Versione
19 settembre 1997
19 settembre 1997
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1 gennaio 2005
1 gennaio 2005
Art. 3. 1. Le regioni, anche d'intesa, possono istituire appositi centri o servizi di educazione permanente e di sperimentazione per le attivita' lavorative ed occupazionali allo scopo di promuovere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle persone prive della vista che presentino ulteriori minorazioni di natura sensoriale, motoria, intellettiva e simbolico - relazionale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzato un contributo annuo di lire 12.000 milioni a decorrere dall'anno 1998. Le regioni possono proporre al Ministro per la solidarieta' sociale programmi pluriennali di intervento, secondo le modalita' ed i criteri definiti con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In relazione alle finalita' di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 1998 e' concesso alla Federazione nazionale delle istituzioni pro - ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119 , un contributo annuo di lire 2.000 milioni per le attivita' di ricerca e di coordinamento stabilite dallo statuto della medesima Federazione. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 112) che "Il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all' articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284 , e' aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000".
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzato un contributo annuo di lire 12.000 milioni a decorrere dall'anno 1998. Le regioni possono proporre al Ministro per la solidarieta' sociale programmi pluriennali di intervento, secondo le modalita' ed i criteri definiti con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In relazione alle finalita' di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 1998 e' concesso alla Federazione nazionale delle istituzioni pro - ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119 , un contributo annuo di lire 2.000 milioni per le attivita' di ricerca e di coordinamento stabilite dallo statuto della medesima Federazione. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 112) che "Il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all' articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284 , e' aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000".
Commentari • 3
- 1. Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechihttps://www.brocardi.it/ · 1
1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, pari ad euro 1.032.914, sono trasferite, per le medesime finalità, sull'apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del programma "Terzo settore (associazionismo, …
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Giurisprudenza • 5
- 1. Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 11/02/2015, n. 138Provvedimento: […] Con la sentenza impugnata, il Giudice unico delle pensioni presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Lazio ha accolto il ricorso dell'odierno appellato, già in servizio, quale militare, presso il Ministero della Difesa, a vedere riconosciuto il suo diritto all'aumento di dell'anzianità di servizio già assicurato, ai fini previdenziali, presso l'INPDAP, in sede di iscrizione alla gestione INPS. In particolare, il primo Giudice ha ritenuto riconoscibile l'aumento del servizio di cui all'articolo 3 della legge 284/1997, secondo le norme dell'ordinamento militare.Leggi di più...
- art. 124 DPR 1092/1973·
- servizio utile·
- art. 3 legge 284/1997·
- anzianità di servizio·
- annullamento sentenza·
- servizio effettivo·
- giurisprudenza consolidata·
- pensioni civili·
- Corte dei Conti·
- sospensione dell’esecuzione