Art. 4. 1. Le vincite il cui importo non supera lire 1.250.000 sono pagate dal raccoglitore del gioco del lotto presso il quale e' stata effettuata la giocata, previa esibizione dello scontrino.
2. L'importo di cui al comma 1 puo' essere modificato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.
2. L'importo di cui al comma 1 puo' essere modificato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.