 del
10.07.2025, notificato in data 29 Agosto 2025 per tari, sanzioni e interessi- Anno 2023 per un totale di Euro
407,48 (quattrocentosette/48).
Parte attrice ha dedotto:
· la carenza assoluta di motivazione, l'avviso non contiene gli elementi essenziali della pretesa tributaria, in violazione dell'art. 7 L. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 3 L. 241/1990 e art. 1 comma 162 L.
296/2006. Mancano i dati identificativi catastali dell'immobile, superficie imponibile. titolo di possesso, destinazione d'uso
· Omessa allegazione di atti richiamati, l'avviso cita un precedente sollecito, mai allegato. La giurisprudenza richiede l'allegazione degli atti essenziali alla motivazione;
· Mancata indicazione della superficie imponibile, elemento fondamentale per determinare la TARI. La
Cassazione (ord. 10639/2022; sent. 3854/2022) considera essenziale l'indicazione della superficie ai fini della validità dell'atto.
· Assenza del presupposto impositivo. La ricorrente non possiede alcun immobile a Roma (visura allegata),
è residente a [...], l'unico immobile intestato è nel Comune di Viareggio. Manca completamente il presupposto TARI (possesso o detenzione di locali nel Comune).
2.Roma Capitale alla quale il ricorso risulta notificato, non è costituita in giudizio.
3.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. In tal senso e con valenza assorbente depone la censura di merito - non contrastata da Roma Capitale contumace- di assenza del presupposto impositivo, non possedendo la ricorrente -residente a [...]dal
1997- alcun immobile a Roma.
2.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il comune di Roma al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 300,00, oltre oneri accessori.
Così deciso in Roma alla camera di consiglio del 13.02.2026. Il Giudice
US Di TO