Articolo 3 della Legge 28 agosto 1997, n. 284
Articolo 2Articolo 4
Versione
19 settembre 1997
>
Versione
1 gennaio 2005
Art. 3. 1. Le regioni, anche d'intesa, possono istituire appositi centri o servizi di educazione permanente e di sperimentazione per le attivita' lavorative ed occupazionali allo scopo di promuovere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle persone prive della vista che presentino ulteriori minorazioni di natura sensoriale, motoria, intellettiva e simbolico - relazionale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzato un contributo annuo di lire 12.000 milioni a decorrere dall'anno 1998. Le regioni possono proporre al Ministro per la solidarieta' sociale programmi pluriennali di intervento, secondo le modalita' ed i criteri definiti con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In relazione alle finalita' di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 1998 e' concesso alla Federazione nazionale delle istituzioni pro - ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119 , un contributo annuo di lire 2.000 milioni per le attivita' di ricerca e di coordinamento stabilite dallo statuto della medesima Federazione. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 112) che "Il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all' articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284 , e' aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente