TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/03/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 2435 DELL'ANNO 2022
FRA
STEFANO Parte_1
E
FRA
Controparte_1
E fra
CP_2
Oggi 06/03/2025 alle ore 9,00
Innanzi al Giudice, Dott . , sono comparsi: Controparte_3
per parte ricorrente nessuno per in sostituzione dell'Avv. Tommaselli CP_4
Il Giudice
Invita alla discussione la parte presente, all'esito si ritira in camera di consiglio e rimette
le parti innanzi a sé per le 13,00 per la lettura del dispositivo.
il giudice deposita la sentenza che segue.
Monza, 06/03/2025.
Il Giudice
G.O.P. Dott. Controparte_3 SENTENZA
N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Monza, dott. in funzione di Giudice del Controparte_3
lavoro, ha pronunciato all'udienza del 6.3.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2435/2022 R.G e promossa da
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_2 C.F._1
BALBI GIOVANNI e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso avv.
BALBI GIOVANNI;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
degli avv. CARNEVALI GIORGIO e , con elezione di domicilio in VIALE BRUNO
BUOZZI, 19 00197 ROMA, presso e nello studio dell'avv. CARNEVALI GIORGIO;
e contro con l'Avv. Clara Tommaselli CP_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
La causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna, dandosi pubblica lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni della decisione di seguito riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.12.2022, il ricorrente ha adìto il Tribunale di Parte_2
Monza in funzione di Giudice del Lavoro proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 068 76 2022 00009992 000
notificata il 28 ottobre 2022 dal concessionario avente ad oggetto i seguenti avvisi CP_5
di addebito : CP_2
1. 36820150008474063000,
2. 36820160006183418000,
3. 36820160020341149000,
4. 36820170011421321000,
5. 36820180005978776000,
6. 36820180029469667000,
7. 36820190013159571000,
8. 36820190027072169000,
9. 36820190027240074000, 10. 3682021000562482000.
Si costituivano ritualmente e , rispettivamente, in Controparte_1 CP_2
data 26.1.2024 e 15.2.2024 contestando la pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso. Dopo
alcuni rinvii per la richiesta di chiarimenti alle parti, la causa giungeva in decisione all'udienza del 6.3.2025 nella quale veniva depositata la sentenza a verbale.
Il ricorso è infondato.
In linea generale, allo scopo di delineare -in ragione delle doglianze formulate dal ricorrente- la natura della spiegata opposizione, si osserva che, nella materia oggetto di causa, quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (quali contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito come, ad esempio, la prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità del credito o che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), trattasi di opposizione all'iscrizione a ruoloex art. 29 del d. lgs. n. 46/1999, soggetta al termine decadenziale,
pacificamente perentorio, di 40 giorni dalla notifica;
diversamente, ove si lamentino vizi originari o sopravvenuti del titolo esecutivo (come l'inesistenza giuridica della cartella, la sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo quali, ad esempio, la prescrizione o il pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), trattasi di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., non soggetta a limiti temporali;
infine, deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del
D.P.R. 602/1973, etc.), soggetta al termine decadenziale perentorio di 20 giorni dalla notificazione del titolo o del precetto.
Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie l'avvenuta notificazione a mezzo posta a/r degli AVA sopra indicati è provata per tabulas, avendo l' versato in atti le CP_2
ricevute di ritorno delle raccomandate, attestanti la consegna dei titoli indicati. La
riconducibilità dell'avviso di addebito notificato alle ricevute di consegna, è provata, per l'avviso notificato a mezzo raccomandata A.R., dal numero della raccomandata riportato nella ricevuta e nell'avviso d'addebito:
n. 36820150008474063000, notificato a mezzo racc. A/R ricevuta il 26.10.2015
n. 36820160006183418000, notificato a mezzo racc. A/R ricevuta il 25.5.2016
n. 36820160020341149000, notificato a mezzo racc. A/R ricevuta il 22.11.2016
n. 36820170011421321000, notificato a mezzo racc. A/R ricevuta il 13.10.2017
n. 36820180005978776000, notificato a mezzo racc. A/R ricevuta il 29.6.2018
n. 36820180029469667000, notificato a mezzo racc. A/R ricevuta il 28.3.2019
n. 36820190013159571000, notificato a mezzo racc. A/R ricevuta il 23.8.2019
n. 36820190027072169000, notificato a mezzo racc. A/R ricevuta il 31.12.2019
n. 36820190027240074000, notificato a mezzo racc. A/R ricevuta il 31.12.2019
n. 36820210005624820000, notificato a mezzo racc. A/R ricevuta il 15.12.2021.
Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 78/2010, “A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attivita' di
CP_ riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all anche a
seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la notifica di un avviso di
addebito con valore di titolo esecutivo. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del
credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale , sanzioni
e interessi ove dovuti nonche' l'indicazione dell'agente della riscossione competente in
base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione
dell'avviso. L'avviso[, per i crediti accertati dagli uffici,] dovra' altresi' contenere
l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati
entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonche' l'indicazione che, in mancanza
del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera' ad
espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le modalita' che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma
elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. Ai fini dell'espropriazione
forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente
della riscossione secondo le modalita' indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la
provenienza . La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con
avviso di ricevimento”.
Ciò detto il ricorso risulta tardivo, essendo stato depositato ben oltre i 40 giorni dalle indicate notifiche. Invero, ai sensi dell'art. 24 comma 5 del d.lgs. 46/1999, “contro
l'iscrizione a ruolo (o l'emissione dell'avviso di addebito) il contribuente può proporre
opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della
cartella di pagamento (o dalla data di ricezione dell'avviso di addebito). Il ricorso va
notificato all'ente impositore”. Peraltro, in uno a sedimentati orientamenti pretori, “il
termine di 40 gg. deve ritenersi perentorio pur in assenza di un'espressa indicazione in
tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'Ente
previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida
riscossione del credito iscritto a ruolo” (cfr. Cass. 4506/2007). Con riferimento ai menzionati titoli, la pretesa contributiva è divenuta incontrovertibile. Quanto ai vizi formali degli avvisi impugnati, quali l'eccezione di difetto di motivazione, la mancanza della c.d. raccomandata informativa e l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, queste avrebbero dovuto essere svolte nel termine di 20 giorni dalla notifica di ciascun avviso di addebito, in quanto relative a supposti vizi formali del titolo e della sua notificazione, ex art. 617 c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 29, 2°
comma, del D.lgs. 26.2.1999, n. 46 (cfr. Cass. Sez. lav., 18.11.04, n. 21863). Infine,
quanto alla prescrizione dell'azione esecutiva si deve osservare che tutti gli avvisi di addebito sono stati ritualmente notificati da nelle data indicate in Memoria di CP_2
costituzione, come già detto. Successivamente, gli Avvisi di Addebito
36820150008474063000, e 36820160020341149000 sono stati oggetto di Intimazione
di pagamento 06820179029947934000 del 13.10.2017 ritualmente notificato il
24.11.2017; gli AVA 6820150008474063000, 36820160006183418000,
36820160020341149000, 36820170011421321000, sono stati oggetto di pignoramento di crediti presso terzi n. 06884201900014575/001, atto idoneo a interrompere la prescrizione, la cui notifica è ritualmente avvenuta il 17.9.2019; gli AVA
36820150008474063000 36820160006183418000 36820160020341149000
36820170011421321000 36820180005978776000 06820180029469667000
36820190013159571000 36820190027072169000 36820190027240074000 sono stati oggetto di intimazione di pagamento 068 2022 90179587 27/000 ritualmente notificata il il 30.6.2022. Si aggiunga che il ricorrente ha proposto varie istanze di rateizzazione del debito contributivo che, per costante giurisprudenza sono idonee a interrompere la prescrizione ( Cass.
8.04.2024 n. 9242).
Per quanto precede il ricorso è da rigettare. Le spese di lite sono a carico della parte soccombente e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione rigettata o assorbita, così
decide :
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di
[...]
e , che liquida in favore di ciascuna delle resistenti Controparte_1 CP_2
nella misura di euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese e accessori, come per legge.
Così deciso in Monza il 6.3.2025
Il G.O.P. Controparte_3