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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/04/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 555/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro d.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 24/03/2024 da con il patrocinio dell'avv. Paola Dafne Maria Cipolla Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1 in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra elettivamente domiciliato in
Varese, via VOLTA
in persona del Responsabile Contenzioso Controparte_2
Lombardia, dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Benelli Controparte_3
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTI
OGGETTO Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria .
All'udienza di discussione i procuratori delle parti
C O N C L U D E V A N O come in atti
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 24/03/2024 ha proposto Parte_1
opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
11780202400005287000 sul veicolo Renault Clio 1.5 DCI SP targato ES266WL notificatagli
CP_ il 20.02.2024, nella parte in cui sollecitava il pagamento di avvisi di addebito a titolo di contributi IVS per gli anni 2005, 2010, 2012, 2015,2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2012. Il ricorrente, negando di aver avuto conoscenza dei pregressi avvisi di addebito indicati nella comunicazione o comunque di non aver ricevuto atti interruttivi successivi, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale ed anche la decadenza per ritardata iscrizione a ruolo chiedendo l'annullamento dei crediti previdenziali ingiunti.
Ritualmente costituitesi in giudizio, e CP_1 Controparte_2
hanno chiesto il rigetto del ricorso documentando le avvenute notificazioni sia degli avvisi che degli atti interruttivi chiedendo il rigetto del ricorso.
La prima udienza di discussione è stata fissata con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Non avendo le parti evidenziato disponibilità conciliativa nelle note tempestivamente depositate nel termine assegnato del 13 gennaio 2025 ed anzi avendo istato per la decisione non necessitando istruttoria, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Inquadramento azione
Gli avvisi di addebito che il ricorrente assume non essere stati notificati sono i seguenti:
1) avviso di addebito n 41720120002257583000 notificato il 27/12/2012, relativo a contributi
IVS fissi ed in percentuale sul minimale dell'importo di 6938,94 euro, riferita all'anno solare
2005 ;
2) avviso di addebito n 41720160001103911000 notificato il 14/06/2016, relativo a contributi
IVS fissi ed in percentuale sul minimale dell'importo di 2.771,67 euro, riferita agli anni solari
2015-2016;
3) avviso di addebito n 41720160003132119000 notificato il 20/12/2016 , somme aggiuntive per omesso versamento contributi IVS fissi ed in percentuale sul minimale dell'importo di
2745,76 euro;
riferiti all'anno solare 2015.
4) avviso di addebito n 4172017000159426100 notificato il 04/11/2017 , relativo a contributi
IVS fissi ed in percentuale sul minimale dell'importo di 5515,57 euro;
riferiti all'anno solare
2016.
5) avviso di addebito n 41720170002271848000 notificato il 27/11/2017, relativo a contributi
IVS fissi ed in percentuale sul minimale dell'importo di 158,10 euro, riferiti all'anno solare
2012.
6) avviso di addebito n 41720180000157188000 notificato il 12/4/2018, relativo a contributi
IVS fissi ed in percentuale sul minimale dell'importo di 2.268,60 euro;
riferiti all'anno solare
2010.
7)avviso di addebito n 41720180003934208000 notificato il 7/2/2019, relativo a contributi
IVS fissi ed in percentuale sul minimale dell'importo di 2.780,22 euro;
riferiti agli anni solari
2017-2018. 8) avviso di addebito n 41720210001421432000 notificato il 25/1/2022, relativo a contributi
IVS fissi ed in percentuale sul minimale dell'importo di 4072,71 euro;
riferito all'anno solare
2019.
9) avviso di addebito n 41720220001403825000 notificato il 7/10/2022 , relativo a contributi
IVS fissi ed in percentuale sul minimale dell'importo di 4419,20 euro, riferito all'anno solare
2020.
10) avviso di addebito n 41720220003387250000 notificato il 3/3/2023 , relativo a contributi
IVS fissi ed in percentuale sul minimale dell'importo di 3278,25 euro, riferito anni 2021.
Va premesso che il preavviso di fermo amministrativo è pacificamente ritenuto un atto autonomamente impugnabile in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa, rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c., l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A. (cfr. Cass. SS.UU
10672/09 e 11087/'10).
L'azione proposta da ricorrente, come evincibile dalle conclusioni, è strutturata come azione di nullità della comunicazione del fermo per difetto di notificazione di atti presupposto nonché di accertamento negativo della sussistenza del credito contributivo sul presupposto della mancata notificazione di atti pregressi.
Per giurisprudenza costante, infatti, l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito (Cass., sez. U,
22/07/2015, n. 15354; Cass., sez. U, 27/04/2018, n. 10261), qualificazione che resta ferma sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca dal punto di vista della regolarità formale dell'atto (Cass., sez. 6 - 3, n. 7460 del 15/03/2019; Cass., sez. 6 - 3, n. 32243 del 13/12/2018).
CP_ Ciò significa che tale azione è estranea a termini di decadenza come rilevato da .
Decadenza
Va subito chiarita l'irrilevanza concreta dei rilievi circa l'intervenuta decadenza dei crediti contributivi per tardiva iscrizione a ruolo infatti, come ormai pacificamente ritenuto in giurisprudenza, “la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum", seppure l'ente previdenziale
si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella” (Cass. 1558/'20). Nel caso di specie
CP_
ha formulato domanda di condanna al pagamento dei contributi, contributi non contestati nell'an dal ricorrente.
Accertamento negativo del credito
Parte ricorrente fa valere nel merito fatti estintivi della pretesa contributiva antecedenti al preavviso di fermo. Si procederà pertanto a verificare quali atti presupposto risultino ritualmente notificati valutando il decorrere della prescrizione da quel momento.
Infatti, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, “laddove si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella (o l'ava) e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella (come avviene, ad es., quando si vuol far valere la prescrizione dei contributi verificatasi prima della notificazione del titolo), è necessario recuperare l'azione, dimostrando innanzi tutto che il termine non sia mai iniziato a decorrere proprio perchè non vi è stata notifica idonea
a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo” (cfr. sent. n. 1176/2023 Corte D'appello di Milano) e ancora “ se è vero che la prescrizione opera di diritto ed estingue il credito) è altrettanto vero che l'eccezione relativa al merito della pretesa resta preclusa in caso di irretrattabilità del credito, essendo ciò insuscettibile di confliggere con il divieto per gli enti previdenziali di riscuotere contributi prescritti, dal momento che la rilevazione della prescrizione non potrebbe aver luogo che in un giudizio e l'effetto preclusivo che discende dall'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, cit., consiste precisamente nell'estinguere l'azione volta all'instaurazione di un qualsiasi giudizio di cognizione volto all'accertamento dell'infondatezza della pretesa dell'ente previdenziale” (cfr. Cass. ord. 5444/'23). CP_ Ciò chiarito, sulla base della documentazione prodotta da , tutti gli avvisi di addebito sopra richiamati ai punti da 1 a 10 risultano ritualmente notificati a direttamente o per
CP_ compiuta giacenza alle date riportate da .
Ne discende che, tenuto conto che il ricorrente ha ricevuto la notificazione del fermo riportante gli avvisi di addebito in data 20.02.2024 e considerata la sospensione dei termini di prescrizione a seguito della normativa emergenziale covid, sicuramente i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito elencati dai numeri da 6 a 10 non sono prescritti.
Per gli avvisi elencati dai numeri da 1 a 5 sono intervenute quali atti interruttivi le notificazioni delle intimazioni di pagamento n. 11720149001302783000 notificata il 12.02.2014 (doc. 3
; n. 11720169001224915000 notificata il 01.04.2016 (doc. 4 e n. CP_4 CP_4
11720199003390443000 notificata il 07.11.2019 (doc. 5 . CP_4 Il numero rilevante degli atti interruttivi ricevuti dal ricorrente, ritualmente notificati (cfr. docc. da 3 a 7 , rende non determinanti le osservazioni in merito alla assunta irregolarità CP_4
della notificazione degli avvisi di pagamento dato che, in virtù della affermata giurisprudenza più sopra richiamata, la regolare notificazione delle intimazioni di pagamento non impugnate tempestivamente, ha precluso la possibilità di far valere fatti estintivi antecedenti alla data di notifica.
L'opposizione va pertanto respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico di parte ricorrente e in favore di
CP_
e n complessivi euro 2000,00 ciascuno oltre spese generali e accessori di legge. CP_4
P. Q. M.
- rigetta l'opposizione; CP_
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di e liquidate in CP_4
complessivi euro 2.000,00 ciascuno oltre spese generali e accessori di legge.
Busto Arsizio, 10/04/2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro d.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 24/03/2024 da con il patrocinio dell'avv. Paola Dafne Maria Cipolla Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1 in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra elettivamente domiciliato in
Varese, via VOLTA
in persona del Responsabile Contenzioso Controparte_2
Lombardia, dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Benelli Controparte_3
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTI
OGGETTO Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria .
All'udienza di discussione i procuratori delle parti
C O N C L U D E V A N O come in atti
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 24/03/2024 ha proposto Parte_1
opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
11780202400005287000 sul veicolo Renault Clio 1.5 DCI SP targato ES266WL notificatagli
CP_ il 20.02.2024, nella parte in cui sollecitava il pagamento di avvisi di addebito a titolo di contributi IVS per gli anni 2005, 2010, 2012, 2015,2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2012. Il ricorrente, negando di aver avuto conoscenza dei pregressi avvisi di addebito indicati nella comunicazione o comunque di non aver ricevuto atti interruttivi successivi, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale ed anche la decadenza per ritardata iscrizione a ruolo chiedendo l'annullamento dei crediti previdenziali ingiunti.
Ritualmente costituitesi in giudizio, e CP_1 Controparte_2
hanno chiesto il rigetto del ricorso documentando le avvenute notificazioni sia degli avvisi che degli atti interruttivi chiedendo il rigetto del ricorso.
La prima udienza di discussione è stata fissata con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Non avendo le parti evidenziato disponibilità conciliativa nelle note tempestivamente depositate nel termine assegnato del 13 gennaio 2025 ed anzi avendo istato per la decisione non necessitando istruttoria, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Inquadramento azione
Gli avvisi di addebito che il ricorrente assume non essere stati notificati sono i seguenti:
1) avviso di addebito n 41720120002257583000 notificato il 27/12/2012, relativo a contributi
IVS fissi ed in percentuale sul minimale dell'importo di 6938,94 euro, riferita all'anno solare
2005 ;
2) avviso di addebito n 41720160001103911000 notificato il 14/06/2016, relativo a contributi
IVS fissi ed in percentuale sul minimale dell'importo di 2.771,67 euro, riferita agli anni solari
2015-2016;
3) avviso di addebito n 41720160003132119000 notificato il 20/12/2016 , somme aggiuntive per omesso versamento contributi IVS fissi ed in percentuale sul minimale dell'importo di
2745,76 euro;
riferiti all'anno solare 2015.
4) avviso di addebito n 4172017000159426100 notificato il 04/11/2017 , relativo a contributi
IVS fissi ed in percentuale sul minimale dell'importo di 5515,57 euro;
riferiti all'anno solare
2016.
5) avviso di addebito n 41720170002271848000 notificato il 27/11/2017, relativo a contributi
IVS fissi ed in percentuale sul minimale dell'importo di 158,10 euro, riferiti all'anno solare
2012.
6) avviso di addebito n 41720180000157188000 notificato il 12/4/2018, relativo a contributi
IVS fissi ed in percentuale sul minimale dell'importo di 2.268,60 euro;
riferiti all'anno solare
2010.
7)avviso di addebito n 41720180003934208000 notificato il 7/2/2019, relativo a contributi
IVS fissi ed in percentuale sul minimale dell'importo di 2.780,22 euro;
riferiti agli anni solari
2017-2018. 8) avviso di addebito n 41720210001421432000 notificato il 25/1/2022, relativo a contributi
IVS fissi ed in percentuale sul minimale dell'importo di 4072,71 euro;
riferito all'anno solare
2019.
9) avviso di addebito n 41720220001403825000 notificato il 7/10/2022 , relativo a contributi
IVS fissi ed in percentuale sul minimale dell'importo di 4419,20 euro, riferito all'anno solare
2020.
10) avviso di addebito n 41720220003387250000 notificato il 3/3/2023 , relativo a contributi
IVS fissi ed in percentuale sul minimale dell'importo di 3278,25 euro, riferito anni 2021.
Va premesso che il preavviso di fermo amministrativo è pacificamente ritenuto un atto autonomamente impugnabile in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa, rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c., l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A. (cfr. Cass. SS.UU
10672/09 e 11087/'10).
L'azione proposta da ricorrente, come evincibile dalle conclusioni, è strutturata come azione di nullità della comunicazione del fermo per difetto di notificazione di atti presupposto nonché di accertamento negativo della sussistenza del credito contributivo sul presupposto della mancata notificazione di atti pregressi.
Per giurisprudenza costante, infatti, l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito (Cass., sez. U,
22/07/2015, n. 15354; Cass., sez. U, 27/04/2018, n. 10261), qualificazione che resta ferma sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca dal punto di vista della regolarità formale dell'atto (Cass., sez. 6 - 3, n. 7460 del 15/03/2019; Cass., sez. 6 - 3, n. 32243 del 13/12/2018).
CP_ Ciò significa che tale azione è estranea a termini di decadenza come rilevato da .
Decadenza
Va subito chiarita l'irrilevanza concreta dei rilievi circa l'intervenuta decadenza dei crediti contributivi per tardiva iscrizione a ruolo infatti, come ormai pacificamente ritenuto in giurisprudenza, “la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum", seppure l'ente previdenziale
si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella” (Cass. 1558/'20). Nel caso di specie
CP_
ha formulato domanda di condanna al pagamento dei contributi, contributi non contestati nell'an dal ricorrente.
Accertamento negativo del credito
Parte ricorrente fa valere nel merito fatti estintivi della pretesa contributiva antecedenti al preavviso di fermo. Si procederà pertanto a verificare quali atti presupposto risultino ritualmente notificati valutando il decorrere della prescrizione da quel momento.
Infatti, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, “laddove si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella (o l'ava) e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella (come avviene, ad es., quando si vuol far valere la prescrizione dei contributi verificatasi prima della notificazione del titolo), è necessario recuperare l'azione, dimostrando innanzi tutto che il termine non sia mai iniziato a decorrere proprio perchè non vi è stata notifica idonea
a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo” (cfr. sent. n. 1176/2023 Corte D'appello di Milano) e ancora “ se è vero che la prescrizione opera di diritto ed estingue il credito) è altrettanto vero che l'eccezione relativa al merito della pretesa resta preclusa in caso di irretrattabilità del credito, essendo ciò insuscettibile di confliggere con il divieto per gli enti previdenziali di riscuotere contributi prescritti, dal momento che la rilevazione della prescrizione non potrebbe aver luogo che in un giudizio e l'effetto preclusivo che discende dall'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, cit., consiste precisamente nell'estinguere l'azione volta all'instaurazione di un qualsiasi giudizio di cognizione volto all'accertamento dell'infondatezza della pretesa dell'ente previdenziale” (cfr. Cass. ord. 5444/'23). CP_ Ciò chiarito, sulla base della documentazione prodotta da , tutti gli avvisi di addebito sopra richiamati ai punti da 1 a 10 risultano ritualmente notificati a direttamente o per
CP_ compiuta giacenza alle date riportate da .
Ne discende che, tenuto conto che il ricorrente ha ricevuto la notificazione del fermo riportante gli avvisi di addebito in data 20.02.2024 e considerata la sospensione dei termini di prescrizione a seguito della normativa emergenziale covid, sicuramente i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito elencati dai numeri da 6 a 10 non sono prescritti.
Per gli avvisi elencati dai numeri da 1 a 5 sono intervenute quali atti interruttivi le notificazioni delle intimazioni di pagamento n. 11720149001302783000 notificata il 12.02.2014 (doc. 3
; n. 11720169001224915000 notificata il 01.04.2016 (doc. 4 e n. CP_4 CP_4
11720199003390443000 notificata il 07.11.2019 (doc. 5 . CP_4 Il numero rilevante degli atti interruttivi ricevuti dal ricorrente, ritualmente notificati (cfr. docc. da 3 a 7 , rende non determinanti le osservazioni in merito alla assunta irregolarità CP_4
della notificazione degli avvisi di pagamento dato che, in virtù della affermata giurisprudenza più sopra richiamata, la regolare notificazione delle intimazioni di pagamento non impugnate tempestivamente, ha precluso la possibilità di far valere fatti estintivi antecedenti alla data di notifica.
L'opposizione va pertanto respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico di parte ricorrente e in favore di
CP_
e n complessivi euro 2000,00 ciascuno oltre spese generali e accessori di legge. CP_4
P. Q. M.
- rigetta l'opposizione; CP_
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di e liquidate in CP_4
complessivi euro 2.000,00 ciascuno oltre spese generali e accessori di legge.
Busto Arsizio, 10/04/2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele