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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/11/2025, n. 3166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3166 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
RG 10165/2023
Tribunale di Taranto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 28.11.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo Scarano e Maria Parte_1
Pastore
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
EL LE Resistente
Nonché CONTRO
e rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_2 Controparte_3
IZ De LI Resistente
Nonché CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Carbone Controparte_4
terza chiamata in causa
Oggetto: infortunio sul lavoro - aggravamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.11.2023 parte ricorrente, già dipendente della Controparte_5
con la qualifica di operaio carpentiere edile, deduceva di aver subito il
[...]
30.08.2022 un infortunio sul lavoro dal quale erano derivati “frattura e lussazione rotulea dx, frattura femore dx, trauma cranico” con necessità di intervento chirurgico al ginocchio dx con cerchiaggio con artroprotesi di anca dx;
ne derivava la totale inabilità lavorativa con il conseguente licenziamento.
A seguito di regolare denuncia in data 30.08.2022, l' riconosceva il danno CP_1 biologico subito dal ricorrente con una valutazione complessiva pari al 23%, ritenuta, tuttavia, dal ricorrente del tutto inadeguata rispetto all'entità dei postumi invalidanti effettivamente subiti.
In ragione di tanto riferiva di aver inoltrato ricorso amministrativo per una maggiore quantificazione dei postumi, rimasto senza esito.
Sicchè, con il presente ricorso il ricorrente conveniva in giudizio l' per ottenere CP_1
l'accertamento della maggiore entità dei postumi invalidanti già accertati nell'an in sede amministrativa e la conseguente corresponsione del beneficio nella misura corrispondente al grado di invalidità psico-fisica da accertare in corso di causa.
Nel medesimo giudizio il ricorrente conveniva, altresì, il proprio datore di lavoro e il Sig. , nella sua qualità di legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante della al fine di accertarne la responsabilità Controparte_2 solidale per i danni subiti e condannarli alla corresponsione della somma di €
199.688,75 a titolo di danno biologico differenziale rispetto alle somme da dichiararsi dovute dall' a seguito dell'infortunio, nonché della somma di € CP_1
1.833,78 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche, oltre € 500.000,00 a titolo di danno patrimoniale derivante dal venir meno della fonte di reddito.
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, contestava gli avversi CP_1 assunti e concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituivano la e il Sig. i quali in via preliminare Controparte_2 CP_3 chiedevano integrarsi il contraddittorio nei confronti della quale CP_4 compagnia assicurativa che copre i danni subiti dai propri prestatori di lavoro, nel merito chiedevano il rigetto del ricorso.
Veniva autorizzata la chiamata in causa della società assicuratrice Controparte_4
Nel corso del giudizio, tra il ricorrente, la il Controparte_2 Controparte_3
e la compagnia assicuratrice interveniva accordo conciliativo relativamente alle pretese risarcitorie avanzate nei confronti del datore di lavoro. Pertanto, il giudizio proseguiva unicamente nei confronti dell' per l'accertamento della maggiore CP_1 entità dei postumi invalidanti.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale e CTU, veniva discussa all'odierna udienza e decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio nei rapporti tra il ricorrente e la e la compagnia assicuratrice Controparte_2 Controparte_3 stante l'intervenuta conciliazione delle parti all'udienza del 19.02.2025, come da verbale depositato in atti. Nei rapporti con l' il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che CP_1 seguono.
Il dott. nell'elaborato peritale depositato, le cui motivazioni si Per_1 condividono, ha accertato che gli esiti invalidanti derivati dall'infortunio dal quale il ricorrente ha riportato “frattura testa femorale dx trattata chirurgicamente con protesi anca e frattura lussazione rotula dx trattata con cerchiaggio (poi rimosso), trauma cranico con ferita lacero contusa cuoio capelluto”, risultano aggravati, con una conseguente quantificazione del danno biologico derivato dall'infortunio sul lavoro del 30.08.2022 pari al 28% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
In altri termini, all'esito delle operazioni peritali, la domanda deve ritenersi fondata con riferimento alla maggiore entità dei postumi derivati dall'infortunio per cui è causa, avendo il ctu accertato in grado di invalidità pari al 28%, a fronte di quello accertato in sede amministrativa (23%).
Ai fini della liquidazione del beneficio, l'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 definisce il danno biologico come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale” e ne sancisce il ristoro, se conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Il nuovo sistema indennitario dell'invalidità permanente prevede una franchigia per gradi di menomazione inferiori al 6 % e si attua attraverso tre tabelle (v. d.m.
12.7.2000):
1) “tabella delle menomazioni” comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, che sostituisce le due tabelle dell'industria e dell'agricoltura previste nel Testo Unico e basate sulla perdita dell'attitudine al lavoro;
2) “tabella di indennizzo del danno biologico”, da applicare in riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, per l'indennizzo di menomazioni uguali o superiori al 16 % ed erogate in rendita. Le menomazioni inferiori al 16 % sono erogate in capitale;
3) “tabella dei coefficienti” che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Alla luce di siffatti elementi deve pertanto ritenersi che il danno biologico, comportante una invalidità permanente globale del 28% causalmente connessa con l'infortunio sul lavoro del 30.08.2022, può rientrare nella rendita e, pertanto, CP_1 la domanda va accolta con la condanna dell' al pagamento di una rendita CP_1 complessivamente pari al 28% di inabilità permanente a decorrere dalla domanda amministrativa del 30.08.2022.
Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse (v. C. Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre quelle di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_6
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_1 Controparte_2
, così provvede: Controparte_7
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio nei rapporti tra il ricorrente e la
[...]
il e la compagnia assicuratrice stante Controparte_2 Controparte_3
l'intervenuta conciliazione delle parti nel corso del giudizio;
2. Dichiara il diritto del ricorrente, nei confronti dell' alla liquidazione di una CP_1 rendita pari al 28% di inabilità con decorrenza dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali e/o CP_1 rivalutazione sino al soddisfo.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00, CP_1 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato CP_1 decreto.
Taranto, 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
Tribunale di Taranto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 28.11.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo Scarano e Maria Parte_1
Pastore
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
EL LE Resistente
Nonché CONTRO
e rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_2 Controparte_3
IZ De LI Resistente
Nonché CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Carbone Controparte_4
terza chiamata in causa
Oggetto: infortunio sul lavoro - aggravamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.11.2023 parte ricorrente, già dipendente della Controparte_5
con la qualifica di operaio carpentiere edile, deduceva di aver subito il
[...]
30.08.2022 un infortunio sul lavoro dal quale erano derivati “frattura e lussazione rotulea dx, frattura femore dx, trauma cranico” con necessità di intervento chirurgico al ginocchio dx con cerchiaggio con artroprotesi di anca dx;
ne derivava la totale inabilità lavorativa con il conseguente licenziamento.
A seguito di regolare denuncia in data 30.08.2022, l' riconosceva il danno CP_1 biologico subito dal ricorrente con una valutazione complessiva pari al 23%, ritenuta, tuttavia, dal ricorrente del tutto inadeguata rispetto all'entità dei postumi invalidanti effettivamente subiti.
In ragione di tanto riferiva di aver inoltrato ricorso amministrativo per una maggiore quantificazione dei postumi, rimasto senza esito.
Sicchè, con il presente ricorso il ricorrente conveniva in giudizio l' per ottenere CP_1
l'accertamento della maggiore entità dei postumi invalidanti già accertati nell'an in sede amministrativa e la conseguente corresponsione del beneficio nella misura corrispondente al grado di invalidità psico-fisica da accertare in corso di causa.
Nel medesimo giudizio il ricorrente conveniva, altresì, il proprio datore di lavoro e il Sig. , nella sua qualità di legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante della al fine di accertarne la responsabilità Controparte_2 solidale per i danni subiti e condannarli alla corresponsione della somma di €
199.688,75 a titolo di danno biologico differenziale rispetto alle somme da dichiararsi dovute dall' a seguito dell'infortunio, nonché della somma di € CP_1
1.833,78 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche, oltre € 500.000,00 a titolo di danno patrimoniale derivante dal venir meno della fonte di reddito.
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, contestava gli avversi CP_1 assunti e concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituivano la e il Sig. i quali in via preliminare Controparte_2 CP_3 chiedevano integrarsi il contraddittorio nei confronti della quale CP_4 compagnia assicurativa che copre i danni subiti dai propri prestatori di lavoro, nel merito chiedevano il rigetto del ricorso.
Veniva autorizzata la chiamata in causa della società assicuratrice Controparte_4
Nel corso del giudizio, tra il ricorrente, la il Controparte_2 Controparte_3
e la compagnia assicuratrice interveniva accordo conciliativo relativamente alle pretese risarcitorie avanzate nei confronti del datore di lavoro. Pertanto, il giudizio proseguiva unicamente nei confronti dell' per l'accertamento della maggiore CP_1 entità dei postumi invalidanti.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale e CTU, veniva discussa all'odierna udienza e decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio nei rapporti tra il ricorrente e la e la compagnia assicuratrice Controparte_2 Controparte_3 stante l'intervenuta conciliazione delle parti all'udienza del 19.02.2025, come da verbale depositato in atti. Nei rapporti con l' il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che CP_1 seguono.
Il dott. nell'elaborato peritale depositato, le cui motivazioni si Per_1 condividono, ha accertato che gli esiti invalidanti derivati dall'infortunio dal quale il ricorrente ha riportato “frattura testa femorale dx trattata chirurgicamente con protesi anca e frattura lussazione rotula dx trattata con cerchiaggio (poi rimosso), trauma cranico con ferita lacero contusa cuoio capelluto”, risultano aggravati, con una conseguente quantificazione del danno biologico derivato dall'infortunio sul lavoro del 30.08.2022 pari al 28% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
In altri termini, all'esito delle operazioni peritali, la domanda deve ritenersi fondata con riferimento alla maggiore entità dei postumi derivati dall'infortunio per cui è causa, avendo il ctu accertato in grado di invalidità pari al 28%, a fronte di quello accertato in sede amministrativa (23%).
Ai fini della liquidazione del beneficio, l'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 definisce il danno biologico come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale” e ne sancisce il ristoro, se conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Il nuovo sistema indennitario dell'invalidità permanente prevede una franchigia per gradi di menomazione inferiori al 6 % e si attua attraverso tre tabelle (v. d.m.
12.7.2000):
1) “tabella delle menomazioni” comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, che sostituisce le due tabelle dell'industria e dell'agricoltura previste nel Testo Unico e basate sulla perdita dell'attitudine al lavoro;
2) “tabella di indennizzo del danno biologico”, da applicare in riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, per l'indennizzo di menomazioni uguali o superiori al 16 % ed erogate in rendita. Le menomazioni inferiori al 16 % sono erogate in capitale;
3) “tabella dei coefficienti” che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Alla luce di siffatti elementi deve pertanto ritenersi che il danno biologico, comportante una invalidità permanente globale del 28% causalmente connessa con l'infortunio sul lavoro del 30.08.2022, può rientrare nella rendita e, pertanto, CP_1 la domanda va accolta con la condanna dell' al pagamento di una rendita CP_1 complessivamente pari al 28% di inabilità permanente a decorrere dalla domanda amministrativa del 30.08.2022.
Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse (v. C. Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre quelle di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_6
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_1 Controparte_2
, così provvede: Controparte_7
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio nei rapporti tra il ricorrente e la
[...]
il e la compagnia assicuratrice stante Controparte_2 Controparte_3
l'intervenuta conciliazione delle parti nel corso del giudizio;
2. Dichiara il diritto del ricorrente, nei confronti dell' alla liquidazione di una CP_1 rendita pari al 28% di inabilità con decorrenza dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali e/o CP_1 rivalutazione sino al soddisfo.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00, CP_1 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato CP_1 decreto.
Taranto, 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli