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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/12/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7271/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LA TT Presidente rel. dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Chiara Motta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Fabio Campanella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. RESPONSABILITÀ GENITORIALE.
MA BO resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
2. TEMPI DI PERMANENZA.
Il figlio MA rimarrà in collocamento presso la residenza della madre;
Il sig. potrà vederlo e tenerlo con sé, ogni qualvolta lo vorrà MA secondo i CP_1 suoi desiderata ed i suoi impegni scolastici ed extrascolastici, previo accordo con l'altro genitore che garantisce ampia disponibilità a possibili variazioni concordate.
TEMPO ORDINARIO A scuola
A MA sarà garantita, secondo le disponibilità dei turni lavorativi dei rispettivi genitori,
l'accompagnamento a scuola.
Attività extrascolastiche
I genitori accompagneranno il figlio MA alle attività extrascolastiche secondo la disponibilità dei turni lavorativi e degli impegni personali previo accordo con l'altro genitore che garantisce ampia disponibilità a possibili variazioni;
VACANZE NATALIZIE
In caso di vacanza lunga fuori dall'abituale residenza i genitori si alterneranno un Natale (di massima 23 dic. – 29 dic.) ed un Capodanno (30 dic. – 6 gen) ad Se MA Parte_2 rimarrà a casa si alterneranno i giorni festivi secondo le disponibilità dei rispettivi nonni e dei genitori.
Il tutto previa programmazione e comunicazione almeno 30 giorni prima della sospensione scolastica.
VACANZE DI AL E PASQUALI
Assistenza e presenza dei genitori in relazione alle rispettive attività lavorative dei genitori e salva la possibilità di gite brevi concordate con l'altro genitore e ad anni alterni.
VACANZE ESTIVE
a casa
Con la frequenza di campi estivi i genitori si impegnano all'assistenza del minore secondo la propria attività lavorativa adeguandosi anche a possibile utilizzo del pre e post accoglimento della struttura organizzante. ferie
Ad anni alterni il figlio MA sarà almeno due settimane continuative sul mese di luglio o sul mese di agosto Per_ 3. Ripartizione degli oneri di mantenimento di e MA BO
I coniugi stabiliscono quale onere a carico del sig. un contributo di mantenimento CP_1 di € 350 a figlio da versarsi in via anticipata entro il 10 di ogni mese, oltre a rivalutazione ISTAT.
SPESE STRAORDINARIE
Le spese straordinarie, gravanti su ciascuno dei coniugi nella misura massima del 50% saranno regolate secondo quanto stabilito dal Tribunale di Monza con protocollo sottoscritto con il locale
Ordine degli Avvocati del 7 maggio 2018
4. Assegno unico
Le parti convengono per la ripartizione al 50% dell'assegno unico
9. Altri contributi
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Spese legali interamente compensate
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 25 gennaio 2023.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
Seregno in data 04.07.2011 (atto n. 35, Parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Seregno), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seregno, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025.
Il Presidente est.
LA TT
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LA TT Presidente rel. dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Chiara Motta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Fabio Campanella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. RESPONSABILITÀ GENITORIALE.
MA BO resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
2. TEMPI DI PERMANENZA.
Il figlio MA rimarrà in collocamento presso la residenza della madre;
Il sig. potrà vederlo e tenerlo con sé, ogni qualvolta lo vorrà MA secondo i CP_1 suoi desiderata ed i suoi impegni scolastici ed extrascolastici, previo accordo con l'altro genitore che garantisce ampia disponibilità a possibili variazioni concordate.
TEMPO ORDINARIO A scuola
A MA sarà garantita, secondo le disponibilità dei turni lavorativi dei rispettivi genitori,
l'accompagnamento a scuola.
Attività extrascolastiche
I genitori accompagneranno il figlio MA alle attività extrascolastiche secondo la disponibilità dei turni lavorativi e degli impegni personali previo accordo con l'altro genitore che garantisce ampia disponibilità a possibili variazioni;
VACANZE NATALIZIE
In caso di vacanza lunga fuori dall'abituale residenza i genitori si alterneranno un Natale (di massima 23 dic. – 29 dic.) ed un Capodanno (30 dic. – 6 gen) ad Se MA Parte_2 rimarrà a casa si alterneranno i giorni festivi secondo le disponibilità dei rispettivi nonni e dei genitori.
Il tutto previa programmazione e comunicazione almeno 30 giorni prima della sospensione scolastica.
VACANZE DI AL E PASQUALI
Assistenza e presenza dei genitori in relazione alle rispettive attività lavorative dei genitori e salva la possibilità di gite brevi concordate con l'altro genitore e ad anni alterni.
VACANZE ESTIVE
a casa
Con la frequenza di campi estivi i genitori si impegnano all'assistenza del minore secondo la propria attività lavorativa adeguandosi anche a possibile utilizzo del pre e post accoglimento della struttura organizzante. ferie
Ad anni alterni il figlio MA sarà almeno due settimane continuative sul mese di luglio o sul mese di agosto Per_ 3. Ripartizione degli oneri di mantenimento di e MA BO
I coniugi stabiliscono quale onere a carico del sig. un contributo di mantenimento CP_1 di € 350 a figlio da versarsi in via anticipata entro il 10 di ogni mese, oltre a rivalutazione ISTAT.
SPESE STRAORDINARIE
Le spese straordinarie, gravanti su ciascuno dei coniugi nella misura massima del 50% saranno regolate secondo quanto stabilito dal Tribunale di Monza con protocollo sottoscritto con il locale
Ordine degli Avvocati del 7 maggio 2018
4. Assegno unico
Le parti convengono per la ripartizione al 50% dell'assegno unico
9. Altri contributi
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Spese legali interamente compensate
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 25 gennaio 2023.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
Seregno in data 04.07.2011 (atto n. 35, Parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Seregno), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seregno, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025.
Il Presidente est.
LA TT