TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/12/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3350/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IL OR Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa AN NI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 3350/2025 promosso da:
nato a [...] il [...] e ata a Loreto (AN) Controparte_1 Controparte_2 il 9.06.1982, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. XHANI JURGINA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1. i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in DO (AN) alla via Pirandello n. 7 assegnata alla sig.ra CP_2 con il decreto di separazione consensuale, rimarrà nella disponibilità della stessa ove vivrà con le figlie;
3. il sig. non ha alcun obbligo sull'immobile coniugale poiché in data 07.03.2023 con atto CP_1 notarile (repertorio n. 2265 raccolta n. 1587 Notaio Dott.ssa ) cedeva la propria Persona_1 quota di diritto di proprietà (pari a ½ ) della casa familiare sito in DO via Pirandello 7 alla sig.ra con accollo da parte di quest'ultima del debito relativo al mutuo e di tutti gli CP_2 obblighi derivanti dal mutuo stesso;
4. i ricorrenti si impegnano a far mantenere rapporti significativi e continuativi tra i loro figli ed i nonni materni e paterni;
1 5. le figlie e sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori ed avranno Per_2 Per_3 residenza prevalente presso l'abitazione materna;
6. il padre potrà e dovrà vedere e tenere con sé le figlie e quando vorrà, Per_2 Per_3 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori e previo accordo con esse e con la madre e, in caso di mancato accordo, secondo il seguente programma: il lunedì ed il mercoledì dalle ore 18:30 alle ore 21:30, oltre ai fine settimana, in alternanza con la signora dalle ore 14:00 del sabato fino alla domenica alle ore 21:30. CP_2
Sarà il padre a prendere le figlie presso la residenza materna ed ivi riaccompagnarle al termine dei già menzionati periodi.
Ciascun genitore si impegna ad accompagnare ed assistere le figlie nelle attività sociali, ludiche e sportivo – ricreative che svolgono durante i momenti che trascorrono insieme
10. In ordine alle festività Natalizie, e trascorreranno con il padre e con la madre una Per_2 Per_3 settimana ciascuno. Sarà così alternato tra i genitori il periodo dal 24 al 31 dicembre con quello dall'1° gennaio al 6 gennaio. Saranno comunque alternati tra i genitori, negli anni, i giorni della
Vigilia, il giorno di Natale, quello di Santo Stefano, il 31 dicembre, il 1° gennaio e l'Epifania.
Il padre terrà con sé le figlie per tre giorni durante le vacanze pasquali;
saranno alternati negli anni, tra i genitori, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
Circa le vacanze estive si conviene che nel mese di agosto il padre potrà avere con sé le figlie per complessivi 15 giorni anche non consecutivi, secondo un calendario vacanze che ogni anno i coniugi vorranno concordare entro metà luglio.
Saranno alternati tra i genitori, se non già coincidenti con i giorni di spettanza all'uno o all'altro, le festività dell'anno e cioè 25 Aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre.
Le minori trascorreranno con la madre o con il padre il giorno del proprio compleanno ad anni alterni.
Durante tutti i sopra descritti prolungati periodi vengono meno le consuete modalità di visite ordinarie.
Le parti concordano che eventuali cambi di giorni saranno reciprocamente comunicati con un preavviso di almeno 24 ore ed accettati secondo le disponibilità.
7. il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra la somma complessiva di € 300,00 CP_1 CP_2 mensili a titolo di mantenimento per le figlie e , nonché a far fronte alla metà delle Per_3 Per_2 spese mediche e scolastiche di questi ultimi;
8. L'importo dell'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla sig.ra e saranno CP_2 divise al 50% tra i due genitori le detrazioni fiscali per le figlie e . Per_2 Per_3
9. I ricorrenti si danno vicendevole assenso per il rilascio dei reciproci passaporti.
2 10. Le spese del presente procedimento si intendono compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto la Controparte_1 Controparte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a DO (AN) il 5.07.2008.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero che ha dichiarato di intervenire e ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 18.01.2023 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale il 17.01.2023, la cui udienza si è svolta mediante il deposito di note scritte ai sensi della normativa emergenziale. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non
è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in DO (AN) il 5.07.2008 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di DO (AN) al n. 20, parte 2, serie A dell'anno 2008.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
3 dichiara la cessazione degli effetti civili contratto da e a Controparte_1 Controparte_2
DO (AN) il 05/07/2008 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
DO (AN) al n. 20, parte 2, serie A dell'anno 2008; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DO (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
AN NI IL OR
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IL OR Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa AN NI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 3350/2025 promosso da:
nato a [...] il [...] e ata a Loreto (AN) Controparte_1 Controparte_2 il 9.06.1982, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. XHANI JURGINA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1. i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in DO (AN) alla via Pirandello n. 7 assegnata alla sig.ra CP_2 con il decreto di separazione consensuale, rimarrà nella disponibilità della stessa ove vivrà con le figlie;
3. il sig. non ha alcun obbligo sull'immobile coniugale poiché in data 07.03.2023 con atto CP_1 notarile (repertorio n. 2265 raccolta n. 1587 Notaio Dott.ssa ) cedeva la propria Persona_1 quota di diritto di proprietà (pari a ½ ) della casa familiare sito in DO via Pirandello 7 alla sig.ra con accollo da parte di quest'ultima del debito relativo al mutuo e di tutti gli CP_2 obblighi derivanti dal mutuo stesso;
4. i ricorrenti si impegnano a far mantenere rapporti significativi e continuativi tra i loro figli ed i nonni materni e paterni;
1 5. le figlie e sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori ed avranno Per_2 Per_3 residenza prevalente presso l'abitazione materna;
6. il padre potrà e dovrà vedere e tenere con sé le figlie e quando vorrà, Per_2 Per_3 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori e previo accordo con esse e con la madre e, in caso di mancato accordo, secondo il seguente programma: il lunedì ed il mercoledì dalle ore 18:30 alle ore 21:30, oltre ai fine settimana, in alternanza con la signora dalle ore 14:00 del sabato fino alla domenica alle ore 21:30. CP_2
Sarà il padre a prendere le figlie presso la residenza materna ed ivi riaccompagnarle al termine dei già menzionati periodi.
Ciascun genitore si impegna ad accompagnare ed assistere le figlie nelle attività sociali, ludiche e sportivo – ricreative che svolgono durante i momenti che trascorrono insieme
10. In ordine alle festività Natalizie, e trascorreranno con il padre e con la madre una Per_2 Per_3 settimana ciascuno. Sarà così alternato tra i genitori il periodo dal 24 al 31 dicembre con quello dall'1° gennaio al 6 gennaio. Saranno comunque alternati tra i genitori, negli anni, i giorni della
Vigilia, il giorno di Natale, quello di Santo Stefano, il 31 dicembre, il 1° gennaio e l'Epifania.
Il padre terrà con sé le figlie per tre giorni durante le vacanze pasquali;
saranno alternati negli anni, tra i genitori, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
Circa le vacanze estive si conviene che nel mese di agosto il padre potrà avere con sé le figlie per complessivi 15 giorni anche non consecutivi, secondo un calendario vacanze che ogni anno i coniugi vorranno concordare entro metà luglio.
Saranno alternati tra i genitori, se non già coincidenti con i giorni di spettanza all'uno o all'altro, le festività dell'anno e cioè 25 Aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre.
Le minori trascorreranno con la madre o con il padre il giorno del proprio compleanno ad anni alterni.
Durante tutti i sopra descritti prolungati periodi vengono meno le consuete modalità di visite ordinarie.
Le parti concordano che eventuali cambi di giorni saranno reciprocamente comunicati con un preavviso di almeno 24 ore ed accettati secondo le disponibilità.
7. il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra la somma complessiva di € 300,00 CP_1 CP_2 mensili a titolo di mantenimento per le figlie e , nonché a far fronte alla metà delle Per_3 Per_2 spese mediche e scolastiche di questi ultimi;
8. L'importo dell'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla sig.ra e saranno CP_2 divise al 50% tra i due genitori le detrazioni fiscali per le figlie e . Per_2 Per_3
9. I ricorrenti si danno vicendevole assenso per il rilascio dei reciproci passaporti.
2 10. Le spese del presente procedimento si intendono compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto la Controparte_1 Controparte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a DO (AN) il 5.07.2008.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero che ha dichiarato di intervenire e ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 18.01.2023 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale il 17.01.2023, la cui udienza si è svolta mediante il deposito di note scritte ai sensi della normativa emergenziale. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non
è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in DO (AN) il 5.07.2008 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di DO (AN) al n. 20, parte 2, serie A dell'anno 2008.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
3 dichiara la cessazione degli effetti civili contratto da e a Controparte_1 Controparte_2
DO (AN) il 05/07/2008 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
DO (AN) al n. 20, parte 2, serie A dell'anno 2008; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DO (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
AN NI IL OR
4