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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 702/2024 RGA avverso la sentenza n. 1264/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 46/2024, pubblicata in data 26.09.2024, notificata in data 29.09.2024; avente ad oggetto: benefici vittima del dovere;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 05.06.2025; promossa da:
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Bologna, presso i cui uffici in Bologna, via A. Testoni n.6. è ex lege domiciliato;
- Appellante;
contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Controparte_1 CodiceFiscale_1
Elefante, del foro di Mantova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Via
Grazioli,7 46051 San Giorgio Bigarello (MN), giusta procura in atti;
- Appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ex art. 414 c.p.c. in data 08-01-2024 agiva davanti al Controparte_1
Tribunale di Bologna, sezione Lavoro, convenendo in giudizio il , per vedersi Parte_1 riconosciuto lo status di vittima del dovere e di tutti benefici assistenziali di legge previsti per la
1 categoria delle vittime del dovere, e per quelli economici, nei limiti della intervenuta prescrizione estintiva decennale.
A fondamento delle proprie domande deduceva:
- di essere dipendente della Polizia di Stato e che in data 13-10-2006, mentre era in servizio
(soppressione del traffico di sostanze stupefacenti) nel tratto autostradale tra Modena e Bologna sulla
A/1 all'altezza dell'uscita di Borgo Panigale, veniva coinvolto in una violenta collisione con un autoveicolo condotto da malviventi che tentavano la fuga e successivamente abbandonavano l'autovettura cercando di scappare a piedi;
nonostante le lesioni riportate nella collisione li inseguiva e riusciva a bloccare un passeggero;
- che in data 16.10.2006 si recava all'Ospedale Rizzoli di Bologna ove gli veniva diagnosticata una contusione al ginocchio sinistro e distorsione all'alluce sinistro;
- che presentava domanda per il riconoscimento della causa di servizio;
la Commissione Medica
Ospedaliera Dipendenze presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Firenze diagnosticata l'infermità come: “tendinite post traumatica s, trattata con teno lisi ed apicectomia”;
- il Ministero dell'Interno - acquisito detto verbale e assunto il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie - riconosceva la dipendenza dell'infortunio subito da causa di servizio ma non dava esito all'istanza.
Il , nel costituirsi in I grado, eccepiva: Parte_1
- in via preliminare di merito, la decadenza del ricorrente dal riconoscimento dello status di vittima del dovere e comunque la prescrizione decennale in quanto la domanda amministrativa era stata proposta solo in data 06-09-2021, quindi oltre il termine decennale, decorrente dal 13-10-2006 (data del sinistro lesivo);
- nel merito, l'insussistenza dei presupposti delle domande attoree.
Il Giudice, istruita la causa anche attraverso l'espletamento di CTU medico legale - che riconosceva una invalidità del 6% derivante da causa di servizio - accertava la condizione di “Vittima del Dovere” in capo al ricorrente, ritenuta imprescrittibile con richiamano alla giurisprudenza di legittimità (Cass.
17440/2022); peraltro, precisato - in risposta all'eccezione di prescrizione - che (con enfasi nelle parti di rilievo) “Ciò che si prescrive… sono i singoli ratei delle prestazioni dovute”, giungeva ad accertare che il ricorrente: “ha pertanto diritto al riconoscimento dello Status di Vittima del Dovere, a far data dalla domanda amministrativa del 06-09-2021, ed ai conseguenti benefici assistenziali previsti dalla legge per la categoria delle vittime del dovere, e per quelli economici nei limiti della prescrizione decennale
decorrente dalla domanda amministrativa, secondo le modalità e la misura prevista e determinata dalla legge, con interessi legali dalla mora al saldo”; seguiva la condanna del a rifondere le spese Parte_1 di euro 6000,00 al difensore antistatario.
Il ha proposto tempestivo appello, formulando 3 motivi di gravame con cui ha dedotto Parte_1
l'erroneità della sentenza per avere:
2 I. implicitamente respinto l'eccezione di prescrizione del diritto alla “speciale elargizione” di cui all'art. 5 co.1 l.n.206/2006;
II. riconosciuto, tra i diritti discendenti dall'accertato status di Vittima del Dovere, anche l'erogazione “all'assegno vitalizio ex art. 2 l.n. 407/1998” e allo “speciale assegno vitalizio ex art. 5 l.n. 206/2004”, nonostante l'accertamento di una invalidità del 6%, inferiore al minimo del 25% richiesto ex lege;
III. previsto il cumulo tra rivalutazione (prevista ex lege per la tipologia di elargizioni) e interessi riconosciuto (erroneamente) sui detti assegni vitalizi, motivo formulato nella delegata ipotesi di mancato accoglimento di quello precedente.
L'appellato, nel costituirsi ritualmente, ripercorse tutte le vicende giurisprudenziali circa la imprescrittibilità dello status di “Vittima del Dovere”, concorda con l'appellante circa la prescrittibilità decennale dei benefici di natura economica – quindi non solo dei ratei periodici -
espressamente dichiarando (testualmente dalla comparsa di costituzione e risposta, con enfasi nelle parti di interesse) che è:
• “prescritta la Speciale Elargizione in percentuale in relazione ai fatti di servizio datati
13.10.2006 la cui tutela è stata richiesta 15 anni dopo!”
• “Non sono dovuti gli assegni vitalizi avendo la CTU accertato un grado di invalidità del
6% e pertanto inferiore alla soglia minima di accesso ai predetti BENEFICI DETTATO
DALLA LEGGE AL 25%”.
Ritiene questa Corte che l'appello in esame sia fondato per le ragioni appresso indicate.
Preliminarmente - attesa la carenza di motivi di gravame specifici - si rileva l'intervenuta formazione del giudicato interno con riguardo al riconoscimento, in favore, di dello Controparte_1 status di “Vittima del Dovere” nonché con riguardo alla declaratoria di intervenuta prescrizione decennale delle provvidenze economiche periodiche, avendo riguardo alla data di presentazione della domanda amministrativa (06/09/2021).
Tanto precisato, in accoglimento del I e del II dei motivi di gravame in esame così come argomentati da parte appellante, si ritiene erronea la sentenza nell'avere:
- (quanto al I motivo) respinto l'eccezione di prescrizione decennale ritualmente sollevata dal in I grado con riguardo al diritto alla “speciale elargizione” di cui all'art. 5 co.1 Parte_1
l.n.206/2004: l'erroneità deriva dall'accertamento del giudice di prime cure che, nell'aver ritenuto espressamente prescritti solo i singoli ratei di prestazione economiche aventi carattere periodico, ha in tal modo – ancorché in via implicita – erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione riferita dal (anche) alla speciale elargizione in trattazione: ed infatti, Parte_1 avendo questa natura di prestazione non periodica, risulta – piuttosto - essersi prescritta per decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c., giacché azionata per la prima volta solo in data
3 6.9.2021 (data della domande amministrativa) laddove il fatto lesivo risulta essersi verificato il
13.10.2006);
- (quanto al II motivo) riconosciuto, tra i diritti discendenti dall'accertato status di Vittima del
Dovere, anche l'erogazione “all'assegno vitalizio ex art. 2 l.n. 407/1998” e dello “speciale assegno vitalizio ex art. 5 l.n. 206/2004”: ebbene l'erroneità della sentenza impugnata in parte qua deriva in modo palese dall'avere il Giudice di prime cure riconosciuto tali assegni, da ritenersi invero non dovuti posto che risulta essere stata accertata, nel corso del giudizio di I grado tramite CTU medico legale, una invalidità del 6% in capo all'appellato, ben inferiore al minimo del 25% richiesto ex lege per la fruizione di tali benefici.
Si precisa che l'accoglimento di tale II motivo di gravame, comporta l'assorbimento di ogni questione afferente al III motivo di appello come sopra riportato.
All'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto alla “speciale elargizione” di cui all'art. 5 co.1 l.n.206/2004 e alla non debenza dell'erogazione “all'assegno vitalizio ex art. 2 l.n.
407/1998” e dello “speciale assegno vitalizio ex art. 5 l.n. 206/2004” per carenza di presupposti normativi, segue l'accoglimento dell'appello nei termini meglio precisati in parte dispositiva.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese si ritiene di pervenire alla loro integrale compensazione:
- per reciproca soccombenza, quanto al I grado di giudizio;
- ritenendosi pertanto sussistenti "gravi ed eccezionali ragioni" ex art. 92 c.p.c., nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per la ricorrenza della peculiarità dell'appello, resosi necessario a fronte della palese erroneità della sentenza di I grado, e ritenendo di valorizzare il comportamento processuale collaborativo dell'appellato che ha convenuto con le ragioni di doglianza svolte dall'appellante.
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, in accoglimento del proposto appello e riforma in parte qua della sentenza impugnata,
1. accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 5 co.1
l.n.206/2004:
2. accerta e dichiara non dovuti gli assegni vitalizi di cui agli artt. 2 l.n. 407/1998 e art. 5, co. 3, l.n.
206/2004;
3. conferma per il resto l'impugnata sentenza;
4. compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Bologna, 05/06/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 702/2024 RGA avverso la sentenza n. 1264/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 46/2024, pubblicata in data 26.09.2024, notificata in data 29.09.2024; avente ad oggetto: benefici vittima del dovere;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 05.06.2025; promossa da:
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Bologna, presso i cui uffici in Bologna, via A. Testoni n.6. è ex lege domiciliato;
- Appellante;
contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Controparte_1 CodiceFiscale_1
Elefante, del foro di Mantova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Via
Grazioli,7 46051 San Giorgio Bigarello (MN), giusta procura in atti;
- Appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ex art. 414 c.p.c. in data 08-01-2024 agiva davanti al Controparte_1
Tribunale di Bologna, sezione Lavoro, convenendo in giudizio il , per vedersi Parte_1 riconosciuto lo status di vittima del dovere e di tutti benefici assistenziali di legge previsti per la
1 categoria delle vittime del dovere, e per quelli economici, nei limiti della intervenuta prescrizione estintiva decennale.
A fondamento delle proprie domande deduceva:
- di essere dipendente della Polizia di Stato e che in data 13-10-2006, mentre era in servizio
(soppressione del traffico di sostanze stupefacenti) nel tratto autostradale tra Modena e Bologna sulla
A/1 all'altezza dell'uscita di Borgo Panigale, veniva coinvolto in una violenta collisione con un autoveicolo condotto da malviventi che tentavano la fuga e successivamente abbandonavano l'autovettura cercando di scappare a piedi;
nonostante le lesioni riportate nella collisione li inseguiva e riusciva a bloccare un passeggero;
- che in data 16.10.2006 si recava all'Ospedale Rizzoli di Bologna ove gli veniva diagnosticata una contusione al ginocchio sinistro e distorsione all'alluce sinistro;
- che presentava domanda per il riconoscimento della causa di servizio;
la Commissione Medica
Ospedaliera Dipendenze presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Firenze diagnosticata l'infermità come: “tendinite post traumatica s, trattata con teno lisi ed apicectomia”;
- il Ministero dell'Interno - acquisito detto verbale e assunto il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie - riconosceva la dipendenza dell'infortunio subito da causa di servizio ma non dava esito all'istanza.
Il , nel costituirsi in I grado, eccepiva: Parte_1
- in via preliminare di merito, la decadenza del ricorrente dal riconoscimento dello status di vittima del dovere e comunque la prescrizione decennale in quanto la domanda amministrativa era stata proposta solo in data 06-09-2021, quindi oltre il termine decennale, decorrente dal 13-10-2006 (data del sinistro lesivo);
- nel merito, l'insussistenza dei presupposti delle domande attoree.
Il Giudice, istruita la causa anche attraverso l'espletamento di CTU medico legale - che riconosceva una invalidità del 6% derivante da causa di servizio - accertava la condizione di “Vittima del Dovere” in capo al ricorrente, ritenuta imprescrittibile con richiamano alla giurisprudenza di legittimità (Cass.
17440/2022); peraltro, precisato - in risposta all'eccezione di prescrizione - che (con enfasi nelle parti di rilievo) “Ciò che si prescrive… sono i singoli ratei delle prestazioni dovute”, giungeva ad accertare che il ricorrente: “ha pertanto diritto al riconoscimento dello Status di Vittima del Dovere, a far data dalla domanda amministrativa del 06-09-2021, ed ai conseguenti benefici assistenziali previsti dalla legge per la categoria delle vittime del dovere, e per quelli economici nei limiti della prescrizione decennale
decorrente dalla domanda amministrativa, secondo le modalità e la misura prevista e determinata dalla legge, con interessi legali dalla mora al saldo”; seguiva la condanna del a rifondere le spese Parte_1 di euro 6000,00 al difensore antistatario.
Il ha proposto tempestivo appello, formulando 3 motivi di gravame con cui ha dedotto Parte_1
l'erroneità della sentenza per avere:
2 I. implicitamente respinto l'eccezione di prescrizione del diritto alla “speciale elargizione” di cui all'art. 5 co.1 l.n.206/2006;
II. riconosciuto, tra i diritti discendenti dall'accertato status di Vittima del Dovere, anche l'erogazione “all'assegno vitalizio ex art. 2 l.n. 407/1998” e allo “speciale assegno vitalizio ex art. 5 l.n. 206/2004”, nonostante l'accertamento di una invalidità del 6%, inferiore al minimo del 25% richiesto ex lege;
III. previsto il cumulo tra rivalutazione (prevista ex lege per la tipologia di elargizioni) e interessi riconosciuto (erroneamente) sui detti assegni vitalizi, motivo formulato nella delegata ipotesi di mancato accoglimento di quello precedente.
L'appellato, nel costituirsi ritualmente, ripercorse tutte le vicende giurisprudenziali circa la imprescrittibilità dello status di “Vittima del Dovere”, concorda con l'appellante circa la prescrittibilità decennale dei benefici di natura economica – quindi non solo dei ratei periodici -
espressamente dichiarando (testualmente dalla comparsa di costituzione e risposta, con enfasi nelle parti di interesse) che è:
• “prescritta la Speciale Elargizione in percentuale in relazione ai fatti di servizio datati
13.10.2006 la cui tutela è stata richiesta 15 anni dopo!”
• “Non sono dovuti gli assegni vitalizi avendo la CTU accertato un grado di invalidità del
6% e pertanto inferiore alla soglia minima di accesso ai predetti BENEFICI DETTATO
DALLA LEGGE AL 25%”.
Ritiene questa Corte che l'appello in esame sia fondato per le ragioni appresso indicate.
Preliminarmente - attesa la carenza di motivi di gravame specifici - si rileva l'intervenuta formazione del giudicato interno con riguardo al riconoscimento, in favore, di dello Controparte_1 status di “Vittima del Dovere” nonché con riguardo alla declaratoria di intervenuta prescrizione decennale delle provvidenze economiche periodiche, avendo riguardo alla data di presentazione della domanda amministrativa (06/09/2021).
Tanto precisato, in accoglimento del I e del II dei motivi di gravame in esame così come argomentati da parte appellante, si ritiene erronea la sentenza nell'avere:
- (quanto al I motivo) respinto l'eccezione di prescrizione decennale ritualmente sollevata dal in I grado con riguardo al diritto alla “speciale elargizione” di cui all'art. 5 co.1 Parte_1
l.n.206/2004: l'erroneità deriva dall'accertamento del giudice di prime cure che, nell'aver ritenuto espressamente prescritti solo i singoli ratei di prestazione economiche aventi carattere periodico, ha in tal modo – ancorché in via implicita – erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione riferita dal (anche) alla speciale elargizione in trattazione: ed infatti, Parte_1 avendo questa natura di prestazione non periodica, risulta – piuttosto - essersi prescritta per decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c., giacché azionata per la prima volta solo in data
3 6.9.2021 (data della domande amministrativa) laddove il fatto lesivo risulta essersi verificato il
13.10.2006);
- (quanto al II motivo) riconosciuto, tra i diritti discendenti dall'accertato status di Vittima del
Dovere, anche l'erogazione “all'assegno vitalizio ex art. 2 l.n. 407/1998” e dello “speciale assegno vitalizio ex art. 5 l.n. 206/2004”: ebbene l'erroneità della sentenza impugnata in parte qua deriva in modo palese dall'avere il Giudice di prime cure riconosciuto tali assegni, da ritenersi invero non dovuti posto che risulta essere stata accertata, nel corso del giudizio di I grado tramite CTU medico legale, una invalidità del 6% in capo all'appellato, ben inferiore al minimo del 25% richiesto ex lege per la fruizione di tali benefici.
Si precisa che l'accoglimento di tale II motivo di gravame, comporta l'assorbimento di ogni questione afferente al III motivo di appello come sopra riportato.
All'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto alla “speciale elargizione” di cui all'art. 5 co.1 l.n.206/2004 e alla non debenza dell'erogazione “all'assegno vitalizio ex art. 2 l.n.
407/1998” e dello “speciale assegno vitalizio ex art. 5 l.n. 206/2004” per carenza di presupposti normativi, segue l'accoglimento dell'appello nei termini meglio precisati in parte dispositiva.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese si ritiene di pervenire alla loro integrale compensazione:
- per reciproca soccombenza, quanto al I grado di giudizio;
- ritenendosi pertanto sussistenti "gravi ed eccezionali ragioni" ex art. 92 c.p.c., nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per la ricorrenza della peculiarità dell'appello, resosi necessario a fronte della palese erroneità della sentenza di I grado, e ritenendo di valorizzare il comportamento processuale collaborativo dell'appellato che ha convenuto con le ragioni di doglianza svolte dall'appellante.
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, in accoglimento del proposto appello e riforma in parte qua della sentenza impugnata,
1. accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 5 co.1
l.n.206/2004:
2. accerta e dichiara non dovuti gli assegni vitalizi di cui agli artt. 2 l.n. 407/1998 e art. 5, co. 3, l.n.
206/2004;
3. conferma per il resto l'impugnata sentenza;
4. compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Bologna, 05/06/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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