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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/04/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 187/2024
La Corte D'Appello di Genova, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 187/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in GALLERIA C.SO Parte_1 P.IVA_1
GARIBALDI 22/1 16043 CHIAVARI presso lo studio dell''Avv. e dell'Avv. CP_1
MARINO VINCENZO che la rappresentano e difendono in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_2 P.IVA_2
PIAZZA CAVOUR N. 13/6 CHIAVARI presso lo studio dell''Avv. che Parte_2
la rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte appellante: Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
1 IN VIA PRELIMINARE: concedere, anche inaudita altera parte la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.; sempre IN VIA PRELIMINARE: accogliere l'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione attiva di parte attrice e conseguentemente riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto respingere ogni domanda proposta da parte della società in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore nei confronti della Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t.,;
[...]
IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento dei motivi d'appello presentati, riformare integralmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza ex art. 281 sexies cpc n. 222/2024 del Tribunale di Genova,
Giudice GOP Stefania Cozzani del 26.01.2024 (RG 6649/2021, pubblicata il 26/01/2024, Repert.
223/2024 del 29/01/2024 (doc. 13) e, per l'effetto, in accoglimento delle superiori deduzioni, respingere ogni domanda proposta (anche in via subordinata) da parte della società
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore nei confronti della CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. per parte appellata: “Piaccia al Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis rejectis, e previe le pronunce e declaratorie tutte del caso:
In via principale: dichiarare inammissibile, o comunque rigettare, l'appello proposto da
[...]
e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 222/2024 del Parte_3
Tribunale di Genova per i motivi esposti in comparsa di costituzione in appello.
In via istruttoria: disporre CTU come richiesta al par. 4 della comparsa di costituzione e risposta in appello.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_2 giudizio per sentirla condannare al pagamento della somma di € 33.000,00 a titolo CP_3
di saldo del prezzo pattuito per il trasferimento di determinati beni aziendali, materiali e immateriali.
1.1. La convenuta si costituiva contestando la domanda attorea eccependo che veniva fatto valere il diritto a percepire il corrispettivo di una cessione di azienda, di cui mancava la forma scritta;
2 contestava in ogni caso nel merito la sussistenza di alcun contratto tra le parti, essendo intervenuto tra le stesse solo un accordo che riguardava l'attività svolta da . Parte_4
In via riconvenzionale chiedeva la condanna della attrice al pagamento di € 7.021,29, oltre interessi legali, per forniture di merce in favore della di cui alle fatture allegate. Controparte_2
1.2. All'esito della costituzione di l'attrice proponeva, con la prima memoria ex art 183 Pt_1
cpc, domanda di arricchimento senza causa con richiesta del relativo indennizzo alla quale la convenuta si opponeva, deducendone la infondatezza, mancanza di prova nonché inammissibilità e tardività.
1.3. Con sentenza n. 222/2024, il Tribunale di Genova rigettava la domanda principale di parte attrice in quanto nel caso di specie era configurato un contratto di cessione di azienda - e non un contratto di cessione di singoli beni aziendali, come asserito da parte attrice –privo della forma scritta ad probationem.
Accoglieva, invece, la domanda subordinata di parte attrice di ingiustificato arricchimento in quanto la domanda non era tardiva anche se proposta in prima memoria ex art. 183 cpc (Cass 26245/2021); riconosceva la sussistenza del presupposto della sussidiarietà poichè la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata, si riferiva alla medesima situazione sostanziale dedotta originariamente in giudizio dall'attrice (Cass. Sez. Un. n.22404/2018).
Nel merito, evidenziava che “Nel caso di specie è pienamente emerso in giudizio l'avvenuto trasferimento e consegna dei beni mobili, sopra identificati e descritti anche dai testi, a così Pt_1
come il passaggio e trasferimento di un nutrito pacchetto clienti e fornitori (v deposiz testi escussi, inoltre circostanza quest'ultima parzialmente ammessa dalla stessa cage, seppure sotto un diverso profilo di accordo che sarebbe intervenuto con il solo ); ed è emerso altresì dalle Pt_4
deposizione dei testi (in particolare nonché dalla documentazione allegata (v doc da 4 a 44 Tes_1 fasc attoreo) che il valore degli stessi fosse pari ad € 60.000,00.”
Affermava, quindi, che “L'impoverimento subito nel caso di specie è costituito dal valore dei detti beni;
esso costituisce perdita patrimoniale che deve entrare in conto della “diminuzione patrimoniale “subita dall'imprenditore liquidata eventualmente ex art.1226 c.c. (v. Cass. 9584/98;
4192/95) e che nel caso di specie può presumersi coincidente con il valore dei suddetti beni, trasferiti “sine causa””, al netto dell'avvenuta e pacifica dazione di € 27.000,00.
Infine, accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta, rilevando che risultava “provata la fornitura delle merci (v deposiz. Gentoso: “... c'era stato l'ordine di in persona del CP_2
, era stato infatti lui personalmente a chiedermi di prepararmi della merce di cui alle Pt_4
fatture sub doc. da 4 a 7 che mi vengono rammostrate.... poi l'aveva presa dal nostro Pt_4
3 magazzino e io e gliela avevamo caricata sul suo furgone". V deposi Canu : “... si tratta Per_1 di fatture emesse dalla a di cui confermo la esistenza in contabilità....”), e non Pt_1 CP_2 provato invece l'avvenuto pagamento delle stesse”.
Sulla base di ciò, condannava la convenuta, in accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento, a corrispondere all'attrice l'importo di € 33.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e condannava l'attrice, in accoglimento della domanda riconvenzionale, a corrispondere l'importo di € 7.021,29 oltre interessi legali, come richiesti, dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
2. Avverso sentenza n. 222/2024, ha proposto appello CA. . Controparte_3
2.1 Con il punto A dell'atto di appello (“ECCEZIONE PREGIUDIZIALE: INFONDATEZZA
DELL'AVVERSA DOMANDA PER CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA. Omessa pronuncia da parte del Tribunale sull'eccezione proposta.”), l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione attiva della in relazione alle domande da quest'ultima proposte. Controparte_2
Nello specifico, l'appellante osserva che, in base agli atti, l'unico legittimato attivo sarebbe il sig. il quale ha provveduto a cedere la propria Azienda società di cui è Pt_4 Controparte_2
stato socio di maggioranza, alla Pt_1
2.2 Con il punto B dell'atto di appello (“INFONDATEZZA DELL'AVVERSA DOMANDA IN VIA
PRINCIPALE. Violazione degli artt. 2556, 2725 C.C.”), l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado, dopo aver accertato il configurarsi di una cessione d'azienda e rigettato la domanda principale per mancanza della prova scritta ad probationem, ha comunque ammesso la prova per testimoni in violazione dell'art. 2725 c.c. e ne ha tenuto conto ai fini dell'accoglimento della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.
2.3 Con il punto C dell'atto di appello (“INFONDATEZZA DELL'AVVERSA DOMANDA
AVANZATA IN VIA SUBORDINATA. Violazione degli artt. 2041 e 2042 C.C.”), l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda di ingiustificato arricchimento proposta da Controparte_2
In particolare, deduce, in primo luogo, la tardività della domanda poiché introdotta con la 1° memoria ex art. 183 comma 6 cpc mentre doveva essere proposta e formalizzata in via subordinata già nell'atto di citazione.
In secondo luogo, deduce che il Giudice avrebbe errato nella parte in cui ha accolto la domanda di arricchimento senza causa senza il previo riscontro positivo del requisito della sussidiarietà dell'azione medesima di cui all'art. 2042 C.C. Difatti, l'azione introdotta dall'attrice è stata dal
4 Tribunale stesso riconosciuta come infruttuosamente esercitata e, di conseguenza, “allegata
l'esistenza di un contratto che nel caso di specie riguarda la vendita di beni aziendali, una volta che il rigetto della domanda principale sia derivato dalla mancato raggiungimento dell'onere probatorio a carico di parte attrice, la domanda di arricchimento resta preclusa in ragione della clausola di cui all'art. 2042 c.c..”.
In terzo luogo, il Giudice avrebbe errato nel non considerare che l'azione sussidiaria di ingiustificato arricchimento doveva avere ad oggetto (ex art. 2041 co. 2 cc) la restituzione in natura dei beni aziendali e non il loro prezzo. Tale circostanza avrebbe dovuto inibire all'attrice la possibilità di proporre la domanda dopo aver fatto valere con la citazione introduttiva l'esecuzione del contratto e la pretesa del residuo prezzo, in ragione del mutamento del petitum e della causa petendi rispetto alla domanda principale, con conseguente preclusione di agire ex art. 2041 c.c..
2.4 Con il punto D dell'atto di appello (“INFONDATEZZA DELL'AVVERSA DOMANDA IN VIA
SUBORDINATA IN RELAZIONE ALLA QUANTIFICAZIONE E DERMINAZIONE
DELL'IMPORTO RICONOSCIUTO A TITOLO DI INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO.”),
l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto alla il Controparte_2 diritto di ottenere la somma di € 33.000,00 a titolo di ingiustificato arricchimento.
Difatti, il Giudice avrebbe quantificato l'importo principalmente sulla base delle dichiarazioni del teste mentre “l'ingiusto arricchimento risulta assolutamente non supportato da alcun Tes_1
elemento oggettivo, non avendo parte attrice né fornito la prova dei beni effettivamente trasferiti
(circostanza contestata) e neppure il loro reale valore”.
3. Con comparsa depositata il 3/05/2024, si è costituita Controparte_2
In merito all'eccezione di carenza di legittimazione attiva, l'appellata osserva che Parte_4
ha semplicemente agito, nella sua qualità di legale rappresentante, in nome e per conto della sua società.
In merito all'eccezione di tardività della domanda di arricchimento senza causa, l'appellante rilevava che “La domanda subordinata ex art. 2041 c.c., infatti, costituisce la conseguenza diretta dell'eccezione di nullità del contratto per difetto di forma ad substantiam del contratto di cessione di azienda, cioè è la conseguenza delle difese avanzate da controparte in comparsa di costituzione
e risposta” e quindi formulata nelle prime difese utili.
Quanto all'inammissibilità della prova per testimoni ne evidenziava l'infondatezza in quanto “la non ha avanzato alcuna eccezione dopo l'assunzione delle testimonianze…” e che “in sede Pt_1
di precisazione delle conclusioni la non ha avanzato alcuna istanza di revoca Pt_1 dell'ordinanza di ammissione della prova testimoniale: ne consegue che ogni eccezione in tal senso
5 debba intendersi rinunciata prima della rimessione al giudice per la decisione e, dunque, non sia stata rimessa al Giudice per la decisione”.
Deduceva inoltre che l'eccezione ex art. 2041, comma 2, c.c., era nuova, in quanto proposta per la prima volta in atto di appello, e quindi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Quanto al requisito della sussidiarietà, osservava che il contratto di cessione di azienda è nullo per mancanza di forma ad substantiam e che, d'altra parte, la è in possesso di plurimi beni Pt_1 cedutile dalla come provato nell'istruttoria svoltasi in primo grado;
che l'entità Controparte_2
della somma riconosciuta alla a titolo di indebito arricchimento, era stato provata Controparte_2
in causa.
3.1 Con ordinanza del 24/3/2024 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
4.1 Il primo motivo è infondato in quanto non vi è dubbio che titolare del credito è la società
[...]
che, sebbene abbia ceduto la azienda alla tuttavia risulta soggetto giuridico Controparte_2 Pt_1
ancora esistente, attualmente in liquidazione nella persona del liquidatore , tanto è Parte_4
vero che è stata rivolta ed accolta domanda riconvenzionale nei suoi confronti.
4.2 Anche il secondo motivo è infondato. La natura sussidiaria della domanda di arricchimento senza causa implicava, da un lato, la necessità di accertare la natura del contratto di cui alla domanda principale, ossia se inerente a cessione singoli beni aziendali ovvero di vera e propria cessione di azienda, e dall'altra, di accertare la sussistenza del pregiudizio con la conseguenza che sono ammissibili le prove orali ed il loro utilizzo ai fini della decisione, peraltro non oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado da parte della CP_4
[...
Quanto al terzo motivo di appello si osserva in primo luogo che la domanda di arricchimento senza causa formulata con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc non è tardiva in quanto derivante dalle difese di controparte ed in ragione del principio espresso dalla corte di Cassazione secondo cui
“Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta” (vedi Cass. Sez. U - , Sentenza n. 22404 del 13/09/2018).
6 Nella specie, infatti, la domanda subordinata di arricchimento senza causa si fonda sulle medesime circostanze di fatto dedotte in ragione della domanda principale ossia la cessione di beni a Pt_1 cui non è conseguito l'integrale corresponsione del prezzo con conseguente arricchimento ingiustificato da parte dell'acquirente.
4.4 Va inoltre osservato che risulta rispettato il principio di sussidiarietà della domanda di arricchimento, ricordando che la prova scritta del contratto di cessione di azienda è prevista dalla legge ad probationem.
La Corte di Cassazione a SSUU (Sentenza n. 33954 del 05/12/2023) ha statuito che “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nonostante quest'ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell'obbligo di buona fede da parte del convenuto)”. (cfr conforme Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6735 del 13/03/2024)
La Corte ha specificato che “Se la domanda principale è correlata ad una pretesa scaturente da un contratto, di cui si lamenta l'esecuzione in maniera difforme da quanto pattuito, chiedendosi il ristoro del pregiudizio subito e si accerta che il contratto era affetto da nullità, lo spostamento contrattuale si palesa privo di una giusta causa e legittima quindi la proposizione, anche in via subordinata nel medesimo giudizio, dell'azione di arricchimento. Se viceversa, incontestata o dimostrata l'esistenza del contratto, il rigetto sia derivato dalla mancata prova da parte del contraente del danno derivante dall'altrui condotta inadempiente, la domanda di arricchimento resta preclusa in ragione della clausola di cui all'art. 2042 c.c.”.
Pertanto la sussidiarietà e quindi l'ammissibilità dell'azione deve escludersi quando l'azione principale non sia meramente infondata, ma quando sia rigettata per fatto sostanzialmente imputabile all'attore o per illiceità del titolo;
se, invece, come nella specie, è allegato dall'attore un titolo contrattuale che è contestato dal convenuto ed il primo non ne dà prova, consegue che il titolo
7 manca con la conseguente proponibilità della domanda subordinata ex art. 2041 c.c. e alla sua delibazione nel merito.
Nella specie, esclusa, a seguito dell'escussione dei testi, la ricorrenza dell'ipotesi di cessione di singoli beni come dedotto in atto di citazione, provata tuttavia l'esistenza della cessione dell'azienda ed il danno subito dall'attore (di cui infra), consegue l'ammissibilità dell'azione per rispetto del principio di sussidiarietà.
4.5. Va dichiarata altresì l'infondatezza del motivo di appello nella parte in cui esclude la sussidiarietà per violazione dell'art. 2041 c. 2 c.c. atteso che la non ha mai Controparte_2
chiesto la restituzione dei beni trattandosi, peraltro di circostanza non dedotta in primo grado e pertanto altresì inammissibile.
5.1 Va infine rigettato il quarto motivo di appello.
Come correttamente accertato dal Tribunale mediante la prova testimoniale risulta la quantificazione del danno subito dalla appellata a seguito della cessione dell'azienda alla n Pt_1
assenza del versamento di congruo corrispettivo.
In particolare, il teste commercialista, e quindi teste qualificato, il quale era a conoscenza dei Tes_1
bilanci della società e che ha partecipato alle trattative tra le parti volte alla Controparte_2 cessione dell'azienda, ha effettivamente fornito una indicazione di valore, in difetto, dell'azienda stessa nella misura di € 60.000,00 quale valutazione che sebbene non oggetto di accordo tra le parti, tuttavia era da ritenere congrua. Alla luce dell'oggetto della cessione che comprendeva sia beni mobili tra cui almeno due celle frigorifere, automezzi, scaffalature in ferro, bancali di merce, carrelli e bilance pesa alimenti, merce giacente, transpallet a mani, pacchetto clienti e fornitori tale importo appare congruo e coerente con quanto oggetto di contratto.
Va altresì evidenziato che parte appellante non ha contestato la credibilità e genuinità del teste né ha fornito prova di una diversa valutazione della azienda.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 scaglione di riferimento da € 26.000,00 a € 52.000,00, secondo i valori minimi in ragione della non eccessiva complessità della causa.
7. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinta
8 1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. Parte_1
222/2024 del 26/1/2024 che conferma
2) condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.996,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Genova, 02/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 187/2024
La Corte D'Appello di Genova, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 187/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in GALLERIA C.SO Parte_1 P.IVA_1
GARIBALDI 22/1 16043 CHIAVARI presso lo studio dell''Avv. e dell'Avv. CP_1
MARINO VINCENZO che la rappresentano e difendono in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_2 P.IVA_2
PIAZZA CAVOUR N. 13/6 CHIAVARI presso lo studio dell''Avv. che Parte_2
la rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte appellante: Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
1 IN VIA PRELIMINARE: concedere, anche inaudita altera parte la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.; sempre IN VIA PRELIMINARE: accogliere l'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione attiva di parte attrice e conseguentemente riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto respingere ogni domanda proposta da parte della società in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore nei confronti della Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t.,;
[...]
IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento dei motivi d'appello presentati, riformare integralmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza ex art. 281 sexies cpc n. 222/2024 del Tribunale di Genova,
Giudice GOP Stefania Cozzani del 26.01.2024 (RG 6649/2021, pubblicata il 26/01/2024, Repert.
223/2024 del 29/01/2024 (doc. 13) e, per l'effetto, in accoglimento delle superiori deduzioni, respingere ogni domanda proposta (anche in via subordinata) da parte della società
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore nei confronti della CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. per parte appellata: “Piaccia al Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis rejectis, e previe le pronunce e declaratorie tutte del caso:
In via principale: dichiarare inammissibile, o comunque rigettare, l'appello proposto da
[...]
e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 222/2024 del Parte_3
Tribunale di Genova per i motivi esposti in comparsa di costituzione in appello.
In via istruttoria: disporre CTU come richiesta al par. 4 della comparsa di costituzione e risposta in appello.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_2 giudizio per sentirla condannare al pagamento della somma di € 33.000,00 a titolo CP_3
di saldo del prezzo pattuito per il trasferimento di determinati beni aziendali, materiali e immateriali.
1.1. La convenuta si costituiva contestando la domanda attorea eccependo che veniva fatto valere il diritto a percepire il corrispettivo di una cessione di azienda, di cui mancava la forma scritta;
2 contestava in ogni caso nel merito la sussistenza di alcun contratto tra le parti, essendo intervenuto tra le stesse solo un accordo che riguardava l'attività svolta da . Parte_4
In via riconvenzionale chiedeva la condanna della attrice al pagamento di € 7.021,29, oltre interessi legali, per forniture di merce in favore della di cui alle fatture allegate. Controparte_2
1.2. All'esito della costituzione di l'attrice proponeva, con la prima memoria ex art 183 Pt_1
cpc, domanda di arricchimento senza causa con richiesta del relativo indennizzo alla quale la convenuta si opponeva, deducendone la infondatezza, mancanza di prova nonché inammissibilità e tardività.
1.3. Con sentenza n. 222/2024, il Tribunale di Genova rigettava la domanda principale di parte attrice in quanto nel caso di specie era configurato un contratto di cessione di azienda - e non un contratto di cessione di singoli beni aziendali, come asserito da parte attrice –privo della forma scritta ad probationem.
Accoglieva, invece, la domanda subordinata di parte attrice di ingiustificato arricchimento in quanto la domanda non era tardiva anche se proposta in prima memoria ex art. 183 cpc (Cass 26245/2021); riconosceva la sussistenza del presupposto della sussidiarietà poichè la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata, si riferiva alla medesima situazione sostanziale dedotta originariamente in giudizio dall'attrice (Cass. Sez. Un. n.22404/2018).
Nel merito, evidenziava che “Nel caso di specie è pienamente emerso in giudizio l'avvenuto trasferimento e consegna dei beni mobili, sopra identificati e descritti anche dai testi, a così Pt_1
come il passaggio e trasferimento di un nutrito pacchetto clienti e fornitori (v deposiz testi escussi, inoltre circostanza quest'ultima parzialmente ammessa dalla stessa cage, seppure sotto un diverso profilo di accordo che sarebbe intervenuto con il solo ); ed è emerso altresì dalle Pt_4
deposizione dei testi (in particolare nonché dalla documentazione allegata (v doc da 4 a 44 Tes_1 fasc attoreo) che il valore degli stessi fosse pari ad € 60.000,00.”
Affermava, quindi, che “L'impoverimento subito nel caso di specie è costituito dal valore dei detti beni;
esso costituisce perdita patrimoniale che deve entrare in conto della “diminuzione patrimoniale “subita dall'imprenditore liquidata eventualmente ex art.1226 c.c. (v. Cass. 9584/98;
4192/95) e che nel caso di specie può presumersi coincidente con il valore dei suddetti beni, trasferiti “sine causa””, al netto dell'avvenuta e pacifica dazione di € 27.000,00.
Infine, accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta, rilevando che risultava “provata la fornitura delle merci (v deposiz. Gentoso: “... c'era stato l'ordine di in persona del CP_2
, era stato infatti lui personalmente a chiedermi di prepararmi della merce di cui alle Pt_4
fatture sub doc. da 4 a 7 che mi vengono rammostrate.... poi l'aveva presa dal nostro Pt_4
3 magazzino e io e gliela avevamo caricata sul suo furgone". V deposi Canu : “... si tratta Per_1 di fatture emesse dalla a di cui confermo la esistenza in contabilità....”), e non Pt_1 CP_2 provato invece l'avvenuto pagamento delle stesse”.
Sulla base di ciò, condannava la convenuta, in accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento, a corrispondere all'attrice l'importo di € 33.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e condannava l'attrice, in accoglimento della domanda riconvenzionale, a corrispondere l'importo di € 7.021,29 oltre interessi legali, come richiesti, dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
2. Avverso sentenza n. 222/2024, ha proposto appello CA. . Controparte_3
2.1 Con il punto A dell'atto di appello (“ECCEZIONE PREGIUDIZIALE: INFONDATEZZA
DELL'AVVERSA DOMANDA PER CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA. Omessa pronuncia da parte del Tribunale sull'eccezione proposta.”), l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione attiva della in relazione alle domande da quest'ultima proposte. Controparte_2
Nello specifico, l'appellante osserva che, in base agli atti, l'unico legittimato attivo sarebbe il sig. il quale ha provveduto a cedere la propria Azienda società di cui è Pt_4 Controparte_2
stato socio di maggioranza, alla Pt_1
2.2 Con il punto B dell'atto di appello (“INFONDATEZZA DELL'AVVERSA DOMANDA IN VIA
PRINCIPALE. Violazione degli artt. 2556, 2725 C.C.”), l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado, dopo aver accertato il configurarsi di una cessione d'azienda e rigettato la domanda principale per mancanza della prova scritta ad probationem, ha comunque ammesso la prova per testimoni in violazione dell'art. 2725 c.c. e ne ha tenuto conto ai fini dell'accoglimento della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.
2.3 Con il punto C dell'atto di appello (“INFONDATEZZA DELL'AVVERSA DOMANDA
AVANZATA IN VIA SUBORDINATA. Violazione degli artt. 2041 e 2042 C.C.”), l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda di ingiustificato arricchimento proposta da Controparte_2
In particolare, deduce, in primo luogo, la tardività della domanda poiché introdotta con la 1° memoria ex art. 183 comma 6 cpc mentre doveva essere proposta e formalizzata in via subordinata già nell'atto di citazione.
In secondo luogo, deduce che il Giudice avrebbe errato nella parte in cui ha accolto la domanda di arricchimento senza causa senza il previo riscontro positivo del requisito della sussidiarietà dell'azione medesima di cui all'art. 2042 C.C. Difatti, l'azione introdotta dall'attrice è stata dal
4 Tribunale stesso riconosciuta come infruttuosamente esercitata e, di conseguenza, “allegata
l'esistenza di un contratto che nel caso di specie riguarda la vendita di beni aziendali, una volta che il rigetto della domanda principale sia derivato dalla mancato raggiungimento dell'onere probatorio a carico di parte attrice, la domanda di arricchimento resta preclusa in ragione della clausola di cui all'art. 2042 c.c..”.
In terzo luogo, il Giudice avrebbe errato nel non considerare che l'azione sussidiaria di ingiustificato arricchimento doveva avere ad oggetto (ex art. 2041 co. 2 cc) la restituzione in natura dei beni aziendali e non il loro prezzo. Tale circostanza avrebbe dovuto inibire all'attrice la possibilità di proporre la domanda dopo aver fatto valere con la citazione introduttiva l'esecuzione del contratto e la pretesa del residuo prezzo, in ragione del mutamento del petitum e della causa petendi rispetto alla domanda principale, con conseguente preclusione di agire ex art. 2041 c.c..
2.4 Con il punto D dell'atto di appello (“INFONDATEZZA DELL'AVVERSA DOMANDA IN VIA
SUBORDINATA IN RELAZIONE ALLA QUANTIFICAZIONE E DERMINAZIONE
DELL'IMPORTO RICONOSCIUTO A TITOLO DI INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO.”),
l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto alla il Controparte_2 diritto di ottenere la somma di € 33.000,00 a titolo di ingiustificato arricchimento.
Difatti, il Giudice avrebbe quantificato l'importo principalmente sulla base delle dichiarazioni del teste mentre “l'ingiusto arricchimento risulta assolutamente non supportato da alcun Tes_1
elemento oggettivo, non avendo parte attrice né fornito la prova dei beni effettivamente trasferiti
(circostanza contestata) e neppure il loro reale valore”.
3. Con comparsa depositata il 3/05/2024, si è costituita Controparte_2
In merito all'eccezione di carenza di legittimazione attiva, l'appellata osserva che Parte_4
ha semplicemente agito, nella sua qualità di legale rappresentante, in nome e per conto della sua società.
In merito all'eccezione di tardività della domanda di arricchimento senza causa, l'appellante rilevava che “La domanda subordinata ex art. 2041 c.c., infatti, costituisce la conseguenza diretta dell'eccezione di nullità del contratto per difetto di forma ad substantiam del contratto di cessione di azienda, cioè è la conseguenza delle difese avanzate da controparte in comparsa di costituzione
e risposta” e quindi formulata nelle prime difese utili.
Quanto all'inammissibilità della prova per testimoni ne evidenziava l'infondatezza in quanto “la non ha avanzato alcuna eccezione dopo l'assunzione delle testimonianze…” e che “in sede Pt_1
di precisazione delle conclusioni la non ha avanzato alcuna istanza di revoca Pt_1 dell'ordinanza di ammissione della prova testimoniale: ne consegue che ogni eccezione in tal senso
5 debba intendersi rinunciata prima della rimessione al giudice per la decisione e, dunque, non sia stata rimessa al Giudice per la decisione”.
Deduceva inoltre che l'eccezione ex art. 2041, comma 2, c.c., era nuova, in quanto proposta per la prima volta in atto di appello, e quindi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Quanto al requisito della sussidiarietà, osservava che il contratto di cessione di azienda è nullo per mancanza di forma ad substantiam e che, d'altra parte, la è in possesso di plurimi beni Pt_1 cedutile dalla come provato nell'istruttoria svoltasi in primo grado;
che l'entità Controparte_2
della somma riconosciuta alla a titolo di indebito arricchimento, era stato provata Controparte_2
in causa.
3.1 Con ordinanza del 24/3/2024 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
4.1 Il primo motivo è infondato in quanto non vi è dubbio che titolare del credito è la società
[...]
che, sebbene abbia ceduto la azienda alla tuttavia risulta soggetto giuridico Controparte_2 Pt_1
ancora esistente, attualmente in liquidazione nella persona del liquidatore , tanto è Parte_4
vero che è stata rivolta ed accolta domanda riconvenzionale nei suoi confronti.
4.2 Anche il secondo motivo è infondato. La natura sussidiaria della domanda di arricchimento senza causa implicava, da un lato, la necessità di accertare la natura del contratto di cui alla domanda principale, ossia se inerente a cessione singoli beni aziendali ovvero di vera e propria cessione di azienda, e dall'altra, di accertare la sussistenza del pregiudizio con la conseguenza che sono ammissibili le prove orali ed il loro utilizzo ai fini della decisione, peraltro non oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado da parte della CP_4
[...
Quanto al terzo motivo di appello si osserva in primo luogo che la domanda di arricchimento senza causa formulata con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc non è tardiva in quanto derivante dalle difese di controparte ed in ragione del principio espresso dalla corte di Cassazione secondo cui
“Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta” (vedi Cass. Sez. U - , Sentenza n. 22404 del 13/09/2018).
6 Nella specie, infatti, la domanda subordinata di arricchimento senza causa si fonda sulle medesime circostanze di fatto dedotte in ragione della domanda principale ossia la cessione di beni a Pt_1 cui non è conseguito l'integrale corresponsione del prezzo con conseguente arricchimento ingiustificato da parte dell'acquirente.
4.4 Va inoltre osservato che risulta rispettato il principio di sussidiarietà della domanda di arricchimento, ricordando che la prova scritta del contratto di cessione di azienda è prevista dalla legge ad probationem.
La Corte di Cassazione a SSUU (Sentenza n. 33954 del 05/12/2023) ha statuito che “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nonostante quest'ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell'obbligo di buona fede da parte del convenuto)”. (cfr conforme Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6735 del 13/03/2024)
La Corte ha specificato che “Se la domanda principale è correlata ad una pretesa scaturente da un contratto, di cui si lamenta l'esecuzione in maniera difforme da quanto pattuito, chiedendosi il ristoro del pregiudizio subito e si accerta che il contratto era affetto da nullità, lo spostamento contrattuale si palesa privo di una giusta causa e legittima quindi la proposizione, anche in via subordinata nel medesimo giudizio, dell'azione di arricchimento. Se viceversa, incontestata o dimostrata l'esistenza del contratto, il rigetto sia derivato dalla mancata prova da parte del contraente del danno derivante dall'altrui condotta inadempiente, la domanda di arricchimento resta preclusa in ragione della clausola di cui all'art. 2042 c.c.”.
Pertanto la sussidiarietà e quindi l'ammissibilità dell'azione deve escludersi quando l'azione principale non sia meramente infondata, ma quando sia rigettata per fatto sostanzialmente imputabile all'attore o per illiceità del titolo;
se, invece, come nella specie, è allegato dall'attore un titolo contrattuale che è contestato dal convenuto ed il primo non ne dà prova, consegue che il titolo
7 manca con la conseguente proponibilità della domanda subordinata ex art. 2041 c.c. e alla sua delibazione nel merito.
Nella specie, esclusa, a seguito dell'escussione dei testi, la ricorrenza dell'ipotesi di cessione di singoli beni come dedotto in atto di citazione, provata tuttavia l'esistenza della cessione dell'azienda ed il danno subito dall'attore (di cui infra), consegue l'ammissibilità dell'azione per rispetto del principio di sussidiarietà.
4.5. Va dichiarata altresì l'infondatezza del motivo di appello nella parte in cui esclude la sussidiarietà per violazione dell'art. 2041 c. 2 c.c. atteso che la non ha mai Controparte_2
chiesto la restituzione dei beni trattandosi, peraltro di circostanza non dedotta in primo grado e pertanto altresì inammissibile.
5.1 Va infine rigettato il quarto motivo di appello.
Come correttamente accertato dal Tribunale mediante la prova testimoniale risulta la quantificazione del danno subito dalla appellata a seguito della cessione dell'azienda alla n Pt_1
assenza del versamento di congruo corrispettivo.
In particolare, il teste commercialista, e quindi teste qualificato, il quale era a conoscenza dei Tes_1
bilanci della società e che ha partecipato alle trattative tra le parti volte alla Controparte_2 cessione dell'azienda, ha effettivamente fornito una indicazione di valore, in difetto, dell'azienda stessa nella misura di € 60.000,00 quale valutazione che sebbene non oggetto di accordo tra le parti, tuttavia era da ritenere congrua. Alla luce dell'oggetto della cessione che comprendeva sia beni mobili tra cui almeno due celle frigorifere, automezzi, scaffalature in ferro, bancali di merce, carrelli e bilance pesa alimenti, merce giacente, transpallet a mani, pacchetto clienti e fornitori tale importo appare congruo e coerente con quanto oggetto di contratto.
Va altresì evidenziato che parte appellante non ha contestato la credibilità e genuinità del teste né ha fornito prova di una diversa valutazione della azienda.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 scaglione di riferimento da € 26.000,00 a € 52.000,00, secondo i valori minimi in ragione della non eccessiva complessità della causa.
7. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinta
8 1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. Parte_1
222/2024 del 26/1/2024 che conferma
2) condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.996,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Genova, 02/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
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