Versione
12 maggio 1990
12 maggio 1990
Art. 4. 1. Le vincite il cui importo non supera lire 1.250.000 sono pagate dal raccoglitore del gioco del lotto presso il quale e' stata effettuata la giocata, previa esibizione dello scontrino.
2. L'importo di cui al comma 1 puo' essere modificato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.
2. L'importo di cui al comma 1 puo' essere modificato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, sentenza 24/04/2024, n. 15Provvedimento: […] · secondo l'articolo 10, primo comma della citata legge n. 528 del 1982, “Le vincite il cui importo non supera lire 250.000 sono pagate dal raccoglitore presso il quale è stata effettuata la scommessa previa esibizione dello scontrino”; l'articolo 4 della citata legge n. 85 del 1990, dopo aver elevato il predetto limite a lire 1.250.000 (comma 1), ha, poi, previsto che quest'ultimo importo “può essere modificato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro” (comma 2), vale a dire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;Leggi di più...
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