Articolo 971 del Codice della navigazione
Articolo 970Articolo 972
Versione
21 aprile 1942
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Versione
29 maggio 2006
Art. 971.
(( (Limiti del risarcimento complessivo).)) ((Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente, responsabile ai sensi degli articoli da 965 a 967, e' limitato alle somme previste dalla normativa comunitaria come copertura assicurativa minima della responsabilita' verso i terzi per incidente per ciascun aeromobile.))
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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