Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 08/04/2026, n. 61
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Sentenza 4 maggio 2021
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Sentenza 12 aprile 2022
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Sentenza 8 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inammissibilità dell'azione risarcitoria per danno all'immagine nei confronti dei consiglieri regionali

    Il Collegio ritiene che il rapporto di servizio sia il criterio rilevante per la giurisdizione contabile, e che questo includa anche i consiglieri regionali. L'interpretazione restrittiva del termine 'dipendenti' è ritenuta incompatibile con i principi costituzionali e la giurisprudenza consolidata.

  • Rigettato
    Omessa considerazione della condanna anche per un reato di falso

    Il Collegio ritiene che la deduzione attenga al merito della causa e non a questioni di nullità dell'atto di citazione, che è stato correttamente formulato.

  • Rigettato
    Tardività dell'azione risarcitoria

    Il Collegio conferma che il termine di trenta giorni previsto dall'abrogato art. 7 l. n. 97/2001 era di natura ordinatoria e la sua inosservanza non comporta decadenza. L'azione è stata avviata tempestivamente nel 2017.

  • Rigettato
    Prescrizione dell'ipotizzato danno erariale

    La sospensione della prescrizione opera dalla data di iscrizione della notizia di reato nel registro, e la norma si applica anche a fatti anteriori all'entrata in vigore se il procedimento penale si è concluso dopo. La prescrizione non è maturata.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'azione risarcitoria per effetto del concordato penale

    Il concordato penale ha natura processuale e non copre automaticamente il danno all'immagine. La Regione non si è costituita parte civile, e il danno all'immagine è un credito autonomo della Regione, non integralmente soddisfatto.

  • Accolto
    Erroneità per eccesso dell'ammontare risarcitorio

    Il Collegio ritiene che la prova del danno all'immagine sia raggiunta tramite presunzioni basate sulla gravità dei fatti, il ruolo degli autori e il clamor fori. Tuttavia, la quantificazione del danno è ridotta perché il giudice di prime cure ha fatto coincidere l'ammontare del danno con le somme appropriata, anziché usarle come parametro iniziale per una valutazione equitativa.

  • Accolto
    Insussistenza del dolo e della solidarietà passiva

    Il dolo è provato dalla condanna penale per peculato. La solidarietà passiva è esclusa poiché le condotte sono autonome e distinte, non sussistendo i presupposti dell'art. 1, co. 1-quinquies, l. n. 20/1994.

  • Rigettato
    Error in procedendo – Erronea valutazione dei fatti penali di causa

    Il Collegio ritiene che i fatti dei due filoni d'indagine siano materialmente e temporalmente distinti. L'assoluzione in un filone non inficia la condanna nell'altro, e l'acquisizione delle motivazioni di assoluzione era irrilevante per il decidere.

  • Accolto
    Error in iudicando – Insussistenza delle voci di danno – mancata dimostrazione del nesso causale

    Il Collegio ritiene che la prova del danno all'immagine sia raggiunta tramite presunzioni basate sulla gravità dei fatti, il ruolo degli autori e il clamor fori. La quantificazione è ridotta e la solidarietà esclusa.

  • Accolto
    Seguito: Error in iudicando – travisamento dei fatti – insussistenza delle voci di danno

    Il Collegio ritiene che la prova del danno all'immagine sia raggiunta tramite presunzioni basate sulla gravità dei fatti, il ruolo degli autori e il clamor fori. La quantificazione è ridotta e la solidarietà esclusa. L'assoluzione in un filone non inficia la condanna nell'altro.

  • Accolto
    Sulla contestazione di un preteso elemento doloso nella condotta della convenuta – Travisamento dei fatti – Insussistenza delle voci di danno – Insussistenza della responsabilità.

    Il dolo è provato dalla condanna penale per peculato. La solidarietà passiva è esclusa poiché le condotte sono autonome e distinte, non sussistendo i presupposti dell'art. 1, co. 1-quinquies, l. n. 20/1994.

  • Rigettato
    Segue: Sulla contestazione di un preteso elemento doloso nella condotta della convenuta- Travisamento dei fatti – Insussistenza delle voci di danno – Insussistenza della responsabilità.

    La restituzione spontanea non esime dalla responsabilità per danno all'immagine. L'assoluzione in un filone non inficia la condanna nell'altro. Il dolo è provato dalla condanna penale.

  • Accolto
    Error in iudicando – Erronea quantificazione del risarcimento del danno

    Il Collegio ritiene che la prova del danno all'immagine sia raggiunta tramite presunzioni basate sulla gravità dei fatti, il ruolo degli autori e il clamor fori. Tuttavia, la quantificazione del danno è ridotta perché il giudice di prime cure ha fatto coincidere l'ammontare del danno con le somme appropriata, anziché usarle come parametro iniziale per una valutazione equitativa.

  • Rigettato
    Sull’esercizio del potere riduttivo

    Il potere riduttivo è precluso in caso di condotte dolose reiterate. La sentenza di prime cure ha correttamente motivato il mancato esercizio di tale potere.

  • Rigettato
    Illegittimità dell’Ordinanza per mancato rinvio in corrispondenza di sopravvenienze processuali

    Il Collegio ritiene che i fatti dei due filoni d'indagine siano materialmente e temporalmente distinti. L'assoluzione in un filone non inficia la condanna nell'altro, e l'acquisizione delle motivazioni di assoluzione era irrilevante per il decidere.

  • Accolto
    Erroneità della sentenza per violazione di norme sulla responsabilità amministrativa e prova del danno

    Il Collegio ritiene che la prova del danno all'immagine sia raggiunta tramite presunzioni basate sulla gravità dei fatti, il ruolo degli autori e il clamor fori. Tuttavia, la quantificazione del danno è ridotta perché il giudice di prime cure ha fatto coincidere l'ammontare del danno con le somme appropriata, anziché usarle come parametro iniziale per una valutazione equitativa.

  • Rigettato
    In subordine. Istanza di esercizio del potere riduttivo

    Il potere riduttivo è precluso in caso di condotte dolose reiterate. La sentenza di prime cure ha correttamente motivato il mancato esercizio di tale potere.

  • Accolto
    Responsabilità amministrativa per danno all'immagine

    La Corte ha accolto parzialmente gli appelli, rideterminando il danno all'immagine e escludendo la solidarietà passiva, ma confermando la responsabilità amministrativa degli appellanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 08/04/2026, n. 61
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello
    Numero : 61
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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