Sentenza 4 maggio 2021
Sentenza 12 aprile 2022
Sentenza 8 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 08/04/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
MM MAIELLO Presidente ON PALAZZO Consigliere – relatore Marco FRATINI Consigliere Carola CORRADO Primo Referendario Flavia D’ORO Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di appello in materia di responsabilità, iscritti al n. 59051 del ruolo generale, promosso da:
LO CO, nato a [...] il [...] (c.f.
[...]) e ivi residente, in via Agnesi n. 90, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv. Glauco Stagnaro (c.f. [...]– p.e.c.
glauco.stagnaro@ordineavvgenova.it), con studio a Genova, in via Corsica n. 2, e con elezione di domicilio digitale ex art. 28, co. 2, c.g.c.
presso il suo indirizzo p.e.c. dianzi trascritto;
- appellante –
CO OB, nata a [...] il [...] (c.f.
[...]) e ivi residente in [...],
SENTENZA - 61/2026 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’Avv. Andrea NT (c.f. [...]– p.e.c.
andreabbamonte@avvocatinapoli.legalmail.it), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, in via degli Avignonesi n. 5,
- appellante incidentale –
CASTE’ OR, nato a [...] il [...] (c.f.
[...]) e residente a [...], frazione Corniglia, via alla Stazione n. 19, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv. Prof. Daniela Granara (c.f. [...]– p.e.c.
avvdanielegranara@puntopec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Genova, in via Bosco n. 31/4,
- appellante incidentale -
contro Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la LI, in persona del Procuratore regionale p.t.;
Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t.
– appellati –
avverso la sentenza n. 65/2021 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la LI, depositata il 4 maggio 2021.
Visti tutti gli atti e documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 2 aprile 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario d’udienza Dott.ssa Lucia Pellegrino e data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del relatore Cons. ON PA, l’Avv. Stagnaro per l’appellante LO CO, l’Avv. Falco su delega orale dell’Avv. NT per l’appellante incidentale CO OB, l’Avv. Sterrantino su delega scritta del Prof. Avv. Granara per l’appellante incidentale AS OR e, infine, il Vice Procuratore generale Antongiulio Martina per la Procura generale.
Ritenuto in
FATTO
1. Con sentenza n. 65/2021, depositata il 4 maggio 2021, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la LI, respinte le preliminari eccezioni di difetto di legittimazione passiva, di inammissibilità, decadenza e prescrizione dell’azione erariale formulate da alcuni convenuti, in parziale accoglimento della domanda della locale Procura regionale ha condannato “a titolo di dolo, con vincolo di solidarietà passiva, il sig. CO LO, il sig. OR TÉ, la sig.ra OB CO e la sig.ra IM AN, a risarcire alla Regione LI la somma di € 449.327,55 (…), oltre a interessi e rivalutazione secondo l’indice ISTAT FOI. Ai soli fini del riparto interno, il sig. LO, il sig. TÉ e la sig.ra CO rispondono fino alla concorrenza di € 148.220,30 ciascuno e la sig.ra AN fino alla concorrenza di € 4.666,66.”.
Ha inoltre condannato i medesimi convenuti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.395,23 da dividere tra essi in parti uguali.
1.2. Il Giudice di prime cure è pervenuto a siffatta decisione ritenendo:
• quanto all’eccepito difetto di legittimazione passiva dei convenuti, infondata la tesi da essi sostenuta, secondo cui essi non sarebbero dipendenti della Regione LI in quanto Consiglieri regionali, giacché ai fini della responsabilità amministrativa rileverebbe l’esistenza non già di un rapporto d’impiego con l’Amministrazione danneggiata, bensì di un rapporto di servizio con essa, che “si configura quando un soggetto è inserito a qualsiasi titolo nell’apparato organizzativo ed è investito – autoritativamente o convenzionalmente –
dello svolgimento in modo continuativo di un’attività retta dalle regole dell’azione amministrativa, di una funzione strumentale o di un ‘attività che compete istituzionalmente alla Pubblica Amministrazione, così da essere partecipe della sua attività.”. Inoltre, lo svolgimento da parte dei convenuti di una funzione costituzionale, quali componenti del Consiglio regionale ligure, renderebbe ancora più intenso il rapporto di servizio de quo con l’Amministrazione danneggiata e, più in generale, il legame intercorrente con lo Stato-comunità, di tal ché la prospettata “sottrazione dei Consiglieri regionali alla responsabilità per danno all’immagine creerebbe un ingiustificato privilegio, contrario ai principi di uguaglianza e ragionevolezza, insiti nell’art. 3 della Costituzione (…)”;
• quanto all’eccepita inconfigurabilità del risarcimento per danno all’immagine, infondata la tesi prospettata per cui esso opererebbe solo con riferimento a fatti accaduti successivamente all’entrata in vigore dell’art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78/2009 e ss.mm., giacché tale disposizione legislativa avrebbe introdotto nell’ordinamento solo un limite all’esercizio dell’azione risarcitoria, pacificamente esistente sulla base della disciplina del codice civile e della l. n.
20/1994 e ss.mm.;
• quanto all’eccepita inammissibilità dell’azione, infondata la tesi per cui la presenza di una condanna anche per un reato di falso inficia la proponibilità della domanda, atteso che tutti i convenuti sono stati condannati anche per il reato di cui all’art. 314 c.p., compreso dunque nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale;
• quanto all’eccepita decadenza dall’azione, infondata la tesi per cui l’azione andava avviata entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza penale di condanna, come previsto dall’art. 7 della l.
n. 97/2001, atteso che, da un lato, quest’ultima disposizione è stata abrogata dall’art. 4, co.1, lett. g) dell’all. 3 al d.lgs. n. 174/2016
(c.g.c.), con conseguente applicazione dell’art. 51, co. 7, c.g.c, che non prevede il suddetto termine di trenta giorni; dall’altro, il suddetto termine aveva comunque natura ordinatoria, con conseguente esclusione dell’ipotizzata sanzione della decadenza in caso di sua inosservanza;
• quanto all’eccepita, da parte della difesa del convenuto LO, prescrizione dell’azione, che il decorso del termine prescrizione non poteva che decorrere dalla data in cui la sentenza penale di condanna è divenuta irrevocabile, rappresentando la sua mancata formazione un ostacolo giuridico all’esercizio del diritto, e considerato che, come espressamente stabilito dall’art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78/2009, il decorso del termine di prescrizione è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale;
• quanto all’eccepita, da parte della difesa del convenuto LO,
“comprensività” del concordato penale di cui all’art. 599-bis c.p.p.
anche del danno all’immagine, che l’obbligazione derivante dal concordato penale è riferita soltanto agli importi indebitamente sottratti alle finanze pubbliche, e che, in ogni caso, riguardando l’istituto in questione solamente le condizioni per l’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello e il concordamento della pena, non esaurisce la pretesa del pubblico ministero contabile;
• nel merito, che tra la condotta dei convenuti e il danno all’immagine sussiste un diretto nesso causale, in quanto il danno deriva proprio dalla rivelazione degli illeciti. E ciò a prescindere dal fatto che altri soggetti, in analoga posizione, abbiano a loro volta cagionato un danno similare, stante l’autonomia e l’indipendenza di ciascuna condotta causativa del danno di cui si tratta (e quindi la riferibilità del nocumento arrecato alle rispettive condotte di ciascuno);
• in ordine alla quantificazione del danno, che questo deve essere valutato in via equitativa, stante l’inapplicabilità ratione temporis dell’art. 1, co. 62, della l. n. 190/2012, introducente il co. 1-sexies all’art. 1 della l. n. 20/1994 e ss.mm., in base agli usuali criteri impiegati dalla giurisprudenza contabile in fattispecie analoghe
(criterio oggettivo – gravità dei fatti; soggettivo – ruolo ricoperto dagli autori; e sociale – c.d. clamor fori).
La gravità è stata ravvisata nella:
▪ considerevole entità delle condotte appropriative;
▪ loro ripetitività e protrazione nel tempo (tre esercizi);
▪ insidiosità delle condotte (produzione di ricevute false o contraffazione di giustificativi di spesa: TÉ, LO, CO);
▪ natura esclusivamente egoistica delle maggior parte delle spese illecite (TÉ, CO), accertati irrevocabilmente non solo in sede penale ma anche in sede contabile (sez. II giur. centr. app. n.
109/2019, n. 477/2019, n. 306/2020; sez. LI n. 68/2016, n.
330/2018, n. 60/2019, n. 16/2020, n. 51/2020).
In buona sostanza, l’elevato disvalore delle condotte ha aggravato il danno all’immagine, incrementando il sentimento di sfiducia e di scoraggiamento da parte dei consociati nelle stesse istituzioni democratiche e nei rispettivi rappresentanti.
In tale prospettiva particolare gravità assumono i fatti attribuibili a TÉ, che si è appropriato di € 191.574,77, ricorrendo sovente alla contraffazione dei giustificativi di spesa.
Sui parametri fissati dalla giurisprudenza contabile per la sussistenza del danno all’immagine, il giudice di prime cure, riguardo al:
1) criterio soggettivo (ruolo ricoperto dagli autori), evidenzia come:
“il fatto che la violazione proviene proprio dagli esponenti più rappresentativi, eletti dai cittadini, aggrava il danno all’immagine del Consiglio regionale, proiettando l’idea di una distorsione insita non nelle sue pieghe o frange marginali, bensì nel cuore stesso dell’Amministrazione.
In altri termini, la fiducia dei cittadini nell’agere pubblico viene incrinata al suo livello più elevato e, pertanto, l’impatto sull’immagine è più profondo.
La circostanza che il sig. LO e la sig.ra CO fossero Presidenti dei loro gruppi consiliari ne accentua la responsabilità.
Viceversa, è trascurabile il ruolo dei collaboratori, scarsamente rappresentativi dell’Amministrazione.” (pag. 19).
2) criterio oggettivo (la gravità dei fatti) rileva che:
“le condotte appropriative abbiano riguardato importi considerevoli, per diverse centinaia di migliaia di euro; esse sono state ripetute e si sono protratte per ben tre esercizi.
La gravità è accentuata dalle modalità particolarmente insidiose delle condotte, giacché i convenuti hanno ripetutamente proceduto alla produzione di ricevute false. Le pronunce del giudice penale hanno, infatti, accertato la contraffazione di ricevute di ristoranti, edicole, associazioni culturali da parte del sig. AS (per l’esorbitante importo complessivo di euro 146.389,10) e del sig. LO (per la somma di euro 76.242,60), nonché la sistematica compilazione di ricevute taxi da parte della sig.ra CO (per complessivi euro 9.111,00), rea altresì di aver falsificato fatture per consulenze (per ulteriori euro 8.000,00).
La produzione e presentazione di documenti falsi ha, dunque, anche riguardato importi considerevoli, nell’evidente intento di appropriarsi in modo ostinato dell’importo massimo dei contributi regionali disponibili.
(pag.17);
3) criterio sociale (il c.d. clamor fori) evidenzia che: la rilevante diffusione mediatica ricevuta dalla vicenda in esame, è stata richiamata non solo dagli organi di stampa locale, ma anche dai giornali di tiratura nazionale e, cosa non irrilevante, dalle edizioni on line degli stessi.
Tale impatto mediatico non è stato mitigato:
• né dalla diffusione della notizia dell’assoluzione della CO OB nel 2021, in quanto relativa a fatti diversi e successivi rispetto a quelli inerenti a quelli per cui è causa;
• né dalla circostanza che la propalazione delle notizie che li riguardano non dipendesse dai convenuti, dovendo rispondere dalle conseguenze prevedibili derivanti dalle loro condotte illecite dolose;
• né dalla produzione di alcuni sondaggi attestanti il calo generalizzato della fiducia nelle istituzioni, stante la loro genericità e l’impossibilità di inferire dagli stessi quale sarebbe stata la credibilità del Consiglio regionale in assenza della condotta delittuosa dei convenuti.
Pertanto, alla stregua di tali criteri il Collegio ha stimato equo determinare il danno erariale in € 458.660,87, pari all’importo delle distrazioni di fondi, riscontrate nella sentenza penale della Corte di appello di Genova.
Circa l’elemento soggettivo della responsabilità erariale indicato nella gravata sentenza, il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente il dolo
“in quanto il danno deriva da comportamenti intenzionalmente rivolti alla distrazione di denaro pubblico”, come irrevocabilmente già accertato in sede penale e contabile.
Inoltre, il giudice di prime cure ha affermato la solidarietà passiva dei convenuti per l’intero danno ai sensi dell’art. 1, co.1-quinquies, della l.
n. 20/1994, in considerazione:
• sia dell’illecito arricchimento e della natura dolosa della loro condotta;
• sia del fatto che i convenuti avrebbero in più occasioni collaborato tra loro nella realizzazione dei delitti per cui sono stati condannati.
La circostanza che il sig. TT e la sig.ra IA abbiano scelto il rito abbreviato pagando l’importo di € 9.333,32 comporta la riduzione dell’addebito nella misura corrispondente, che ammonta a:
▪ € 449.327,55, imputabile alla convenuta AN nella misura di €
4.666,66 in quanto “era scarsamente rappresentativa del Consiglio e risulta aver posto in essere solo condotte operative, senza conseguire un arricchimento personale analogo a quello dei Consiglieri”;
▪ e nella misura di un terzo ciascuno per i restanti convenuti, la cui responsabilità è stata ritenuta equivalente.
2. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato e depositato il 16 luglio 2021, il sig. LO, con il patrocinio legale dell’Avv.
Stagnaro, ha impugnato la surriferita sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la LI perché ritenuta erronea e ingiusta per plurimi motivi e ha chiesto, in accoglimento dell’appello:
“• in via preliminare, dichiarare la nullità e/o inammissibilità per le ragioni sopra illustrate, dell’atto di citazione notificato al sig. CO LO in primo grado nonché dei presupposti atti istruttori e processuali;
• in via principale: respingere, in quanto prescritta e/o infondata nel merito, la domanda risarcitoria formulata dalla Procura Regionale nei confronti del sig. LO;
• in via subordinata: nella non creduta ipotesi in cui venisse ritenuta sussistere una qualche responsabilità del sig. LO, ridurre congruamente (ai sensi dell’art. 83, r.d. n. 2440/1923 e dell’art. 52, r.d. n.
1214/1934) l’entità del danno posto a suo carico, esclusa altresì la solidarietà passiva con gli altri convenuti in primo grado.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.” (pag. 26 dell’atto di appello, enfasi nell’originale).
2.1. L’appello del sig. LO CO è affidato a nove articolati motivi, così rubricati:
“I. Inammissibilità dell’azione risarcitoria per danno all’immagine nei confronti dei consiglieri regionali”.
Con il primo motivo, si contesta l’erroneità del capo della sentenza che ha ritenuto assoggettati all’azione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine anche i consiglieri regionali, quantunque l’art. 7, co. 1, della l. n. 97/2001 e, dopo la sua abrogazione, l’art. 51, co. 7, c.g.c.,
facciano espresso riferimento ai “dipendenti” delle pubbliche amministrazioni, termine con il quale inequivocabilmente si indicherebbero esclusivamente i soggetti legati alle PP.AA. da un rapporto di lavoro subordinato.
“II. Omessa considerazione della condanna anche per un reato di falso.”
Con il secondo motivo, la difesa dell’odierno appellante si duole dell’erroneità del capo della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l’eccezione di nullità della citazione in giudizio sollevata in primo grado laddove fa riferimento anche al reato di cui all’art. 479 c.p., in quanto l’azione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine non può che riguardare solo ed esclusivamente reati contro la p.a. (artt. 314-335 c.p.), mentre il Giudice di prime cure avrebbe tenuto conto, ai fini del decidere, specie in punto di determinazione del danno, anche del reato di falso (art. 479 c.p.)
ascritto al proprio assistito.
“III. Tardività dell’azione risarcitoria.”
Con il terzo motivo, la difesa dell’appellante principale lamenta altresì l’erroneità del capo di sentenza con cui è stata respinta l’eccezione di tardività dell’azione di responsabilità amministrativa sollevata in primo grado è stata respinta, in quanto la soluzione accolta dal Giudice di prime cure sarebbe in contrasto con l’art. 17, co. 30-ter, del d.l. n.
78/2009, nella parte in cui richiama l’art. 7 della l. n. 97/2001, applicabile ratione temporis, ed elusiva dei principi in tema di giusto processo ex art. 111 Cost.
“IV. Prescrizione dell’ipotizzato danno erariale.”
Sostiene la difesa dell’odierno appellante principale che il Giudice di prime cure, nel respingere la relativa eccezione sollevata in primo grado, avrebbe trascurato la circostanza che nel caso di specie, non operando la sospensione del decorso della prescrizione di cui all’art.
17, co.30-ter, del d.l. n. 78/2009 ss.mm. prima dell’instaurazione del giudizio penale a carico del proprio assistito (27 agosto 2015), già a quel momento la prescrizione del diritto al risarcimento dell’asserito danno all’immagine fatto valere dalla Procura regionale ligure doveva ritenersi inesorabilmente maturata, essendo il fatto dannoso verificatosi al più tardi il 30 giugno 2010.
Peraltro, prosegue la difesa in esame, l’art. 17, co.30-ter, del d.l. n.
78/2009, inserito dalla legge di conversione n. 102/2009, non troverebbe applicazione ai fatti avvenuti anteriormente alla sua entrata in vigore (5 agosto 2009); da ciò conseguirebbe che “(…) relativamente al periodo 1°/1/2008-4/8/2009 risulta intervenuta la prescrizione, tenuto conto del tempo trascorso tra i fatti in contestazione (2008-2009), l’avvio dell’istruttoria da parte del P.R. (2013) e la notifica dell’invito a dedurre
(2020). Tanto più che – come si è già precisato – gli atti di messa in mora notificati dalla Procura al sig. LO non si riferivano all’ipotizzato pregiudizio all’immagine.” (pag. 10 dell’atto di appello, enfasi nell’originale).
“V. Inammissibilità dell’azione risarcitoria per effetto del concordato penale”.
La difesa dell’appellante principale censura anche il capo di sentenza nel quale il Giudice di prime cure ha escluso che la somma, pari a €
154.000,00, concordata nel giudizio penale ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. tra il proprio assistito e la Procura ordinaria (quale ammontare del risarcimento del danno riconosciuto in favore della Regione derivante dalle condotte di peculato poste in essere tra il 2009 e il 2010)
potesse ritenersi comprensiva anche del ristoro del danno non patrimoniale arrecato all’Ente regionale.
Ad avviso della difesa in esame siffatta statuizione sarebbe errata, in quanto il concordato penale, su cui si è pronunciata favorevolmente la Corte di Appello penale di Genova, “(…) non ha previsto alcuna esclusione/limitazione del risarcimento relativamente a specifiche voci di danno.” (pag. 11 dell’atto di appello). Pertanto, prosegue la difesa in discorso, avendo la Regione LI già un titolo giuridico idoneo a ottenere dal proprio assistito il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti, l’azione di responsabilità amministrativa esercitata dalla Procura regionale ligure sarebbe preclusa perché non supportata da alcun interesse ad agire; e ciò avverrebbe a prescindere dal fatto che il titolo giudiziale in possesso della Regione LI sia stato o meno eseguito, correlandosi la preclusione in parola “(…) alla formazione di un precedente giudicato e non anche alla concreta esecuzione di quest’ultimo (Corte Conti, Sez. Riun.,
2/6/1990, n. 670; Sez. I Centrale, 14/11/2000, n. 331; Sez. Veneto, 17/3/2015, n. 34).” (pag. 12 dell’atto di appello).
“VI. Erroneità per eccesso dell’ammontare risarcitorio.”
La difesa dell’appellante principale lamenta l’erroneità del capo della sentenza impugnata nel quale il danno di cui si tratta è stato quantificato in via equitativa (e tenuto conto dell’apporto causale di taluni convenuti, sigg. TT e IA, che hanno definito la loro posizione accedendo al rito abbreviato) in € 449.327,55 ed è stato posto a carico del proprio assistito e dei restanti convenuti (nella specie, i sigg. AS, CO e AN) con vincolo di solidarietà.
Secondo la difesa in esame, il Giudice di prime cure avrebbe infatti trascurato che nel caso di specie mancherebbe la puntuale dimostrazione che l’operato del proprio assistito abbia effettivamente
“(…) ingenerato nella collettività un così diffuso e negativo convincimento sull’attività del Consiglio Regionale.” (pag. 13 dell’atto di appello).
Peraltro, il Giudice di prime cure non avrebbe valorizzato la documentazione prodotta in primo grado dalla quale era agevolmente desumibile che la fiducia dei cittadini liguri nelle istituzioni regionali era sempre stata molto limitata, e che tale “limitata” fiducia non si era ulteriormente contratta quando si era diffusa la notizia: nel 2013, dell’apertura di un procedimento penale a carico del proprio assistito e degli altri convenuti, anch’essi odierni appellanti, per l’uso improprio delle risorse finanziarie ricevute per l’espletamento del mandato elettorale; e nel 2015, del rinvio a giudizio degli stessi per l’imputazione dei reati continuati e aggravati di peculato e alcuni di essi anche di falso.
Sotto altro concorrente profilo, la difesa in esame lamenta l’esorbitanza dell’importo del risarcimento riconosciuto a favore della Regione LI, che sarebbe del tutto immotivata. Il Giudice di prime cure, infatti, avrebbe argomentato la propria decisione sul punto “(…)
ricorrendo a formule generiche e stereotipate sulla sussistenza del danno all’immagine e sulla sua liquidazione in via equitativa (…)”, facendo trasparire in tal modo di avere “(…) impropriamente attribuito al danno all’immagine una funzione non già risarcitoria bensì sanzionatoria, non prevista dal vigente ordinamento, in violazione del principio del ne bis in idem rispetto al giudizio penale (v. art. 4, Protocollo Addizionale n. 7 della C.E.D.U.).” (pag. 15 dell’atto di appello, enfasi nell’originale).
Con specifico riferimento all’elemento del clamor fori, la difesa in esame contesta che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto nel debito conto:
• da un lato, che due articoli di stampa del 2 luglio 2015, tratti dai quotidiani “Secolo XIX” e “Genova24”, riportavano notizie coperte da segreto istruttorio, in quanto fino al 23 novembre 2015 il fascicolo di indagini del proprio assistito soggiaceva a tale regime ai sensi dell’art. 329 c.p.p. , di tal ché quest’ultimo si troverebbe “(…) nella paradossale situazione – del tutto ignorata dalla Sezione LI – di dover rispondere nei confronti dell’Erario di un danno all’immagine in parte riconducibile a possibili illeciti penali (omissivi o commissivi) da parte di altri funzionari dello Stato, rimasti ignoti.”(pag. 17 dell’atto di appello);
• dall’altro lato, che la scelta del proprio assistito di avvalersi legittimamente del rito ordinario, e dunque di sottoporsi a pubblico dibattimento, non può essergli pregiudizievole, come invece erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure, laddove afferma in sentenza che la propagazione della notizia tramite il pubblico dibattimento e l’amplificazione del danno erano prevedibili nel momento in cui sono state poste in essere le condotte illecite.
“VII. Insussistenza del dolo e della solidarietà passiva.”
La difesa dell’appellante censura altresì il capo di sentenza in cui è stata affermata la natura dolosa della condotta del proprio assistito. Siffatta connotazione soggettiva dell’illecito erariale contestato sarebbe, infatti, priva di qualsivoglia dimostrazione.
Inoltre, la difesa in esame lamenta l’erroneità del capo della sentenza in cui il pregiudizio di cui si discorre è stato addebitato ai convenuti a titolo solidale.
Il Giudice di prime cure, infatti, avrebbe omesso di considerare che la Procura regionale attrice non ha contestato al proprio assistito e agli altri convenuti di avere agito allo scopo di cagionare una lesione all’immagine del Consiglio regionale ligure, e che la sentenza penale della Corte di Appello di Genova n. 2805/2018 non ha condannato il proprio assistito in concorso con agli altri convenuti, ma anzi, all’opposto, ha posto in rilievo come le condotte illecite fossero state poste in essere da ciascun consigliere regionale imputato in maniera autonoma e separata (a sostegno del motivo è citata la sentenza n.
186/2019 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Lazio, di cui è trascritto un ampio stralcio).
“VIII. Erroneità del riparto interno del danno.”
La difesa dell’appellante principale si duole che il Giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente considerato - ai fini del riparto interno del danno per cui è giudizio - che il ruolo di capogruppo che il proprio assistito rivestiva aveva natura esclusivamente formale, tenuto conto che, di fatto, il gruppo consiliare di appartenenza era composto da solo da lui stesso, in quanto l’altro componente, che ne esauriva il novero, ricopriva il ruolo di Presidente del Consiglio regionale e le sue spese erano rendicontate separatamente dal gruppo.
Pertanto, sarebbe errata (“(…) una forzatura avulsa dalla realtà dei fatti
(…)” – pag. 23 dell’atto di appello) la statuizione, contenuta nella sentenza appellata, secondo cui la responsabilità del proprio assistito sarebbe equivalente a quella degli altri appellati, sigg. CO OB e TÉ OR, in ragione del “grado più elevato” ricoperto, vale a dire di Presidente di Gruppo consiliare; grado più elevato peraltro rivestito solo fino al 30 settembre 2009, considerato che dal 1° ottobre del medesimo anno il proprio assistito era transitato in altro gruppo consiliare perdendo dunque la qualità di Presidente del gruppo a cui in precedenza apparteneva.
Di qui la richiesta, in via subordinata rispetto ai precedenti motivi di appello, di riformare anche il capo di sentenza in questione valorizzando “(…) allo scopo di valutare l’apporto dei singoli consiglieri nella causazione dell’ipotizzato danno all’immagine (…)” i differenti importi oggetto delle condotte di peculato del proprio assistito e degli altri convenuti, odierni appellanti incidentali (sigg. CO e AS).
“IX. Omesso esercizio del potere riduttivo”.
La difesa dell’appellante, in ulteriore subordine, chiede la riforma della sentenza impugnata in quanto il Giudice di prime cure avrebbe omesso di esercitare il potere riduttivo di cui agli artt. 83 del r.d. n. 2440/1923 e dell’art. 52 r.d. n. 1214/1934 e, dunque, per l’effetto, che l’importo del danno posto a carico del proprio assistito sia congruamente ridotto alla luce delle circostanze dedotte nei motivi di appello e, in particolare, del fatto che il proprio assistito sia stato condannato in sede penale anche per un reato diverso da quelli puniti dagli artt. 314-335 c.p.
3. Con atto di appello incidentale, ritualmente notificato e depositato il 21 luglio 2021, la medesima sentenza n. 65/2021 della Sezione territoriale per la LI è stata impugnata anche dalla sig.ra CO OB, difesa dall’Avv. NT, in quanto erronea e ingiusta per plurimi motivi, chiedendo a questo Giudice, in accoglimento del gravame di:
“1. annullare e/o riformare la sentenza impugnata in accoglimento delle deduzioni proposte dalla scrivente difesa ed assolvere totalmente l’Avv.
CO o, in via subordinata, dichiarare l’Avv. CO non responsabile per le voci di danno imputabili direttamente al dott. TÉ e al dott. LO perché derivanti da attestazioni di spesa falsificate, riducendo il quantum del danno all’immagine, con esclusione, in via logicamente gradata, di qualsivoglia vincolo di solidarietà;
2. in via ulteriormente gradata, annullare e/o riformare nel merito la sentenza impugnata ed esercitare nella misura massima il potere riduttivo, anche alla luce delle rimesse spontaneamente effettuate dalla convenuta in favore dell’Assemblea Regionale ligure.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
(pag. 31 dell’atto di appello, enfasi nell’originale).
3.1. L’appello incidentale in esame della sig.ra CO OB è affidato ai seguenti motivi:
“I. Error in procedendo – Erronea valutazione dei fatti penali di causa –
motivazione erronea e perplessa.”
La difesa in esame censura, in primo luogo, la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l’istanza, formulata in primo grado, di rinvio della trattazione del merito del giudizio al fine di acquisire le motivazioni della sentenza della Corte di Appello di Genova che, medio tempore, aveva assolto la propria assistita e gli altri convenuti dai reati di peculato ascritti loro relativamente al periodo maggio 2010-marzo 2012.
Il rigetto di tale istanza sarebbe, infatti, erroneo in quanto, avuto riguardo alla complessità della vicenda penale presupposta, sarebbe stato necessario, ai fini del corretto e completo intendimento dei fatti per cui è giudizio, stante la connessione tra i due filoni d’indagine dell’inchiesta “spese pazze”, relativi al periodo rispettivamente 2008marzo 2010 e aprile 2010-maggio 2012, attendere la pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Corte di Appello di Genova del 26 aprile 2021 per acquisirle agli atti del giudizio contabile.
Secondo la prospettiva della difesa in esame, infatti, nell’escludere la penale responsabilità degli imputati, tra cui la propria assistita, per il reato loro ascritto di peculato continuato e aggravato con riferimento al secondo filone d’indagine, detta sentenza avrebbe:
“(…) un rilievo assolutamente pregnante in ordine alla corretta qualificazione dei fatti di rilievo penale e, di seguito, delle ipotesi di danno all’immagine azionate in prime cure.” (pag. 12 dell’atto di appello).
E ciò quantunque sia stata pronunciata, a carico della propria assistita e degli altri convenuti, odierni appellanti, la sentenza penale di condanna n. 2805/2018 del 16 ottobre 2018 della Corte di Appello di Genova, divenuta irrevocabile, con riguardo al primo filone d’indagine.
Di qui il lamentato vizio di cui sarebbe affetta la sentenza impugnata di travisamento dei fatti in cui sarebbe incorso il Giudice di prime per avere:
“(…) deciso la vicenda che ci occupa senza verificare la complessiva vicenda penale che ha interessato – tra gli altri la CO -, travisando quindi i fatti di causa ed il loro evidente rilievo ai fini della determinazione del danno all’immagine della Regione (…)” (pag. 13 dell’atto di appello).
“II. Error in iudicando – Insussistenza delle voci di danno – mancata dimostrazione del nesso causale – mancata dimostrazione del danno erariale –
motivazione erronea e perplessa.”
La difesa in esame si duole dell’erroneità del capo della sentenza impugnata nel quale sarebbe affermato che sussiste un nesso diretto tra il comportamento penalmente illecito della propria assistita, e degli altri convenuti, odierni appellanti, e il danno subito dalla Regione LI alla propria immagine.
Il Giudice di prime cure, ad avviso della difesa in esame, non chiarirebbe “(…) mai come, e in che misura, la condotta della convenuta abbia determinato il presunto danno all’immagine lamentato.” (pag. 14 dell’atto di appello).
Peraltro, neppure nell’atto di citazione della Procura regionale attrice si rinverrebbe una specifica disamina della condotta della propria assistita, né si ricostruirebbe il nesso causale tra la sua condotta e il danno all’immagine che le si contesta di avere cagionato alla Regione
LI.
Pertanto, non avendo la Procura regionale attrice assolto l’onere su di essa gravante di fornire la prova dello specifico nesso causale tra la condotta illecita della propria assistita e il danno non patrimoniale per cui si procede – ancor più necessaria nella vicenda in esame, visto il coinvolgimento di molteplici consiglieri regionali nell’inchiesta penale e contabile – il capo di sentenza qui censurato sarebbe errato e, dunque, meritevole di riforma.
“III. Segue: Error in iudicando – travisamento dei fatti – insussistenza delle voci di danno – mancata dimostrazione del nesso causale – mancata dimostrazione del danno erariale – motivazione erronea e perplessa.”
La difesa in esame censura altresì l’erroneità del capo di sentenza che accerta e dichiara l’esistenza, nel caso di specie, di un danno all’immagine della Regione LI derivante dalla condotta penalmente illecita della propria assistita e degli altri convenuti, odierni appellanti, quantunque la Procura regionale attrice non avesse
“(…) mai specificato e, soprattutto, non ha mai provato in alcun modo l’effettivo danno subito dalla Regione LI (…)”, atteso che essa non avrebbe “(…) dimostrato in giudizio l’effettiva risonanza del fatto illecito commesso dalla CO, né il nocumento alla reputazione e all’onorabilità della Regione LI (…)”(pag. 18 dell’atto di appello, enfasi nell’originale).
Peraltro, prosegue sul punto la difesa in esame, il giudice di prime cure non avrebbe considerato come la sentenza penale di assoluzione della propria assistita relativa l secondo filone d’indagine dell’inchiesta
“spese pazze” “(…) ha certamente avuto un effetto ripristinatorio (…)” (pag.
19 dell’atto di appello) e che la mancata costituzione di parte civile della Regione LI nei giudizi penali a carico dei propri consiglieri denoterebbe l’assenza del pregiudizio non patrimoniale ritenuto invece sussistente dalla sentenza qui impugnata.
Di qui la lamentata erroneità della sentenza gravata anche sotto questo ulteriore profilo.
“V (rectius: IV). Sulla contestazione di un preteso elemento doloso nella condotta della convenuta – Travisamento dei fatti – Insussistenza delle voci di danno – Insussistenza della responsabilità.”
La difesa si duole dell’erroneità, per varie ragioni, del capo di sentenza impugnato in cui è stata accertata nel caso di specie una responsabilità solidale a titolo di dolo tra tutti i convenuti, odierni appellanti.
Il Giudice di prime cure non avrebbe considerato che ciascun convenuto è stato condannato in sede penale in via autonoma e non in concorso con gli altri, autori di analogo illecito.
Orbene, difettando il reato associativo, e tenuto conto che la contraffazione di documenti giustificativi di spesa portati a rimborso in sede di rendicontazione non è mai stata contestata alla propria assistita, bensì ad altri convenuti, la criticata statuizione, contenuta in sentenza, che pone un vincolo solidale tra tutti i convenuti, risulterebbe, dunque, del tutto ingiustificata (si citano a sostegno della parziarietà della responsabilità anche in casi di dolo: le sentenze n.
16/2016 della Sez. giur. app. Sicilia; n. 60/2020 della Sez. II giur. centr.
app.; n. 17/2020 Sez. giur. reg. LI).
Precisa, infine, la difesa in esame, che il capo di sentenza qui gravato sarebbe erroneo e, come tale meritevole di riforma, in quanto:
“(…) il Giudice di Prime cure avrebbe dovuto stimare in via preliminare l’intero importo del preteso danno all’immagine, e quindi ripartirlo fra i coobbligati solidali, ma così non ha fatto (…) nella fattispecie che ci occupa
(…)” (pag. 22 dell’atto di appello).
“VI (rectius: V). Segue: sulla contestazione di un preteso elemento doloso nella condotta della convenuta- Travisamento dei fatti – Insussistenza delle voci di danno – Insussistenza della responsabilità.”
La difesa in esame lamenta l’erroneità del capo di sentenza che ha accertato a carico della sua assistita la responsabilità erariale per danno all’immagine contestato dalla Procura regionale ligure a titolo di dolo;
ciò nonostante ella abbia restituito prontamente alla Regione LI una somma addirittura superiore a quella a cui è stata condannata in sede contabile relativamente al periodo 2008-2010, dimostrando in tal modo la sua buona fede.
Inoltre, non v’è alcun elemento che dimostri l’esistenza di un “pactum sceleris” tra ella e gli altri convenuti, odierni appellanti; è stata assolta, insieme a quest’ultimi, dalla sentenza del 26 aprile 2021 della Corte di Appello di Genova, la quale, con riferimento al filone delle “spese pazze” riguardanti il periodo maggio 2010-marzo 2012, ha affermato che nella specie non risultasse acclarata alcuna coscienza e volontà di appropriazione di somme erogate dalla Regione LI e il loro esplicito impiego per finalità egoistiche.
“VII (rectius: VI). Error in iudicando – Erronea quantificazione del risarcimento del danno – Travisamento dei fatti – Motivazione perplessa.”
La difesa dell’appellante incidentale in esame lamenta altresì l’erroneità della sentenza in punto di determinazione del quantum risarcitorio, a motivo del fatto che il Giudice di prime cure avrebbe disatteso nella specie i principi elaborati in merito dalla giurisprudenza contabile.
Sono richiamate le sentenze n. 93/2019 e n. 130/2013 della Sez. II giur.
centr. app., e n. 476/2015 della Sez. I giur. centr. app., secondo cui gli elementi cui fanno riferimento i criteri oggettivo, soggettivo e sociale utilizzati per pervenire alla determinazione del danno all’immagine in via equitativa ex art. 1226 c.c. debbono essere debitamente provati.
Circostanza, questa, che ad avviso dell’appellante incidentale sig.ra CO OB non ricorrerebbe nel caso di specie, unitamente all’assenza della prova del nesso causale tra la condotta ascritta alla propria assistita e il danno non patrimoniale di cui si tratta.
In disparte quanto sopra, prosegue la difesa in esame, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel prendere in considerazione l’ammontare complessivo delle somme oggetto delle condotte appropriative poste in essere dai convenuti ai fini della valutazione della “gravità dei fatti”.
Il Giudice della gravata sentenza n. 65/2021 avrebbe dovuto, invece, considerare partitamente l’ammontare delle somme di cui ciascuno di essi si è illecitamente appropriato e, su tale base, poi valutare la “gravità dei fatti” con specifico riferimento alla condotta di ognuno di loro.
Nel caso della sua assistita sig.ra CO OB, dunque, il danno all’immagine ad essa imputabile “(…) poteva essere al più quantificato dalla Corte facendo riferimento al danno erariale accertato in sede contabile pari a € 72.699,50 (…)” (pag. 28 dell’atto di appello incidentale),
corrispondente all’importo cui è stata condannata in via definitiva dalla Sezione relativamente alle somme rendicontate per le annualità 2008, 2009 e primo semestre 2010, di talché la condanna disposta dalla sentenza impugnata al pagamento della somma di € 148.000,00, appare immotivata e rivestire carattere sostanzialmente sanzionatorio.
Quanto al criterio soggettivo, la difesa in esame ne contesta la validità ai fini della determinazione del danno, giacché il ruolo rivestito dagli autori della condotta illecita non inciderebbe di per sé sull’immagine del Consiglio regionale ligure.
Quanto al criterio sociale, la difesa in esame rileva che nella specie il clamor fori sarebbe del tutto insussistente e, comunque, non provato, attesa la diffusione prettamente locale della notizia dell’inchiesta delle c.d. “spese pazze” dei consiglieri regionali liguri nel periodo 2008-2010, come testimoniato dagli articoli prodotti in giudizio che sono stati pubblicati su testate giornalistiche on-line di livello locale, e la natura
“indeterminata” delle notizie stesse, in quanto riguardanti genericamente la vicenda in questione e non specificamente la posizione della propria assistita.
Pertanto, ad avviso della difesa in esame, il capo di sentenza impugnato è meritevole di riforma in quanto sia l’importo di condanna posto a carico dei convenuti, odierni appellanti, in solido tra loro (€
449.327,55), sia quello posto a carico di ciascuno ai fini del riparto interno (€ 148.220,30), sono del tutto sproporzionati e ingiustificati.
“VIII (rectius: VII). Sull’esercizio del potere riduttivo.”
La difesa in esame, infine, si duole che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente respinto la richiesta di esercizio del potere riduttivo, la cui fondatezza risiederebbe nei motivi di appello dianzi descritti.
Pertanto, prosegue la difesa in questione, la sentenza è meritevole di essere riformata anche in parte qua avendo il giudice di prime cure omesso di considerare che:
“(…) fino al Dicembre 2021 (…) [vi era] la totale incertezza normativa nazionale e regionale (…) sull’obbligo di rendicontazione analitica delle spese e di allegazione della relativa documentazione probatoria.”;
Ne consegue che alla sua assistita sig.ra CO OB non sono riconducibili i fatti di falso commessi dagli altri convenuti e che la stessa ha restituito sua sponte alla Regione LI, tra l’aprile e il luglio del 2015, dunque prima ancora dell’avvio delle indagini penali, la somma di € 90.955,56.
4. Infine, ha interposto altresì appello incidentale avverso la surriferita sentenza n.65/2021 della Sezione giurisdizionale regionale ligure il sig.
AS OR con il patrocinio legale del Prof. Avv. Granara.
Con tale atto, ritualmente notificato e depositato il 27 luglio 2021, ha chiesto a questa Sezione di:
- “in via principale: annullare e/o riformare la sentenza impugnata, in epigrafe indicata e l’Ordinanza a verbale dell’udienza collegiale del 25 marzo 2021, nel giudizio iscritto al n. 21004, di reiezione dell’istanza di rinvio dell’udienza per esaminare le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello di Genova, Seconda Sezione Penale, del 18.03-26.04.2021;
- in via strettamente subordinata, si chiede l’applicazione del potere riduttivo vista la condotta del Signor TÉ, pedissequamente improntata alla prassi consiliare, come riconosciuta anche dalla sentenza della Corte di Appello di Genova del 26.04.2021 intervenuta sui medesimi fatti.” (pag. 20 dell’atto di appello, enfasi nell’originale).
4.1. L’appello del sig. AS OR è affidato ai seguenti motivi:
“I. In via preliminare. Sull’illegittimità dell’Ordinanza iscritta a verbale dell’udienza collegiale del 25 marzo 2021, confluita nella sentenza impugnata, nella parte in cui non ha disposto il rinvio in corrispondenza di connesse sopravvenienze processuali.”
La difesa in esame censura, in primo luogo, la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l’istanza, formulata in primo grado, di rinvio della trattazione del merito del giudizio al fine di acquisire le motivazioni della sentenza della Corte di Appello di Genova che, medio tempore, aveva assolto altri consiglieri regionali per i medesimi fatti contestati al proprio assistito relativamente al secondo filone d’indagine dell’inchiesta “spese pazze” riferito al periodo maggio 2010-marzo 2012.
Il rigetto di tale istanza sarebbe, infatti, erroneo in quanto, venendo in rilievo in entrambi i filoni d’indagine, relativi al periodo rispettivamente 2008-marzo 2010 e aprile 2010-maggio 2012, definiti in sede penale con opposti esiti, le modalità di gestione e rendicontazione dei fondi a disposizione dei gruppi consiliari, era necessario attendere la pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Corte di Appello di Genova del 26 aprile 2021 per acquisirle agli atti del giudizio contabile, in quanto esse avrebbero assunto:
“(…) un rilievo assolutamente pregnante in ordine alla corretta qualificazione dei fatti di rilievo penale e, di seguito, delle ipotesi di danno all’immagine azionate in prime cure.” (pag. 5 dell’atto di appello).
Ad avviso della difesa in esame, infatti, le vicende inerenti ai due filoni d’indagine sarebbero “(…) ben più che connesse, costituendo l’imputazione di identici fatti! I giudizi penali affrontano lo stesso tema e hanno esitato nel qualificare la medesima condotta tenuta dai Consiglieri in periodi diversi.” (pag. 6 dell’atto di appello, enfasi nell’originale).
Posto che il mancato accoglimento dell’istanza di rinvio ha determinato l’impossibilità di acquisire le motivazioni della pronuncia della Corte di Appello di Genova che ha mandato assolti i consiglieri regionali tratti a giudizio relativamente al secondo filone d’indagine, il Giudice di prime cure avrebbe dunque assunto la propria decisione sulla base di una rappresentazione parziale della complessiva vicenda penale su cui si fonderebbe l’azione risarcitoria per danno all’immagine promossa dalla Procura regionale ligure.
Di qui il lamentato vizio di travisamento dei fatti di cui sarebbe affetto il capo di sentenza impugnato in esame.
“II. Nel merito. Erroneità della sentenza appellata per mancata rilevazione della violazione dell’art. 51, co.7, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174. Violazione dell’art. 17, co. 30ter, d.l. 78/2009. Violazione degli artt. 1226,2043 e 2059 c.c. Illegittimità dell’atto di citazione per mancata prova del danno e del nesso di causalità”
La difesa in esame dell’appellante incidentale sig. AS OR contesta, in primo luogo, l’erroneità della sentenza impugnata laddove imputa ai convenuti, odierni appellanti, un danno all’immagine quantificato in € 458.660,87 – importo corrispondente alle somme da essi distratte nell’ambito del primo filone d’indagine “spese pazze”
(2008-marzo 2010) – senza motivare in ordine alla effettiva configurazione, nella specie, di tale tipologia di danno e la sua riconducibilità alla condotta del proprio assistito.
Segnatamente, nel caso di specie non sarebbe stata allegata né dimostrata la perdita di prestigio della Regione LI, né il senso di sfiducia e sconforto della collettività di riferimento tale da ledere l’affidamento da essa riposto nei confronti dell’Istituzione regionale, né tantomeno il nesso eziologico tra la condanna penale del proprio assistito e degli altri convenuti, odierni appellanti, e il danno per cui è processo.
Il Giudice di prime cure, pertanto, avrebbe motivato la propria decisione in maniera apodittica, deformando in via presuntiva la struttura del danno non patrimoniale e sovrapponendo impropriamente i distinti piani del danno-evento e del dannoconseguenza.
Sotto altro profilo, la difesa in esame lamenta l’erroneità della sentenza impugnata in quanto avrebbe ritratto la sussistenza del danno per cui è giudizio solo dalla sentenza penale di condanna, con la conseguenza che così operando avrebbe “assorbito” il profilo del danno conseguenza in quello del danno evento.
Peraltro, stante la reciproca autonomia tra il giudizio penale e quello contabile, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto procedere a una autonoma valutazione delle risultanze del processo penale e non adagiarsi acriticamente su quest’ultime per fondare l’affermazione della sussistenza del danno all’immagine per la Regione LI che, pertanto, risulta non provato.
E ciò sarebbe ancora più vero se si considera che, con riferimento al secondo filone d’indagine, la Corte di Appello di Genova, con la sentenza del 18 marzo - 26 aprile 2021, ha escluso il reato di peculato contestato ai consiglieri regionali tratti a giudizio anche per assenza di dolo nella loro condotta.
In terzo luogo, la difesa del sig. AS OR lamenta l’erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente tra la condotta del suo assistito e il danno all’immagine contestato un rapporto causale che, invece, mancherebbe o, comunque, non sarebbe stato provato.
L’asserito evento lesivo sarebbe, infatti, imputabile a tutti i consiglieri regionali liguri coinvolti nella indagine “spese pazze” e non solo a una parte di essi, con la conseguenza che “(…) non essendo imputato quota parte a ciascun consigliere ma per intero a ognuno, assumerebbe una funzione punitiva, anziché risarcitoria, costituendo una “sanzione impropria” non prevista come tale dall’ordinamento.” (pagg. 13 e 14 dell’atto di appello, enfasi nell’originale).
In quarto luogo, la sentenza impugnata sarebbe altresì erronea anche in punto di quantificazione in via equitativa dell’asserito danno all’immagine, considerato che i criteri utilizzati allo scopo non sarebbero adeguati a fondare una corretta valutazione in termini equitativi del supposto danno non patrimoniale in discorso.
Segnatamente, quanto al criterio oggettivo della gravità della condotta, non vi sarebbe prova che la cittadinanza abbia provato un sentimento di forte sfiducia nei confronti dell’Istituzione regionale una volta che, venuta a conoscenza delle condotte poste in essere dai consiglieri regionali condannati per il reato di peculato, ne abbia percepito il disvalore sociale.
Peraltro, la gravità atterrebbe specificamente alla valutazione qualitativa della condotta delittuosa stessa e, dunque, non avrebbe alcuna attinenza con le predicate conseguenze perniciose sul prestigio dell’ente regionale.
Analoghe considerazioni varrebbero in riferimento al criterio soggettivo riferito al ruolo ricoperto dal proprio assistito, trattandosi di profilo anch’esso correlato alla valutazione qualitativa della condotta delittuosa rilevante in sede penale e non in sede contabile.
Quanto poi agli aspetti della reiterazione delle condotte appropriative unite dal vincolo della continuazione, nonché della diffusione della notitia criminis (c.d. clamor fori) – che si sarebbe tradotta in biasimo sociale degli imputati anticipato rispetto all’eventuale loro condanna –
essi semmai dovrebbero essere considerati come fattori di “mitigazione”
e non di “aggravamento” dell’ammontare del risarcimento per equivalente del lamentato danno all’immagine subito dalla Regione
LI.
Soggiunge, infine, sul punto la difesa in esame che la quantificazione dell’importo di condanna, in quanto corrispondente all’ammontare complessivo delle somme oggetto del reato di peculato imputato ai convenuti, odierni appellanti, sarebbe eccessivamente onerosa e in contrasto con la finalità della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.,
risolvendosi di fatto in una “(…) duplicazione della pena, del tutto slegata dalle finalità risarcitorie di un eventuale (ma insussistente) danno cagionato al Consiglio regionale dell’esponente.” (pag. 17 dell’atto di appello, enfasi nell’originale).
“3) In subordine. Istanza di esercizio del potere riduttivo”.
La difesa in esame chiede, in via gradata, che questo Giudie eserciti nella misura massima il potere riduttivo, in considerazione dell’assoluta incertezza in cui versava, al momento dei fatti, la materia relativa alla rendicontazione dei fondi percepiti dai Gruppi consiliari, come peraltro testimoniato dalla sentenza di assoluzione della Corte di Appello di Genova del 26 aprile 2021.
5. Con sentenza di questa Sezione n. 153 del 12 aprile 2022, dietro richiesta di rito abbreviato avanzata in grado d’appello dalla sig.ra AN IM, la sua posizione è stata definita ai sensi e per gli effetti dell’art. 130 c.g.c.
6. La difesa dell’appellante sig.ra CO OB ha depositato in data 25 marzo 2024 memoria difensiva con la quale ha riepilogato e ulteriormente argomentato in ordine alla fondatezza dei motivi di gravame proposti, e ha insistito per l’accoglimento dell’appello.
Contestualmente, la medesima difesa ha depositato la sentenza Cass.
pen., sez. VI, n. 20645/2022, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore generale contro la sentenza della Corte d’Appello di Genova del 18 marzo 2021 di assoluzione della propria assistita pronunciata nell’ambito del procedimento penale per le
“spese pazze” inerenti alle spese sostenute dai consiglieri regionali nel periodo compreso tra il 7 maggio 2010 e il 31 gennaio 2013.
7. Analogamente ha fatto la difesa del sig. AS OR che, in data 27 marzo 2024, ha depositato memoria difensiva, corredata della dianzi menzionata sentenza della Suprema Corte di Cassazione, con la quale ha rinnovato e ulteriormente specificato le ragioni di fondatezza dei motivi di appello formulati e ha insistito per l’accoglimento dell’appello.
8. La Procura generale ha depositato le proprie conclusioni scritte in data 26 marzo 2024 con le quali ha chiesto il rigetto degli appelli in quanto infondati, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
8.1. Segnatamente, la Procura generale ha confutato la fondatezza dei motivi dell’appello principale del sig. LO, rilevando quanto:
▪ al primo motivo, che la giurisprudenza contabile (si cita Sez. II giur.
centr. app., sent. n. 148/2020) e costituzionale (Corte cost., sent. n.
340/2011) hanno affermato che un’interpretazione restrittiva del termine “dipendenti”, contenuto nell’art. 7 della l. n. 97/2001, richiamato dall’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, come riferentesi ai soli soggetti che intrattengono con una amministrazione pubblica un rapporto di lavoro di natura subordinata, sarebbe irragionevole e contraria ai principi di cui agli artt. 3, 97 e 103 Cost., tenuto altresì conto che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa si radica sull’esistenza tra il soggetto che cagiona il danno e l’amministrazione pubblica che lo subisce di un rapporto di servizio;
▪ al secondo motivo, che nel caso di specie l’azione di responsabilità amministrativa è stata esercitata ricorrendone tutti i presupposti di legge, atteso che la sentenza penale irrevocabile di condanna dell’appellante è stata pronunciata per uno dei reati propri dei pubblici ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione previsti dal codice penale (peculato).
Ne consegue che non sarebbe configurabile, come sostenuto dall’appellante principale sig. LO CO, alcuna nullità parziale dell’atto di citazione per avere la Procura regionale attrice fatto menzione, nel suddetto atto introduttivo del giudizio, anche del reato di falso che sarebbe stato accertato a carico di alcuni appellanti;
▪ al terzo motivo, che come affermato dalla giurisprudenza contabile
(si citano Sez. giur. app. Sicilia, sent. n. 23/2020; Sez. I giur. centr.
app., sent. n. 229/2022, che richiamano, a loro volta, ulteriore giurisprudenza), il termine di trenta giorni di cui all’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, ha natura pacificamente ordinatoria, con la conseguenza che, non avendo la sua presunta inosservanza prodotto alcuna decadenza, l’azione erariale deve considerarsi tempestiva;
▪ al quarto motivo, che quand’anche si seguisse la tesi dell’appellante secondo cui la prescrizione decorrerebbe dalla data in cui si sarebbe stato realizzato il fatto illecito mentre l’effetto sospensivo per la pendenza del procedimento penale solo a partire dal momento in cui è entrata in vigore la disposizione legislativa che lo ha previsto
(art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009), la relativa eccezione sarebbe comunque infondata, atteso che “(…) i fatti (approvazione ed invio del rendiconto) risalgono al 2010 (su attività relative alle annualità 2008 e 2009), dunque dopo l’entrata in vigore della norma: anche in questo caso, dunque, la sospensione è stata operativa dalla data di entrata in vigore della norma (5.8.2009) alla data della sentenza penale passata in giudicato
(2.10.2018); la notifica dell’invito a dedurre (2020) risulta quindi incontestabilmente tempestiva.” (pagg. 9-10 delle conclusioni della Procura generale; a conforto dell’argomento si cita la sent. n.
360/2023 di questa Sezione);
▪ al quinto motivo, che non vi è prova che il “concordato penale”, con cui è stato definito il giudizio penale dell’appellante, abbia riguardato, sul piano risarcitorio, anche il danno all’immagine cagionato alla Regione LI; in ogni caso, anche se lo avesse ricompreso, ciò non sarebbe stato ostativo all’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa per cui è causa, atteso che il credito risarcitorio della Regione LI, derivante da tale titolo, non risulterebbe integralmente soddisfatto (si cita a sostegno, ex multis, Sez. II giur. centr. app. n. 68/2023);
▪ al sesto motivo, che non sarebbe revocabile in dubbio che il contegno illecito dell’appellante, accertato in sede penale, sia stato lesivo del prestigio, della credibilità e del corretto funzionamento dell’Istituzione regionale ligure, e che il relativo clamore mediatico, testimoniato dagli articoli di stampa versati in atti, che si sarebbe prodotto sin dal principio dell’inchiesta penale e si sarebbe rinnovato nel corso del procedimento fino al suo esito, ha avuto
“(…) un effetto amplificativo di una lesione comunque già prodotta.”.
Inoltre, la quantificazione equitativa effettuata dal Giudice di prime cure sarebbe immune dai vizi lamentati, in quanto “(…)
correttamente parametrata alla ricorrenza di elementi oggettivi (la gravità della vicenda fattuale), soggettivi (la posizione ricoperta dagli autori delle condotte illecite) e socioeconomici (le conseguenze negative scaturenti dal grado di divulgazione della notizia veicolata dai mezzi di comunicazione di massa).” (pag. 13 delle conclusioni della Procura generale; a conforto dell’argomento si richiama la sentenza n. 4/2024 di questa Sezione);
▪ al settimo motivo, che la decisione del Giudice di prime cure di qualificare dolosa la condotta dei convenuti e di imputare loro a titolo solidale il danno all’immagine cagionato è adeguatamente motivata e conforme ai principi espressi in materia dalla giurisprudenza contabile (si cita in proposito Sez. I giur. centr. app.,
sent. n. 93/2023);
▪ all’ottavo motivo, che la circostanza che l’appellante non fosse capogruppo non inciderebbe sulla sostanziale equivalenza causale delle condotte illecite generatrici del danno all’immagine per cui è giudizio;
▪ al nono motivo, che la sentenza impugnata avrebbe fatto corretta applicazione delle disposizioni normative in materia di esercizio di potere riduttivo e sarebbe conforme alla consolidata giurisprudenza contabile che esclude l’applicazione del potere riduttivo in presenza di condotte illecite dolose e, a maggior ragione, quando queste sono reiterate (si cita, in proposito, Sez. I giur. centr. app., sent. n.
339/2023).
8.2. In ordine ai motivi dell’appello incidentale presentato dalla sig.ra CO OB, la Procura generale ne ha contestato la fondatezza replicando in merito quanto:
▪ al primo motivo, che la sentenza esprimerebbe compiutamente le ragioni, del tutto ineccepibili, per cui l’istanza di rinvio della trattazione del giudizio, in attesa del deposito delle motivazioni della sentenza della Corte di appello di Genova del 18 marzo 2021, è stata respinta;
▪ al secondo motivo, che, per le medesime ragioni espresse avverso l’analogo motivo di impugnazione sollevato dalla difesa del sig.
LO CO, nel caso in esame non sarebbe controvertibile che la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto della sussistenza di tutti gli elementi costituitivi della responsabilità amministrativa per danno all’immagine cagionato alla Regione LI contestata all’appellante;
▪ al terzo motivo, che la decisione della Regione LI di non costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico dei consiglieri regionali coinvolti nell’inchiesta “spese pazze” “(…) non vincola minimamente il giudice contabile né assume alcun rilievo per determinare la sussistenza del danno all’immagine, e alle stesse conclusioni porta l’assoluzione, per fatti accaduti in un periodo di tempo diverso da quello nel quale si sono verificati i fatti delittuosi definitivamente accertati, con motivazioni che parimenti non fanno stato in alcun modo nella presente sede.” (pag. 18 delle conclusioni della Procura generale);
▪ al quarto motivo, che, similmente a quanto eccepito in merito all’analogo motivo di impugnazione sollevato dalla difesa del sig.
LO, nel caso di specie la decisione del Giudice di prime cure di qualificare dolosa la condotta dei convenuti e di imputare loro a titolo solidale il danno all’immagine cagionato è adeguatamente motivata e conforme ai principi espressi in materia dalla giurisprudenza contabile;
▪ al quinto motivo, che la restituzione da parte dell’appellante alla Regione LI di € 90.955,96 di contributi ricevuti relativamente agli anni 2008, 2009 e 2010 non avrebbe alcun valore esimente della responsabilità amministrativa per danno all’immagine per cui si procede nel presente giudizio, non facendo venir meno il carattere incontrovertibilmente doloso della sua condotta;
▪ al sesto motivo, che il Giudice di prime cure nella vicenda in esame avrebbe fatto corretta applicazione dei criteri, oggettivo, soggettivo e sociale, elaborati dalla giurisprudenza contabile, di tal ché la quantificazione del danno all’immagine per cui è causa sarebbe congrua ed equilibrata;
▪ al settimo motivo, che la decisione del Giudice di prime cure di non esercitare il potere riduttivo risulterebbe conforme al dettato legislativo e alla costante giurisprudenza contabile.
8.3. Sui motivi dell’appello incidentale presentato dal sig. AS OR, la Procura generale ne ha rilevato l’infondatezza argomentando in merito quanto:
▪ al primo motivo, che la decisione del Giudice di prime cure di non accogliere l’istanza di rinvio della trattazione della causa fino al deposito delle motivazioni della sentenza della Corte di appello di Genova del 18 marzo 2021 sarebbe correttamente motivata, anche in considerazione dell’autonomia e indipendenza reciproca tra il giudizio penale e quello contabile;
▪ al secondo motivo, richiamando quanto già rilevato in occasione della confutazione di analogo motivo di gravame contenuto negli appelli esaminati in precedenza, che la sentenza impugnata darebbe ampiamente conto delle ragioni per cui nella specie sussisterebbero tutti gli elementi costitutivi dell’azionata responsabilità amministrativa;
▪ al terzo motivo, che non sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, nel caso di specie il mancato esercizio del potere riduttivo da parte del Giudice di prime cure sarebbe del tutto corretto.
9. Con decreto presidenziale del 28 marzo 2024 l’udienza pubblica di discussione è stata fissata al 13 novembre 2024, successivamente rinviata, con decreto presidenziale del 5 novembre 2024, al 2 aprile 2025.
10. In vista dell’udienza pubblica di discussione della causa, in data 10 marzo 2025 la difesa del sig. LO CO ha depositato un’articolata memoria con la quale:
- oltre a richiamare quanto già dedotto nell’atto di appello e con riserva di ulteriormente dedurre all’udienza di discussione;
- ha ribadito in particolare, con richiami a precedenti del giudice della legittimità e di quello contabile di primo grado (si citano, Cass.
civ., Sez. III, sent. n. 15030/2005; Id., Sez. I, sent. n. 4622/2002; Corte dei conti, Sez. giur. reg. Lombardia, sent. n. 1305/2002; Id., Sez. giur.
reg. LI, sent. nn. 20/2024 e 34/2024; Id., Sez. giur. reg.
Sardegna, sent. n. 127/2022; Id., Sez. giur. reg. Lazio, sent. nn.
507/2024 e 556/2024); l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha addebitato l’intero ammontare del presunto danno all’immagine a carico dei sigg. LO, TÉ e CO in regime di solidarietà passiva, non sussistendo le condizioni per configurare tale tipo di responsabilità.
10.1. Ha, infine, rilevato, in via subordinata, che per effetto della definizione, con sentenza di questa Sezione n. 153/2022 ex art. 130 c.g.c.
della posizione della sig.ra AN, l’importo risarcitorio a carico del proprio assistito andrebbe comunque ridotto in misura pari alla quota dell’ipotizzato danno posto a carico della predetta sig.ra AN dalla sentenza impugnata (€ 4.666,66).
11. Sempre in data 10 marzo 2025 ha depositato memoria difensiva anche la difesa della sig.ra CO OB, replicando alle deduzioni espresse dalla Procura generale nelle proprie conclusioni scritte del 26 marzo 2024 e ribadendo le ragioni, già svolte nell’atto di appello, per cui i motivi di gravame sarebbero meritevoli di accoglimento.
12. Infine, in data 13 marzo 2025 ha altresì deposito memoria difensiva la difesa del sig. TÉ OR, richiamando integralmente quanto precedentemente esposto con la memoria depositata in data 27 marzo 2024, in vista dell’udienza di discussione fissata per il 17 aprile 2024, e insistendo per l’accoglimento dell’appello proposto.
13. Alla pubblica udienza del 2 aprile 2025, terminata la discussione e udite le conclusioni dei rappresentanti delle parti, come da verbale d’udienza, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Considerato in
DIRITTO
I riuniti appelli sono parzialmente fondati e vanno parzialmente accolti.
1. Va preliminarmente disposta la riunione degli appelli ai sensi dell’art. 184, co. 1, c.g.c., in quanto proposti contro la medesima sentenza.
2. Passando al merito, gli appelli sono parzialmente fondati nei limitati termini che seguono.
3. Principiando dall’appello principale del sig. LO CO, sono del tutto infondati il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, l’ottavo e il nono motivo d’appello, mentre sono parzialmente fondati il sesto e il settimo motivo.
3.1. Con il primo motivo, la difesa dell’appellante principale censura il capo della sentenza che ha ritenuto applicabile anche ai consiglieri regionali l’art. 7, co. 1, della l. n. 97/2001 e, dopo la sua abrogazione, l’art. 51, co. 7, c.g.c.
Ad avviso della difesa in esame, le suddette disposizioni, facendo espresso riferimento ai “dipendenti” delle pubbliche amministrazioni, si applicherebbero esclusivamente ai soggetti legati alle amministrazioni pubbliche da un rapporto di lavoro subordinato, con la conseguenza che il proprio assistito, non essendo dipendente della Regione LI, non sarebbe soggetto alla responsabilità amministrativa per danno all’immagine.
3.1.1 Il primo motivo è infondato.
Ritiene il Collegio che le ragioni che sorreggono il rigetto dell’eccezione de qua del giudice di prime cure siano corrette e condivisibili e, dunque, il relativo capo di sentenza impugnato sia immune dai vizi contestati.
L’interpretazione che la difesa offre della parola “dipendenti” contenuta nelle disposizioni legislative sopra citate, e le conseguenze che da essa fa discendere, sono, infatti, inconciliabili con le norme e i principi ritraibili dalle disposizioni costituzionali poste a fondamento della tutela dell’immagine delle amministrazioni pubbliche (in part. artt. 97 e 54, co.2, Cost.) e con il fatto, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale (fin dalla sent. n. 355/2010), che il Legislatore, con l’adozione dell’art. 17, co. 30-ter, del d. l. n. 78/2009 e ss.mm., ha definitivamente disposto l’inquadramento della responsabilità per la lesione del diritto all’immagine delle amministrazioni pubbliche (e degli enti pubblici in generale)
nell’ambito della responsabilità amministrativa, devoluta alla giurisdizione contabile della Corte dei conti.
Il corollario di siffatto inquadramento è, all’evidenza, che anche nelle fattispecie di responsabilità amministrativa per danno all’immagine viene in rilievo il criterio che, in base al diritto vivente, delinea l’ambito soggettivo della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 1, co.1, della l. n.
20/1994, vale a dire il rapporto di servizio.
Invero, la sussistenza di tale rapporto di servizio, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale (si vedano, in part., Corte di Cass., SS.UU. civ., ord. n.
23257/2014; Corte cost., sent. n. 39/2014), è data ravvisarsi anche tra i consiglieri regionali e le Regioni nelle cui assemblee legislative sono stati eletti, con conseguente loro sottoposizione alla giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti per l’uso illecito dei fondi pubblici loro assegnati per l’espletamento del mandato e per le ulteriori ipotesi di responsabilità alla prima direttamente o indirettamente connesse o correlate, come quella per cui è giudizio.
D’altronde, che la responsabilità amministrativa per danno all’immagine non riguardi solo coloro che intrattengono con l’amministrazione pubblica danneggiata un rapporto di lavoro subordinato (c.d. rapporto d’impiego) trova conferma anche nella più recente giurisprudenza costituzionale.
Invero, la Consulta, nell’identificare il fondamento normativo della tutela dell’immagine delle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs.
n.165/2001 nell’art. 97 Cost. ,“(…) elevando a rango costituzionale il valore della PA, da realizzarsi nell’adempimento dei doveri che gravano sul pubblico dipendente (art. 54 Cost.)”, ha affermato che al rispetto di tale valore devono attenersi:
“(…) i dipendenti pubblici e coloro che si trovano in un rapporto di servizio con l’amministrazione (…)”. (così, Corte costituzionale sentenza n.
123/23).
In ultimo, ma non meno importante, la prospettata limitazione, dal punto di vista soggettivo, della tutela dell’immagine delle amministrazioni pubbliche, che il c.d. “Lodo Bernardo”, come detto, ha ricondotto nell’alveo della giurisdizione di responsabilità amministrativa della Corte dei conti conformandone i presupposti per l’esercizio della relativa azione, si appalesa violativa dell’art. 3 Cost.,
perché la pretesa esenzione dalla responsabilità amministrativa per danno all’immagine di tutti i soggetti che non hanno un rapporto di impiego con le amministrazioni pubbliche, oltre a costituire un evidente lesione del diritto di tutela delle pp.aa., non risulta sorretta da alcuna razionale giustificazione.
Poiché a fronte di più interpretazioni possibili del dettato normativo sottoposta al suo esame, l’interprete è tenuto a privilegiare quella più coerente con le norme e i principi costituzionali, l’art. 17, co. 30-ter, del d. l. n. 78/2009 e ss.mm., laddove fa rinvio all’art. 7 della l. n. 97/2001, ora abrogato, e l’art. 51, co. 7, c.g.c. non possono che essere intesi, alla luce dei principi ritraibili dall’art. 3 Cost., nel senso che la giurisdizione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine della Corte dei conti è esercitata nei confronti di tutti i soggetti nei cui confronti sia ravvisabile la sussistenza di un rapporto di servizio, nei termini declinati da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e contabile, con l’amministrazione pubblica danneggiata.
3.2. Con il secondo motivo, la difesa dell’appellante principale contesta l’erroneità del capo della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l’eccezione di nullità della citazione in giudizio sollevata in primo grado laddove fa riferimento anche al reato di cui all’art. 479 c.p.
ascritto al proprio assistito, inconferente rispetto alla fattispecie di responsabilità amministrativa per danno all’immagine, mentre il Giudice di prime cure, ai fini del decidere, ne avrebbe tenuto conto, specie in punto di determinazione del danno.
3.2.1 Il secondo motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 86, co. 3 e 6, c.g.c., l’atto di citazione è nullo:
▪ se sono omesse o risultano assolutamente incerte:
l’identificazione del convenuto; l’individuazione e la quantificazione del danno; o l’indicazione dei criteri per la sua determinazione;
▪ se manca l’esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
▪ se è omessa la sottoscrizione del pubblico ministero.
Con specifico riferimento all’azione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine, l’art. 51, co. 6, c.g.c., stabilisce che:
“la nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine è rilevabile anche d'ufficio”.
Ciò premesso, osserva il Collegio che il fatto dedotto dall’appellante a fondamento del motivo d’impugnazione in esame non sia sussumibile in alcuna delle ipotesi legislativamente previste per dichiarare la nullità, totale o parziale, dell’atto di citazione, di tal ché non è meritevole di accoglimento l’eccepita nullità parziale dell’atto introduttivo del presente giudizio.
Inoltre, la deduzione secondo cui il Giudice di prime cure, ai fini del decidere, avrebbe tenuto in considerazione erroneamente, secondo la prospettiva della difesa, che la condanna penale è intervenuta anche per falso, attiene al merito della causa e non investe, neppure mediatamente, questioni che si inscrivono nel diverso ambito dello scrutinio della conformità dell’atto di citazione al modello legale d’introduzione del giudizio di responsabilità amministrativa, come delineato dal citato art. 86 c.g.c., che richiede una modalità di formulazione della domanda idonea alla corretta instaurazione del contradditorio; idoneità che, nella vicenda che occupa, sussiste pienamente.
3.3. Con il terzo motivo, la difesa dell’appellante principale contesta l’erroneità del capo della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l’eccezione di tardività dell’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine in quanto il Giudice di prime cure avrebbe:
• da un lato, obliterato la circostanza che nella vicenda in questione risultasse indifferente l’abrogazione dell’art. 7 della l. n. 97/2001, richiamato dall’art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78/2009, disposta dall’art. 4, co. 1, lett. g) dell’all. 3 al d.lgs. n. 174/2016, trattandosi di fatti avvenuti in epoca anteriore;
• dall’altro lato, non considerato che l’affermazione della natura ordinatoria del termine di trenta giorni per l’eventuale promovimento del procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato con sentenza penale irrevocabile per uno o più delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, si tradurrebbe, in sostanza, in una palese elusione dei principi in tema di giusto processo ex art. 111 Cost.
E ciò a prescindere dalla considerazione che nel caso di specie non vi sarebbero state ragioni ostative a che la Procura regionale attrice avviasse il procedimento nei confronti del proprio assistito nel suddetto termine.
3.3.1. Il terzo motivo è infondato.
Mette conto osservare, in proposito, che l’abrogato art. 7 della l. n.
97/2001, stabiliva, al primo comma, primo periodo, che “La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato.”. Tale disposizione è stata riprodotta, con alcuni adattamenti, nel vigente codice di giustizia contabile al comma 7 dell’art. 51, che così recita: “La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato.”.
Per quanto qui interessa, dal raffronto delle due disposizioni legislative suindicate risulta come da quella attualmente vigente sia stato espunto il riferimento al termine di trenta giorni per la promozione dell'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. L’eliminazione di tale inciso rinviene la sua giustificazione nel fatto che esso costituiva sostanzialmente un pleonasmo, atteso che è dovere del pubblico ministero contabile promuovere il procedimento di responsabilità per danno erariale ogni qual volta acquisisce, mediante atti qualificati (segnatamente, la denuncia di danno, il cui contenuto è disciplinato oggi dall’art. 53 c.g.c., le comunicazioni ex art. 129, co. 3, norme att. coord. e trans. c.p.p.,
le segnalazioni delle forze di polizia, ecc.) o atipici, una specifica e
concreta notizia di danno erariale, tra cui si annovera la notizia della commissione, da parte di soggetti che intrattengono con le pp.aa. un rapporto di servizio, di illeciti causativi di danno erariale aventi rilevanza anche penale.
Ciò spiega, altresì, il motivo per cui l’inciso in questione sia stato correttamente interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte come recante un termine organizzatorio di natura acceleratoria, la cui eventuale inosservanza non comporta effetti preclusivi di sorta:
a) né sulla fase procedimentale istruttoria (denominata, a seguito dell’entrata in vigore del codice di giustizia contabile, fase preprocessuale);
b) né tanto meno su quella processuale, che, come è noto, prende avvio con il deposito dell’atto di citazione in giudizio (che costituisce, dunque, l’atto con cui l’azione di responsabilità amministrativa è esercitata) nella segreteria della sezione giurisdizionale presso cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero contabile procedente, e la sua successiva notificazione al convenuto.
Peraltro, che il Legislatore storico, con l’espressione “eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale” da promuovere nel termine di trenta giorni, intendesse senz’altro riferirsi all’apertura del fascicolo istruttorio, che è il primo atto del procedimento di responsabilità amministrativa, e non già all’esercizio dell’azione nei confronti del condannato, trova conferma non solo nelle parole utilizzate - giacché ove avesse voluto riferirsi all’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa il Legislatore avrebbe impiegato una diversa formulazione - ma anche nella positivizzazione stessa del procedimento di responsabilità ad opera del vigente codice di giustizia contabile, che, per quanto riguarda i relativi giudizi, distingue partitamente la fase preprocessuale, la cui apertura è disciplinata dall’art. 54 c.g.c., e la fase processuale, che si intende avviata con il compimento da parte del pubblico ministero contabile di quanto previsto dall’art. 67, co. 5, c.g.c.
Ciò posto, nel caso che occupa risulta acclarato che il procedimento di responsabilità amministrativa per cui è giudizio è stato avviato dalla Procura regionale ligure nel 2017, come risulta dalla numerazione del fascicolo istruttorio riportato in apice all’atto di citazione introduttivo del presente giudizio (n. 539/2017), a seguito dell’acquisizione della sentenza n. 3271 del 21 luglio 2017, depositata il 29 agosto 2017, con cui il Tribunale di Genova aveva riconosciuto la penale responsabilità degli odierni appellanti per i reati loro ascritti.
Dunque, il procedimento di responsabilità amministrativa di cui qui si tratta è stato avviato ben prima del ricevimento della comunicazione della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dell’odierno appellante e degli altri convenuti, anch’essi appellanti, per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, con la conseguenza che l’asserita lesione dei principi del “giusto processo” per (insussistente) tardività dell’avvio del procedimento in questione non si è affatto verificata nel caso di specie.
3.4. Con il quarto motivo, la difesa dell’odierno appellante principale
sig. LO CO si duole dell’erroneità del capo di sentenza in cui l’eccezione di prescrizione sollevata in primo grado è stata respinta.
Deduce la difesa in esame che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che la prescrizione del diritto al risarcimento dell’asserito danno all’immagine fatto valere dalla Procura regionale ligure era già maturata allorquando la Procura ordinaria ha esercitato l’azione penale nei confronti del proprio assistito (27 agosto 2015)
risalendo il fatto dannoso, al più tardi, al 30 giugno 2010.
Ciò in quanto nel caso di specie non opererebbe l’istituto della sospensione del decorso della prescrizione di cui all’art. 17, co.30-ter, del d.l. n. 78/2009 ss.mm.
Sotto altro concorrente profilo, la difesa in commento deduce che l’art.
17, co.30-ter, del d.l. n. 78/2009, inserito dalla legge di conversione n.
102/2009, non troverebbe applicazione ai fatti avvenuti anteriormente alla sua entrata in vigore (5 agosto 2009) e, quindi, la prescrizione, stante anche l’assenza di validi atti interruttivi, sarebbe senz’altro maturata con riferimento al periodo 1° gennaio 2008 – 4 agosto 2009.
3.4.1 Il quarto motivo è infondato.
Osserva il Collegio che la sospensione del decorso del termine di prescrizione prevista dal terzo periodo dell’art. 17, co.30-ter, del d. l. n.
78/2009 decorre dall’apertura del procedimento penale ai sensi dell’art. 335 c.p.p., ossia da quando il pubblico ministero iscrive nel registro la notizia di reato di cui ha avuto conoscenza, e non da quando è esercitata l’azione penale ai sensi degli artt. 50, 405 e 407-bis c.p.p.
Infatti, in base alla conformazione che il Legislatore ha dato del danno all’immagine delle pp.aa. e delle modalità e dei limiti di esercizio della relativa tutela innanzi alla Corte dei conti con il più volte richiamato art. 17, co.30-ter, del d. l. n. 78/2009, è solo da tale momento che può configurarsi astrattamente una lesione al prestigio della pubblica amministrazione, e dunque, di un danno all’immagine.
Invece, il diritto al relativo risarcimento si considererà maturato e potrà
“essere fatto valere” soltanto se il procedimento penale presupposto si sia concluso definitivamente con una sentenza penale irrevocabile di condanna dell’imputato per uno dei reati propri contro la p.a. stabiliti dal codice penale (ovvero, in senso più ampio, per ogni reato commesso in danno della p.a.).
Come affermato dalla giurisprudenza contabile, a cui il Collegio intende dare continuità, “(…) in tema di danno all’immagine, l’art. 17, co.30-ter, d.l. n. 78/09, convertito nella l.n. 102 del 2009 e s.m.i., prevede espressamente che “…il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale”. La giurisprudenza contabile ha già avuto modo di evidenziare, proprio con riferimento alla prescrizione del diritto risarcitorio per danno all’immagine conseguente a fatti di rilievo (anche)
penale, commessi prima dell’entrata in vigore della disposizione in questione, che la medesima disposizione si è limitata a recepire il pregresso orientamento nella materia de qua, “…senza per ciò nulla innovare e con chiaro autorizzato effetto retroattivo” (così testualmente, Corte conti, Sez. III, n. 568/2017; in termini analoghi, Corte conti, Sez. III, n. 66/2017 e Sez. I, n. 38/2016).
Nello specifico, è stato osservato che <<…è necessario valorizzare la natura interpretativa della disposizione suindicata, laddove sospende il decorso della prescrizione “fino alla conclusione del procedimento penale”, per l’esercizio dell’azione a tutela del danno all’immagine della P.A. Di fatti, l’art. 17, comma 30 – ter, ha accordato prevalenza all’indirizzo giurisprudenziale che, già prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2009, ancorava la decorrenza del termine di prescrizione del suddetto diritto risarcitorio, non già alla data del rinvio a giudizio in sede penale dell’agente pubblico (...), ma a quella della conclusione del procedimento penale stesso (cfr. Corte dei conti, Sez. I di app.,
sent. n. 426/2008, id. n. 203/2008, Sez. app. Sicilia, n. 61 /2005 e n. 253 del 2009).
Secondo il richiamato pregresso orientamento giurisprudenziale, la regola della sospensione della decorrenza della prescrizione per l’esercizio dell’azione per danno all’immagine, poi codificata dall’art. 17, comma 30 ter (e salve deroghe di legge), trovava applicazione per tutte le fattispecie non ancora esaurite alla data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2009, ovvero alle fattispecie per le quali:
1) non era ancora intervenuta, a tale data, la sentenza penale irrevocabile di condanna o;
2) non era ancora spirato, alla medesima data, il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data di irrevocabilità della predetta sentenza penale (cfr. Corte dei conti, Sez. II di app., n. 212 del 2012, id. n. 393 del 2012;
Sez. app. regione Siciliana, n. 82 del 2012).
Per ciò, prima del c.d. “Lodo Bernardo” vi erano due criteri interpretativi in ordine alla decorrenza della prescrizione per l’azionabilità del danno da lesione dell’immagine: uno, che faceva decorrere la prescrizione dalla data del rinvio a giudizio e, quindi, del clamor fori (in specie dal 16 febbraio 2005 di emissione del decreto di rinvio a giudizio); l’altra che, invece, faceva leva sull’intervento di una sentenza irrevocabile di condanna.
Il “Lodo” in questione ha fatto propria una delle due interpretazioni, senza perciò nulla innovare e con chiaro autorizzato effetto retroattivo” (Corte conti, Sez. III, n. 568/2017).
Del resto, è stato rimarcato, anche da ultimo, che “..ove il danno all'immagine sia da collegare, come nel caso di specie, ad una condotta costituente reato, il dies a quo deve essere individuato, in applicazione del principio di presunzione d'innocenza che costituisce principio di civiltà giuridica fondamentale nel nostro ordinamento e per espressa previsione di legge, nella data della sentenza irrevocabile di condanna e - non –come ritenuto dall’appellante, nel momento del rinvio a giudizio o prima ancora nella data in cui si sono verificati i fatti.
La giurisprudenza contabile è univoca nel ritenere che il danno all’immagine, derivante da un fatto di reato “in danno” della p.a., risente in modo rilevante dell’andamento e dell’esito del processo penale, in quanto le decisioni del giudice penale finiscono per incidere anche sulla percezione collettiva del disvalore del fatto e sul disdoro per l’ente” (così testualmente, Corte conti, Sez.
I, n. 527/2022). A ben vedere, l’ancoraggio del dies a quo del termine di prescrizione del danno all’immagine (connesso a vicende di rilievo penale)
all’accertamento definitivo, in sede penale, della colpevolezza del soggetto coinvolto, costituisce espressione del principio generale, sancito dall’art. 2935 c.c., alla cui stregua “la prescrizione comincia a decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere” (cfr Corte conti, Sez. I, n. 21/2017).
Ed invero, solo a quella data il fatto “...assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa”
(Corte conti, Sez. III, n. 66/2017).
Risulta allora confermata la necessità di applicazione immediata della disposizione in questione, anche in presenza di fatti commessi antecedentemente alla sua entrata in vigore (in termini, Corte conti, Sez. I, n.
75/2018).
D’altro canto, per l’immediata applicabilità della disposizione depone <<...lo stesso tenore letterale che, nel subordinare l’azione alla ricorrenza dei “casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97” precisa, altresì, che “A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale”. La locuzione “a tale ultimo fine” milita con chiarezza nel senso che, proprio per effetto dell’immediata precettività della previsione normativa, il legislatore ha inteso, al tempo stesso, preservare l’azione fino al momento in cui (“conclusione del processo penale”) sarà possibile esperirla, sul presupposto che l’illecito sia stato consumato, e apprestare tutela patrimoniale alla lesione all’immagine solo in presenza di un accertamento definitivo del fatto-reato>> (così testualmente, Corte conti, Sez.
II, n. 148/2020)” (così, testualmente, Sez. II giur. centr. app., sent. n.
3/2023).
Posto che:
▪ il procedimento penale che ha riguardato l’odierno appellante e gli altri convenuti, anch’essi appellanti, è stato aperto nel gennaio 2014
(procedimento penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova R.G.N.R. 88/2014);
▪ l’irrevocabilità della sentenza penale di condanna a carico del sig.
LO CO è intervenuta il 17 novembre 2018 (mentre per l’appellante sig. TÉ OR la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di condanna della Corte di Appello di Genova con sentenza del 12 giugno 2019);
▪ e che l’invito a dedurre è stato notificato nell’agosto 2020;
alcuna prescrizione del diritto all’esercizio dell’azione erariale di risarcimento del danno all’immagine subito dalla Regione LI può dirsi intervenuta nel caso di specie.
3.5. Con il quinto motivo, la difesa dell’appellante principale sig.
LO CO lamenta l’erroneità del capo di sentenza in cui è escluso che la somma di € 154.000,00, riconosciuta nell’ambito del concordato penale, concluso ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., a favore della Regione LI, dovesse intendersi comprensiva anche del ristoro del danno non patrimoniale arrecato al suddetto ente.
Pertanto, stante l’integrale risarcimento del danno, nel caso di specie difetterebbe l’interesse ad agire della Procura regionale attrice, avendo già la Regione LI, presunta danneggiata, un titolo (il concordato penale) soddisfattivo del proprio credito.
3.5.1 Il quinto motivo è infondato.
Con riferimento alla natura del concordato con rinuncia ai motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., in appello, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ne hanno ravvisato la ratio nella finalità di decongestionare il carico eccessivo di processi pendenti in appello, attraverso un meccanismo deflattivo, imperniato sull'accelerazione consensuale della definizione del giudizio di secondo grado, resa possibile dalla rinuncia ai motivi di appello ritenuti sovrabbondanti e dalla contestuale selezione condivisa dalle parti del motivo (o dei motivi) irrinunciabili.
Tale finalità, che definisce la dimensione c.d. “performante”
dell’istituto in parola in ossequio all'art. 6 della Carta EDU, pone contestualmente in luce la natura più prettamente processuale dell’istituto, “(…) basato essenzialmente su una intesa tra le parti in ordine ai motivi finalizzata ad una possibile delimitazione del "thema decidendum"
da devolvere all'esame del giudice dell'impugnazione (…)”, nel quale difettano “(…) quei caratteri di ‘premialità’ sostanziale che qualificano tanto il rito abbreviato quanto il rito della applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 e segg. cod. proc. pen.” (in termini, Corte di Cass.,
sez. VI, sent. n. 9188 del 12 gennaio 2023).
Così definiti i tratti dell’istituto in esame, la decisione dell’imputato di risarcire (e in che misura) la parte offesa (o danneggiata) dal reato assume rilevanza nell’ambito delle valutazioni di merito che il pubblico ministero penale è chiamato a compiere ai fini dell’adesione o meno alla proposta di concordato dal primo formulata.
Difatti, come emerge dalle note diramate dai Procuratori generali presso le Corte di Appello distrettuali ai sensi del comma 4 dell’art.599bis c.p.p., “Ai fini della valutazione della possibilità di addivenire ad un concordato ed al fine di determinarne le condizioni, il magistrato terrà conto della condotta dell'imputato successiva alla decisione di primo grado, ed in particolare delle eventuali restituzioni, dei risarcimenti anche parziali, nonché di tutte le condotte volontarie dell'imputato che siano idonee a diminuire il disagio ed il danno patito dalla persona offesa, ed a limitarne la pericolosità, con riferimento agli interessi, protetti dall'ordinamento, delle vittime e della collettività.” (così, testualmente, la nota del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova, recante “Criteri orientativi del Procuratore Generale in materia di concordato con eventuale rinuncia ai motivi di appello”, del 27 settembre 2017, indirizzata ai Presidenti del Consiglio dell’Ordine e delle Camere penali del Distretto).
Alla luce delle tracciate coordinate ermeneutiche, la statuizione del Giudice di prime cure secondo cui il concordato de quo “(…) non ha valenza debitoria per le obbligazioni dell’imputato, in quanto tale accordo riguarda solamente le condizioni per l’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli eventuali altri motivi e con indicazione al giudice della pena sulla quale le parti sono d’accordo.” (pag. 14 della sentenza impugnata) risulta, dunque, del tutto corretta.
Sotto altro concorrente profilo, il Collegio rileva che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa dell’appellante principale, la circostanza che l’importo di € 154.000,00 fosse esclusivamente riferito al danno patrimoniale arrecato alla Regione LI emerge per tabulas dalla documentazione versata in atti dalla medesima difesa.
A pag. 2 dell’allegato 1 al doc. 1 prodotto in primo grado, costituente la proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. rivolta dalla difesa del sig. LO al pubblico ministero ligure titolare del fascicolo, si legge, infatti, tra le altre cose e per quanto qui interessa, che “L’accordo è subordinato alle seguenti condizioni: risarcimento del danno quantificato dall’Accusa in € 154.000,00 da parte del Dr. LO mediante rinuncia a favore della Regione LI, Parte danneggiata (…)”.
Posto che il “danno quantificato dall’Accusa” corrisponde alle somme oggetto di peculato di cui si è reso responsabile l’appellante principale e tenuto conto che la Regione LI, come affermato dalla stessa difesa, non si è costituita parte civile nel procedimento penale a carico del medesimo (e degli altri appellanti) – e dunque non ha avanzato in quella sede nei confronti dell’interessato alcuna richiesta risarcitoria –
la tesi sostenuta dalla difesa dell’appellante principale in primo grado, e qui riproposta, secondo cui la suindicata somma di denaro offerta
“copriva” sia i danni patrimoniali che quelli non patrimoniali, non è sorretta da alcun riscontro probatorio, neppure di natura presuntiva.
Discende, dunque, da quanto dianzi esposto, che sussisteva (e sussiste)
l’interesse ad agire, attuale e concreto, della Procura regionale ligure a ottenere la condanna dell’appellante e degli altri convenuti, anch’essi appellanti, al risarcimento del danno all’immagine da essi procurato alla Regione LI.
Dal che consegue, all’evidenza, la dimostrazione dell’ammissibilità dell’azione di responsabilità amministrativa esercitata dalla suddetta Procura contabile e, correlativamente, l’infondatezza del motivo di gravame qui esaminato.
Peraltro, come correttamente posto in luce dalla Procura generale nelle proprie conclusioni scritte, nel caso che occupa l’interesse ad agire sussisterebbe anche nella ipotesi in cui l’obbligazione assunta dall’appellante in favore della Regione LI ai fini dell’accoglimento della richiesta di concordato penale ex art. 599-bis c.p.p. riguardasse il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati con la propria condotta illecita.
Ciò considerato che una questione di “proponibilità” dell’azione di responsabilità amministrativa si configura solo nell’ipotesi in cui per il medesimo fatto lesivo l’amministrazione pubblica danneggiata, già in possesso di un titolo giuridico (giudiziale, amministrativo o negoziale)
costituito prima della definizione del giudizio di responsabilità amministrativa, abbia ottenuto l’integrale soddisfazione del proprio diritto di credito (risarcitorio).
La giurisprudenza di questa Sezione, cui il Collegio intende dare continuità, ha affermato, infatti, che:
“(…) l'ormai consolidata giurisprudenza contabile (cfr., Sez. II Appello n.
670/2018 e giurisprudenza ivi richiamata) ha avuto modo di rimarcare l'assoluta autonomia della giurisdizione contabile rispetto a quella delle altre giurisdizioni, avuto riguardo alla constatazione che, quand'anche le fattispecie possano presentare profili fattuali comuni, rimangono comunque puntualmente differenziati i beni della vita tutelati, così come gli elementi costitutivi degli illeciti.
Pertanto, la possibile concorrenza di molteplici giudizi innanzi a diverse giurisdizioni costituisce evenienza non qualificabile come disfunzionale, bensì come coerente con l'autonomia e la differenza ontologica e finalistica delle diverse azioni (Cass. S.U., sent. n. 8927 del 2014; Corte dei conti – Sez. III d’App., sent. n. 547/2017).
E, infatti, l’azione di responsabilità amministrativa – che è di competenza esclusiva della Procura della Corte dei conti quale organo rappresentativo degli interessi dello Stato-Comunità - pur conservando la tradizionale funzione di perseguire il ripristino dell’alterato equilibrio patrimoniale tra l’ente pubblico danneggiato e l’autore del fatto illecito, che ha causato la lesione degli interessi della P.A., è venuta ad assumere nell’attuale ordinamento anche i ruoli essenziali di strumento di tutela dell’esigenza che le risorse finanziarie e patrimoniali pubbliche vengano utilizzate per il perseguimento, in maniera legittima, economica, efficiente ed efficace, delle finalità istituzionali della P.A., attraverso la deterrenza avverso eventuali comportamenti devianti rispetto a tali parametri (Appello Sicilia, sent. n.115/2015).
Ne consegue che il diritto azionato dal PM contabile, pur traendo origine dal medesimo fatto lesivo dei beni e degli interessi pubblici, non è identificabile, né del tutto sovrapponibile, tanto con l’azione del PM penale, quanto con l’ordinario diritto di credito (di natura civilistica) che la singola Amministrazione potrebbe direttamente far valere nei confronti del responsabile dell’evento dannoso (…) (in termini, Corte dei conti, Sez. III giur. centr. app., sent. n. 124/2023).
Analogamente, la giurisprudenza di legittimità, premettendo che tra la giurisdizione contabile e le altre giurisdizioni non sussiste alcuna interferenza:
“(…) in quanto la giurisdizione civile e quella amministrativa, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale
(cfr. Cass., Sez. U, n. 26582 del 28/11/2013; Sez. U, n. 11 del 04/01/2012;
Sez. U, n. 6581 del 24/03/2006) (…),
ha avuto modo di precisare in proposito che “(…) nessun pregiudizio può arrecare al ricorrente l'esistenza di un doppio titolo esecutivo a suo carico, in quanto, gli eventuali pagamenti effettuati dalla parte in forza di un titolo esecutivo sarebbero comunque conteggiati in sede di esecuzione del diverso titolo (…)” (in termini, SS.UU. civ., sent. n. 28504/2017).
3.6. Con il sesto motivo, la difesa dell’appellante principale si duole dell’erroneità di cui sarebbe affetto il capo della sentenza impugnata nel quale il danno all’immagine per cui si procede è stato quantificato in € 449.327,55 e posto solidalmente a carico del proprio assistito e degli altri odierni appellanti.
Segnatamente, la difesa in esame lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe accertato l’esistenza del danno all’immagine per cui è causa pur difettando nella specie l’allegazione, da parte della Procura regionale attrice, di elementi precisi e circostanziati dimostrativi della concreta incidenza della condotta del proprio assistito a ledere l’immagine e il prestigio della Regione LI.
Risulta, invece, prodotta in giudizio documentazione, di cui il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto, che attesterebbe come la
“fiducia” che la comunità amministrata aveva delle istituzioni regionali liguri prima dell’inchiesta “spese pazze” e dopo che tale inchiesta è divenuta di pubblico dominio (e fino alla conclusione dei relativi procedimenti penali) sarebbe rimasta pressocché invariata, di tal ché alcuna diminuita reputazione della Regione LI si sarebbe prodotta in concreto per effetto delle condotte del proprio assistito.
Inoltre, prosegue la difesa in esame del sig. LO CO, pur ammettendo che nel caso di specie la condotta illecita ascritta al proprio assistito abbia concretamente realizzato una lesione della sfera reputazionale della Regione LI, essa (lesione) non avrebbe comunque raggiunto un livello di gravità tale da giustificare un risarcimento per equivalente monetario nella misura quantificata dalla sentenza di condanna qui impugnata, che risulta, dunque, esorbitante.
Pertanto, la quantificazione del danno all’immagine così operata dal Giudice di prime cure sarebbe motivata da formule generiche e stereotipate, e conferirebbe al risarcimento in questione una funzione sostanzialmente sanzionatoria.
Sotto altro concorrente profilo, la medesima difesa contesta che il Giudice di prime cure avrebbe accolto acriticamente la tesi della Procura regionale attrice secondo cui nel caso di specie:
• il clamor fori sarebbe stato sussistente per tutta la durata del procedimento penale che ha riguardato il proprio assistito e gli altri convenuti, anch’essi odierni appellanti, nonostante alcuni articoli di stampa (si citano due articoli del 2 luglio 2015) riportassero notizie non divulgabili perché coperte da segreto investigativo;
• e non potesse essergli imputata la persistenza del predetto clamor per effetto della sua decisione pienamente legittima di definire il procedimento penale a suo carico secondo il rito ordinario.
3.6.1 Il sesto motivo è parzialmente fondato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadito anche di recente, “(…) il risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 2059 cod. civ., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dai diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all'identità e all'immagine dell'ente (tra le altre, Cass., sez.
3, 04/06/2007, n. 12929; Cass., sez. 1, 25/07/2013, n. 18082; Cass., sez. L, 01/10/2013, n. 22396; Cass., sez. 1, 16/11/2015, n. 23401; Cass., sez. 3, 13/10/2016, n. 20643, con riferimento alla prova del danno non patrimoniale per lesione della reputazione sociale di un ente collettivo) (…)” è configurabile anche nei confronti delle persone giuridiche, e che tale pregiudizio non patrimoniale:
“(…) deve essere valutato come diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che si esprime, per l'appunto, nella sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca.
Tale danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Con la precisazione che non è, quindi, configurabile, neppure per il danno all'immagine della persona giuridica o dell'ente collettivo, una risarcibilità come mero danno-evento, e ciò in conformità alla ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. U, 22/07/2015, n. 15350), che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato (Cass., sez. 3, 12/04/2011, n. 8421), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass., sez. 6-1, 26/09/2013, n. 22100; Cass., sez. 3, 15/07/2014, n.
16133), sia che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti”
(così, testualmente, Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19551/2023).
Ai fini della prova del danno di cui si tratta, pertanto, trattandosi di pregiudizio a bene immateriale, assume particolare rilievo la prova presuntiva (in termini, Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 794/2009; Id., sez.
Lavoro, sent. n. 29832/2008), la quale, costituendo un mezzo di prova di rango non inferiore agli altri, ben può assurgere anche a unica fonte di convincimento del giudice (Cass civ., Sez. Un., sent. n. 26972/2008;
Id., sent. n. 6572/2006; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13546/2006; Id., Sez.
Lavoro, sent. n. 9834/2002), oltre che a determinare la traslazione in capo a colui contro cui essa (prova presuntiva) opera dell'onere di fornire prova contraria (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13546/2006; Id., Sez.
Lavoro, sent. n. 13291/99).
La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato a tale ultimo riguardo che:
“(…) non occorre dunque che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire la esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva (in tal senso v. peraltro Cass., 6/8/1999, n. 8489; Cass., 23/7/1999, n. 7954; Cass.,
28/11/1998, n. 12088), ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza (v. Cass., 23/3/2005, n. 6220; Cass.,
16/7/2004, n. 13169; Cass., 13/11/1996, n. 9961; Cass., 18/9/1991, n. 9717;
Cass., 20/12/1982, n. 7026), basate sull'id quod plerumque accidit (v. Cass.,
30/11/2005, n. 6081; Cass., 6/6/1997, n. 5082).
In presenza di tale allegazione il giudice deve quindi ritenere, sulla base della presunzione fondata essenzialmente sulla base della tipicità di determinati fatti in base alla regola di esperienza di tipo statistico, provati gli effetti che da tale fatto normalmente derivano, avendo riguardo ad una “apparenza” basata sul tipico decorso degli avvenimenti”. (Cass. civ., Sez. III, sent. n.
7844/2011).
Dal canto suo, la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità, ha affermato che:
“Con specifico riferimento alla pubblica amministrazione, poi, come recentemente affermato dalla Corte costituzionale, il fondamento normativo della tutela dell’immagine si rinviene nell’art. 97 Cost., “cui i dipendenti pubblici e coloro che si trovano in un rapporto di servizio con l’amministrazione devono attenersi, elevando a rango costituzionale il valore dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa e quindi del prestigio dell’immagine della PA (sentenza n. 172 del 2005), da realizzarsi nell’adempimento dei doveri che gravano sul pubblico dipendente (art. 54 Cost.).” (Corte cost., sent. n. 123 del 2023).
Si tratta, quindi, “di una fattispecie di danno che trae origine dalla condotta del dipendente infedele che genera discredito nella collettività, determinando un pregiudizio che compromette il rapporto di fiducia ed affidamento nelle 1 1 istituzioni, nella percezione amplificata dal cosiddetto clamor fori o “diffusione mediatica” da parte dei mezzi di comunicazione, frequentemente connesso a tali condotte (Corte cost., sent. n. 123 del 2023, richiamata da Sez. III App.,
sent. n. 210 del 2024; Sez. I App. sent. n. 376 del 2023 e da Sez. II App., sent.
n. 265 del 2023).
In termini diversi, ogni azione dannosa compiuta dal pubblico agente in violazione dell’art. 97 Cost., e, quindi, in spregio delle funzioni e delle responsabilità dei pubblici dipendenti, “si traduce in un’alterazione dell’identità della pubblica amministrazione e, più ancora, nell’apparire di una sua immagine negativa, in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile e non responsabilizzata”
(così, testualmente, Corte dei conti, Sez. riunite, 23 aprile 2003, n. 10/QM).”
(Sez. II App., sent. n. 357 del 2023).
Il danno all’immagine, quindi, si atteggia quale danno erariale, in quanto lesione del buon andamento della P.A., che perde - in ragione della condotta illecita dei suoi dipendenti - credibilità ed affidabilità all’interno, nei confronti dei dipendenti, ed all’esterno della propria organizzazione, radicando la percezione che i comportamenti patologici e distorti possano rappresentare una connotazione usuale dell’azione dell’amministrazione.
Anche nei confronti delle persone giuridiche, dunque, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dei diritti immateriali della personalità, compatibile con l’assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all’identità e all’immagine dell’Ente (Cass., n.
23401 del 2015; n. 20643 del 2016).
Il pregiudizio all’immagine, in particolare, deve essere valutato come diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’Ente, che si esprime, per l’appunto, nella sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell’agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell’ente e, quindi, nell’agire dell’ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere, con i quali la persona giuridica o l’Ente, di norma, interagisce.
Tale danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all’Ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (Cass.,
n. 12929 del 2007).
Non è, quindi, configurabile, neppure per il danno all’immagine della persona giuridica o dell’Ente, una risarcibilità come mero danno-evento. E ciò, proprio in conformità alla accennata ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U., n. 15350 del 2015), che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale “in re ipsa”, sia che esso derivi da reato (Cass., n. 8421 del 2011), sia che costituisca una forma di ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass., n. 2 2100 del 2013; Cass., n. 16133 del 2014), sia che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti e, tra questi, il diritto all’onore ed alla reputazione della persona fisica (Cass., n. 24474 del 2014) o il diritto all’immagine dell’ente collettivo o della persona giuridica.
Ebbene, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez.
II App., sent. n. 357 del 2023), per le tipologie di danno non patrimoniale non ancorate a parametri e criteri tecnici di calcolo, può farsi ricorso al generale sistema delle prove, che comprende anche quelle presuntive, che assumono un notevole rilievo, a fronte dell’immaterialità del bene giuridico leso.
In questo senso, sono da ritenersi sufficienti ad integrare la prova del danno all’immagine della pubblica amministrazione le allegazioni di tutti gli elementi che, nel caso concreto, siano idonei a fornire dimostrazione dei mutamenti che l’illecito ha apportato, in senso peggiorativo, al bene protetto.
Sicché, il danno arrecato all’amministrazione non è necessariamente ancorato alla necessità di ripristino del bene leso, non risultando “necessaria una deminutio patrimonii, né la dimostrazione delle spese necessarie al ripristino dell’immagine” (Sez. II App., sent. n. 221 del 2023).
Ai fini della prova, quindi, in presenza di accertati reati contro la pubblica amministrazione, possono essere valutati tutti gli indizi gravi, precisi e concordanti che, ai sensi dell’art. 2729 c.c., lasciano inferire che tra le conseguenze negative di un illecito penalmente rilevante, ampiamente prevedibili e presumibili alla stregua dell’id quod plerumque accidit, vi sia anche l’offuscamento dell’immagine e del prestigio della P.A. interessata (Sez.
II App., sent. n. 222 del 2024).
L’esame degli atti processuali e la valutazione delle prove devono essere compiuti in ossequio al dettato dell’art. 95 c.g.c., che stabilisce che, nel decidere sulla causa, il giudice contabile tiene conto delle prove dedotte dal pubblico ministero o dalle altre parti, nonché dei fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite (Sez. II App., sent. n. 237 del 2017 e sent. n. 3 57 del 2023).
Tanto premesso in linea generale, il Collegio, in conformità alla ormai granitica giurisprudenza di questa Corte, concorda con la tesi della Procura appellante, secondo cui il clamore mediatico non integra un elemento costitutivo del danno all’immagine, ma è solo uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento (ex plurimis, SS.RR., sent. n. 1
/2011/QM, secondo cui “il clamore e la risonanza non integrano la lesione ma ne indicano la dimensione”; Sez. III App., sent. n. 210 del 2024; Sez. II App.,
sent. n. 222 del 2024, n. 265 del 2023, nn. 290 -182-178 del 2020; Sez. I App.
n. 376 del 2023, n. 490 del 2021).
Ed in ogni caso, nella valutazione relativa all’esistenza e alla entità del clamor fori, non rilevano, di per sé, il numero ed il taglio degli articoli giornalistici, ma l’attitudine della narrazione dei fatti dei quali l’appellato si è reso protagonista a generare discredito nei confronti della amministrazione di appartenenza.” (così, testualmente, Corte conti, Sez. III giur. centr. app.,
sent. n. 259/2024).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie qui in esame, ritiene il Collegio che non sia revocabile in dubbio che le condotte illecite dell’odierno appellante e degli altri convenuti, anch’essi appellanti, particolarmente gravi avuto riguardo all’oggetto dei reati commessi, alla loro reiterazione, alle modalità e alle circostanze di tempo della loro realizzazione e in ragione del ruolo istituzionale ricoperto, di cui hanno avuto contezza:
• tanto i soggetti interni all’ente pubblico danneggiato;
• quanto la comunità regionale amministrata, mediante la diffusione delle notizie derivanti dal procedimento penale a loro carico e dalla pubblicazione, da parte degli organi di informazione, di articoli di stampa, versati agli atti del giudizio, che hanno dato ampio risalto alla vicenda (si veda il doc. 10 del fascicolo di primo grado della Procura regionale attrice),
hanno generato, secondo l’id quod plerumque accidit, con un grado di probabilità prossimo alla certezza:
• riflessi negativi e discredito al prestigio e alla personalità pubblica della Regione LI, e, dunque, la lesione della sua “reputazione sociale”, intesa come immagine di serietà ed affidabilità dell'ente collettivo proiettata al suo interno e all'esterno, la cui tutela, come già ricordato, si rinviene direttamente nell’art. 97 della Costituzione, essendo essa (“reputazione sociale”) direttamente correlata ai valori dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa che devono essere assicurati, nell’adempimento dei doveri che su di essi gravano, da chi esercita, a qualsiasi titolo (professionale, onorario, di fatto), un ufficio pubblico.
In definitiva, il Collegio reputa corretta la decisione del Giudice di prime cure di ritenere nella specie raggiunta la prova che le condotte illecite poste in essere da ciascuno dei convenuti, tra cui l’odierno appellante, hanno causato tanto l’alterazione dell’identità dell’Ente regionale interessato, apparsa quale “(…) struttura organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile e non responsabilizzata (…)” (Corte dei conti SS.RR. in sede giur., sent. n.
10/QM/2003), quanto la formazione del convincimento, all’interno e all’esterno della sua organizzazione, che quei comportamenti patologici fossero “(…) un connotato usuale dell’azione dell’amministrazione (…)” (Corte dei conti, Sez. II giur. centr. app., sent.
n. 3/2023).
Tuttavia, il Collegio ritiene che non sia del tutto corretta la quantificazione che il giudice di prime cure ha effettuato del danno per cui è causa e, dunque, dell’ammontare del relativo risarcimento.
Il Giudice di prime cure, infatti, pur facendo buon governo dei criteri elaborati da questa Corte, condivisi dal Collegio, per addivenire alla quantificazione in via equitativa del danno all’immagine, sussumendo e valutando i fatti sottoposti alla sua cognizione alla luce di ciascuno di essi e adeguatamente motivando in merito, ha, tuttavia, finito per far coincidere la misura dell’accertato danno non patrimoniale in questione con l’ammontare delle somme costituenti oggetto delle reiterate e continuate condotte appropriative illecite poste in essere dai convenuti e accertate in sede penale, pari a € 458.660,87 (punto 10.6.
della sentenza impugnata, pag. 21).
Tale determinazione, che sembra evocare, dimidiandola, la presunzione stabilita dall’art.1, co. 1-sexies, della l. n. 20/1994, pacificamente non applicabile al caso di specie ratione temporis, appare al Collegio non persuasiva, in quanto: “l’importo delle distrazioni di fondi riscontrate nella sentenza della Corte d’Appello (…)” avrebbe dovuto piuttosto costituire l’iniziale parametro quantitativo di natura monetaria – la cui individuazione rinviene la propria giustificazione nell’avere un diretto collegamento con la natura degli interessi incisi dal fatto dannoso qui contestato – da cui il Giudice di prime cure avrebbe dovuto muovere per stabilire, al termine del procedimento valutativo di tutte le circostanze del caso concreto alla stregua dei suindicati criteri, l’entità dell’importo risarcitorio ritenuto appropriato.
La giurisprudenza civile di legittimità ha, infatti, affermato che
“(…) una volta fissato, con l’indicazione delle ragioni della sua scelta, un tale parametro di natura monetaria, spetterà al giudice adeguarne l’entità, al fine di giungere all’importo ritenuto appropriato quale risarcimento del danno, aumentandone o diminuendone la cifra (attraverso operazioni aritmetiche di moltiplicazione o di divisione) in funzione dell’incidenza modulare di altri fattori di riferimento concretamente apprezzabili in considerazione dello specifico danno così come materialmente accertato; fattori a loro volta caratterizzati (necessariamente) da: 1) oggettività; 2) controllabilità e 3) non manifesta incongruità (né per eccesso, né per difetto);
nel restituire gli atti al giudice del rinvio al fine di procedere a tale liquidazione, varrà pertanto ribadire il principio ai sensi del quale ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale, è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato (Sez. 3, Sentenza n. 28429 del 11/10/2023, Rv. 668947 - 01; conf. Sez. 1, Ordinanza n. 20871 del 26/07/2024, Rv. 672085 - 01) (così, testualmente, Cass. civ.,
Sez. III, ord. n. 30487/2024).
In senso analogo si è pronunciata anche la giurisprudenza penale di legittimità che, facendo proprio l’ormai consolidato approdo interpretativo delle sezioni civili, ha anch’essa ribadito che:
“(…) la quantificazione in denaro dei pregiudizi morali non può che essere equitativa, trattandosi di danni che, per definizione, è impossibile determinare nel loro esatto ammontare.
Di conseguenza perché sia soddisfatto l'obbligo di motivazione non è necessario che il giudice indichi analiticamente in base a quali calcoli ha determinato il quantum del risarcimento (ovvero ha ritenuto che il danno non possa essere liquidato in misura inferiore aduna determinata somma), ma è sufficiente che siano indicati i fatti materiali tenuti in considerazione per pervenire a quella decisione.
La dazione di una somma di denaro non è, per tali danni, reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, con la conseguenza che non si può fare carico al giudice di non aver indicato le ragioni per le quali il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, giacché in tanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile, in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può mai essere provato nel suo preciso ammontare, fermo restando, tuttavia, il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto a quel determinato risultato (Sez.3 civile, n. 2228 del 16/02/2012, Rv. 621460; Sez.3 civile, n. 19493 del 21/09/2007, Rv. 599416; Sez. lav., n. 11039 del 12/05/2006, Rv.589068; Sez.3 civile, n. 20320 del 20/10/2005, Rv. 584526;
Sez.3 civile, n. 9626 del 16/06/2003, Rv.564299) (così, testualmente, Cass.
pen., sez. II, sent. n. 40360/2023).
Dunque, alla stregua dei fattori, oggettivi, controllabili e congrui, riconducibili ai criteri oggettivo, soggettivo e sociale elaborati dalla giurisprudenza contabile, cui si è correttamente attenuto il Giudice di prime che ha condivisibilmente argomentato, ai punti da 10.1 a 10.5.
della sentenza impugnata, in ordine alle ragioni per cui nel caso in esame fosse stata ampiamente raggiunta la prova della sussistenza del danno per cui è giudizio e della sua imputabilità causale e soggettiva all’appellante e agli altri convenuti, anch’essi appellanti, il Collegio ritiene che:
• la peculiarità della vicenda in questione, in cui la lesione all’immagine della Regione LI si è compiutamente realizzata tante volte quante sono state le sentenze penali di condanna o le sentenze di applicazione della pena su richiesta per reati contro l’amministrazione regionale, divenute irrevocabili, pronunciate nei confronti dei consiglieri regionale coinvolti nell’indagine “spese pazze” (per cui ciascun consigliere risponde in maniera autonoma e distinta rispetto agli altri della lesione cumulativamente inferta all’ente regionale),
• nonché ulteriori circostanze del caso concreto, tra cui la parziale resipiscenza di taluni convenuti, odierni appellanti, manifestata con la restituzione o l’assunzione dell’impegno a restituire all’ente regionale somme di denaro di cui si erano illecitamente appropriate, abbiano avuto un’incidenza sull’indicato parametro monetario tale da determinare una decurtazione nella misura del trenta per cento.
Pertanto, in parziale accoglimento del sesto motivo in esame, il Collegio ritiene appropriato stimare l’importo del danno non patrimoniale per cui è causa e, dunque, l’ammontare del relativo risarcimento, in € 321.062,61 (= 458.660,87 – 137.598,26).
Da questa somma va poi detratto l’importo di € 13.999,58, che riguarda altri soggetti convenuti nel presente giudizio che hanno definito le rispettive posizioni con rito abbreviato, di tal ché, in definitiva, il danno e del relativo risarcimento per cui è causa è liquidato in € 307.063,00 (=
321.062,61 - 13.999,58).
3.7. Con il settimo motivo, la difesa dell’appellante principale lamenta l’erroneità del capo della sentenza impugnata laddove è stata ravvisata nella condotta del proprio assistito e degli altri convenuti l’elemento soggettivo del dolo, di cui invece mancherebbe la dimostrazione, e nella parte in cui il risarcimento del danno è posto a carico del proprio assistito e degli altri convenuti in solido tra loro, nonostante in sede penale non sia stato loro contestato il concorso nel reato di peculato, e non vi siano ulteriori elementi che giustifichino la disposta condanna a titolo solidale.
3.7.1 Il settimo motivo è parzialmente fondato.
Quanto alla doglianza relativa alla qualificazione dolosa della condotta dell’appellante, ritiene il Collegio che essa sia infondata.
L’interessato è stato, infatti, riconosciuto in via definitiva colpevole del reato di peculato con sentenza della Corte di Appello di Genova, Sez. I penale, n. 2805 del 2 ottobre 2018, con la conseguenza che l’accertamento ivi contenuto della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e che l’imputato, odierno appellante, lo ha commesso ha efficacia di giudicato nel presente giudizio ai sensi dell’art. 651 c.p.p.
In ragione della configurazione data dal Legislatore al danno all’immagine delle amministrazioni pubbliche, su cui si è in precedenza soffermati, nella specie trova dunque applicazione il combinato disposto dell’art. 2059 c.c. e dell’art. 185, secondo cpv., c.p.,
a mente del quale:
“Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.”.
È stato affermato a quest’ultimo riguardo dalla giurisprudenza di legittimità che l’art. 185 c.p. “(…) configura un particolare tipo di responsabilità concorrente, in quanto lo stesso fatto integra al tempo stesso un illecito penale e un illecito civile, e mentre per quest’ultimo valgono i rimedi del codice civile e delle leggi civili speciali, per quello penale viene configurata una forma di responsabilità civilistica extracontrattuale.”.
In tale prospettiva, quindi, l’art. 185 c.p. “(…) non può che configurarsi come integrazione del citato art. 2043 c.c. (…) e determina una estensione della risarcibilità in modo da comprendere oltre ai danni civili in senso stretto anche i danni non patrimoniali; è fonte dell’obbligazione risarcitoria (ex delicto), che ha natura autonoma e originale, proprio perché a esso eziologicamente correlata.” (così Cass. pen., sent. n. 33519/2006).
Ciò premesso, nel caso che occupa, non è revocabile in dubbio che la rappresentazione e volontà da parte dell’appellante del fatto oggettivo tipico del reato per cui è intervenuta condanna penale irrevocabile ha come corollario l’accettazione da parte del medesimo del rischio del verificarsi di conseguenze eventuali, “accessorie” della propria condotta, di natura extra-penale.
Come, per l’appunto, è accaduto nella vicenda per cui è giudizio, in cui il fatto commesso dall’appellante non solo è lesivo del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice, ma ha altresì inciso su una situazione giuridica dell’ente regionale equivalente ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente protetti, qual è il diritto all'immagine, determinando una diminuzione della considerazione dell’ente stesso da parte dei consociati in genere, ovvero di settori o categorie di essi, con cui il primo di norma interagisce, con conseguente insorgenza a suo carico di una corrispondente obbligazione risarcitoria (anche) per il danno non patrimoniale arrecato.
È invece fondato il settimo motivo in esame laddove censura l’erroneità del capo della sentenza impugnata per avere posto l’obbligo risarcitorio a carico dei convenuti con vincolo solidale.
Ad avviso del Collegio, infatti, il Giudice di prime cure muove dall’erroneo presupposto che il fatto lesivo sia unico e che sia stato commesso congiuntamente dai convenuti, che hanno agito con dolo.
In realtà il fatto lesivo è oggettivamente e soggettivamente plurimo, in quanto la situazione giuridica della Regione LI di cui si discorre è stata lesa da ciascuno dei convenuti, odierni appellanti, con condotte che, quantunque dolose, risultano autonome e distinte le une dalle altre.
E ciò si evince pianamente dalla sentenza della Corte di Appello di Genova, Sez. I penale, n. 2805 del 2 ottobre 2018.
Pertanto, ritiene il Collegio che non sia applicabile nella fattispecie in esame l’art. 1, co. 1-quinquies, della l. n. 20/1994, poiché detta norma, nel richiamare espressamente il co.1-quater del medesimo articolo, presuppone l’unicità del fatto dannoso e la sua commissione dolosa da parte di più soggetti in concorso tra loro ovvero che dallo stesso (e unico) fatto dannoso sia conseguito, per i medesimi soggetti, un illecito arricchimento.
3.8. Con l’ottavo motivo, spiegato in via subordinata, la difesa dell’appellante principale lamenta che il capo della sentenza impugnata in cui è affermata l’equivalenza della responsabilità del proprio assistito rispetto a quella degli altri consiglieri regionali convenuti nel presente giudizio di responsabilità amministrativa sarebbe erronea perché fondata impropriamente sulla valorizzazione del ruolo di Presidente di Gruppo consiliare rivestito dal proprio assistito, senza considerare che questa investitura era meramente formale e non ha riguardato l’intera legislatura.
Pertanto, per i suesposti motivi, la difesa dell’appellante principale sig.
LO CO chiede che, in riforma del capo della sentenza impugnata qui in esame, la misura del risarcimento del danno posta a carico del proprio assistito e degli altri convenuti, anch’essi odierni appellanti, sia modulata in ragione dei differenti importi delle somme di denaro oggetto del reato di peculato per cui ciascuno è stato condannato in sede penale.
3.8.1 L’ottavo motivo è infondato.
Diversamente da quanto dedotto dalla difesa dell’appellante principale, il Collegio ritiene che la decisione del Giudice di prime cure di ripartire il danno per cui è giudizio in misura equivalente tra i convenuti consiglieri regionali sia condivisibile, e dunque merita conferma, in quanto fondata sulla corretta considerazione, quantunque esplicitata in maniera non del tutto perspicua, che una volta determinata in via equitativa, nei termini dianzi esaminati, la sua entità complessiva, il danno all’immagine derivante alla Regione LI dalla condotta penalmente illecita dei suoi consiglieri regionali, convenuti nel presente giudizio, non può che essere imputato pro quota in misura paritaria tra essi, non potendo revocarsi in dubbio, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, come le condotte penalmente illecite di ciascuno abbiano avuto un’equivalente efficacia causale nella produzione del danno in parola.
Peraltro, il criterio suggerito dalla difesa, di valutare l’incidenza causale della condotta di ciascuno dei convenuti, odierni appellanti, nella produzione del danno all’immagine per cui è giudizio in correlazione alle somme di denaro, indicate nella sopra citata sentenza della Corte di Appello di Genova, di cui ciascuno si è appropriato, si rivela non pertinente.
Ciò non solo perché, come già esposto in precedenza, l’ammontare delle somme di denaro di cui si sono appropriati gli odierni appellanti costituisce il parametro quantitativo di natura monetaria da cui il giudice deve muovere nell’ambito del procedimento di liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale; ma anche perché tale criterio non risulta un diverso parametro idoneo ad assolvere la funzione che la difesa intende assegnargli.
Ciò sol che si consideri che può ragionevolmente ritenersi che la collettività amministrata abbia potuto considerare più riprovevole – e, dunque, avere avuto una maggiore incidenza nella causazione del danno per cui è giudizio – la condotta del proprio assistito che, come emerge dalla sentenza penale irrevocabile di condanna sopracitata, ha utilizzato 2587 documenti attestanti spese non effettivamente sostenute per ottenere il rimborso di somme di denaro non spettanti, anziché quella della convenuta sig.ra CO OB che, per analogo fine illecito, ne ha invece utilizzati 1372, poiché tale dato quantitativo, a maggior ragione se ha comportato per il primo il conseguimento di somme di denaro inferiori rispetto a quelle conseguite dalla seconda, può essere inteso come espressivo di una maggiore pervicacia e callidità del suo autore nel perseguire il fine illecito avuto di mira.
3.9. Con il nono motivo, proposto in via ulteriormente subordinata, la difesa dell’appellante principale lamenta il mancato esercizio da parte del Giudice di prime cure del potere di riduzione di cui agli artt. 83 del r.d. n. 2440/1923 e 52 del r.d. n. 1214/1934 (cui adde art. 19 del d.p.r. n.
3/57) e, pertanto, chiede che sia riformata la misura della condanna contenuta nella sentenza impugnata in applicazione delle suindicate disposizioni legislative.
3.9.1. Il nono motivo è infondato.
Va rammentato in proposito che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, “(…) il potere di esercitare la riduzione dell’addebito è, per il giudice contabile, meramente eventuale ed ampiamente discrezionale (v. Corte conti Seconda Appello 372/2021),
incombendo sul giudice solo un generico dovere di motivazione unicamente qualora ne faccia uso (Corte conti SSRR 671/1990 – Corte conti Terza Appello 5/2020). (così, Corte conti, Sez. III giur. centr. app., sent. n. 603/2021).
Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide,
“(…) ha, da tempo, maturato l’orientamento secondo cui, la riduzione dell’addebito è preclusa in presenza responsabilità ascrivibili a titolo di dolo.
In simili contesti, ogni indulgente valutazione trova ostacolo insormontabile nell’atteggiamento volutamente antidoveroso della condotta dell’agente.”
(così, testualmente, Corte conti, Sez. II giur. centr. app., sent. n.
380/2021; analogamente, Corte conti, Sez. I giur. centr. app., sent. n.
339/2023).
L’esclusione dell’esercizio del potere in esame in presenza di condotte connotate da dolo o che hanno dato luogo a illecito arricchimento trova, peraltro, conferma nell’art. 1, co 1-octies, della l. n. 20/1994, come introdotto dalla l. n. 1/2026, in base al quale il giudice contabile esercita il potere di riduzione “salvo i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento”.
Nel caso che occupa, il Giudice di prime cure, attenendosi alle coordinate ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza contabile innanzi menzionata, ha comunque adeguatamente esposto le ragioni, che il Collegio reputa corrette, per cui ha ritenuto di non esercitare nella vicenda in esame il potere di riduzione cui si tratta, di tal ché la sentenza, sotto l’aspetto qui considerato, merita integrale conferma.
4. Passando allo scrutinio degli appelli incidentali della sig.ra CO OB del sig. TÉ OR, rileva il Collegio che le censure ivi articolate contro la sentenza impugnata sono in gran parte sostanzialmente sovrapponibili a quelle mosse dall’appellante principale sig. LO avverso la sentenza gravata.
4.1. Segnatamente, sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli dell’appello principale i motivi dal secondo al settimo, contenuti nell’appello incidentale della sig.ra CO, e il secondo e il terzo motivo contenuti nell’appello incidentale del sig. AS.
Alla stregua di quanto già ampiamente argomentato in precedenza a proposito dei motivi dell’appello principale del sig. LO CO, risultano dunque:
▪ con riferimento all’appello incidentale della sig.ra CO, infondati il secondo, il terzo, il sesto e il settimo motivo;
mentre parzialmente fondati il quarto e il quinto motivo nei limitati termini in cui sono stati parzialmente accolti i corrispondenti motivi sesto e settimo dell’appello principale (per il cui effetto il danno per cui è giudizio è rideterminato nella minor somma, rispetto a quella stabilita dal Giudice di prime cure, di € 307.063,00 ed è escluso il vincolo della solidarietà tra i convenuti), per le motivazioni delle quali si rinvia ai punti da 3.11 a 3.14. della parte in diritto della presente sentenza;
▪ con riferimento all’appello incidentale del sig. TÉ, infondato il terzo motivo, mentre parzialmente fondato il secondo motivo nei limitati termini dianzi espressi, per le motivazioni delle quali si rinvia, anche in questo caso, ai punti da 3.11 a 3.14. della parte in diritto della presente sentenza.
4.2. Resta da esaminare il primo motivo di appello di entrambi gli appelli incidentali, con i quali si censura la sentenza impugnata per non avere il Giudice di prime cure accolto l’istanza di rinvio della udienza di trattazione della causa onde consentire alle parti di acquisire e produrre in giudizio le motivazioni della sentenza della Corte di Appello di Genova, sez. penale, del 18 marzo - 26 aprile 2021, con cui diversi consiglieri regionali, tra cui l’appellante sig.ra CO, sono stati assolti dal reato di peculato loro ascritto relativamente al secondo filone d’indagine dell’inchiesta “spese pazze” riferito al periodo maggio 2010 - marzo 2012.
Ad avviso delle difese degli appellanti incidentali, tra i due filoni della medesima indagine, uno relativo al periodo 2008-marzo 2010, esitato con una condanna penale per il reato di peculato, e uno relativo al periodo aprile 2010-maggio 2012, esitato con una sentenza di assoluzione, sussisterebbe un’evidente connessione, di tal ché la mancata acquisizione al giudizio de quo delle motivazioni della citata sentenza della Corte di appello di Genova del 2021 avrebbe viziato la decisione impugnata in quanto il Giudice di prime cure avrebbe effettuato le proprie valutazioni sulla base di una non esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
4.3. Il motivo è infondato.
Va, anzitutto, rilevato in fatto - come pacificamente si desume dalla documentazione prodotta in giudizio – che il procedimento penale che è stato definito nel 2021 dalla Corte di Appello di Genova con sentenza di assoluzione ha riguardato fatti materialmente e temporalmente del tutto autonomi e distinti rispetto a quelli oggetto del procedimento penale definito, invece, nel 2018, sempre dalla Corte di Appello di Genova, con sentenza di condanna.
Come ampiamente esposto in precedenza, in base alla conformazione data dal Legislatore al danno all’immagine delle amministrazioni pubbliche, l’esperibilità della relativa azione di responsabilità amministrativa per ottenerne il risarcimento è consentita solo in presenza di una sentenza penale di condanna (o di applicazione della pena su richiesta) per un reato in danno della p.a. che sia passata in giudicato.
La sentenza penale, con le caratteristiche anzidette, non si limita però a costituire, a seconda della traiettoria interpretativa prescelta, una condizione ovvero un presupposto di procedibilità della predetta azione di responsabilità.
La sentenza penale definisce, in ragione degli accertamenti in essa compiuti e che hanno efficacia di giudicato nel giudizio amministrativo-contabile ai sensi e nei limiti dell’art. 651 c.p.p., anche il perimetro di rilevanza e di attinenza dei fatti, principali e secondari, che il giudice contabile deve valutare secondo il proprio prudente apprezzamento ai fini del decidere.
Pertanto, l’acquisizione nel giudizio contabile di primo grado delle motivazioni della sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di Appello di Genova nel marzo-aprile 2021 era irrilevante ai fini del decidere, e, dunque, a giudizio del Collegio, l’ordinanza del Giudice di prime cure di non accogliere la richiesta di rinvio dell’udienza di trattazione, avanzata dalle parti per le sopra indicate ragioni, risulta corretta.
5. In punto di regolamentazione delle spese processuali, il Collegio, visto l’art. 31, co. 3 e 5, c.g.c., ne dispone l’integrale compensazione, a motivo del fatto che il parziale accoglimento degli appelli non fa venire meno l’affermazione della responsabilità amministrativa a carico degli appellanti per le causali per cui è giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunciando, riuniti gli appelli proposti dai sigg.
LO CO, CO OB e TÉ OR, sopra generalizzati, avverso la sentenza n. 65/2021 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la LI, depositata il 4 maggio 2021;
ACCOGLIE PARZIALMENTE
i riuniti appelli G. 59051 nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della gravata sentenza n. 65/2021 della Sezione territoriale per la LI del 4 maggio 2021,
DA
i summenzionati appellanti al risarcimento del danno all’immagine subito dalla Regione LI, che è liquidato, in via equitativa, nella complessiva somma di € 307.063,00, tra essi ripartita in parti uguali e senza vincolo di solidarietà; e, pertanto:
a) il sig. LO CO al pagamento in favore della Regione LI della somma di € 102.354,33, già rivalutata, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
b) la sig.ra CO OB al pagamento in favore della Regione LI della somma di € 102.354,33, già rivalutata, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
c) il sig. AS OR al pagamento in favore della Regione LI della somma di € 102.354,33, già rivalutata, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Spese processuali compensate.
Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 2 aprile 2025 e del 2 febbraio 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
ON PA MM LO
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il
IL DIRIGENTE
f.to digitalmente 08/04/2026