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Sentenza breve 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 30/04/2026, n. 7875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7875 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07875/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01312/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1312 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Melissa Romani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del DM del Ministero dell’Interno del 13/10/2020, notificato al ricorrente in data 20/11/ 2020, con il quale veniva respinta la domanda di cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa LO ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso in esame si impugna il diniego della naturalizzazione del ricorrente motivato con riferimento alla carenza del requisito reddituale, che l’Amministrazione ha calcolato facendo riferimento alla soglia di reddito prevista per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa familiare, basato sulla composizione del nucleo familiare del ricorrente che includeva anche la moglie;
Richiamato il recente arresto di questa Sezione in materia di diniego della cittadinanza per insufficienza del requisito reddituale, in cui, con specifico riferimento alla composizione del nucleo familiare, è stato affermato che questa va valutata tenuto conto di quelli che “ risultano effettivamente a carico dell’istante, poiché la finalità del requisito è quella di assicurare la capacità del richiedente di provvedere stabilmente al proprio sostentamento e a quello dei familiari conviventi nel territorio dello Stato. Per altro verso, tuttavia, l’incremento del parametro minimo presuppone logicamente l’esistenza di un concreto ed attuale onere economico aggiuntivo, derivante dal mantenimento dei familiari che vivono con il richiedente in Italia o che, comunque, risultano fiscalmente a suo carico” (TAR Lazio, sez. V bis, n. 1613 del 27/01/2026);
Ritenuto che il ricorso risulta fondato sotto l’assorbente profilo di censura del difetto di istruttoria, alla luce della documentazione depositata dal ricorrente, da cui si evince che il nucleo familiare era composto unicamente dallo stesso, sicché erroneamente l’Amministrazione ha preso a parametro la soglia reddituale prevista per un nucleo di due persone; che nello stesso senso depone lo stesso comportamento processuale della stessa Amministrazione, che ha ripetutamente prospettato l’esigenza di riesaminare la posizione del ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto di diniego impugnato, precisando sin d’ora che, in esecuzione della presente sentenza l’Amministrazione dovrà rivalutare la domanda del ricorrente, verificando la capacità reddituale alla luce dell’effettiva consistenza del nucleo familiare;
Ritenuto che spese di lite possano essere compensate tra le parti alla luce del recente mutamento di orientamento in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla, per quanto di ragione, il provvedimento impugnato; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO ET, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.