Art. 21. ((Durante il periodo di applicazione della presente legge, le imprese agricole, singole o associate, che assumono con regolare contratto per tre anni, o associano un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma in materie agrarie ricevono a valere sui fondi di cui ai successivi articoli 29 e 29-bis, dalla regione territorialmente competente un contributo di L. 100.000 mensili per la durata di ventiquattro mesi.)) In caso di licenziamento effettuato anteriormente alla scadenza del triennio il datore di lavoro e' tenuto a restituire il contributo percepito salvo che la cessazione del rapporto contrattuale non sia avvenuta per dimissioni o per giusta causa.
Articolo 21 della Legge 1 giugno 1977, n. 285
Articolo 20Articolo 27
- Legge 1 giugno 1977, n. 285
Articolo 21 della Legge 1 giugno 1977, n. 285
Versione
12 giugno 1977
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Versione
26 agosto 1978
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