Art. 60.
Il primo comma dell'articolo 7 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"La durata del permesso e' di quattro anni".
Il primo comma dell'articolo 7 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"La durata del permesso e' di quattro anni".