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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/11/2025, n. 4382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4382 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12481 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa IA ZA,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12481/2024 del Registro Generale e promossa da con i procuratori avv.ti BOCCUNI ANNALISA e REALE Parte_1 FF Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1 IR Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 14.10.2024, l'istante in epigrafe indicata ha dedotto di aver ottenuto il riconoscimento da parte dell' di postumi permanenti nella misura del 16% derivati da infortunio sul lavoro del CP_1 22.12.2022, valutazione non modificata dall'Istituto a seguito di opposizione;
ritenendo ingiusta tale valutazione e prospettando un grado di menomazione pari al 24%, ha chiesto di accertare e dichiarare
1 il diritto alla rendita, ex art. 13, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 38/00 commisurata al predetto grado di menomazione o, in ogni caso, al grado di menomazione superiore al 16% già riconosciuto, con condanna dell' all'erogazione della prestazione, oltre a interessi e rivalutazione, con il favore CP_1 delle spese di lite, da distrarsi.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, confermando la congruità della propria valutazione. CP_1
* Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1 d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Passando al merito della domanda, si osserva che la disposta CTU ha accertato che: “che il ricorrente a seguito dell'infortunio lavorativo subito in data 22.12.2022 e riconosciuto dall' riportò le CP_1 seguenti lesioni fisiche: frattura pluriframmentaria calcagno piede destro, frattura epifisi distale radiale polso destro. Venne sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura pluriframmentaria del calcagno destro con applicazione di fissatore esterno e confezionamento di apparecchio gessato al polso destro. Ricordiamo che l' accertava e valutava una menomazione dell'integrità psicofisica nella CP_1 misura indennizzabile nella misura indennizzabile del 16%; parte ricorrente, sulla base della certificazione medica che allegava, riteneva che i postumi dovevano quantificarsi nella misura del 24%. Il nostro esame clinico, sulla scorta dell'esito degli accertamenti clinico-strumentali prodotti sui postumi invalidanti scaturiti dal trauma per cui è causa, ha consentito di rilevare la ricorrenza dei seguenti postumi permanenti: esiti di frattura di calcagno destro con notevole limitazione funzionale della tibio-tarsica e della sotto-astragalica (cod. 294. 14%), esiti di frattura radio destro con lieve limitazione funzionale (cod. 234. 4%), esiti cicatriziali (cod. 36. 1%). Per quanto su esposto, possiamo quantificare dei postumi invalidanti permanenti valutabili nella misura complessiva del 18% (diciotto percento) in ambito , consultati i barèmes valutativi CP_1
2 medico-legali di riferimento in tema di valutazione del danno biologico (AB , ai sensi CP_1 dell'art. 13 del D.Lgs n. 38.2000 e del D.M. n. 12.07.2000), coefficiente d'indennizzo: 0,4.”.
L'ausiliario ha, dunque, concluso che “il sig. a seguito dell'infortunio Parte_1 lavorativo subito in data 22.12.2022, riportò le seguenti lesioni fisiche: frattura pluriframmentaria calcagno piede destro, frattura epifisi distale radiale polso destro. I postumi invalidanti permanenti residuati alla guarigione clinica delle lesioni, rappresentati da: esiti di frattura di calcagno destro con notevole limitazione funzionale della tibio-tarsica e della sotto-astragalica (cod. 294. 14%), esiti di frattura radio destro con lieve limitazione funzionale (cod. 234. 4%), esiti cicatriziali (cod. 36. 1%), determinano un danno biologico valutabile nella misura complessiva del 18% (diciotto percento) in ambito , consultati i barèmes valutativi medico- CP_1 legali di riferimento in tema di valutazione del danno biologico (AB ), coefficiente CP_1 d'indennizzo: 0,4.”.
Il CTU, dopo accurato esame clinico e alla luce della documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che la menomazione permanente dell'integrità fisica derivata dall'infortunio sul lavoro sia valutabile nella misura del 18%.
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali e che risultano essere immuni da vizi logici o da contraddizioni, non essendo nemmeno validamente ed efficacemente confutate dalle osservazioni delle parti.
Per quanto esposto, l' va condannato alla corresponsione in favore della parte ricorrente della CP_1 rendita ex art. 13 del D. lvo n. 38/00 commisurata al grado di menomazione del 18%, con decorrenza dal 22.12.2022, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
In considerazione del ridimensionamento della pretesa attorea, va disposta la compensazione delle spese processuali nella misura di 1/2, mentre la restante parte segue la soccombenza e va liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'istruttoria svolta.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, gravano definitivamente sulla parte resistente.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 di , in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 14.10.2024, così CP_1 provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad una rendita ex art. 13 D.lgs. n. 38/00 per inabilità permanente pari al 18%, in relazione all'infortunio sul lavoro del 22.12.2022.
2. Condanna l' ad erogare alla parte ricorrente una rendita correlata ad un grado d'inabilità CP_1 permanente del 18%, dedotto quanto già percepito, oltre ad accessori come per legge.
3. Compensa le spese processuali nella misura di 1/2 e condanna l' alla rifusione in favore del CP_1 ricorrente della restante parte liquidata in € 700,00, oltre a rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione.
4. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU già liquidate con separato decreto. CP_1 Bari, lì 20/11/2025
Il Giudice
IA ZA
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa IA ZA,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12481/2024 del Registro Generale e promossa da con i procuratori avv.ti BOCCUNI ANNALISA e REALE Parte_1 FF Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1 IR Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 14.10.2024, l'istante in epigrafe indicata ha dedotto di aver ottenuto il riconoscimento da parte dell' di postumi permanenti nella misura del 16% derivati da infortunio sul lavoro del CP_1 22.12.2022, valutazione non modificata dall'Istituto a seguito di opposizione;
ritenendo ingiusta tale valutazione e prospettando un grado di menomazione pari al 24%, ha chiesto di accertare e dichiarare
1 il diritto alla rendita, ex art. 13, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 38/00 commisurata al predetto grado di menomazione o, in ogni caso, al grado di menomazione superiore al 16% già riconosciuto, con condanna dell' all'erogazione della prestazione, oltre a interessi e rivalutazione, con il favore CP_1 delle spese di lite, da distrarsi.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, confermando la congruità della propria valutazione. CP_1
* Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1 d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Passando al merito della domanda, si osserva che la disposta CTU ha accertato che: “che il ricorrente a seguito dell'infortunio lavorativo subito in data 22.12.2022 e riconosciuto dall' riportò le CP_1 seguenti lesioni fisiche: frattura pluriframmentaria calcagno piede destro, frattura epifisi distale radiale polso destro. Venne sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura pluriframmentaria del calcagno destro con applicazione di fissatore esterno e confezionamento di apparecchio gessato al polso destro. Ricordiamo che l' accertava e valutava una menomazione dell'integrità psicofisica nella CP_1 misura indennizzabile nella misura indennizzabile del 16%; parte ricorrente, sulla base della certificazione medica che allegava, riteneva che i postumi dovevano quantificarsi nella misura del 24%. Il nostro esame clinico, sulla scorta dell'esito degli accertamenti clinico-strumentali prodotti sui postumi invalidanti scaturiti dal trauma per cui è causa, ha consentito di rilevare la ricorrenza dei seguenti postumi permanenti: esiti di frattura di calcagno destro con notevole limitazione funzionale della tibio-tarsica e della sotto-astragalica (cod. 294. 14%), esiti di frattura radio destro con lieve limitazione funzionale (cod. 234. 4%), esiti cicatriziali (cod. 36. 1%). Per quanto su esposto, possiamo quantificare dei postumi invalidanti permanenti valutabili nella misura complessiva del 18% (diciotto percento) in ambito , consultati i barèmes valutativi CP_1
2 medico-legali di riferimento in tema di valutazione del danno biologico (AB , ai sensi CP_1 dell'art. 13 del D.Lgs n. 38.2000 e del D.M. n. 12.07.2000), coefficiente d'indennizzo: 0,4.”.
L'ausiliario ha, dunque, concluso che “il sig. a seguito dell'infortunio Parte_1 lavorativo subito in data 22.12.2022, riportò le seguenti lesioni fisiche: frattura pluriframmentaria calcagno piede destro, frattura epifisi distale radiale polso destro. I postumi invalidanti permanenti residuati alla guarigione clinica delle lesioni, rappresentati da: esiti di frattura di calcagno destro con notevole limitazione funzionale della tibio-tarsica e della sotto-astragalica (cod. 294. 14%), esiti di frattura radio destro con lieve limitazione funzionale (cod. 234. 4%), esiti cicatriziali (cod. 36. 1%), determinano un danno biologico valutabile nella misura complessiva del 18% (diciotto percento) in ambito , consultati i barèmes valutativi medico- CP_1 legali di riferimento in tema di valutazione del danno biologico (AB ), coefficiente CP_1 d'indennizzo: 0,4.”.
Il CTU, dopo accurato esame clinico e alla luce della documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che la menomazione permanente dell'integrità fisica derivata dall'infortunio sul lavoro sia valutabile nella misura del 18%.
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali e che risultano essere immuni da vizi logici o da contraddizioni, non essendo nemmeno validamente ed efficacemente confutate dalle osservazioni delle parti.
Per quanto esposto, l' va condannato alla corresponsione in favore della parte ricorrente della CP_1 rendita ex art. 13 del D. lvo n. 38/00 commisurata al grado di menomazione del 18%, con decorrenza dal 22.12.2022, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
In considerazione del ridimensionamento della pretesa attorea, va disposta la compensazione delle spese processuali nella misura di 1/2, mentre la restante parte segue la soccombenza e va liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'istruttoria svolta.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, gravano definitivamente sulla parte resistente.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 di , in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 14.10.2024, così CP_1 provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad una rendita ex art. 13 D.lgs. n. 38/00 per inabilità permanente pari al 18%, in relazione all'infortunio sul lavoro del 22.12.2022.
2. Condanna l' ad erogare alla parte ricorrente una rendita correlata ad un grado d'inabilità CP_1 permanente del 18%, dedotto quanto già percepito, oltre ad accessori come per legge.
3. Compensa le spese processuali nella misura di 1/2 e condanna l' alla rifusione in favore del CP_1 ricorrente della restante parte liquidata in € 700,00, oltre a rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione.
4. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU già liquidate con separato decreto. CP_1 Bari, lì 20/11/2025
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