Art. 2.
Le misure dell'indennita' giornaliera di trasferta per il personale di cui al precedente articolo 1 sono stabilite come segue:
1) direttore generale di azienda autonoma . . . . . . . . L. 27.200 2) dirigente generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 22.700 3) dirigente superiore e primo dirigente. . . . . . . . . L. 19.100
((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue:
a) l'indennita' di trasferta ex art. 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 13 , e' elevata:
da L. 39.850 a L. 44.640
» » 33.250 » » 37.240
» » 27.990 » » 31.350".
Le misure dell'indennita' giornaliera di trasferta per il personale di cui al precedente articolo 1 sono stabilite come segue:
1) direttore generale di azienda autonoma . . . . . . . . L. 27.200 2) dirigente generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 22.700 3) dirigente superiore e primo dirigente. . . . . . . . . L. 19.100
((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue:
a) l'indennita' di trasferta ex art. 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 13 , e' elevata:
da L. 39.850 a L. 44.640
» » 33.250 » » 37.240
» » 27.990 » » 31.350".