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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/10/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1907/2024 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
DEL 23 OTTOBRE 2025
All'udienza del 23/10/2025, davanti al Giudice dott. Vincenzo Conte, sono comparsi l'Avv. Laura Calandrino, in sostituzione dell'Avv. Irene Lo Bue, per parte ricorrente e la dott.ssa Cinzia Stopponi per il . Il giudice dà atto che Controparte_1
l'Avv. Calandrino è collegato da remoto. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore attoreo collegato da remoto. Il difensore dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Il
giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. L'Avv. Calandrino contesta la memoria difensiva del convenuto e si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi formulate. La
dott.ssa Stopponi si riporta alla memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per deliberare;
all'esito della camera di consiglio, nessun procuratore presente, dà lettura della sentenza che deposita telematicamente.
Il Giudice
Dr. Vincenzo Conte
pagina 1 di 6 ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA
DEL 23 OTTOBRE 2025
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 1907/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 dena, sentata e difesa dagli Avv.ti Irene Lo Bue, Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi e Nicola Zampieri;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rasteve sentato e difeso, CP_2 dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato, dott.ssa Cinzia Stopponi;
RESISTENTE Avente ad oggetto: personale docente a tempo determinato – “carta docente” ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 – principio di non discriminazione
CONCLUSIONI Il procuratore della ricorrente conclude come da ricorso del 03.12.2024. Il procuratore del resistente conclude come da memoria difensiva del 09.10.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 03.12.2024, parte ricorrente, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del Controparte_1
in forza di plurimi contratti a tempo determinato fi
[...] non avendo usufruito dell'erogazione della somma di €. 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (cd. «Carta Elettronica del docente») corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo, sia Controparte_1 a tempo pieno che a te i docenti in periodo di formazione e prova, ha eccepito che la mancata erogazione dell'emolumento costituisca violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine. Parte attrice ha quindi rassegnato le conclusioni di cui in ricorso. 2. Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il Controparte_1
che, ribadita la legittimità del proprio operato, h
[...] e ha chiesto il rigetto. Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Sul merito 3.1. Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte al conseguimento, in relazione agli A.S. per cui parte ricorrente ha svolto le supplenze annuali, del beneficio economico di €. 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, pagina 2 di 6 di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015. 3.2. La domanda è fondata. L'art. 282 D. Lgs. 297/1994 stabilisce che: “
1. L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo 287.
3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione.” L'art. 1, comma 124 della L. n. 107/2015 così dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_3 organizzazioni sindacal In tale sistema di principi volti a delineare gli obblighi datoriali di formazione del personale docente, l'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1 inerenti a professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”. Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di €. 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3). A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la cd.
“Carta Docente” si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato pagina 3 di 6 ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in attività didattica annua – onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961). Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione. Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1 i un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. In questo senso anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022 che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre CP_4 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015. Più specificamente, il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contrat po determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non giova invece il richiamo alla CP_1 clausola 6 dell'accordo quadro in tem azione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE). In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il Legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della “Carta docente” debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha condivisibilmente stabilito come: «la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a pagina 4 di 6 suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al » (così Cass., 27.10.2023, n. CP_1 29961). In definitiva quindi l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961). Passando ora all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la S.C. ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. 107/2015 e dell'attuativo DPCM del novembre 2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione). Con condivisibile iter argomentativo la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'A.S. in cui ha svolto annuale attività di servizio. Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi
“interno” al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, co. 36, L. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione. E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. 69/2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege astretto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico. Azione giudiziaria che: «si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica» (così Cass., 27.10.2023, n. 29961). Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi “interno” al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta. Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio «nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio» (così Cass., 27.10.2023, n. 29961). Trattasi di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale la cui prescrizione è di durata decennale, decorrente dalla data di fuoriuscita del docente dal sistema scolastico. pagina 5 di 6 3.3. Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra le parti che parte ricorrente abbia ricevuto incarichi di docenza sino al termine delle attività didattiche (30.06) negli AA.SS. indicati in ricorso (2022/2023, 2023/2024, 2024/2025). Annualità per cui, pacificamente ex art. 115 c.p.c., non ha fruito della “Carta docente”. La ricorrente è attualmente in servizio come docente a tempo determinato sino al 30.06.2026 (cfr. stato matricolare;
doc. 1 resistente). In virtù delle considerazioni in diritto in precedenza espresse e a mente del quadro fattuale così rappresentato, si accerta il diritto per la parte ricorrente a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato. In accoglimento della tempestiva azione di adempimento correttamente formulata dalla parte attrice (per come evincibile anche da una complessiva e sostanziale lettura dell'atto introduttivo del presente giudizio), visto anche il disposto di cui all'art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001, il convenuto va condannato, all'adozione delle attività necessarie a CP_1 consentire a rente il pieno godimento del beneficio medesimo. Oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione.
4. Sulle spese Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) DICHIARA il diritto di parte ricorrente a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici indicati in ricorso, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato e, per l'effetto, condanna il a Controparte_1 consentirle la fruizione della suddetta Carta ei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per tali anni scolastici. Oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione;
2) CONDANNA il al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di parte r siva somma di €. 1.314,00, oltre accessori come per legge e spese di contributo unificato;
dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari. Modena, 23 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
DEL 23 OTTOBRE 2025
All'udienza del 23/10/2025, davanti al Giudice dott. Vincenzo Conte, sono comparsi l'Avv. Laura Calandrino, in sostituzione dell'Avv. Irene Lo Bue, per parte ricorrente e la dott.ssa Cinzia Stopponi per il . Il giudice dà atto che Controparte_1
l'Avv. Calandrino è collegato da remoto. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore attoreo collegato da remoto. Il difensore dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Il
giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. L'Avv. Calandrino contesta la memoria difensiva del convenuto e si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi formulate. La
dott.ssa Stopponi si riporta alla memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per deliberare;
all'esito della camera di consiglio, nessun procuratore presente, dà lettura della sentenza che deposita telematicamente.
Il Giudice
Dr. Vincenzo Conte
pagina 1 di 6 ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA
DEL 23 OTTOBRE 2025
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 1907/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 dena, sentata e difesa dagli Avv.ti Irene Lo Bue, Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi e Nicola Zampieri;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rasteve sentato e difeso, CP_2 dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato, dott.ssa Cinzia Stopponi;
RESISTENTE Avente ad oggetto: personale docente a tempo determinato – “carta docente” ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 – principio di non discriminazione
CONCLUSIONI Il procuratore della ricorrente conclude come da ricorso del 03.12.2024. Il procuratore del resistente conclude come da memoria difensiva del 09.10.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 03.12.2024, parte ricorrente, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del Controparte_1
in forza di plurimi contratti a tempo determinato fi
[...] non avendo usufruito dell'erogazione della somma di €. 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (cd. «Carta Elettronica del docente») corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo, sia Controparte_1 a tempo pieno che a te i docenti in periodo di formazione e prova, ha eccepito che la mancata erogazione dell'emolumento costituisca violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine. Parte attrice ha quindi rassegnato le conclusioni di cui in ricorso. 2. Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il Controparte_1
che, ribadita la legittimità del proprio operato, h
[...] e ha chiesto il rigetto. Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Sul merito 3.1. Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte al conseguimento, in relazione agli A.S. per cui parte ricorrente ha svolto le supplenze annuali, del beneficio economico di €. 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, pagina 2 di 6 di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015. 3.2. La domanda è fondata. L'art. 282 D. Lgs. 297/1994 stabilisce che: “
1. L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo 287.
3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione.” L'art. 1, comma 124 della L. n. 107/2015 così dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_3 organizzazioni sindacal In tale sistema di principi volti a delineare gli obblighi datoriali di formazione del personale docente, l'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1 inerenti a professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”. Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di €. 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3). A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la cd.
“Carta Docente” si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato pagina 3 di 6 ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in attività didattica annua – onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961). Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione. Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1 i un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. In questo senso anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022 che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre CP_4 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015. Più specificamente, il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contrat po determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non giova invece il richiamo alla CP_1 clausola 6 dell'accordo quadro in tem azione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE). In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il Legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della “Carta docente” debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha condivisibilmente stabilito come: «la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a pagina 4 di 6 suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al » (così Cass., 27.10.2023, n. CP_1 29961). In definitiva quindi l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961). Passando ora all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la S.C. ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. 107/2015 e dell'attuativo DPCM del novembre 2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione). Con condivisibile iter argomentativo la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'A.S. in cui ha svolto annuale attività di servizio. Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi
“interno” al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, co. 36, L. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione. E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. 69/2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege astretto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico. Azione giudiziaria che: «si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica» (così Cass., 27.10.2023, n. 29961). Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi “interno” al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta. Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio «nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio» (così Cass., 27.10.2023, n. 29961). Trattasi di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale la cui prescrizione è di durata decennale, decorrente dalla data di fuoriuscita del docente dal sistema scolastico. pagina 5 di 6 3.3. Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra le parti che parte ricorrente abbia ricevuto incarichi di docenza sino al termine delle attività didattiche (30.06) negli AA.SS. indicati in ricorso (2022/2023, 2023/2024, 2024/2025). Annualità per cui, pacificamente ex art. 115 c.p.c., non ha fruito della “Carta docente”. La ricorrente è attualmente in servizio come docente a tempo determinato sino al 30.06.2026 (cfr. stato matricolare;
doc. 1 resistente). In virtù delle considerazioni in diritto in precedenza espresse e a mente del quadro fattuale così rappresentato, si accerta il diritto per la parte ricorrente a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato. In accoglimento della tempestiva azione di adempimento correttamente formulata dalla parte attrice (per come evincibile anche da una complessiva e sostanziale lettura dell'atto introduttivo del presente giudizio), visto anche il disposto di cui all'art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001, il convenuto va condannato, all'adozione delle attività necessarie a CP_1 consentire a rente il pieno godimento del beneficio medesimo. Oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione.
4. Sulle spese Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) DICHIARA il diritto di parte ricorrente a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici indicati in ricorso, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato e, per l'effetto, condanna il a Controparte_1 consentirle la fruizione della suddetta Carta ei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per tali anni scolastici. Oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione;
2) CONDANNA il al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di parte r siva somma di €. 1.314,00, oltre accessori come per legge e spese di contributo unificato;
dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari. Modena, 23 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
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