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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 799/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GAETANI ANTONIO, Presidente
LO FEUDO GIUSEPPE, Relatore
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4966/2024 depositato il 15/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240018023344000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240018023344000 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 154/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna ricorrente riceveva in data 17/04/2024 la sopraindicata Cartella di pagamento con la quale l'Ente di riscossione convenuto intimava di procedere al pagamento di un debito di ammontare complessivo pari ad €
209.474,36 (Comprensivo di sanzioni ed interessi) entro un termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto. La complessiva somma di €205.438,62 comprensiva di sanzioni e interessi, era dovuta a titolo di
“Liquidazioni periodiche IVA anno 2019.Nondimeno la complessiva somma di € 4.029,8 a titolo di
" Controllo modello 770 anno 2020. Sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto riportato dall'ente di riscossione, in realtà le somme individuate nell'ammontare indicato non sarebbero dovute con conseguente necessità di disporre l'annullamento della cartella di pagamento indicata in epigrafe per il debito derivante. Nel,merito la ricorrente, al fine di risolvere la pendenza decideva di procedere al pagamento dell'importo richiesto usufruendo del beneficio della dilazione di pagamento.Pertanto, veniva concordato un piano di dilazione secondo il quale il debito di cui sopra si sarebbe dovuto estinguere mediante il pagamento rateale da corrispondere secondo un piano ben preciso. Ebbene la ricorrente procedeva al pagamento della sola prima rata pari a € 8.042,90; adducendo come giustificazione la contrazione delle attività verificatesi con l'insorgere del COVid e trovandosi quindi nell'impossibilità di adempiere ai successivi pagamenti pattuiti incorrendo quindi nella decadenza del beneficio. Proprio in ragione della suddetta decadenza, per come evincibile dalla Cartella di pagamento impugnata l'Agenzia provvedeva in data 5/3/2024 al l'iscrizione a ruolo della somma eccepita. sostiene la non dovutezza delle somme residue in ragione della tardiva iscrizione a ruolo delle medesime e conseguente notifica della cartella di pagamento, avvenuta a suo dire ben oltre il decorso del termine di decadenza . L'Agenzia delle Entrate si costituisce con memoria in atti contestando quanto sostenuto in ricorso e confermando la piena legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo parte resistente le eccezioni sul merito contenute in ricorso sono totalmente prive di pregio logico e giuridico.
In effetti la disciplina degli inadempimenti in tema di pagamento (in unica soluzione e in forma rateale ) delle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti di cui all'art.
3-bis del d.lgs. 18 dicembre
1997, n. 462 inserita nell'art. 15- ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 3 del decreto
159, rubricato nonché le circolari conseguenti chiariscono quanto segue. Il termine per la notifica della cartella contenente le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui trattasi è fissato al 32 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione, ossia dell'ultima rata del piano originario di rateazione indipendentemente quindi dalla rata pagata o pagata in ritardo o in misura carente. Nel caso di specie il piano prevedeva la dilazione in 20 rate con ultima scadente il 31/10/2024.
La cartella è stata notificata il 17/04/2024, quindi ampiamente entro i termini legislativamente previsti, anzi, addirittura, ancor prima del termine per il versamento dell'ultima rata dell'ormai decaduto piano di rateazione è molto prima del termine di decadenza del 31/10/2027. In ordine alla partita di ruolo di € 4.029,86 Agenzia rileva invece come nulla sia dovuto da parte della ricorrente a tale titolo atteso che lo stesso ha già provveduto al saldo di quanto eccepito. Questa Corte, prende atto del provvedimento di sgravio in atti e per il resto condivide, per quanto sopra esposto, sulla non fondatezza del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di 1 grado di Cosenza così dispone : - accoglie parzialmente il ricorso in relazione allo sgravio emesso in data 9/7/24 - rigetta il ricorso per ogni altra eccezione o richiesta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in favore della parte resistente in €2.300,00
( duemilatrecento) per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GAETANI ANTONIO, Presidente
LO FEUDO GIUSEPPE, Relatore
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4966/2024 depositato il 15/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240018023344000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240018023344000 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 154/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna ricorrente riceveva in data 17/04/2024 la sopraindicata Cartella di pagamento con la quale l'Ente di riscossione convenuto intimava di procedere al pagamento di un debito di ammontare complessivo pari ad €
209.474,36 (Comprensivo di sanzioni ed interessi) entro un termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto. La complessiva somma di €205.438,62 comprensiva di sanzioni e interessi, era dovuta a titolo di
“Liquidazioni periodiche IVA anno 2019.Nondimeno la complessiva somma di € 4.029,8 a titolo di
" Controllo modello 770 anno 2020. Sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto riportato dall'ente di riscossione, in realtà le somme individuate nell'ammontare indicato non sarebbero dovute con conseguente necessità di disporre l'annullamento della cartella di pagamento indicata in epigrafe per il debito derivante. Nel,merito la ricorrente, al fine di risolvere la pendenza decideva di procedere al pagamento dell'importo richiesto usufruendo del beneficio della dilazione di pagamento.Pertanto, veniva concordato un piano di dilazione secondo il quale il debito di cui sopra si sarebbe dovuto estinguere mediante il pagamento rateale da corrispondere secondo un piano ben preciso. Ebbene la ricorrente procedeva al pagamento della sola prima rata pari a € 8.042,90; adducendo come giustificazione la contrazione delle attività verificatesi con l'insorgere del COVid e trovandosi quindi nell'impossibilità di adempiere ai successivi pagamenti pattuiti incorrendo quindi nella decadenza del beneficio. Proprio in ragione della suddetta decadenza, per come evincibile dalla Cartella di pagamento impugnata l'Agenzia provvedeva in data 5/3/2024 al l'iscrizione a ruolo della somma eccepita. sostiene la non dovutezza delle somme residue in ragione della tardiva iscrizione a ruolo delle medesime e conseguente notifica della cartella di pagamento, avvenuta a suo dire ben oltre il decorso del termine di decadenza . L'Agenzia delle Entrate si costituisce con memoria in atti contestando quanto sostenuto in ricorso e confermando la piena legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo parte resistente le eccezioni sul merito contenute in ricorso sono totalmente prive di pregio logico e giuridico.
In effetti la disciplina degli inadempimenti in tema di pagamento (in unica soluzione e in forma rateale ) delle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti di cui all'art.
3-bis del d.lgs. 18 dicembre
1997, n. 462 inserita nell'art. 15- ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 3 del decreto
159, rubricato nonché le circolari conseguenti chiariscono quanto segue. Il termine per la notifica della cartella contenente le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui trattasi è fissato al 32 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione, ossia dell'ultima rata del piano originario di rateazione indipendentemente quindi dalla rata pagata o pagata in ritardo o in misura carente. Nel caso di specie il piano prevedeva la dilazione in 20 rate con ultima scadente il 31/10/2024.
La cartella è stata notificata il 17/04/2024, quindi ampiamente entro i termini legislativamente previsti, anzi, addirittura, ancor prima del termine per il versamento dell'ultima rata dell'ormai decaduto piano di rateazione è molto prima del termine di decadenza del 31/10/2027. In ordine alla partita di ruolo di € 4.029,86 Agenzia rileva invece come nulla sia dovuto da parte della ricorrente a tale titolo atteso che lo stesso ha già provveduto al saldo di quanto eccepito. Questa Corte, prende atto del provvedimento di sgravio in atti e per il resto condivide, per quanto sopra esposto, sulla non fondatezza del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di 1 grado di Cosenza così dispone : - accoglie parzialmente il ricorso in relazione allo sgravio emesso in data 9/7/24 - rigetta il ricorso per ogni altra eccezione o richiesta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in favore della parte resistente in €2.300,00
( duemilatrecento) per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.