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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/12/2025, n. 3548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3548 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1957/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa GH MO Presidente Relatrice
Dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera
Dr.ssa Roberta Nunnari Consigliera ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la ordinanza del Tribunale di Milano n. 2440/2024 pubblicata il 18/04/2024,
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BARLETTA Parte_1 C.F._1
ANTONINO, dell'Avv. STRANO GIUSEPPE e dell'Avv. CROBE RITA, in forza di delega in atti, elettivamente domiciliato presso lo Studio dei predetti;
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BARLETTA TRoparte_1 C.F._2
ANTONINO, dell'Avv. STRANO GIUSEPPE e dell'Avv. CROBE RITA, in forza di delega in atti, elettivamente domiciliato presso lo Studio dei predetti;
-APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante TRoparte_2 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. MUSUMECI MARCO elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
-APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio CP_3 P.IVA_2 dell'Avv. CALOSI ANDREA, elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
-APPELLATA
pagina 1 di 27 OGGETTO: “Mandato”.
CONCLUSIONI:
Per e Parte_1 TRoparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza od eccezione, così giudicare, -
In via principale, nel merito - riformare i capi dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. n. 2440/2024, resa inter partes dal
Tribunale di Milano, V Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Simonetta Scirpo – R.G. n. 50432/2021, TRoparte_ nella parte in cui il Tribunale di Milano ha condannato e in solido, al pagamento di Euro Parte_1
377.624 più IVA e più interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c., comma 4, dalla data della domanda giudiziale al saldo Cont effettivo, a favore di nonché al pagamento delle spese legali che liquida in Euro 16.293, oltre IVA e CPA e spese Cont generali al 15% a favore di e, per l'effetto, rigettare tutte le domande di accertamento e condanna proposte da
[...]
in quanto infondate in fatto e in diritto o comunque rigettare in tutto o in parte le domande TRoparte_2 [...] TRoparte per i motivi in atti e, sempre per l'effetto, condannare a pagare Euro 573.649,11, TRoparte_2
oltre interessi legali maturati e maturandi dal pagamento al saldo, o alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, a TRoparte_ favore dei Sigg. e in sede di ripetizione di quanto pagato in esecuzione dell'ordinanza ex Parte_1
art. 186 quater c.p.c. n. 2440/2024. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio nel merito”.
Per TRoparte_2
TRoparte_ In via principale, nel merito: - rigettare integralmente l'appello proposto dai sig.ri e In via Parte_1 incidentale, nel merito: i) riformare il provvedimento decisorio di I grado e per l'effetto condannare in via solidale la CP_3 TRoparte_ Cont già con i sig.ri e al pagamento di tutti gli importi dovuti alla in TRoparte_5 Parte_1 forza del contratto sottoscritto tra le parti in data 14/01/2021; ii) riformare il provvedimento decisorio di I grado riguardo Cont all'ammontare delle somme dovute alla a fronte del contratto sottoscritto in data 14/01/2021 nella misura di Euro
485.144,00 (oltre iva) in relazione alla sola prima fase di cessione delle quote (60%) nonché per l'effetto della fictio iuris ex TRoparte_ art. 1359 cod. civ. condannare solidalmente tra loro la già ed i sig.ri e CP_3 TRoparte_5 al pagamento dell'ulteriore importo pari ad Euro 186.692,298 (oltre iva) ovvero della maggiore o minore Parte_1 somma che risulterà in corso di causa, anche alla luce della richiesta esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. o che sarà ritenuta di giustizia dalla Corte;
iii) riformare il provvedimento decisorio di I grado e concedere l'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. Cont TRoparte_ civ. come richiesto dalla;
In ogni caso: - condannare i sig.ri e nonché la Parte_1 CP_3 già al pagamento, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, commi 1 e 3 cod. proc. civ. per TRoparte_5 aver agito introducendo il presente giudizio con mala fede o colpa grave. - In via istruttoria: i) ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli preceduti da “vero che”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I signori e convenuti in giudizio in primo grado da Parte_1 TRoparte_1 [...]
hanno proposto appello avverso l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. n. 2440/2024, TRoparte_2 pubblicata il 18.04.2024, emessa dal Tribunale di Milano nella causa R.G. n. 50432/2021 introdotta da nei confronti dei convenuti e e della convenuta TRoparte_2 Pt_1 CP_1 [...]
CP_5
pagina 2 di 27 Con l'ordinanza il Tribunale di Milano ha così statuito: “Condanna e TRoparte_1 Parte_1 in solido, al pagamento di euro 377.624 più iva e più interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma 4, dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo, a favore della soc. - Condanna altresì TRoparte_2 [...]
e in solido, al pagamento delle spese legali che liquida in euro 16.293,00 oltre iva cpa CP_1 Parte_1
CP_ e spese generali al 15% a favore della soc. . TRoparte_2
I FATTI OGGETTO DI CAUSA. TR (di seguito ha agito in giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano, TRoparte_2 chiedendo- previo accertamento del diritto al compenso maturato in forza dell'incarico del
14/1/2021- la condanna dei convenuti e in via TRoparte_1 Parte_1 TRoparte_5 solidale e/o alternativa tra loro, al pagamento della somma complessiva di € 505.851,02 a titolo di compenso maturato ai sensi dell'art. 3 dell'incarico a fronte dei corrispettivi già incassati dai convenuti in forza dell'Accordo Quadro sottoscritto con in data 6/4/21 o di altra Parte_2 somma accertata in giudizio ed altresì- previo accertamento del diritto di credito a titolo di compenso previsto all'art. 3 dell'incarico- la condanna dei medesimi convenuti, in via solidale e/o alternativa tra loro, al pagamento “di tutte le ulteriori somme che matureranno in favore di
[...] da calcolarsi sui corrispettivi che verranno incassati dai convenuti in forza TRoparte_2 dell'Accordo Quadro sottoscritto con in data 6/4/21 a titolo di put e/o dividendi Parte_2
e/o Earn Out e/o compensi anche manageriali e/o altro”, come descritti al punto 10 dell'atto di citazione, con riserva di quantificazione in corso di causa. TR A fondamento delle domande ha allegato quanto segue. è una TRoparte_2 merchant bank che opera nel settore del financial advisory e degli investimenti di private equity, che ha maturato una significativa esperienza nell'investimento di capitali in aziende caratterizzate da forte crescita, specie nel settore tecnologico e informatico, nel quale opera società di TRoparte_5 consulenza informatica all'epoca dei fatti di proprietà dei sig.ri. e Nel dicembre del Pt_1 CP_1
2020 i sig.ri e che avevano da tempo intenzione di vendere la propria società CP_1 Pt_1 [...]
TR
risultati vani alcuni tentativi con diversi advisors, entravano in contatto con tramite CP_5
TR gli Avv.ti Marco Bassoli e Avv. Bruno Castellini, individuando in l'advisor idoneo allo scopo TR di vendere con un target price pari ad euro 5.000.000,00. si era subito attivava CP_5 nella ricerca di un potenziale acquirente/ investitore fra selezionatissime controparti. In data
14/01/2021 i sig.ri e in proprio e per conto della avevano Pt_1 CP_1 TRoparte_5 sottoscritto il “mandato”, vale a dire l'incarico per l'assistenza in esclusiva della Società e dei soci TR della , conferito a “in qualità di consulente finanziario per la cessione dell'intero o della CP_5 maggioranza del pacchetto azionario (c.d. “Partecipazione”) ovvero dei beni materiali ed immateriali della Società ad un primario operatore del settore” (c.d. “Transazione”). In base all'art.
1.1. del contratto, l'incarico si articolava in due fasi: la Fase 1 prevedeva l'assistenza della Società e al management per la pagina 3 di 27 condivisione del set informativo necessario ai potenziali acquirenti per formalizzare un'offerta preliminare, comprese le attività di negoziazione con le potenziali controparti, con l'obiettivo di raggiungere o superare il target price di Euro 5.000.000,00 per la cessione del 100% delle quote, individuato dai mandanti come valore minimo al quale sarebbero stati interessati a finalizzare la per questa prima fase non era previsto alcun onere in capo alla Società e dunque Parte_3
TR nessun compenso in favore della la Fase 2 dell'incarico prevedeva la predisposizione delle TR attività volte alla definizione della Transazione. Nella Fase 2 avrebbe dovuto assistere i
Mandanti nell'analisi delle manifestazioni di interesse o delle offerte preliminari vincolanti ricevute TR e, qualora i mandanti avessero confermato la volontà di proseguire nelle trattative, li avrebbe assistiti anche nelle seguenti attività di advisory sell side: a) assistenza alla negoziazione della struttura della Transazione e dei termini definitivi della stessa, ivi incluso un eventuale term sheet, nonché nelle attività di due diligence da parte dei potenziali acquirenti;
b) assistenza nelle fasi di finalizzazione della transazione fino al closing. Per questa seconda fase, a differenza della prima, era previsto un compenso per la TNA “a success fee”, disciplinato all'art. 3 dell'incarico, intitolato “Commissioni e TR spese”. In particolare tale clausola prevedeva che la remunerazione di fosse basata su una commissione di successo nella misura del 30% (+ I.V.A., ove dovuta) del “valore della Transazione”, come definito al successivo art. 3.2) in base alla somma algebrica dei seguenti fattori: (i) posizione finanziaria netta della Società moltiplicata per la percentuale di capitale ceduta;
(ii) valore di cessione delle azioni o quote e/o attività o rami d'azienda trasferite e diritti put & Call, Earn Out e dividendi straordinari o altri pagamenti differiti in relazione alla Transazione;
(iii) ammontare delle risorse finanziarie immesse nella Società o sue affiliate in forma di aumento di capitale o altro strumento finanziario assimilato;
(iv) Euro 5.000.000,00 considerati con il segno negativo (somma, quest'ultima rappresentativa del target price fissato dai Mandanti per l'ipotesi di cessione dell'intero TR capitale sociale di ). Dal compenso di così determinato, doveva essere dedotto CP_5 quanto già corrisposto dai Soci all'Avv. Bassoli, a titolo di commissione di successo, calcolata sulla parte eccedente l'importo di euro 5.000.000,00. A titolo di esempio, riportato al punto 3.2 dell' , se il valore della Transazione fosse stato di Euro 6.000.000,00, il compenso spettante Pt_4 all''Avv. Bassoli sulla parte eccedente Euro 5.000.000,00 sarebbe stato pari al 4% e così Euro TR 40.000,00. Di conseguenza, il compenso della sarebbe stato pari al 30% sul milione eccedente
Euro 5.000.000,00 di target price, dedotto il 4% pari ad Euro 40.000,00 corrispondente alle competenze versate in favore dell'Avv. Bassoli, e così per un totale di Euro 260.000,00 (Euro TR 1.000.000,00 x 30% = 300.000,00 – 40.000,00= 260.000,00). In adempimento dell'incarico aveva svolto un'intensa attività, durata oltre quattro mesi, di valutazione dei soggetti potenzialmente interessati ad acquistare la società , con scambio di plurimi documenti e molteplici CP_5
pagina 4 di 27 informazioni;
questa attività portava alla conclusione dell'operazione, di concerto con i mandanti, sulla base dell'offerta pervenuta da e/o dalla controllante Sesa S.p.A. Parte_5
In data 6/04/2021 veniva quindi sottoscritto un Accordo Quadro tra Sesa S.p.A., Parte_5
Con (di seguito e i soci e per la cessione delle quote sociali
[...] TRoparte_5 Pt_1 CP_1
Con di L'Accordo Quadro disciplinava tra l'altro, in sintesi, quanto segue: la vendita da parte dei
Soci della DS a favore di , entro il 10/4/2021, di una prima partecipazione Parte_2 complessivamente pari al 60% del capitale sociale della DS (c.d. Prima Compravendita), al corrispettivo indicato all'art. 5.3, stabilito su una componente iniziale pari ad Euro 3.914.800,00
(poi rettificato nell'atto di Cessione Quote in Euro 3.916.196,72) e una componente futura variabile
(Prezzo Earn Out Digital Storm su Prima Compravendita — art. 5.3 — Il, lett. a, b), da calcolarsi in base ai margini di reddittività (Ebitda), attuale e futura, verificati con i dati di bilancio al
30/4/2023 e comunque non superiore a Euro 2.000.000,00; il rapporto di collaborazione tra la ed i soci e per la continuità operativa degli stessi, CP_5 Parte_1 TRoparte_1 formalizzato in un “Accordo di management”, con termine al 31/12/2027 per il primo ed al
31/12/2030 per il secondo, con compenso annuo previsto dall'art.
3.1 del contratto in questione di Euro 200.000,00 (costo aziendale massimo) per ciascuno dei Soci della DS, oltre rimborso spese e benefit;
la distribuzione in favore dei Soci della DS di un dividendo speciale, entro la data di perfezionamento della Prima Compravendita, per un importo massimo di Euro 900.000,00; la possibilità per i Soci della di cedere a l'intero ammontare delle quote di CP_5 Parte_2 partecipazione residue da loro detenute (c.d. Seconda Compravendita). L'Accordo Quadro prevedeva due opzioni di vendita, c.d. opzioni “put”, in favore dei Soci di da CP_5 esercitarsi discrezionalmente: la prima a favore di tra il 1/08/2027 ed il Parte_1
31/10/2027, in base alla quale aveva diritto di vendere a una ulteriore Pt_1 Parte_2 partecipazione pari al 20% del capitale sociale della;
la seconda a favore di CP_5 CP_1
da esercitarsi tra il 01/08/2028 e il 31/10/2028, in base alla quale lo stesso aveva diritto di
[...] vendere a una ulteriore partecipazione pari al 20% del capitale sociale di Parte_2 CP_5
; l'Accordo Quadro prevedeva a favore di entrambi i Soci, l'opzione di posticipare l'esercizio
[...] delle put al 2030, con probabile ulteriore incremento del relativo corrispettivo. L'Accordo Quadro prevedeva, infine, un meccanismo di distribuzione degli utili societari dopo la Prima
Compravendita tale da garantire ai sig.ri. e (divenuti, a seguito della Prima Pt_1 CP_1
Con Compravendita, soci di minoranza della un incasso nel tempo coerente con la verosimile Con crescita dei profitti della favorita dalle sinergie con il gruppo . TRoparte_7
TR ha quindi dedotto che, alla luce delle condizioni economiche previste nell'Accordo Quadro stipulato in data 6 aprile 2021, “può certamente dirsi che il “Valore della Transazione” abbia ampiamente superato il target price di Euro 5.000.000,00 previsto nell'Incarico, con conseguente pagina 5 di 27 TR diritto di di percepire il compenso del 30% sull'eccedenza”, dedotto il 4% del corrispettivo versato da e all'Avv. Marco Bassoli. Pt_1 CP_1
TR Al riguardo ha affermato: “E' infatti pacifico, in un'ottica di equità, correttezza e buona fede TR nell'interpretazione delle condizioni economiche dell' stipulato tra e i convenuti, che l'accettazione di Pt_4 questi ultimi dell'offerta di prevedeva condizioni di cessione dilazionate nel tempo- Parte_6
TR dovesse comportare la necessità di parametrare il compenso di , da calcolarsi sulla quota eccedente il target price, riallocando quest'ultimo nelle medesime proporzioni previste dall'accordo quadro per la cessione delle partecipazioni e l'incasso da parte dei soci di del relativo prezzo”. CP_5
TR ha concluso: “La “soglia” oltre la quale calcolare i compensi dovuti (prevista in Euro
5.000.000,00 in ipotesi di vendita del 100% delle quote della ) è stata logicamente CP_5 applicata in proporzione alla quota del 60% venduta con la Prima Compravendita (pari a €
3.000.000,00) per Euro 1.830.000,00 (3.000.000,00 x 61%) relativamente all'incasso del 61% del
Prezzo Base Digital - sub Art. 5.3 -par. I.a.i dell'Accordo Quadro (cfr. doc. 2). Resta da CP_5 applicare: i) una “soglia” di Euro 1.170.000,00 relativamente al futuro incasso del restante 39% del
Prezzo Base Digital Storm (Art.
5.3. par. I.a.ii) e Earn Out (cfr. doc. 2, sub Art.
5.3 par II); ii) una
“soglia” residua (pari a Euro 2.000.000,00) in relazione ai successivi trasferimenti del residuo 40% della partecipazione della regolata dalle put options (cfr. doc. 2, sub Artt. 13 e 14). CP_5
- I convenuti e hanno chiesto al Tribunale, in via pregiudiziale in rito di rigettare per Pt_1 CP_1
TR carenza d'interesse ad agire le domanda di accertamento e condanna proposte da relativamente a situazioni giuridiche meramente ipotetiche ed eventuali e, in via principale, di rigettare tutte le domande di accertamento e condanna proposte da in TRoparte_2 quanto infondate. Nel merito i convenuti hanno replicato alle allegazioni di controparte, affermando in sintesi quanto segue. TR La finalità dell'incarico conferito a in data 14 gennaio 2021 era chiaramente specificata all'art. 1.1: “I Mandanti hanno preliminarmente individuato un intorno di valori minimo ai quali sarebbero interessati a finalizzare una transazione pari a Euro 5.000.000 per il 100% della Società. Il presente incarico è finalizzato in particolare al perseguimento di opportunità di valorizzazione superiore al valore minimo sopra individuato”; la TR seconda fase dell'Incarico eventuale poiché subordinata alla presentazione di un'offerta preliminare da parte di un potenziale investitore, prevede poi un possibile compenso per TNA, concordato all'art. 3.1, consistente in una “commissione di successo” nella misura del 30% da calcolarsi esclusivamente sulla parte del “Valore della Transazione” superiore all'incasso di €
5.000.000,00 in sede di cessione delle partecipazioni ad un soggetto individuato anche con TR l'intervento di il “Valore della Transazione” è da definirsi sulla base della somma algebrica di alcuni addendi, specificati all'art.
3.2 dell'Incarico TNA, mentre il compenso è da corrispondersi solo in caso di “Perfezionamento” di un contratto di cessione, con ciò intendendo i seguenti atti: pagina 6 di 27 “(i) sottoscrizione e/o compravendita o (ii) permuta o scambio di azioni o quote ovvero (iii) cessione di attività o di uno o più rami d'azienda (ad esclusione del ramo immobiliare) della Società, restando inteso che qualora parte del Valore della Transazione sia realizzato in un momento successivo a quello del perfezionamento del relativo contratto (es. earn-out) la porzione di
TR commissione relativa a tale parte del Valore della Transazione sarà corrisposta a al momento
TR della sua effettiva realizzazione” (art.
3.4 dell'Incarico ; le parti hanno dato atto nell'incarico
TR a dell'esistenza del Mandato all'Avv. Bassoli e della commissione a quest'ultimo dovuta;
a tal
TR proposito le parti hanno concordato che dall'ammontare dovuto a dovesse essere dedotto quanto corrisposto a titolo di commissione all'Avv. Bassoli, da calcolarsi sulla parte eccedente l'importo di € 5.000.000,00. Pertanto: “A mero titolo di esempio, nell'ipotesi in cui il Valore della transazione fosse di € 6 milioni, le commissioni dovute in forza del Mandato MB sulla parte eccedente sarebbero pari a €40mila TR
= (1 milione x 4%). Conseguentemente, le commissioni dovute a sarebbero in tal caso pari a € 260mila =
(1 milione x 30%) - € 40.000]” (art.
3.2 dell'Incarico TNA). I convenuti ne hanno dedotto che tale esempio chiarisce che la base di calcolo della commissione dell'Avv. Bassoli (“Enterprise Value”) era TR identica a quella di (a meno dell'importo, con segno negativo, di 5 milioni di euro), “di modo TR che avrebbe potuto conseguire una commissione di successo solo se la Società avesse trovato una valorizzazione superiore a € 5.000.000,00 e ai Soci fossero stati riconosciuti diritti aventi un contenuto economico parametrato a tale valorizzazione secondo i termini che sarebbero stati stipulati nel contratto di cessione e comunque al realizzo dei relativi incassi”; sulla base di quanto TR disposto sub (iv) dell'art.
3.2 dell'incarico, il diritto di a ricevere la “commissione di successo”
(c.d. success fee) sarebbe maturato al raggiungimento del Target a seguito di una valorizzazione superiore al minimo garantito pari a € 5.000.000,00; l'art.
3.2 dell'incarico dispone che il “Valore della Transazione” deve essere calcolato sulla base di una somma algebrica che tiene conto di alcuni valori e di un coefficiente negativo di € 5.000.000,00, stabilito ai fini del raggiungimento del Target
e, quindi, è evidente che la commissione di successo risulta dovuta solo nell'eventualità in cui la TR suddetta somma algebrica dia risultato positivo;
l'incarico a contiene a pag. 1 una definizione di “Transazione” che fa riferimento alla “cessione dell'intero o della maggioranza del pacchetto azionario … ovvero dei beni materiali ed immateriali delle Società ad un primario Operatore del settore”; qualunque fosse la struttura dell'operazione di cessione” il Target può dirsi raggiunto solo da una sua valorizzazione superiore a € 5.000.000,00 senza alcuna possibilità di “adattare” il raggiungimento del Target in proporzione dell'effettiva percentuale di capitale sociale ceduto”. Nella comparsa di risposta in data
27 aprile 2022, in primo grado i soci hanno eccepito che, in base all'Accordo Quadro Pt_1 CP_1 del 6 aprile 2021 tutto ciò che fino ad allora avevano conseguito in relazione alla cessione del 60% delle partecipazioni del capitale sociale di “è pari complessivamente a € 3.914,800,00 CP_5 tenuto conto anche di quanto incassato dai Soci quale seconda rata del corrispettivo della c.d. Prima pagina 7 di 27 Compravendita e quindi sempre ben al di sotto del Target di € 5.000.000” e che, peraltro, controparte non considerava l'esborso complessivo di € 280.000,00, sostenuto dai convenuti in relazione al pagamento del corrispettivo per la cessione del 10 % del capitale sociale da parte dei soci di minoranza ante cessione, in adempimento di quanto pattuito nell'Accordo Quadro: tale ammontare invece dovrà essere tenuto presente ai fini della determinazione del “valore di cessione TR della azioni o quote” come definito nell'art. 3.2 (ii) dell'incarico a
- Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma cpc, il Giudice ha disposto la CTU, espletata dal Dott. , sui seguenti quesiti: “dica il CTU se sulla base dell'accordo Persona_1 di cui al doc.1 depositato da parte attrice, tenuto conto della documentazione in atti, se siano maturati i presupposti per percepire il compenso pattuito, il tutto avuto riguardo al c.d. valore della transazione di cui all'art. 3.2, distinguendo tra gli importi ritenuti liquidi, certi ed esigibili alla data della richiesta di pagamento e quali invece diverranno esigibili, certi e liquidi in futuro, specificando altresì quali sono gli importi per i quali, alla data della redazione della CTU, sarebbero scaduti i ter-mini sospensivi di cui all'Accordo Quadro. Indichi il criterio di calcolo del compenso, dopo aver specificato il corretto criterio di determinazione del “valore della transazione” secondo la definizione pattuita dalle parti (cfr doc.1)”. TR Dopo il deposito della CTU il procuratore di ha chiesto l'emissione dell'ordinanza ex art 186 ter cpc provvisoriamente esecutiva sulla base della documentazione agli atti e della CTU;
con l'ordinanza oggetto del presente giudizio d'appello il Tribunale ha condannato i signori CP_1
e in solido, al pagamento di euro 377.624 più iva e più interessi ai sensi
[...] Parte_1 dell'art. 1284 c.c. comma 4, dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo, a favore della soc. ed altresì, in solido, al pagamento delle spese legali. TRoparte_2
****
IL GIUDIZIO D'APPELLO
L'ordinanza d'ingiunzione di pagamento è stata impugnata dai signori e con l'appello CP_1 Pt_1
TR principale e da con appello incidentale.
In prima udienza la Consigliera Istruttrice, a scioglimento della riserva, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio a cura della parte più diligente nei confronti di e, per essa, della CP_5 incorporante All'esito dell'incombente i è costituita per la successiva udienza CP_3 CP_3 dinnanzi all'Istruttrice, la quale ha rinviato dinnanzi al Collegio all'udienza del 25 settembre 2025 TR per la decisione a norma dell'art. 350 bis cpc. In tale udienza il procuratore di ha dato atto di aver depositato dichiarazione di rinuncia all'appello incidentale proposto nei confronti di
[...]
CP_ TR
accettata dall'appellata con dichiarazione inserita nel fascicolo telematico e ha chiesto, pertanto, l'estinzione dell'appello incidentale ex art. 306 c.p.c. con integrale compensazione delle spese di lite. Il Collegio ha assunto la causa in decisione e ha deciso nella Camera di Consiglio in data 1° ottobre 2025. pagina 8 di 27 L'APPELLO PRINCIPALE.
L'appello principale dei signori e avverso l'ordinanza d'ingiunzione di pagamento è Pt_1 CP_1 proposto in relazione ai seguenti motivi:
A. La Condanna è errata e deve essere riformata nella parte in cui il Tribunale di Milano ha omesso TR di pronunciarsi e / o non ha comunque accertato l'insussistenza del diritto di a percepire il TR compenso, non avendo adempiuto all'obbligo di dichiarazione di inizio di attività previsto dall'art. 73 del d.lgs. n. 59/2010.
B. In subordine, la Condanna è errata e deve essere riformata in relazione al punto in cui il
Tribunale di Milano ha recepito l'interpretazione “sistematica” enunciata dal CTU in forza della TR quale le complessive clausole pattuite nell'Incarico le premesse e la generale struttura dello stesso consentirebbero di “parametrare” la franchigia di Euro 5.000.000 prevista CP_8 dall'art.
3.2 dell' alla percentuale di capitale ceduta in forza dell'Accordo Quadro CP_8
(60%), anziché procedere all'applicazione della suddetta clausola di cui all'art.
3.2 secondo quanto risulta alla lettera della disposizione contrattuale: applicazione che avrebbe dovuto condurre TR all'integrale rigetto della domanda proposta da in primo grado perché infondata in fatto e in diritto.
C. In ulteriore subordine, la Condanna è errata e deve essere riformata perché il Tribunale di Milano ha omesso di rilevare che i Sigg. e sono consumatori e che la clausola dell'art. 3.2 CP_1 Pt_1
TR dell'Incarico è abusiva/vessatoria ai sensi e per gli effetti della dir. 93/13 e a norma dell'art. 33 cod. cons., nonché la sua nullità ai sensi dell'art. 36 cod. cons.
D. Ancora in ulteriore subordine, la Condanna è errata e deve essere riformata con riferimento al punto in cui, nella determinazione del Valore della Transazione, ritenendo il Giudice di prime cure TR di calcolare il compenso di computando anche il dividendo relativo all'esercizio 2020, deliberato dall'Assemblea dei soci di del 29.03.2021 e distribuito in data 6.04.2021, e CP_5 ciò in virtù di una “lettura sistematica” del punto 3.2 (ii) dell (laddove si menziona CP_8 la percezione di “dividendi straordinari”) dell'art. 4 dell'Accordo Quadro, erroneamente omettendo di dare rilievo al fatto che lo stesso Accordo sia stato concluso solo il 6.04.2021 e, dunque, Pt_7 diversi giorni dopo l'adozione della suddetta delibera e, quindi, pacificamente non in esecuzione di quanto disposto dall'art. 4 del suddetto Accordo Quadro e/o che comunque il dividendo relativo all'esercizio 2020 nulla rileva in relazione alla nozione di Valore della Transazione di cui all'Incarico TR
Gli appellanti hanno chiesto, quindi, che in riforma dell'ordinanza, la Corte respinga tutte le TR domande di e condanni l'appellata a pagare la somma di euro 573.649,11, oltre interessi legali maturati e maturandi dal pagamento al saldo, a favore dei Sigg. e TRoparte_1 Parte_1 in sede di ripetizione di quanto pagato in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 quater cpc. pagina 9 di 27 COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON APPELLO INCIDENTALE DI
TRoparte_2
L'appellata ha contestato i motivi d'appello e, in via di appello incidentale, ha chiesto alla Corte di:
i) riformare il provvedimento decisorio di I grado e per l'effetto condannare in via solidale la
[...]
CP_ già con i sig.ri e al pagamento di tutti gli TRoparte_5 TRoparte_1 Parte_1
TR importi dovuti alla in forza del contratto sottoscritto tra le parti in data 14/01/2021; ii) riformare il provvedimento decisorio di I grado riguardo all'ammontare delle somme dovute alla TR a fronte del contratto sottoscritto in data 14/01/2021 nella misura di Euro 485.144,00 (oltre iva) in relazione alla sola prima fase di cessione delle quote (60%) nonché per l'effetto della fictio iuris ex art. 1359 cod. civ. condannare solidalmente tra loro la già ed CP_3 TRoparte_5
i sig.ri e al pagamento dell'ulteriore importo pari ad Euro TRoparte_1 Parte_1
186.692,298 (oltre iva) ovvero della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, anche alla luce della richiesta esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. o che sarà ritenuta di giustizia dalla
Corte; iii) riformare il provvedimento decisorio di I grado e concedere l'ordine di esibizione ex art. TR 210 cod. proc. civ. come richiesto dalla In ogni caso: - condannare i sig.ri e Parte_1 nonché la già al pagamento, di una somma TRoparte_1 CP_3 TRoparte_5 equitativamente determinata ex art. 96, commi 1 e 3 cod. proc. civ. per aver agito introducendo il presente giudizio con mala fede o colpa grave”.
****
DECISIONE DELLA CORTE
1)- Il primo motivo dell'appello principale proposto dai signori e è infondato. Pt_1 CP_1
Gli appellanti hanno dedotto che la condanna è errata nella parte in cui il Tribunale di Milano ha TR omesso di pronunciarsi e / o non ha comunque accertato l'insussistenza del diritto di a TR percepire il compenso, non avendo adempiuto l'obbligo di dichiarazione di inizio di attività previsto dall'art. 73 del d.lgs. n. 59/2010 per lo svolgimento di attività di intermediazione commerciale e di affari, anche nell'ipotesi di mediazione c.d. atipica.
In realtà, dall'esame dell'incarico sottoscritto in data 14 gennaio 2021 e dallo scambio di e-mail nel TR corso dell'espletamento dell'incarico (doc. 13- 45 , risulta che l'oggetto dell'incarico non si è TR esaurito nella mera ricerca da parte di di soggetti interessati a concludere una Transazione
(come nel caso di mediazione atipica), ma si è trattato di una complessa attività di consulenza tipica dell'Advisory finanziaria.
Ne consegue il rigetto del primo motivo d'appello.
2)- Il secondo motivo dell'appello principale dei signori e dev'essere accolto;
Pt_1 CP_1
TR dev'essere respinto il primo motivo d'appello incidentale di pagina 10 di 27 Gli appellanti e affermano che il Tribunale ha errato nell'interpretare l'art. 3.2 Pt_1 CP_1 dell'Incarico TNA nel punto relativo all'importo eccedente la c.d. “franchigia” (o Target) di euro
5.000.000,00, in relazione al quale calcolare la commissione di successi prevista dall' in Pt_4
TR favore di
Gli appellanti ribadiscono che, dal tenore letterale delle clausole contrattuali dell'art.
3.1 e 3.2, si evince che la franchigia di euro 5.000.000,00 dovesse essere applicata per intero e non in misura TR proporzionale alla quota del capitale ceduto, come erroneamente sostenuto da e indicato dal
CTU, alle cui conclusioni il Tribunale ha aderito con l'ordinanza impugnata.
Gli appellanti deducono che, pertanto, con l'Accordo Quadro del 6 aprile 2021 non è stato superato TR il Target prefissato nell'incarico sottoscritto con pari ad euro 5.000.000,00, al di sotto del TR quale in base agli artt.
3.1 e 3.2 a non spetta la commissione di successo del 30% del Valore della Transazione. TR L'appellata ha replicato che il mancato raggiungimento del Target è stato smentito sia dall'esame dell'Accordo Quadro sottoscritto dai soci di con in data 6 aprile CP_9 Parte_2
TR 2021, “sia dalla corrispondenza che controparte ha intrattenuto direttamente con la dove apertamente, con e- mail dell'11/05/2021, gli appellanti affermano che il valore della vendita è pari ad Euro 6.525.000,00 e
TR manifestano la disponibilità a parametrare frazionatamente il compenso dovuto alla (cfr. doc. 8, fascicolo di
TR I grado )”; l'applicazione proporzionale della franchigia ai fini del calcolo dei compensi dovuti
TR alla non è solo frutto dell'interpretazione del CTU ma corrisponde all'effettiva volontà degli stessi appellanti che prima dell'introduzione della causa – in perfetta buona fede – esternavano il proprio pensiero sulla base dei condivisi principi che li avevano determinati a negoziare prima ed
TR a sottoscrivere poi l'accordo con la
TR 2.1- In via di appello incidentale ha dedotto la “erronea quantificazione degli importi
TR dovuti alla da parte del CTU e la conseguente minor somma riconosciuta dal provvedimento impugnato”.
L'appellata afferma che, erroneamente, il CTU sostiene che il dividendo speciale deliberato il
29.03.2021, pari ad euro 896.000,00, debba essere assoggettato al criterio di riduzione della base imponibile già applicato agli importi di cessione delle quote nella misura del 60%, riducendo quindi la base imponibile della Transazione sulla quale calcolare la percentuale del 30% a soli euro
537.600,00 (pari al 60% del dividendo speciale).
Secondo l'appellata, la riduzione operata dal CTU è arbitraria e contrasta sia con le pattuizioni contrattuali tra le parti, sia con l'Accordo Quadro “in quanto il valore del dividendo speciale è oggettivamente parte della base imponibile per valorizzare la Transazione”.
L'appellante sostiene che, pertanto, la provvigione già maturata non ammonti all'importo di €
377.624,00 calcolato dal CTU, ma nella maggior somma di euro 485.144,00 + iva quale quota di pagina 11 di 27 corrispettivi dovuti alla TNA sul 60% di vendita delle quote, tenendo conto dell'intero del 100 % del dividendo deliberato il 29.03.2021 pari ad € 896.000,00.
**** TR 2.2- La Corte osserva che l'incarico professionale conferito dagli appellanti a col “Mandato” in data 14 gennaio 2021, è suddiviso in due fasi di attività descritte all'art. 1.1: una prima fase, non TR remunerata, di assistenza di alla società per la “condivisione del set informativo” con CP_9 potenziali acquirenti per giungere alla formalizzazione di un'Offerta Preliminare e una eventuale seconda fase, di predisposizione delle attività volte alla definizione della Transazione, “oggetto di TR compenso a favore di come disciplinato al successivo articolo 3”.
Nel descrivere la prima fase di attività, l'art.
1.1 dell'incarico definisce l'obbiettivo dei mandanti:
“I Mandanti hanno preliminarmente individuato un intorno di valori minimo ai quali sarebbero interessati a finalizzare la transazione pari a Euro 5 milioni per il 100% della società. Il presente in carico è finalizzato in particolare al perseguimento di opportunità di valorizzazione superiore al valore minimo sopra individuato”.
Nelle premesse dell'incarico è espresso il “desiderio” dei Mandanti: “esplorare le opzioni strategiche disponibili per valorizzare il contenuto economico della società o dei suoi beni materiali ed immateriali con un'operazione che comporti la cessione della totalità o della maggioranza delle azioni della società o altre operazioni finalizzata al trasferimento a terzi delle attività industriali oggi svolte dalla società” ( . TRoparte_5
TR All'art. 3 dell'incarico è disciplinata la commissione, vale a dire la remunerazione spettante a per la seconda fase dell'incarico, “basata esclusivamente su una commissione di successo nella misura del 30% (+ iva ove dovuta) del valore della Transazione (come definito al successivo punto
3.2)”. TR In base all'art.
1.1 questa seconda fase di attività di era meramente eventuale, in quanto subordinata al ricevimento di un'Offerta Preliminare conforme agli interessi dei mandanti e all'esplicita conferma da parte dei mandanti della volontà di proseguire nella trattativa.
Riguardo alla commissione prevista per questa seconda fase, il punto 3.2 dell'incarico dispone: “Ai TR fini del calcolo della commissione dovuta a ai sensi del precedente punto 3.1 il Valore della
Transazione è definito come somma algebrica” delle componenti elencate: (i) posizione finanziaria netta della Società “moltiplicata per la percentuale di capitale ceduta” (ii) valore di cessione delle azioni o quote, oltre ad eventuali diritti putcall, earn out, dividenti straordinari e altri pagamenti differiti in relazione alla Transazione (iii) ammontare delle risorse finanziarie immesse nella società come aumento di capitale o altro strumento finanziario assimilato (iv) “€5.000.000, considerati con segno negativo”.
pagina 12 di 27 Il successivo punto 3.4 dell'incarico stabilisce il termine di esigibilità della commissione di successo TR eventualmente maturata in favore di la commissione di cui al punto 3.1 “sarà dovuta al
Perfezionamento della Transazione”, intendendosi per tale ai fini dell'incarico il “perfezionamento di un contratto di (i) sottoscrizione e/o compravendita o (ii) permuta o scambio di azioni o quote ovvero (iii) cessione di attività o di uno o più rami d'azienda”, restando inteso che qualora parte del Valore della Transazione sia realizzato in un momento successivo a quello del Perfezionamento della Transazione (es. earn- out) la porzione di commissione relativa a tale parte del valore della transazione sarà corrisposta a
TR al momento della sua effettiva realizzazione;
qualora i termini di pagamento da parte dell'acquirente siano successivi al perfezionamento dei predetti contratti, “il pagamento della
TR commissione dovuta a avverrà al momento del primo pagamento incassato dai Mandanti, purché di entità pari o superiore all'importo della commissione, fermo restando che la corresponsione integrale della commissione dovuta
TR a dovrà avvenire entro il termine di 12 mesi dal Perfezionamento”.
TR La Transazione in relazione alla quale afferma di aver maturato il diritto alla commissione di successo, è l'Accordo Quadro (di seguito AQ) concluso in data 6.04.2021 tra Parte_8
e SESA Spa, da un lato, il Sig. ed il Sig. dall'altro, avente ad oggetto
[...] CP_9 CP_1 Pt_1
Con
“l'acquisto da parte di della maggioranza di capitale di e la disciplina della governance societaria Parte_2 della Società, procedendo ad un articolato programma societario, imprenditoriale e negoziale, secondo le fasi e le condizioni di seguito indicate”.
Il CTU ha evidenziato che il complesso regolamento negoziale dell'AQ prevede, in sintesi: una “Prima compravendita” consistente nella cessione da parte di e soci al 50% di DS, CP_1 Pt_1
Pa a di una partecipazione pari al 60% di DS (30% ciascuno); la disciplina delle obbligazioni delle
Parti concernenti lo svolgimento del rapporto sociale all'interno della Società e la gestione Con Con imprenditoriale di il rapporto di collaborazione tra ed i Sig.ri e individuati CP_1 Pt_1
Con come “Key People” di “che sarà basato sulla continuità operativa degli stessi quali figure chiavi della Società
e preservando le capacità e il know how dell'azienda”, come da “Accordo di Management” allegato come doc.
n.
9.1 all'AQ; le modalità e le tempistiche di esercizio da parte dei Sig.ri e del diritto CP_1 Pt_1 di vendere a BD (c.d. opzioni put) l'intera residua partecipazione del 40% rimasta in capo ai soci e (“Seconda e Terza Compravendita”). CP_1 Pt_1
Il CTU ha poi analizzato il contenuto dell'AQ per rispondere ai quesiti del Giudice sulla verifica dei presupposti per la maturazione del compenso di cui all'art. 3 della Lettera d'incarico, fatto valere TR in giudizio da
Al riguardo il CTU ha rilevato che l'AQ sottoscritto in data 6.4.2021 prevede:
1) una prima compravendita di quote (art. 5), avente ad oggetto la cessione del 60% delle quote Con Pa sociali di n favore di al prezzo complessivo di € 3.914.800. =, da versare in favore di soci cedenti in due tranche così individuate: € 2.388.880.=, pari al 61% del prezzo pattuito, pagina 13 di 27 contestualmente all'esecuzione dell'impegno di vendita assunto (entro e non oltre il 10.04.2021) ed
€ 1.592.920.=, pari al restante 39% del prezzo, entro i successivi 12 mesi (e quindi entro il
10.04.2022);
2) il diritto di opzione a favore dei due soci cedenti art. 13 e Politi art. 14) e il conseguente Pt_1 obbligo di BD di acquistare, la restante quota del 40% del capitale sociale di DS, secondo i termini che di seguito si sintetizzano: -quota 20% AN (art. 13 – seconda compravendita): opzione esercitabile per il periodo 1.08.2027-31.10.2027 a condizione che DS consegua al 30.04.2027 determinati risultati economico-finanziari da verificare sulla base dei bilanci di esercizio 2025-2026-
2027; -quota 20% Politi (art. 14 – terza compravendita): opzione esercitabile 1.08.2028-31.10.2028
a condizione che DS consegua al 30.04.2028 determinati risultati economico-finanziari da verificare sulla base dei bilanci di esercizio 2026-2027-2028.
Il CTU ha osservato che, per entrambe le fattispecie, il relativo prezzo di vendita della quota oggetto di opzione viene determinato sulla base di un moltiplicatore che considera l'EBIDTA medio annuale riferito, tuttavia, ad annualità ancora non verificatesi, in quanto relative ad esercizi successivi al 2025, e la Posizione Finanziaria Netta della Società per le annualità rispettivamente del
2027 e del 2028.
Ne ha dedotto che l'Accordo Quadro è stato strutturato in due distinte fasi: una prima cessione del
60% del capitale sociale, praticamente contestuale alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro (termine per Esecuzione è infatti previsto al 10.04.2021) e una successiva cessione del restante 40%, suddivisa in due separati momenti (2027 e 2028), condizionata al verificarsi di determinate condizioni relative ad annualità successive (quantomeno) al 2025.
Il CTU ha poi riferito che, tuttavia, nel corso delle operazioni peritali è emerso, quale “fatto nuovo”, come la cessione delle restanti quote pari al 40% del capitale sociale sia già avvenuta prima dei termini previsti dall'Accordo Quadro, con atti stipulati in data 30.06.2023 e 24.07.2023, con i quali i soci e hanno trasferito le rispettive quote del 20% in favore di Pt_1 CP_1 Parte_9
società riconducibile al medesimo gruppo di
[...] Parte_5
Il CTU ha evidenziato che la cessione del restante 40% delle quote di DS al di fuori degli schemi pattuiti con l'AQ, “incide sulla struttura ed efficacia del medesimo rendendo definitivamente impossibile l'esercizio delle opzioni put ex artt. 13 e 14 dell'AQ ed irrilevanti i parametri che condizionavano l'esercizio del diritto di opzione ed il prezzo di vendita delle quote”.
Il CTU ha concluso: “Ne deriva che, a parere dello scrivente, il “fatto nuovo” accorso rende definitivo il perimetro dell'AQ limitandolo alla cessione della quota di maggioranza pari al 60% e, pertanto, conferma la maturazione ed esigibilità del compenso di TNA per l'avvenuta vendita della
“maggioranza delle quote sociali”, superando eventuali dubbi in merito al perfezionamento della condizione per l'esigibilità del compenso (nonostante il chiaro tenore della clausola 3.4. del pagina 14 di 27 Mandato), con conseguente necessità di individuare il Valore della Transazione sulla base di tale percentuale di capitale effettivamente ceduta con il supporto di TNA. Come visto, però, i criteri di calcolo descritti dall'art. 3 possono essere testualmente considerati solo per l'ipotesi di cessione Con dell'integralità delle quote sociali di sebbene questa non sia contemplata dalla Lettera d'incarico come l'unica possibilità di esatto adempimento del Mandato e soddisfacimento dell'interesse dei
Mandanti. Di conseguenza, a parere dello scrivente, tenendo fermo l'impianto voluto dalle parti TR nella definizione della base di calcolo per il conteggio della commissione dovuta a ai sensi degli artt.
3.1. e 3.4. del Mandato, il calcolo del Valore della Transazione può essere effettuato proporzionando tutti gli addendi previsti dalla clausola 3.2 alla percentuale del 60%.” [sottolineatura della Corte].
In merito a questa deduzione il CTU ha precisato che all'art. 3.2- ai fini del calcolo della TR commissione dovuta a ai sensi del precedente punto 3.1- il valore della Transazione è determinato nella misura eccedente “€5.000.000 considerati con segno negativo”, ma ha aggiunto:
“Sul punto, data la corrispondenza di tale importo con il range di valori espressamente individuato dalla precedente clausola 1.1. come corrispettivo minimo richiesto dai Mandanti per la cessione del
100%, a parere dello scrivente, a prescindere dal tenore letterale del Mandato, l'importo numerico da sottrarre al conteggio in esame deve essere inteso come proporzionato all'effettiva quota di cessione (purché di maggioranza e conforme alla proporzione 100% = €5M, pena l'inadempimento del mandato) effettivamente ceduta, al pari di quanto previsto per la componente relativa alla PFN ed in linea con la definizione di Transazione indicata dal medesimo incarico.” [sottolineatura della
Corte].
Nel rispondere sul punto alle osservazioni critiche del CTP degli attuali appellanti, il CTU ha ribadito come a suo avviso “debba essere necessariamente parametrata all'effettiva percentuale di capitale sociale ceduta anche la franchigia di cui al punto (iv), prevista solo indicativamente nel valore massimo di € 5 milioni pari alla valorizzazione data dai Mandanti al 100% delle quote sociali”; una diversa ricostruzione porterebbe a determinare una quantificazione della commissione di successo “anche pari ad un importo negativo (cioè inferiore allo zero), il che pare senza dubbio illogico trattandosi di un incarico avente ad oggetto, comunque, un'articolata attività da parte di TR
e che per giungere alla ricostruzione “che ammetta la possibilità di negare integralmente a TR qualsivoglia corrispettivo, pur avendo questa adempiuto al mandato nei termini già sopra Con riferiti a fronte della cessione del 60% delle quote sociali di sia necessaria una chiara ed espressa volontà delle parti in tal senso (mancante nel caso di specie), in quanto ciò di fatto implicherebbe TR da parte di l'assunzione di un incarico anche potenzialmente a titolo gratuito” [sottolineatura della Corte].
pagina 15 di 27 Sulla base di questa interpretazione della clausola 3.2 dell'incarico sul “Valore della Transazione”, in relazione al quale verificare la sussistenza del diritto di TNA alla commissione per l'attività di assistenza svolta ai fini della conclusione dell'AQ in data 6 aprile 2021, il CTU ha così risposto ai quesiti:
“Lo scrivente ritiene, per tutto quanto osservato al paragrafo n. 7 e seguenti: che possano dirsi effettivamente maturati i presupposti per riconoscere il compenso pattuito con TNA;
che il Valore TR della Transazione ed il compenso da riconoscere a già liquido, certo ed esigibile alla data della richiesta di pagamento, è determinabile in € 1.452.400.= (importo al netto della franchigia di
€ 3.000.000.=, pari al 60% dell'importo di € 5.000.000.= di cui al punto 3.2, (iv) della Lettera di TR incarico), e la relativa commissione del 30% spettante a al netto della commissione del 4% concordata con l'Avv. Bassoli (calcolata sulla medesima base imponibile) ammonta a complessivi
€ 377.624.= oltre IVA” [sottolineatura della Corte].
Con l'ordinanza ex art. 186 quater cpc oggetto d'appello, il Tribunale ha aderito alle conclusioni del CTU, senza alcuna motivazione;
nella presente fase le questioni discusse in primo grado- non esaminate nell'ordinanza- sono state ribadite dai signori e con l'appello principale, da Pt_1 CP_1
TR con l'appello incidentale.
2.2.1- Ad avviso della Corte, è fondato il secondo motivo d'appello dei signori e i Pt_1 CP_1 quali censurano l'ordinanza per aver (implicitamente) aderito all'interpretazione “sistematica” TR TR delle clausole dell'incarico relative alla commissione di successo, sostenuta da e posta dal CTU a fondamento delle sue conclusioni.
Secondo questa interpretazione- non letterale- dell'art. 3.2, nel caso di Transazione avente ad oggetto la cessione non dell'intero capitale sociale di ma solo di una percentuale purché di CP_9 maggioranza e conforme alla proporzione 100% = €5M, anche la c.d. franchigia ovvero il Target di € 5.000.000 si dovrebbe parametrare alla percentuale di capitale ceduta dai soci in esecuzione dell'AQ del 6 aprile 2021.
L'art.
3.2 dell'incarico definisce “Valore della Transazione”- ai fini del calcolo della commissione TR dovuta a ai sensi del precedente punto 3.1- il risultato della somma algebrica delle componenti elencate: tre di segno positivo (i- Posizione Finanziaria Netta della Società “moltiplicata per la percentuale di capitale ceduta”, ii- valore di cessione delle azioni o quote, oltre ad eventuali diritti put&call, earn out, dividenti straordinari e altri pagamenti differiti, iii- ammontare delle risorse finanziarie immesse nella società) e una di segno negativo: “€5.000.000, considerati con segno negativo”.
Nell'ipotesi di cessione di una parte soltanto del capitale di DS, la clausola commisura espressamente alla percentuale oggetto di cessione la prima componente di segno positivo (PFN); per la componente di segno negativo- € 5.000.000- il testo letterale della clausola non prevede una pagina 16 di 27 riduzione in proporzione alla percentuale di capitale ceduta;
secondo la lettera della clausola, la componente di segno negativo €.5.000.000 è fissa, a prescindere dal fatto che la Transazione abbia ad oggetto l'intero capitale di DS oppure una percentuale.
Secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte in tema d'interpretazione dei contratti, “il carattere prioritario dell'elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti” (Cass. n. 16181/2017) e, pertanto,
“assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti” (Cass. Ord. n. 13595/2020; Cass. Ord. n. 20294 /2019).
In sintesi, “nell'interpretazione del contratto il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale” (Cass. n. 31811 del 10/12/2024;
Cass. n. 29288 del 13/11/2024).
Alla luce di queste regole ermeneutiche si deve confermare l'interpretazione letterale della clausola dell'art.
3.2 sulla c.d. franchigia fissa di € 5.000.000, il cui superamento è il presupposto oggettivo TR della commissione di successo spettante a a prescindere dalla quota di capitale oggetto di cessione.
Sul punto valgono le seguenti considerazioni.
- Gli appellanti hanno evidenziato che, nell'ambito del contraddittorio tecnico col CTU, il loro CTP ha rilevato che la commissione nella percentuale del 30% del “Valore della Transazione” prevista TR nell'incarico è “totalmente fuori mercato se la franchigia viene applicata in modo “parcellizzato” e in percentuale alla quota di capitale ceduto, anziché al raggiungimento di un incasso complessivamente pari a oltre 5 milioni di euro, come appunto richiederebbe la lettera della previsione di cui all'art.
3.2 dell ”; “in proposito Pt_4 devono essere tenute presenti – in quanto fatto noto a tutti gli operatori del mercato – le commissioni di mercato applicate per affari di questo genere e risultanti, ad esempio, dalla ricerca
“M&A Fee Guide 22/23” di Firmex” (allegata dal CTP); “Alla pagina 14 della Guida si può ben vedere che, per affari intorno ai 5 milioni di dollari, il 91% delle commissioni di successo contrattualizzate sono state pari al 6% o inferiori e solo il 4% delle commissioni di successo contrattualizzate sono state superiori all'8%” (cfr. allegato 21 alla CTU).
Questo dato tecnico rilevato dal CTP degli appellanti non è stato smentito dal CTU (e neanche dal
CTP dell'appellata). pagina 17 di 27 Ad avviso della Corte, il fatto che nell'incarico sia stabilita una commissione di successo in favore TR di ben al di sopra di quelle in uso nel mercato di riferimento per analoghe Transazioni nel settore delle acquisizioni societarie (30%, a fronte di commissioni pari al 6%-8%), è espressione dell'effettiva volontà delle parti di subordinare il riconoscimento della commissione di successo in TR favore di al presupposto di un incasso, in favore dei soci, complessivamente pari ad oltre 5 TR milioni di euro in forza della Transazione perfezionatasi a seguito dell'attività di come letteralmente previsto dall'art.
3.2 dell'incarico rispetto alla componente negativa fissata in €
5.000.000 per il calcolo del Valore della Transazione.
- Anche l'interpretazione complessiva delle clausole 3.2 e 3.4 porta a confermare che il presupposto TR del diritto alla commissione di successo spettante a è il superamento del Target Price fisso di € 5.000.000, a prescindere dalla quota di capitale sociale oggetto della cessione prevista nella
Transazione.
Secondo la clausola 3.4. dell'incarico, la commissione del 30% sarà “dovuta” al perfezionamento della Transazione di cui al punto 3.2.; la clausola 3.4 ribadisce che, nel caso di valore della transazione “realizzato” in parte in un momento successivo al perfezionamento del contratto (es. earn out, com'era previsto nell' AQ), la porzione di commissione relativa a tale parte del Valore TR della Transazione sarebbe corrisposta a al momento della sua “effettiva realizzazione”.
Il diritto alla commissione del 30% era quindi condizionato al fatto che e CP_1 Pt_1 conseguissero dalla un incasso superiore ad euro 5.000.000,00, mentre l'esigibilità Parte_3
TR integrale della commissione di era prevista entro il termine di 12 mesi dal perfezionamento della transazione, a prescindere dalla data stabilita per i pagamenti dell'acquirente (punto 3.4).
- Dalla condotta dei soci e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, non si Pt_1 CP_1
TR desume il riconoscimento della spettanza della commissione di successo come calcolata da in relazione all'AQ stipulato in data 6 aprile 2021. TR L'appellata si riferisce all'e-mail “del 13/05/21 (doc. 8, fascicolo di I grado )” [in realtà e-mail in TR data 11 maggio 2021], in cui il Sig. si rendeva disponibile verso la ad “anticipare il 40% CP_1 subito e pagare il restante in due tranches, una il 16 aprile 2022 e una il 16/04/2023”. L'appellata sostiene che con tale e-mail non avrebbe mosso alcuna contestazione in merito alla debenza della CP_1
TR commissione ed all'ammontare delle somme reclamate dalla “ma anzi riconoscendone espressamente la spettanza”. TR In realtà, gli appellanti hanno documentato che tale e-mail fa seguito alla richiesta di di pagamento della commissione con e-mail in data 6 aprile 2021 in vista della stipulazione dell'AQ, come calcolata nel conteggio allegato. Nell'email di accompagnamento dell'avviso di fattura pro forma afferma anche: “Pensiamo che la struttura dell'accordo possa essere ri-configurata per tutta la parte di spettanza con una struttura che vede (o altro veicolo) equity partner contrattuali CP_2 CP_2 pagina 18 di 27 di e fino al 2030 (considerando la finestra più lunga per l'esercizio della put da parte di Pt_1 CP_1
” (cfr. doc. 18 appellanti). CP_1
TR Gli appellanti hanno evidenziato che, in sostanza, con tale e-mail aveva proposto ai Sigg.
e di divenire loro “soci contrattuali” con diritto di percezione del 30% degli utili Pt_1 CP_1
di esercizio percepiti dagli odierni appellanti, senza in alcun modo partecipare al rischio d'impresa.
Gli appellanti si sono rivolti al commercialista di fiducia, dr. per un parere sulla Per_2
TR proposta di (doc. 19). In data 26.4.2021 il sig. ha inviato un'e-mail all'Avv. Castellini e CP_1
TR al Sig. di esponendo le proprie ragioni riguardo alle questioni insorte fra le parti CP_10
TR circa la commissione richiesta da “nell'ottica di condividere le posizioni e trovare una sintesi” sugli TR argomenti discussi nell'incontro in data 6 aprile 2021 con (doc. 27): “come in tutti i contratti di questo tipo la success fee è calcolata sull'Enterprise Value e non sull'Equity Value. E in questo senso il contratto che ci lega è inequivocabile, giustamente. Per questo motivo i dividendi distribuiti prima della cessione certamente non TR concorrono a formare il calcolo delle commissioni . [Il Dott. Ha espresso dubbi molto forti sulla Per_2 possibilità di comprendere nel prezzo i dividendi futuri, che non sono parte della transazione di vendita ma sono legati alla governance futura della società. Ha poi espresso delle perplessità sul possibile computo nel prezzo delle put in quanto non automatiche ma pesantemente condizionate da eventi futuri, alcuni dei quali legati alla nostra vita lavorativa e che quindi necessiterebbero di una regolamentazione che non è presente nell'accordo sottoscritto. Infine, non secondario, il tema del pagamento della success fee al raggiungimento dei 5 milioni e il prezzo da noi pagato per acquistare le quote dei soci minori” [sottolineatura della Corte].
All'email del 26.4.2021, il Sig. ha risposto esponendo la propria posizione sui vari punti CP_10 in discussione, aprendosi al confronto: “Terra Nova Advisors ha conteggiato in modo corrispondente al contenuto letterale del mandato e in buona fede le commissioni di successo spettanti in base allo stesso. Se ci sono errori di calcolo o dimenticanze è aperta ad ogni forma di dialogo” (doc. 28 appellanti). TRoparte_2
Nella prospettiva di un'auspicata intesa conciliativa va, quindi, intesta la risposta del sig. con CP_1
e-mail 11 maggio 2021 (doc. 8 appellata, doc. 29 appellanti): “Non essendo un tecnico cerco di sintetizzare la situazione. Il valore della vendita è di € 6.525.000€. La provvigione da corrispondervi, al netto di quanto già versato all'avv. Bassoli è pari ad € 396.500,00 da versarvi al superamento dell'incasso dei 5.000.000€. Detto questo siamo disposti ad anticiparvi il 40% subito e pagare il restante in due tranches, una il 16 aprile 2022 e una il 16 aprile 2023” [sottolineatura della Corte]. TR Non si tratta, quindi, del riconoscimento della commissione come richiesta da ma di una proposta conciliativa dei sig. e in una fase in cui erano già emerse difficoltà circa Pt_1 CP_1
l'interpretazione tecnica della clausola 3.2 sulla commissione di successo da calcolare rispetto ad un
Accordo Quadro molto complesso, proiettato nel futuro con opzioni “put” dei soci da esercitare pagina 19 di 27 Con in un arco temporale dal 2027 al 2028, a condizione che conseguisse determinati risultati economico-finanziari da verificare sulla base dei bilanci di esercizio 2025- 2026-2027-2028.
L'oggettiva difficoltà nel calcolare la commissione per TNA in base all'incarico rispetto all'Accordo
Quadro del 2021, ha reso necessario per il Giudice il ricorso ad una CTU, nella quale è stato sviluppato un ampio contraddittorio fra il Consulente d'Ufficio e i CTP.
La proposta di e inviata con e-mail 11 maggio 2021 (doc. 8 appellata) non assume, CP_1 Pt_1
TR quindi, il significato “confessorio” del riconoscimento del compenso allegato da e, peraltro, nella loro proposta i sig. e hanno ribadito il presupposto dell'incasso della c.d. Pt_1 CP_1 franchigia di € 5.000.000,00. TR La proposta è stata rifiutata da con e-mail del Sig. in data 13 maggio 2021 “Caro CP_10
riscontriamo la Tua che non condividiamo in nulla” (doc. 8 appellata). CP_1
**** TR In conclusione, ad avviso della Corte l'esame complessivo delle clausole dell'incarico in data
14 gennaio 2021, porta a ritenere che il presupposto del diritto alla commissione prevista all'art.
3.2 sia il perfezionamento di una Transazione che comporti la cessione anche solo della maggioranza delle azioni della Società nel rispetto della proporzione 100% = €5M (v. premesse e art. CP_9
3.2. sulla PFN), purché tale operazione sia idonea a soddisfare l'interesse dei Mandanti a conseguire un incasso superiore al Target Price di euro 5.000.000,00.
Questo regolamento del contratto d'opera professionale è valida espressione dell'autonomia negoziale delle parti, che hanno subordinato ad un predeterminato risultato economico (valore della Transazione superiore all'importo di € 5.000.000) il diritto del professionista al compenso, previsto in una misura percentuale ben superiore a quella in uso nel settore dell'Advisory finanziaria.
2.2.2.- Ciò posto, la Corte rileva che il CTU ha verificato che in base all'AQ del 6 aprile 2021, i signori e hanno conseguito il prezzo di cessione pattuito per il 60% della Pt_1 CP_1 partecipazione pari a € 3.914.800 (pag. 73), oltre all'importo di € 537.600,00 pari al 60% del dividendo deliberato il 29.03.2021 (pag. 94). TR La Corte condivide il rilievo del CTU, in risposta al CTP di secondo cui solo il 60% del dividendo straordinario deliberato il 29.03.2021 concorre alla formazione del Valore della
Transazione, in quanto il restante 40% del dividendo è stato percepito dai soci e in CP_1 Pt_1 virtù della partecipazione di minoranza rimasta in capo agli stessi.
Secondo le accurate verifiche tecniche del CTU, le somme incassate dagli appellanti a seguito dell'AQ ammontano, quindi, all'importo complessivo di euro 4.452.000,00 (3.914.800+ €
537.600,00), che è inferiore alla c.d. franchigia di € 5.000.000,00.
La conclusione non muterebbe neppure secondo la tesi dell'appellata, secondo cui il dividendo speciale deliberato il 29.03.2021, pari ad euro 896.000,00, dovrebbe essere conteggiato al 100%% pagina 20 di 27 nella base imponibile del Valore della Transazione, considerato che comunque le somme incassate dagli appellanti a seguito dell'AQ non supererebbero la c.d. franchigia di € 5.000.000 (prezzo di cessione pattuito per il 60% della partecipazione pari a € 3.914.800 + 100% dividendo speciale di
€ 896.000,00 = € 4.810.800).
In definitiva, non risulta superata la c.d. franchigia o Target di € 5.000.000 e, di conseguenza, non
è maturato il diritto di TNA al compenso di successo previsto dall'art. 3 dell'Incarico del
14/1/2021.
Ne consegue l'accoglimento del secondo motivo dell'appello principale di e il rigetto Pt_1 CP_1
TR dell'appello incidentale di sub 2.1.
TR 3)- ha proposto appello incidentale anche per “assenza di pronuncia nel provvedimento TR di I grado in relazione alla domanda relativa agli ulteriori importi dovuti alla . TR allega che in base all'AQ in un primo momento gli odierni appellanti hanno ceduto il 60% del capitale di ed in un secondo momento- mediante l'esercizio di opzioni put riconosciute CP_9
a loro favore dal contratto avrebbero dovuto cedere il restante 40% delle quote. Pt_7
TR In forza dell'incarico del 14 gennaio 2021 avrebbe dovuto percepire la commissione di successo pari al 30% oltre IVA su qualsiasi somma introitata dai sig.ri e al Pt_1 CP_1 superamento del prezzo di vendita della fissato ad Euro 5.000.000,00; data la CP_5 previsione nel contratto di compravendita dell'acquisto frazionato della totalità delle partecipazioni TR sociali in due momenti separati, restava in attesa che la condizione sospensiva per l'esigibilità della seconda parte dei compensi si avverasse. Nel corso della CTU è emerso, invece, che i sig.ri e avevano venduto il residuo 40% della , con una condotta di “mala Pt_1 CP_1 CP_5
TR fede”, per vanificare il diritto di alla maturazione di ulteriori compensi;
in data 29.06.2023 il
Sig. ha ceduto la propria partecipazione del 20% nel capitale sociale di DS a CP_1 Parte_9 al prezzo di € 200.000, in data 24.07.2023 il Sig. ha ceduto la propria
[...] Pt_1 partecipazione del 20% nel capitale sociale di DS a al prezzo di € 200.000. Parte_9
L'appellata ha dedotto che, quindi, subito dopo l'assunzione dell'incarico del CTU, in data
12/06/2023 veniva deliberato dal CdA di l'acquisto delle quote residue di Parte_9
e “per la risibile somma pari ad Euro 400.000,00”; “La valorizzazione pari ad Euro CP_1 Pt_1
2.710.673,00 del 40% delle quote della è infatti coerente con le opzioni put CP_5 riconosciute agli appellanti dall'accordo quadro che attribuivano alle residue quote pari al 40% il prezzo di Euro 2.000.000,00”.
L'appellata ha concluso: “Tale compravendita, condotta evidentemente in perfetta malafede e sottaciuta alla TR
che ne ha avuto contezza solo nel corso della CTU, ha determinato l'impossibilità di avverarsi della condizione CP_ sospensiva legata all'esercizio delle opzioni put previste nel contratto quadro tra e con Pt_1 Parte_2 pagina 21 di 27 TR la conseguente ingente perdita di profitto a carico della che – ai sensi del contratto per cui è causa – avrebbe maturato l'ulteriore parte di compenso sul complessivo valore della Transazione”. TR Per il compenso di successo ha formulato in primo grado e reiterato in appello, domanda di condanna degli attuali appellanti al pagamento di tutte le ulteriori somme “che matureranno in favore di da calcolarsi sui corrispettivi che sono stati e/o che verranno TRoparte_2 incassati dai convenuti in forza dell'Accordo Quadro sottoscritto con in data 6/4/21 Parte_2
Part a titolo di put e/o dividendi e/o Earn /o compensi anche manageriali e/o altro”.
In relazione al mancato avveramento della condizione sospensiva, l'appellata ha richiamato l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 21427 del 6/07/2022, deducendo che i sig.ri e CP_1
TR
al fine di contenere l'esborso a cui sono tenuti in forza del contratto con la – senza Pt_1 rispettare le pattuizioni contrattuali previste nell'accordo quadro con – “hanno venduto Parte_2
(o fatto credere di aver venduto) le proprie residue quote ad un prezzo irrisorio rispetto al valore delle stesse”, con un comportamento di malafede.
Anche per le modalità con le quali la circostanza è stata taciuta alle parti in causa ed al CTU, secondo l'appellata si è maturato in suo favore il diritto al pagamento del compenso “come se la clausola sospensiva si fosse avverata, applicando la c.d. fictio juris di cui all'art. 1359 c.c.”, quanto meno per ottenere una integrazione rispetto a quanto già versato dai sig.ri in forza di ordinanza Pt_1 CP_1 ex 186 quater cod. proc. civ. di ulteriori Euro 186.692,298 oltre iva.
L'appellata ha affermato, infine, che avrebbe diritto a poter calcolare la propria percentuale di compenso “anche sugli ulteriori pagamenti ricevuti dai sig.ri e diversi dal pagamento Pt_1 CP_1 delle quote sociali, riconducibili alla ”, ma ciò non le è stato consentito in primo grado Parte_3 sia perché le parti convenute “hanno omesso di fornire la documentazione attestante tutte le somme effettivamente da loro percepite a titolo di earn out, contratti di management, benefit aziendali etc.”, sia perché il Giudice ha ingiustamente ed erroneamente respinto l'istanza ex art. 210 cod. TR proc. civ. formulata dalla reiterata in questa sede, volta a conoscere il reale valore della al fine di conteggiare il compenso dovuto dai convenuti ai sensi di contratto. Parte_3
3.1- Sul motivo d'appello incidentale gli appellanti hanno replicato che l'Accordo Quadro prevedeva un meccanismo molto articolato, che era funzionale a conseguire una valorizzazione e un incasso complessivo assai superiore ad Euro 5.000.000. L'iniziale Entreprise Value di CP_5
era pari ad Euro 6.500.000,00 ma poi, grazie ai meccanismi previsti dall'Accordo Quadro,
[...] quali: (i) il pagamento di una seconda tranche del prezzo relativo alla iniziale cessione della quota del
60% del capitale di , (ii) il pagamento di un corrispettivo aggiuntivo in relazione alla CP_5 cessione iniziale (c.d. Earn-out); (iii) le opzioni di vendita relative al restante 40%, si sarebbe dovuto raggiungere un incasso ancora superiore all'importo di Euro 6.500.000. Il diritto a percepire i pagamenti sub (i) e (ii) e il diritto ad esercitare le opzioni di vendita di cui al punto (iii), erano pagina 22 di 27 tuttavia subordinati al verificarsi di condizioni legate a parametri economici e finanziari molto elevati. Gli appellanti hanno rilevato che il CTU ha accertato che nessuna delle condizioni previste dall'Accordo Quadro è stata raggiunta a distanza di circa tre anni dalla stipulazione;
la performance economico-finanziaria di non è affatto migliorata a seguito della cessione e CP_5 all'integrazione nel Gruppo Se.sa., “anzi è vero drasticamente il contrario, come emerge con molta chiarezza dai bilanci analizzati dal CTU”. Gli appellanti hanno ribadito le osservazioni del proprio
CTP basate sui bilanci;
al 31 dicembre 2020, anno precedente la cessione, aveva CP_5 fatturato circa Euro 4.100.00,00 con un Ebitda di Euro 1.300.000,00, mentre, dal bilancio
2021/2022 risulta un fatturato di Euro 3.400.000,00 con un Ebitda sceso a circa Euro 900.000,00, fino ad arrivare al bilancio 2022/2023 con un fatturato di circa Euro 2.400.000,00 ed un Ebitda ulteriormente sceso a neanche Euro 100.000,00.
Gli appellanti hanno contestato, quindi, l'asserita malafede per aver venduto al prezzo di € Con 400.000,00 il restante 40% del capitale di el 2023, in quanto all'epoca già sussistevano “chiari e lampanti indizi sul fatto che negli anni successivi alla cessione delle restanti partecipazioni pari al 40% del capitale di (ricordiamo che i diritti opzione sarebbero maturati solo negli anni 2027-2030) le condizioni legate CP_5 alla crescita e al radicale aumento della redditività della stessa non si sarebbero in nessun caso avverate. CP_5
Peraltro, controparte non si è mai preoccupata – in alcun modo – di argomentare alcunché in contrario”.
Al riguardo gli appellanti hanno altresì evidenziato che la possibilità di cedere il 40% capitale sociale di era prevista dall'art. 12 dello stesso Accordo Quadro, laddove è stabilito: “le Parti CP_5 si obbligano irrevocabilmente a mantenere la proprietà delle quote vantante nel capitale sociale di sino al 31.12.2030, salvo atti successori mortis causa o deroga definita di comune CP_5 accordo …”. Già nel 2023 i Soci “hanno visto svanire ogni prospettiva di futura e migliore valorizzazione della loro partecipazione di minoranza pari al 40%, stante l'impossibilità di raggiungere gli ambiziosi obiettivi che stanno alla base della previsione delle condizioni cui è stato subordinato l'esercizio delle put relative al restante 40%” e
“hanno dunque concordato che il gruppo Sesa avrebbe rilevato sin da subito la loro partecipazione al fine di evitare, per il futuro, di dover intervenire anche patrimonialmente, qualora fosse stato il caso di deliberare aumenti di capitale
a copertura delle perdite. Sono stati quindi firmati due contratti di compravendita, con cui, rispettivamente, il Sig. CP_ e il Sig. hanno ceduto le proprie residue partecipazioni a valorizzando Pt_1 Parte_9 la società cinque volte l'Ebitda 22/23 più le giacenze di banca della società (PFN), come da formula di cui all'art.
5.3 (I) (a) dell'Accordo Quadro, per mezzo di n. 2 atti di cessione per Euro 200.000,00 ciascuno”.
Gli appellati si sono opposti all'istanza ex art. 210 cpc, in quanto meramente esplorativa, irrilevante e in parte inammissibile in appello per la novità della richiesta di ulteriori documenti.
****
3.2- La Corte osserva che l'Accordo Quadro del 6 aprile 2021 stipulato dai signori e CP_1 Pt_1
Con con e Sesa S.p.a. per la cessione delle quote sociali di disciplinava, tra l'altro, Parte_5 pagina 23 di 27 Con la cessione del 60% delle quote di l prezzo di € 3.914.800 e la pattuizione di diritti di opzione in favore dei due soci cedenti, con scadenza negli anni 2027 e 2028, per la successiva cessione del restante 40% del capitale sociale al verificarsi di determinate condizioni.
Il CTU ha evidenziato che il diritto di opzione a favore dei soci cedenti, con previsione del diritto Pa di vendere in favore di e il conseguente obbligo di quest'ultima di acquistare, la restante quota Con del 40% del capitale sociale di era sottoposto ai seguenti termini: quota 20% con Pt_1 opzione esercitabile per il periodo 1.08.2027-31.10.2027 a condizione che DS conseguisse al
30.04.2027 determinati risultati economico-finanziari da verificare sulla base dei bilanci di esercizio
2025-2026-2027; quota 20% Politi con opzione esercitabile 1.08.2028-31.10.2028 a condizione che
DS conseguisse al 30.04.2028 determinati risultati economico-finanziari da verificare sulla base dei bilanci di esercizio 2026-2027-2028.
Il CTU ha rilevato che “per entrambe le fattispecie, il relativo prezzo di vendita della quota oggetto di opzione viene determinato sulla base di un moltiplicatore che considera l'EBIDTA medio annuale riferito, tuttavia, ad annualità ancora non verificatesi, in quanto relative ad esercizi successivi al 2025, e la Posizione Finanziaria Netta della Società per le annualità rispettivamente del
2027 e del 2028”.
L'Accordo Quadro è stato quindi strutturato in due distinte fasi: una prima cessione del 60% del capitale sociale, contestuale alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro ed una successiva cessione del restante 40%, suddivisa in due separati momenti (2027 e 2028), condizionata quantomeno al 2025.
Di fatto i signori e nel corso del giudizio di primo grado hanno ceduto le restanti CP_1 Pt_1 quote pari al 40% del capitale sociale in favore di società riconducibile Parte_9 al medesimo gruppo di con atti stipulati in data 30.06.2023 e 24.07.2023 Parte_5 registrati in Camera di Commercio, rendendo definitivamente impossibile l'esercizio delle opzioni put ex artt. 13 e 14 dell'AQ.
Ad avviso della Corte, questa condotta degli appellanti non concretizza un'ipotesi dell'inadempimento dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione sospensiva ai sensi dell'art. 1358 c.c. (secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 21427/2022 citata dall'appellata), né un comportamento di mala fede presupposto della "fictio" di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c.
I signori e hanno ceduto il restante 40% del capitale, prima della scadenza del termine CP_1 Pt_1 per le opzioni put, secondo la facoltà espressamente prevista dall'art. 12 dell'AQ: “le Parti si obbligano irrevocabilmente a mantenere la proprietà delle quote vantate nel capitale sociale di sino al CP_5
31.12.2030, salvo atti successori mortis causa o deroga definita di comune accordo …”.
Non risulta, poi, che questa cessione sia stata posta in essere dagli attuali appellanti con la dolosa finalità di vanificare il diritto al compenso di TNA. pagina 24 di 27 Al riguardo gli appellanti hanno dedotto che la scelta imprenditoriale di anticipare la vendita della quota residua del 40% del capitale di DS- col consenso della controparte dell'Accordo Quadro- è dipesa dai risultati deludenti dei bilanci 2021 e 2022 che già smentivano la previsione dell'AQ circa un percorso di crescita della società fino alla scadenza- negli anni 2027 e 2028- dei diritti di opzione in favore dei due soci cedenti.
Gli appellanti hanno richiamato i rilievi del loro CTP secondo cui, dopo la cessione del 60% al Con gruppo Sesa, nessuna sinergia di on il era stata avviata dalla controllante ad oltre CP_11 due anni dall'ingresso nella compagine azionaria e la perdita del maggiore cliente ( ) aveva CP_12 portato ad una riduzione “drammatica” del fatturato e ad una vistosa contrazione dei risultati economici della società, in termini di redditività; dai bilanci prodotti risultava, infatti, che
[...] al 31 dicembre 2020, anno precedente la vendita, aveva fatturato circa 4,1 milioni di CP_5 euro con un ebitda di circa 1,3 milioni di euro, per passare col bilancio 21/22 ad un fatturato di circa 3,4 milioni con un ebitda di circa 0,9 milioni fino ad un bilancio 22/23 con fatturato di circa
2,4 milioni e un ebitda di neanche 0,1 milioni”; di fronte a questa situazione economica, in assenza di interventi del controllante gruppo Sesa finalizzati alla crescita di DS in termini di redditività e fatturato, i soci e hanno visto svanire ogni prospettiva di futura valorizzazione della CP_1 Pt_1 loro partecipazione di minoranza pari al 40%, per l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi che stavano alla base della previsione delle condizioni cui era subordinato l'esercizio delle put relative al restante 40%, tra le quali un Ebitda di 1,5 milioni di euro medio nei due esercizi precedenti l'esercizio della put. Il CTP degli appellanti ha concluso che, per questo, i soci avevano concordato col di cedere subito la loro partecipazione di minoranza per evitare in futuro “di dover CP_11 intervenire anche patrimonialmente, qualora fosse stato il caso di deliberare aumenti di capitale a copertura perdite”.
Queste allegazioni tecniche, esposte dagli appellanti sulla base dell'analisi di dati di bilancio, non sono state smentite dall'appellata nel contraddittorio tecnico del loro CTP.
Si deve concludere che la cessione da parte dei signori e del 40 % della quota del CP_1 Pt_1 capitale di DS in corso di causa è stata motivata non già da un intento emulativo nei confronti di TR
vale a dire dalla finalità di pregiudicarne il diritto al compenso previsto dall'art. 3 dell'incarico, bensì da una scelta imprenditoriale degli appellanti loro consentita dallo stesso Accordo Quadro. TR In definitiva, non ha dimostrato circostanze oggettive dalle quali inferire che l'impossibilità di avveramento della condizione sospensiva legata all'esercizio delle opzioni put previste nell'Accordo Quadro in data 6 aprile 2021 tra e , sia dipesa da una CP_1 Pt_1 Parte_2
TR condotta di mala fede degli appellanti finalizzata a compromettere il diritto di al compenso di successo in base all'incarico in data 14 gennaio 2021.
pagina 25 di 27 Questa conclusione assorbe la rilevanza dell'istanza dell'appellata volta ad ottenere l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc di documentazione contabile attestante: quanto incassato ad oggi in relazione alla vendita delle quote di da parte dei sig.ri e l'entità dei CP_5 Pt_1 CP_1 dividendi distribuiti ai Soci di successivamente al 06/04/2021, l'entità dei compensi CP_5 annuali percepiti dai Sig.ri e in qualità di amministratori successivamente al Pt_1 CP_1
06/04/2021 attraverso l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi dei medesimi, l'accordo transattivo perfezionato dai sig.ri e con l'avv. Bassoli. Pt_1 CP_1
In particolare, l'istanza di ordine di esibizione- oltre che generica ed esplorativa- è irrilevante Con rispetto ai dividendi distribuiti ai Soci di uccessivamente al 06/04/2021 e ai compensi annuali percepiti dagli appellanti in quanto, come osservato dal CTU, i dividendi eventualmente distribuiti dopo la cessione del 60% delle quote di cui AQ comunque non possono rientrare nella definizione di “altri pagamenti differiti” prevista nella Lettera di incarico, perché non attengono al valore delle quote cedute, bensì afferiscono ai diritti patrimoniali dei Sig.ri e in quanto rimasti CP_1 Pt_1
Con soci di minoranza di (sino alla cessione delle quote residue) e non possono rientrare nella determinazione del valore della transazione neppure i compensi eventualmente percepiti dai Sig.ri e in virtù dell'accordo di management previsto nell'AQ, in quanto corrispettivo della CP_1 Pt_1 carica dagli stessi rivestita all'interno della società (pag. 80 CTU).
Da ciò discendono l'accoglimento del secondo motivo dell'appello principale e l'integrale rigetto dell'appello incidentale.
4)- In conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo dell'appello principale di e CP_1 Pt_1
TR e dell'integrale rigetto dell'appello incidentale di devono essere respinte tutte le domande TR proposte da nei confronti degli appellanti, con revoca dell'ordinanza d'ingiunzione di pagamento e condanna dell'appellata a restituire agli appellanti l'importo complessivo di Euro
573.649,11 pagato in esecuzione dell'ordinanza, oltre gli interessi legali dal versamento al saldo.
La Corte è, quindi, esonerata dall'esaminare gli ulteriori motivi d'appello principale proposti in via subordinata da e avverso l'ordinanza (omesso rilievo della qualità di Consumatori dei CP_1 Pt_1
Sigg. e determinazione del Valore della Transazione includendo il dividendo relativo CP_1 Pt_1 all'esercizio 2020 deliberato dall'Assemblea DS del 29.03.2021). TR Nel rapporto fra e ev'essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 306 cpc in CP_3
TR conseguenza della rinuncia di agli atti dell'appello incidentale nei confronti solo di
[...] già ad essa notificata e accettata da con spese compensate. CP_3 TRoparte_5 CP_3
5)- Per il principio della soccombenza, l'appellata dev'essere condannata a pagare agli appellanti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in base al valore della causa e all'attività difensiva in concreto svolta: per il primo grado in € 18.420,00 per compenso (parametri medi per la fase di studio e la fase introduttiva, parametri minimi per la fase istruttoria e la fase decisionale) pagina 26 di 27 oltre al rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014, CPA e IVA se dovuta;
per il grado d'appello in € 17.590,00 per compenso (parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, parametri minimi per la fase di trattazione dinnanzi all'Istruttore con estensione del contraddittorio ex art. 332 c.c. a già e minimi per la fase decisionale secondo il rito dell'art. 350 CP_3 TRoparte_5 bis cpc. Le spese della CTU in via definitiva vengono poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo, sull'appello proposto dai Sig. CP_1
e Sig. e sull'appello incidentale di avverso
[...] Parte_1 TRoparte_2
l'ordinanza d'ingiunzione di pagamento emessa ex art. 186 quater cpc dal Tribunale di Milano n.
2440/2024, pubblicata in data18.04.2024, così provvede:
I- in accoglimento dell'appello di e respinge tutte le domande Parte_11 CP_13 proposte nei loro confronti da e per l'effetto revoca l'ordinanza TRoparte_2
d'ingiunzione di pagamento emessa ex art. 186 quater cpc dal Tribunale di Milano n. 2440/2024;
II- respinge integralmente l'appello incidentale di TRoparte_2
III- per l'effetto condanna a pagare ai signori e l'importo TRoparte_2 Pt_1 CP_1 complessivo di Euro 573.649,11 versato in esecuzione dell'ordinanza, oltre gli interessi legali dal versamento al saldo;
IV- condanna l'appellata al pagamento in favore degli appellati delle spese processuali che liquida per il primo grado di giudizio in € 18.420,00 per compenso oltre al rimborso del 15% ex art. 2 DM
n. 55\2014, CPA e IVA se dovuta, per il grado d'appello in € 17.590,00 per compenso oltre il rimborso forfettario del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014, CPA ed IVA se dovuta, oltre alle spese della
CTU già liquidate dal Tribunale;
TR V- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
VI- dichiara estinto il processo nel rapporto fra e già TRoparte_2 CP_3 con spese compensate. TRoparte_5
Così deciso in Milano, Camera di Consiglio in data 1° ottobre 2025.
Presidente Relatrice
GH MO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa GH MO Presidente Relatrice
Dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera
Dr.ssa Roberta Nunnari Consigliera ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la ordinanza del Tribunale di Milano n. 2440/2024 pubblicata il 18/04/2024,
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BARLETTA Parte_1 C.F._1
ANTONINO, dell'Avv. STRANO GIUSEPPE e dell'Avv. CROBE RITA, in forza di delega in atti, elettivamente domiciliato presso lo Studio dei predetti;
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BARLETTA TRoparte_1 C.F._2
ANTONINO, dell'Avv. STRANO GIUSEPPE e dell'Avv. CROBE RITA, in forza di delega in atti, elettivamente domiciliato presso lo Studio dei predetti;
-APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante TRoparte_2 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. MUSUMECI MARCO elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
-APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio CP_3 P.IVA_2 dell'Avv. CALOSI ANDREA, elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
-APPELLATA
pagina 1 di 27 OGGETTO: “Mandato”.
CONCLUSIONI:
Per e Parte_1 TRoparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza od eccezione, così giudicare, -
In via principale, nel merito - riformare i capi dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. n. 2440/2024, resa inter partes dal
Tribunale di Milano, V Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Simonetta Scirpo – R.G. n. 50432/2021, TRoparte_ nella parte in cui il Tribunale di Milano ha condannato e in solido, al pagamento di Euro Parte_1
377.624 più IVA e più interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c., comma 4, dalla data della domanda giudiziale al saldo Cont effettivo, a favore di nonché al pagamento delle spese legali che liquida in Euro 16.293, oltre IVA e CPA e spese Cont generali al 15% a favore di e, per l'effetto, rigettare tutte le domande di accertamento e condanna proposte da
[...]
in quanto infondate in fatto e in diritto o comunque rigettare in tutto o in parte le domande TRoparte_2 [...] TRoparte per i motivi in atti e, sempre per l'effetto, condannare a pagare Euro 573.649,11, TRoparte_2
oltre interessi legali maturati e maturandi dal pagamento al saldo, o alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, a TRoparte_ favore dei Sigg. e in sede di ripetizione di quanto pagato in esecuzione dell'ordinanza ex Parte_1
art. 186 quater c.p.c. n. 2440/2024. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio nel merito”.
Per TRoparte_2
TRoparte_ In via principale, nel merito: - rigettare integralmente l'appello proposto dai sig.ri e In via Parte_1 incidentale, nel merito: i) riformare il provvedimento decisorio di I grado e per l'effetto condannare in via solidale la CP_3 TRoparte_ Cont già con i sig.ri e al pagamento di tutti gli importi dovuti alla in TRoparte_5 Parte_1 forza del contratto sottoscritto tra le parti in data 14/01/2021; ii) riformare il provvedimento decisorio di I grado riguardo Cont all'ammontare delle somme dovute alla a fronte del contratto sottoscritto in data 14/01/2021 nella misura di Euro
485.144,00 (oltre iva) in relazione alla sola prima fase di cessione delle quote (60%) nonché per l'effetto della fictio iuris ex TRoparte_ art. 1359 cod. civ. condannare solidalmente tra loro la già ed i sig.ri e CP_3 TRoparte_5 al pagamento dell'ulteriore importo pari ad Euro 186.692,298 (oltre iva) ovvero della maggiore o minore Parte_1 somma che risulterà in corso di causa, anche alla luce della richiesta esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. o che sarà ritenuta di giustizia dalla Corte;
iii) riformare il provvedimento decisorio di I grado e concedere l'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. Cont TRoparte_ civ. come richiesto dalla;
In ogni caso: - condannare i sig.ri e nonché la Parte_1 CP_3 già al pagamento, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, commi 1 e 3 cod. proc. civ. per TRoparte_5 aver agito introducendo il presente giudizio con mala fede o colpa grave. - In via istruttoria: i) ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli preceduti da “vero che”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I signori e convenuti in giudizio in primo grado da Parte_1 TRoparte_1 [...]
hanno proposto appello avverso l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. n. 2440/2024, TRoparte_2 pubblicata il 18.04.2024, emessa dal Tribunale di Milano nella causa R.G. n. 50432/2021 introdotta da nei confronti dei convenuti e e della convenuta TRoparte_2 Pt_1 CP_1 [...]
CP_5
pagina 2 di 27 Con l'ordinanza il Tribunale di Milano ha così statuito: “Condanna e TRoparte_1 Parte_1 in solido, al pagamento di euro 377.624 più iva e più interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma 4, dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo, a favore della soc. - Condanna altresì TRoparte_2 [...]
e in solido, al pagamento delle spese legali che liquida in euro 16.293,00 oltre iva cpa CP_1 Parte_1
CP_ e spese generali al 15% a favore della soc. . TRoparte_2
I FATTI OGGETTO DI CAUSA. TR (di seguito ha agito in giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano, TRoparte_2 chiedendo- previo accertamento del diritto al compenso maturato in forza dell'incarico del
14/1/2021- la condanna dei convenuti e in via TRoparte_1 Parte_1 TRoparte_5 solidale e/o alternativa tra loro, al pagamento della somma complessiva di € 505.851,02 a titolo di compenso maturato ai sensi dell'art. 3 dell'incarico a fronte dei corrispettivi già incassati dai convenuti in forza dell'Accordo Quadro sottoscritto con in data 6/4/21 o di altra Parte_2 somma accertata in giudizio ed altresì- previo accertamento del diritto di credito a titolo di compenso previsto all'art. 3 dell'incarico- la condanna dei medesimi convenuti, in via solidale e/o alternativa tra loro, al pagamento “di tutte le ulteriori somme che matureranno in favore di
[...] da calcolarsi sui corrispettivi che verranno incassati dai convenuti in forza TRoparte_2 dell'Accordo Quadro sottoscritto con in data 6/4/21 a titolo di put e/o dividendi Parte_2
e/o Earn Out e/o compensi anche manageriali e/o altro”, come descritti al punto 10 dell'atto di citazione, con riserva di quantificazione in corso di causa. TR A fondamento delle domande ha allegato quanto segue. è una TRoparte_2 merchant bank che opera nel settore del financial advisory e degli investimenti di private equity, che ha maturato una significativa esperienza nell'investimento di capitali in aziende caratterizzate da forte crescita, specie nel settore tecnologico e informatico, nel quale opera società di TRoparte_5 consulenza informatica all'epoca dei fatti di proprietà dei sig.ri. e Nel dicembre del Pt_1 CP_1
2020 i sig.ri e che avevano da tempo intenzione di vendere la propria società CP_1 Pt_1 [...]
TR
risultati vani alcuni tentativi con diversi advisors, entravano in contatto con tramite CP_5
TR gli Avv.ti Marco Bassoli e Avv. Bruno Castellini, individuando in l'advisor idoneo allo scopo TR di vendere con un target price pari ad euro 5.000.000,00. si era subito attivava CP_5 nella ricerca di un potenziale acquirente/ investitore fra selezionatissime controparti. In data
14/01/2021 i sig.ri e in proprio e per conto della avevano Pt_1 CP_1 TRoparte_5 sottoscritto il “mandato”, vale a dire l'incarico per l'assistenza in esclusiva della Società e dei soci TR della , conferito a “in qualità di consulente finanziario per la cessione dell'intero o della CP_5 maggioranza del pacchetto azionario (c.d. “Partecipazione”) ovvero dei beni materiali ed immateriali della Società ad un primario operatore del settore” (c.d. “Transazione”). In base all'art.
1.1. del contratto, l'incarico si articolava in due fasi: la Fase 1 prevedeva l'assistenza della Società e al management per la pagina 3 di 27 condivisione del set informativo necessario ai potenziali acquirenti per formalizzare un'offerta preliminare, comprese le attività di negoziazione con le potenziali controparti, con l'obiettivo di raggiungere o superare il target price di Euro 5.000.000,00 per la cessione del 100% delle quote, individuato dai mandanti come valore minimo al quale sarebbero stati interessati a finalizzare la per questa prima fase non era previsto alcun onere in capo alla Società e dunque Parte_3
TR nessun compenso in favore della la Fase 2 dell'incarico prevedeva la predisposizione delle TR attività volte alla definizione della Transazione. Nella Fase 2 avrebbe dovuto assistere i
Mandanti nell'analisi delle manifestazioni di interesse o delle offerte preliminari vincolanti ricevute TR e, qualora i mandanti avessero confermato la volontà di proseguire nelle trattative, li avrebbe assistiti anche nelle seguenti attività di advisory sell side: a) assistenza alla negoziazione della struttura della Transazione e dei termini definitivi della stessa, ivi incluso un eventuale term sheet, nonché nelle attività di due diligence da parte dei potenziali acquirenti;
b) assistenza nelle fasi di finalizzazione della transazione fino al closing. Per questa seconda fase, a differenza della prima, era previsto un compenso per la TNA “a success fee”, disciplinato all'art. 3 dell'incarico, intitolato “Commissioni e TR spese”. In particolare tale clausola prevedeva che la remunerazione di fosse basata su una commissione di successo nella misura del 30% (+ I.V.A., ove dovuta) del “valore della Transazione”, come definito al successivo art. 3.2) in base alla somma algebrica dei seguenti fattori: (i) posizione finanziaria netta della Società moltiplicata per la percentuale di capitale ceduta;
(ii) valore di cessione delle azioni o quote e/o attività o rami d'azienda trasferite e diritti put & Call, Earn Out e dividendi straordinari o altri pagamenti differiti in relazione alla Transazione;
(iii) ammontare delle risorse finanziarie immesse nella Società o sue affiliate in forma di aumento di capitale o altro strumento finanziario assimilato;
(iv) Euro 5.000.000,00 considerati con il segno negativo (somma, quest'ultima rappresentativa del target price fissato dai Mandanti per l'ipotesi di cessione dell'intero TR capitale sociale di ). Dal compenso di così determinato, doveva essere dedotto CP_5 quanto già corrisposto dai Soci all'Avv. Bassoli, a titolo di commissione di successo, calcolata sulla parte eccedente l'importo di euro 5.000.000,00. A titolo di esempio, riportato al punto 3.2 dell' , se il valore della Transazione fosse stato di Euro 6.000.000,00, il compenso spettante Pt_4 all''Avv. Bassoli sulla parte eccedente Euro 5.000.000,00 sarebbe stato pari al 4% e così Euro TR 40.000,00. Di conseguenza, il compenso della sarebbe stato pari al 30% sul milione eccedente
Euro 5.000.000,00 di target price, dedotto il 4% pari ad Euro 40.000,00 corrispondente alle competenze versate in favore dell'Avv. Bassoli, e così per un totale di Euro 260.000,00 (Euro TR 1.000.000,00 x 30% = 300.000,00 – 40.000,00= 260.000,00). In adempimento dell'incarico aveva svolto un'intensa attività, durata oltre quattro mesi, di valutazione dei soggetti potenzialmente interessati ad acquistare la società , con scambio di plurimi documenti e molteplici CP_5
pagina 4 di 27 informazioni;
questa attività portava alla conclusione dell'operazione, di concerto con i mandanti, sulla base dell'offerta pervenuta da e/o dalla controllante Sesa S.p.A. Parte_5
In data 6/04/2021 veniva quindi sottoscritto un Accordo Quadro tra Sesa S.p.A., Parte_5
Con (di seguito e i soci e per la cessione delle quote sociali
[...] TRoparte_5 Pt_1 CP_1
Con di L'Accordo Quadro disciplinava tra l'altro, in sintesi, quanto segue: la vendita da parte dei
Soci della DS a favore di , entro il 10/4/2021, di una prima partecipazione Parte_2 complessivamente pari al 60% del capitale sociale della DS (c.d. Prima Compravendita), al corrispettivo indicato all'art. 5.3, stabilito su una componente iniziale pari ad Euro 3.914.800,00
(poi rettificato nell'atto di Cessione Quote in Euro 3.916.196,72) e una componente futura variabile
(Prezzo Earn Out Digital Storm su Prima Compravendita — art. 5.3 — Il, lett. a, b), da calcolarsi in base ai margini di reddittività (Ebitda), attuale e futura, verificati con i dati di bilancio al
30/4/2023 e comunque non superiore a Euro 2.000.000,00; il rapporto di collaborazione tra la ed i soci e per la continuità operativa degli stessi, CP_5 Parte_1 TRoparte_1 formalizzato in un “Accordo di management”, con termine al 31/12/2027 per il primo ed al
31/12/2030 per il secondo, con compenso annuo previsto dall'art.
3.1 del contratto in questione di Euro 200.000,00 (costo aziendale massimo) per ciascuno dei Soci della DS, oltre rimborso spese e benefit;
la distribuzione in favore dei Soci della DS di un dividendo speciale, entro la data di perfezionamento della Prima Compravendita, per un importo massimo di Euro 900.000,00; la possibilità per i Soci della di cedere a l'intero ammontare delle quote di CP_5 Parte_2 partecipazione residue da loro detenute (c.d. Seconda Compravendita). L'Accordo Quadro prevedeva due opzioni di vendita, c.d. opzioni “put”, in favore dei Soci di da CP_5 esercitarsi discrezionalmente: la prima a favore di tra il 1/08/2027 ed il Parte_1
31/10/2027, in base alla quale aveva diritto di vendere a una ulteriore Pt_1 Parte_2 partecipazione pari al 20% del capitale sociale della;
la seconda a favore di CP_5 CP_1
da esercitarsi tra il 01/08/2028 e il 31/10/2028, in base alla quale lo stesso aveva diritto di
[...] vendere a una ulteriore partecipazione pari al 20% del capitale sociale di Parte_2 CP_5
; l'Accordo Quadro prevedeva a favore di entrambi i Soci, l'opzione di posticipare l'esercizio
[...] delle put al 2030, con probabile ulteriore incremento del relativo corrispettivo. L'Accordo Quadro prevedeva, infine, un meccanismo di distribuzione degli utili societari dopo la Prima
Compravendita tale da garantire ai sig.ri. e (divenuti, a seguito della Prima Pt_1 CP_1
Con Compravendita, soci di minoranza della un incasso nel tempo coerente con la verosimile Con crescita dei profitti della favorita dalle sinergie con il gruppo . TRoparte_7
TR ha quindi dedotto che, alla luce delle condizioni economiche previste nell'Accordo Quadro stipulato in data 6 aprile 2021, “può certamente dirsi che il “Valore della Transazione” abbia ampiamente superato il target price di Euro 5.000.000,00 previsto nell'Incarico, con conseguente pagina 5 di 27 TR diritto di di percepire il compenso del 30% sull'eccedenza”, dedotto il 4% del corrispettivo versato da e all'Avv. Marco Bassoli. Pt_1 CP_1
TR Al riguardo ha affermato: “E' infatti pacifico, in un'ottica di equità, correttezza e buona fede TR nell'interpretazione delle condizioni economiche dell' stipulato tra e i convenuti, che l'accettazione di Pt_4 questi ultimi dell'offerta di prevedeva condizioni di cessione dilazionate nel tempo- Parte_6
TR dovesse comportare la necessità di parametrare il compenso di , da calcolarsi sulla quota eccedente il target price, riallocando quest'ultimo nelle medesime proporzioni previste dall'accordo quadro per la cessione delle partecipazioni e l'incasso da parte dei soci di del relativo prezzo”. CP_5
TR ha concluso: “La “soglia” oltre la quale calcolare i compensi dovuti (prevista in Euro
5.000.000,00 in ipotesi di vendita del 100% delle quote della ) è stata logicamente CP_5 applicata in proporzione alla quota del 60% venduta con la Prima Compravendita (pari a €
3.000.000,00) per Euro 1.830.000,00 (3.000.000,00 x 61%) relativamente all'incasso del 61% del
Prezzo Base Digital - sub Art. 5.3 -par. I.a.i dell'Accordo Quadro (cfr. doc. 2). Resta da CP_5 applicare: i) una “soglia” di Euro 1.170.000,00 relativamente al futuro incasso del restante 39% del
Prezzo Base Digital Storm (Art.
5.3. par. I.a.ii) e Earn Out (cfr. doc. 2, sub Art.
5.3 par II); ii) una
“soglia” residua (pari a Euro 2.000.000,00) in relazione ai successivi trasferimenti del residuo 40% della partecipazione della regolata dalle put options (cfr. doc. 2, sub Artt. 13 e 14). CP_5
- I convenuti e hanno chiesto al Tribunale, in via pregiudiziale in rito di rigettare per Pt_1 CP_1
TR carenza d'interesse ad agire le domanda di accertamento e condanna proposte da relativamente a situazioni giuridiche meramente ipotetiche ed eventuali e, in via principale, di rigettare tutte le domande di accertamento e condanna proposte da in TRoparte_2 quanto infondate. Nel merito i convenuti hanno replicato alle allegazioni di controparte, affermando in sintesi quanto segue. TR La finalità dell'incarico conferito a in data 14 gennaio 2021 era chiaramente specificata all'art. 1.1: “I Mandanti hanno preliminarmente individuato un intorno di valori minimo ai quali sarebbero interessati a finalizzare una transazione pari a Euro 5.000.000 per il 100% della Società. Il presente incarico è finalizzato in particolare al perseguimento di opportunità di valorizzazione superiore al valore minimo sopra individuato”; la TR seconda fase dell'Incarico eventuale poiché subordinata alla presentazione di un'offerta preliminare da parte di un potenziale investitore, prevede poi un possibile compenso per TNA, concordato all'art. 3.1, consistente in una “commissione di successo” nella misura del 30% da calcolarsi esclusivamente sulla parte del “Valore della Transazione” superiore all'incasso di €
5.000.000,00 in sede di cessione delle partecipazioni ad un soggetto individuato anche con TR l'intervento di il “Valore della Transazione” è da definirsi sulla base della somma algebrica di alcuni addendi, specificati all'art.
3.2 dell'Incarico TNA, mentre il compenso è da corrispondersi solo in caso di “Perfezionamento” di un contratto di cessione, con ciò intendendo i seguenti atti: pagina 6 di 27 “(i) sottoscrizione e/o compravendita o (ii) permuta o scambio di azioni o quote ovvero (iii) cessione di attività o di uno o più rami d'azienda (ad esclusione del ramo immobiliare) della Società, restando inteso che qualora parte del Valore della Transazione sia realizzato in un momento successivo a quello del perfezionamento del relativo contratto (es. earn-out) la porzione di
TR commissione relativa a tale parte del Valore della Transazione sarà corrisposta a al momento
TR della sua effettiva realizzazione” (art.
3.4 dell'Incarico ; le parti hanno dato atto nell'incarico
TR a dell'esistenza del Mandato all'Avv. Bassoli e della commissione a quest'ultimo dovuta;
a tal
TR proposito le parti hanno concordato che dall'ammontare dovuto a dovesse essere dedotto quanto corrisposto a titolo di commissione all'Avv. Bassoli, da calcolarsi sulla parte eccedente l'importo di € 5.000.000,00. Pertanto: “A mero titolo di esempio, nell'ipotesi in cui il Valore della transazione fosse di € 6 milioni, le commissioni dovute in forza del Mandato MB sulla parte eccedente sarebbero pari a €40mila TR
= (1 milione x 4%). Conseguentemente, le commissioni dovute a sarebbero in tal caso pari a € 260mila =
(1 milione x 30%) - € 40.000]” (art.
3.2 dell'Incarico TNA). I convenuti ne hanno dedotto che tale esempio chiarisce che la base di calcolo della commissione dell'Avv. Bassoli (“Enterprise Value”) era TR identica a quella di (a meno dell'importo, con segno negativo, di 5 milioni di euro), “di modo TR che avrebbe potuto conseguire una commissione di successo solo se la Società avesse trovato una valorizzazione superiore a € 5.000.000,00 e ai Soci fossero stati riconosciuti diritti aventi un contenuto economico parametrato a tale valorizzazione secondo i termini che sarebbero stati stipulati nel contratto di cessione e comunque al realizzo dei relativi incassi”; sulla base di quanto TR disposto sub (iv) dell'art.
3.2 dell'incarico, il diritto di a ricevere la “commissione di successo”
(c.d. success fee) sarebbe maturato al raggiungimento del Target a seguito di una valorizzazione superiore al minimo garantito pari a € 5.000.000,00; l'art.
3.2 dell'incarico dispone che il “Valore della Transazione” deve essere calcolato sulla base di una somma algebrica che tiene conto di alcuni valori e di un coefficiente negativo di € 5.000.000,00, stabilito ai fini del raggiungimento del Target
e, quindi, è evidente che la commissione di successo risulta dovuta solo nell'eventualità in cui la TR suddetta somma algebrica dia risultato positivo;
l'incarico a contiene a pag. 1 una definizione di “Transazione” che fa riferimento alla “cessione dell'intero o della maggioranza del pacchetto azionario … ovvero dei beni materiali ed immateriali delle Società ad un primario Operatore del settore”; qualunque fosse la struttura dell'operazione di cessione” il Target può dirsi raggiunto solo da una sua valorizzazione superiore a € 5.000.000,00 senza alcuna possibilità di “adattare” il raggiungimento del Target in proporzione dell'effettiva percentuale di capitale sociale ceduto”. Nella comparsa di risposta in data
27 aprile 2022, in primo grado i soci hanno eccepito che, in base all'Accordo Quadro Pt_1 CP_1 del 6 aprile 2021 tutto ciò che fino ad allora avevano conseguito in relazione alla cessione del 60% delle partecipazioni del capitale sociale di “è pari complessivamente a € 3.914,800,00 CP_5 tenuto conto anche di quanto incassato dai Soci quale seconda rata del corrispettivo della c.d. Prima pagina 7 di 27 Compravendita e quindi sempre ben al di sotto del Target di € 5.000.000” e che, peraltro, controparte non considerava l'esborso complessivo di € 280.000,00, sostenuto dai convenuti in relazione al pagamento del corrispettivo per la cessione del 10 % del capitale sociale da parte dei soci di minoranza ante cessione, in adempimento di quanto pattuito nell'Accordo Quadro: tale ammontare invece dovrà essere tenuto presente ai fini della determinazione del “valore di cessione TR della azioni o quote” come definito nell'art. 3.2 (ii) dell'incarico a
- Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma cpc, il Giudice ha disposto la CTU, espletata dal Dott. , sui seguenti quesiti: “dica il CTU se sulla base dell'accordo Persona_1 di cui al doc.1 depositato da parte attrice, tenuto conto della documentazione in atti, se siano maturati i presupposti per percepire il compenso pattuito, il tutto avuto riguardo al c.d. valore della transazione di cui all'art. 3.2, distinguendo tra gli importi ritenuti liquidi, certi ed esigibili alla data della richiesta di pagamento e quali invece diverranno esigibili, certi e liquidi in futuro, specificando altresì quali sono gli importi per i quali, alla data della redazione della CTU, sarebbero scaduti i ter-mini sospensivi di cui all'Accordo Quadro. Indichi il criterio di calcolo del compenso, dopo aver specificato il corretto criterio di determinazione del “valore della transazione” secondo la definizione pattuita dalle parti (cfr doc.1)”. TR Dopo il deposito della CTU il procuratore di ha chiesto l'emissione dell'ordinanza ex art 186 ter cpc provvisoriamente esecutiva sulla base della documentazione agli atti e della CTU;
con l'ordinanza oggetto del presente giudizio d'appello il Tribunale ha condannato i signori CP_1
e in solido, al pagamento di euro 377.624 più iva e più interessi ai sensi
[...] Parte_1 dell'art. 1284 c.c. comma 4, dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo, a favore della soc. ed altresì, in solido, al pagamento delle spese legali. TRoparte_2
****
IL GIUDIZIO D'APPELLO
L'ordinanza d'ingiunzione di pagamento è stata impugnata dai signori e con l'appello CP_1 Pt_1
TR principale e da con appello incidentale.
In prima udienza la Consigliera Istruttrice, a scioglimento della riserva, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio a cura della parte più diligente nei confronti di e, per essa, della CP_5 incorporante All'esito dell'incombente i è costituita per la successiva udienza CP_3 CP_3 dinnanzi all'Istruttrice, la quale ha rinviato dinnanzi al Collegio all'udienza del 25 settembre 2025 TR per la decisione a norma dell'art. 350 bis cpc. In tale udienza il procuratore di ha dato atto di aver depositato dichiarazione di rinuncia all'appello incidentale proposto nei confronti di
[...]
CP_ TR
accettata dall'appellata con dichiarazione inserita nel fascicolo telematico e ha chiesto, pertanto, l'estinzione dell'appello incidentale ex art. 306 c.p.c. con integrale compensazione delle spese di lite. Il Collegio ha assunto la causa in decisione e ha deciso nella Camera di Consiglio in data 1° ottobre 2025. pagina 8 di 27 L'APPELLO PRINCIPALE.
L'appello principale dei signori e avverso l'ordinanza d'ingiunzione di pagamento è Pt_1 CP_1 proposto in relazione ai seguenti motivi:
A. La Condanna è errata e deve essere riformata nella parte in cui il Tribunale di Milano ha omesso TR di pronunciarsi e / o non ha comunque accertato l'insussistenza del diritto di a percepire il TR compenso, non avendo adempiuto all'obbligo di dichiarazione di inizio di attività previsto dall'art. 73 del d.lgs. n. 59/2010.
B. In subordine, la Condanna è errata e deve essere riformata in relazione al punto in cui il
Tribunale di Milano ha recepito l'interpretazione “sistematica” enunciata dal CTU in forza della TR quale le complessive clausole pattuite nell'Incarico le premesse e la generale struttura dello stesso consentirebbero di “parametrare” la franchigia di Euro 5.000.000 prevista CP_8 dall'art.
3.2 dell' alla percentuale di capitale ceduta in forza dell'Accordo Quadro CP_8
(60%), anziché procedere all'applicazione della suddetta clausola di cui all'art.
3.2 secondo quanto risulta alla lettera della disposizione contrattuale: applicazione che avrebbe dovuto condurre TR all'integrale rigetto della domanda proposta da in primo grado perché infondata in fatto e in diritto.
C. In ulteriore subordine, la Condanna è errata e deve essere riformata perché il Tribunale di Milano ha omesso di rilevare che i Sigg. e sono consumatori e che la clausola dell'art. 3.2 CP_1 Pt_1
TR dell'Incarico è abusiva/vessatoria ai sensi e per gli effetti della dir. 93/13 e a norma dell'art. 33 cod. cons., nonché la sua nullità ai sensi dell'art. 36 cod. cons.
D. Ancora in ulteriore subordine, la Condanna è errata e deve essere riformata con riferimento al punto in cui, nella determinazione del Valore della Transazione, ritenendo il Giudice di prime cure TR di calcolare il compenso di computando anche il dividendo relativo all'esercizio 2020, deliberato dall'Assemblea dei soci di del 29.03.2021 e distribuito in data 6.04.2021, e CP_5 ciò in virtù di una “lettura sistematica” del punto 3.2 (ii) dell (laddove si menziona CP_8 la percezione di “dividendi straordinari”) dell'art. 4 dell'Accordo Quadro, erroneamente omettendo di dare rilievo al fatto che lo stesso Accordo sia stato concluso solo il 6.04.2021 e, dunque, Pt_7 diversi giorni dopo l'adozione della suddetta delibera e, quindi, pacificamente non in esecuzione di quanto disposto dall'art. 4 del suddetto Accordo Quadro e/o che comunque il dividendo relativo all'esercizio 2020 nulla rileva in relazione alla nozione di Valore della Transazione di cui all'Incarico TR
Gli appellanti hanno chiesto, quindi, che in riforma dell'ordinanza, la Corte respinga tutte le TR domande di e condanni l'appellata a pagare la somma di euro 573.649,11, oltre interessi legali maturati e maturandi dal pagamento al saldo, a favore dei Sigg. e TRoparte_1 Parte_1 in sede di ripetizione di quanto pagato in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 quater cpc. pagina 9 di 27 COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON APPELLO INCIDENTALE DI
TRoparte_2
L'appellata ha contestato i motivi d'appello e, in via di appello incidentale, ha chiesto alla Corte di:
i) riformare il provvedimento decisorio di I grado e per l'effetto condannare in via solidale la
[...]
CP_ già con i sig.ri e al pagamento di tutti gli TRoparte_5 TRoparte_1 Parte_1
TR importi dovuti alla in forza del contratto sottoscritto tra le parti in data 14/01/2021; ii) riformare il provvedimento decisorio di I grado riguardo all'ammontare delle somme dovute alla TR a fronte del contratto sottoscritto in data 14/01/2021 nella misura di Euro 485.144,00 (oltre iva) in relazione alla sola prima fase di cessione delle quote (60%) nonché per l'effetto della fictio iuris ex art. 1359 cod. civ. condannare solidalmente tra loro la già ed CP_3 TRoparte_5
i sig.ri e al pagamento dell'ulteriore importo pari ad Euro TRoparte_1 Parte_1
186.692,298 (oltre iva) ovvero della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, anche alla luce della richiesta esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. o che sarà ritenuta di giustizia dalla
Corte; iii) riformare il provvedimento decisorio di I grado e concedere l'ordine di esibizione ex art. TR 210 cod. proc. civ. come richiesto dalla In ogni caso: - condannare i sig.ri e Parte_1 nonché la già al pagamento, di una somma TRoparte_1 CP_3 TRoparte_5 equitativamente determinata ex art. 96, commi 1 e 3 cod. proc. civ. per aver agito introducendo il presente giudizio con mala fede o colpa grave”.
****
DECISIONE DELLA CORTE
1)- Il primo motivo dell'appello principale proposto dai signori e è infondato. Pt_1 CP_1
Gli appellanti hanno dedotto che la condanna è errata nella parte in cui il Tribunale di Milano ha TR omesso di pronunciarsi e / o non ha comunque accertato l'insussistenza del diritto di a TR percepire il compenso, non avendo adempiuto l'obbligo di dichiarazione di inizio di attività previsto dall'art. 73 del d.lgs. n. 59/2010 per lo svolgimento di attività di intermediazione commerciale e di affari, anche nell'ipotesi di mediazione c.d. atipica.
In realtà, dall'esame dell'incarico sottoscritto in data 14 gennaio 2021 e dallo scambio di e-mail nel TR corso dell'espletamento dell'incarico (doc. 13- 45 , risulta che l'oggetto dell'incarico non si è TR esaurito nella mera ricerca da parte di di soggetti interessati a concludere una Transazione
(come nel caso di mediazione atipica), ma si è trattato di una complessa attività di consulenza tipica dell'Advisory finanziaria.
Ne consegue il rigetto del primo motivo d'appello.
2)- Il secondo motivo dell'appello principale dei signori e dev'essere accolto;
Pt_1 CP_1
TR dev'essere respinto il primo motivo d'appello incidentale di pagina 10 di 27 Gli appellanti e affermano che il Tribunale ha errato nell'interpretare l'art. 3.2 Pt_1 CP_1 dell'Incarico TNA nel punto relativo all'importo eccedente la c.d. “franchigia” (o Target) di euro
5.000.000,00, in relazione al quale calcolare la commissione di successi prevista dall' in Pt_4
TR favore di
Gli appellanti ribadiscono che, dal tenore letterale delle clausole contrattuali dell'art.
3.1 e 3.2, si evince che la franchigia di euro 5.000.000,00 dovesse essere applicata per intero e non in misura TR proporzionale alla quota del capitale ceduto, come erroneamente sostenuto da e indicato dal
CTU, alle cui conclusioni il Tribunale ha aderito con l'ordinanza impugnata.
Gli appellanti deducono che, pertanto, con l'Accordo Quadro del 6 aprile 2021 non è stato superato TR il Target prefissato nell'incarico sottoscritto con pari ad euro 5.000.000,00, al di sotto del TR quale in base agli artt.
3.1 e 3.2 a non spetta la commissione di successo del 30% del Valore della Transazione. TR L'appellata ha replicato che il mancato raggiungimento del Target è stato smentito sia dall'esame dell'Accordo Quadro sottoscritto dai soci di con in data 6 aprile CP_9 Parte_2
TR 2021, “sia dalla corrispondenza che controparte ha intrattenuto direttamente con la dove apertamente, con e- mail dell'11/05/2021, gli appellanti affermano che il valore della vendita è pari ad Euro 6.525.000,00 e
TR manifestano la disponibilità a parametrare frazionatamente il compenso dovuto alla (cfr. doc. 8, fascicolo di
TR I grado )”; l'applicazione proporzionale della franchigia ai fini del calcolo dei compensi dovuti
TR alla non è solo frutto dell'interpretazione del CTU ma corrisponde all'effettiva volontà degli stessi appellanti che prima dell'introduzione della causa – in perfetta buona fede – esternavano il proprio pensiero sulla base dei condivisi principi che li avevano determinati a negoziare prima ed
TR a sottoscrivere poi l'accordo con la
TR 2.1- In via di appello incidentale ha dedotto la “erronea quantificazione degli importi
TR dovuti alla da parte del CTU e la conseguente minor somma riconosciuta dal provvedimento impugnato”.
L'appellata afferma che, erroneamente, il CTU sostiene che il dividendo speciale deliberato il
29.03.2021, pari ad euro 896.000,00, debba essere assoggettato al criterio di riduzione della base imponibile già applicato agli importi di cessione delle quote nella misura del 60%, riducendo quindi la base imponibile della Transazione sulla quale calcolare la percentuale del 30% a soli euro
537.600,00 (pari al 60% del dividendo speciale).
Secondo l'appellata, la riduzione operata dal CTU è arbitraria e contrasta sia con le pattuizioni contrattuali tra le parti, sia con l'Accordo Quadro “in quanto il valore del dividendo speciale è oggettivamente parte della base imponibile per valorizzare la Transazione”.
L'appellante sostiene che, pertanto, la provvigione già maturata non ammonti all'importo di €
377.624,00 calcolato dal CTU, ma nella maggior somma di euro 485.144,00 + iva quale quota di pagina 11 di 27 corrispettivi dovuti alla TNA sul 60% di vendita delle quote, tenendo conto dell'intero del 100 % del dividendo deliberato il 29.03.2021 pari ad € 896.000,00.
**** TR 2.2- La Corte osserva che l'incarico professionale conferito dagli appellanti a col “Mandato” in data 14 gennaio 2021, è suddiviso in due fasi di attività descritte all'art. 1.1: una prima fase, non TR remunerata, di assistenza di alla società per la “condivisione del set informativo” con CP_9 potenziali acquirenti per giungere alla formalizzazione di un'Offerta Preliminare e una eventuale seconda fase, di predisposizione delle attività volte alla definizione della Transazione, “oggetto di TR compenso a favore di come disciplinato al successivo articolo 3”.
Nel descrivere la prima fase di attività, l'art.
1.1 dell'incarico definisce l'obbiettivo dei mandanti:
“I Mandanti hanno preliminarmente individuato un intorno di valori minimo ai quali sarebbero interessati a finalizzare la transazione pari a Euro 5 milioni per il 100% della società. Il presente in carico è finalizzato in particolare al perseguimento di opportunità di valorizzazione superiore al valore minimo sopra individuato”.
Nelle premesse dell'incarico è espresso il “desiderio” dei Mandanti: “esplorare le opzioni strategiche disponibili per valorizzare il contenuto economico della società o dei suoi beni materiali ed immateriali con un'operazione che comporti la cessione della totalità o della maggioranza delle azioni della società o altre operazioni finalizzata al trasferimento a terzi delle attività industriali oggi svolte dalla società” ( . TRoparte_5
TR All'art. 3 dell'incarico è disciplinata la commissione, vale a dire la remunerazione spettante a per la seconda fase dell'incarico, “basata esclusivamente su una commissione di successo nella misura del 30% (+ iva ove dovuta) del valore della Transazione (come definito al successivo punto
3.2)”. TR In base all'art.
1.1 questa seconda fase di attività di era meramente eventuale, in quanto subordinata al ricevimento di un'Offerta Preliminare conforme agli interessi dei mandanti e all'esplicita conferma da parte dei mandanti della volontà di proseguire nella trattativa.
Riguardo alla commissione prevista per questa seconda fase, il punto 3.2 dell'incarico dispone: “Ai TR fini del calcolo della commissione dovuta a ai sensi del precedente punto 3.1 il Valore della
Transazione è definito come somma algebrica” delle componenti elencate: (i) posizione finanziaria netta della Società “moltiplicata per la percentuale di capitale ceduta” (ii) valore di cessione delle azioni o quote, oltre ad eventuali diritti putcall, earn out, dividenti straordinari e altri pagamenti differiti in relazione alla Transazione (iii) ammontare delle risorse finanziarie immesse nella società come aumento di capitale o altro strumento finanziario assimilato (iv) “€5.000.000, considerati con segno negativo”.
pagina 12 di 27 Il successivo punto 3.4 dell'incarico stabilisce il termine di esigibilità della commissione di successo TR eventualmente maturata in favore di la commissione di cui al punto 3.1 “sarà dovuta al
Perfezionamento della Transazione”, intendendosi per tale ai fini dell'incarico il “perfezionamento di un contratto di (i) sottoscrizione e/o compravendita o (ii) permuta o scambio di azioni o quote ovvero (iii) cessione di attività o di uno o più rami d'azienda”, restando inteso che qualora parte del Valore della Transazione sia realizzato in un momento successivo a quello del Perfezionamento della Transazione (es. earn- out) la porzione di commissione relativa a tale parte del valore della transazione sarà corrisposta a
TR al momento della sua effettiva realizzazione;
qualora i termini di pagamento da parte dell'acquirente siano successivi al perfezionamento dei predetti contratti, “il pagamento della
TR commissione dovuta a avverrà al momento del primo pagamento incassato dai Mandanti, purché di entità pari o superiore all'importo della commissione, fermo restando che la corresponsione integrale della commissione dovuta
TR a dovrà avvenire entro il termine di 12 mesi dal Perfezionamento”.
TR La Transazione in relazione alla quale afferma di aver maturato il diritto alla commissione di successo, è l'Accordo Quadro (di seguito AQ) concluso in data 6.04.2021 tra Parte_8
e SESA Spa, da un lato, il Sig. ed il Sig. dall'altro, avente ad oggetto
[...] CP_9 CP_1 Pt_1
Con
“l'acquisto da parte di della maggioranza di capitale di e la disciplina della governance societaria Parte_2 della Società, procedendo ad un articolato programma societario, imprenditoriale e negoziale, secondo le fasi e le condizioni di seguito indicate”.
Il CTU ha evidenziato che il complesso regolamento negoziale dell'AQ prevede, in sintesi: una “Prima compravendita” consistente nella cessione da parte di e soci al 50% di DS, CP_1 Pt_1
Pa a di una partecipazione pari al 60% di DS (30% ciascuno); la disciplina delle obbligazioni delle
Parti concernenti lo svolgimento del rapporto sociale all'interno della Società e la gestione Con Con imprenditoriale di il rapporto di collaborazione tra ed i Sig.ri e individuati CP_1 Pt_1
Con come “Key People” di “che sarà basato sulla continuità operativa degli stessi quali figure chiavi della Società
e preservando le capacità e il know how dell'azienda”, come da “Accordo di Management” allegato come doc.
n.
9.1 all'AQ; le modalità e le tempistiche di esercizio da parte dei Sig.ri e del diritto CP_1 Pt_1 di vendere a BD (c.d. opzioni put) l'intera residua partecipazione del 40% rimasta in capo ai soci e (“Seconda e Terza Compravendita”). CP_1 Pt_1
Il CTU ha poi analizzato il contenuto dell'AQ per rispondere ai quesiti del Giudice sulla verifica dei presupposti per la maturazione del compenso di cui all'art. 3 della Lettera d'incarico, fatto valere TR in giudizio da
Al riguardo il CTU ha rilevato che l'AQ sottoscritto in data 6.4.2021 prevede:
1) una prima compravendita di quote (art. 5), avente ad oggetto la cessione del 60% delle quote Con Pa sociali di n favore di al prezzo complessivo di € 3.914.800. =, da versare in favore di soci cedenti in due tranche così individuate: € 2.388.880.=, pari al 61% del prezzo pattuito, pagina 13 di 27 contestualmente all'esecuzione dell'impegno di vendita assunto (entro e non oltre il 10.04.2021) ed
€ 1.592.920.=, pari al restante 39% del prezzo, entro i successivi 12 mesi (e quindi entro il
10.04.2022);
2) il diritto di opzione a favore dei due soci cedenti art. 13 e Politi art. 14) e il conseguente Pt_1 obbligo di BD di acquistare, la restante quota del 40% del capitale sociale di DS, secondo i termini che di seguito si sintetizzano: -quota 20% AN (art. 13 – seconda compravendita): opzione esercitabile per il periodo 1.08.2027-31.10.2027 a condizione che DS consegua al 30.04.2027 determinati risultati economico-finanziari da verificare sulla base dei bilanci di esercizio 2025-2026-
2027; -quota 20% Politi (art. 14 – terza compravendita): opzione esercitabile 1.08.2028-31.10.2028
a condizione che DS consegua al 30.04.2028 determinati risultati economico-finanziari da verificare sulla base dei bilanci di esercizio 2026-2027-2028.
Il CTU ha osservato che, per entrambe le fattispecie, il relativo prezzo di vendita della quota oggetto di opzione viene determinato sulla base di un moltiplicatore che considera l'EBIDTA medio annuale riferito, tuttavia, ad annualità ancora non verificatesi, in quanto relative ad esercizi successivi al 2025, e la Posizione Finanziaria Netta della Società per le annualità rispettivamente del
2027 e del 2028.
Ne ha dedotto che l'Accordo Quadro è stato strutturato in due distinte fasi: una prima cessione del
60% del capitale sociale, praticamente contestuale alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro (termine per Esecuzione è infatti previsto al 10.04.2021) e una successiva cessione del restante 40%, suddivisa in due separati momenti (2027 e 2028), condizionata al verificarsi di determinate condizioni relative ad annualità successive (quantomeno) al 2025.
Il CTU ha poi riferito che, tuttavia, nel corso delle operazioni peritali è emerso, quale “fatto nuovo”, come la cessione delle restanti quote pari al 40% del capitale sociale sia già avvenuta prima dei termini previsti dall'Accordo Quadro, con atti stipulati in data 30.06.2023 e 24.07.2023, con i quali i soci e hanno trasferito le rispettive quote del 20% in favore di Pt_1 CP_1 Parte_9
società riconducibile al medesimo gruppo di
[...] Parte_5
Il CTU ha evidenziato che la cessione del restante 40% delle quote di DS al di fuori degli schemi pattuiti con l'AQ, “incide sulla struttura ed efficacia del medesimo rendendo definitivamente impossibile l'esercizio delle opzioni put ex artt. 13 e 14 dell'AQ ed irrilevanti i parametri che condizionavano l'esercizio del diritto di opzione ed il prezzo di vendita delle quote”.
Il CTU ha concluso: “Ne deriva che, a parere dello scrivente, il “fatto nuovo” accorso rende definitivo il perimetro dell'AQ limitandolo alla cessione della quota di maggioranza pari al 60% e, pertanto, conferma la maturazione ed esigibilità del compenso di TNA per l'avvenuta vendita della
“maggioranza delle quote sociali”, superando eventuali dubbi in merito al perfezionamento della condizione per l'esigibilità del compenso (nonostante il chiaro tenore della clausola 3.4. del pagina 14 di 27 Mandato), con conseguente necessità di individuare il Valore della Transazione sulla base di tale percentuale di capitale effettivamente ceduta con il supporto di TNA. Come visto, però, i criteri di calcolo descritti dall'art. 3 possono essere testualmente considerati solo per l'ipotesi di cessione Con dell'integralità delle quote sociali di sebbene questa non sia contemplata dalla Lettera d'incarico come l'unica possibilità di esatto adempimento del Mandato e soddisfacimento dell'interesse dei
Mandanti. Di conseguenza, a parere dello scrivente, tenendo fermo l'impianto voluto dalle parti TR nella definizione della base di calcolo per il conteggio della commissione dovuta a ai sensi degli artt.
3.1. e 3.4. del Mandato, il calcolo del Valore della Transazione può essere effettuato proporzionando tutti gli addendi previsti dalla clausola 3.2 alla percentuale del 60%.” [sottolineatura della Corte].
In merito a questa deduzione il CTU ha precisato che all'art. 3.2- ai fini del calcolo della TR commissione dovuta a ai sensi del precedente punto 3.1- il valore della Transazione è determinato nella misura eccedente “€5.000.000 considerati con segno negativo”, ma ha aggiunto:
“Sul punto, data la corrispondenza di tale importo con il range di valori espressamente individuato dalla precedente clausola 1.1. come corrispettivo minimo richiesto dai Mandanti per la cessione del
100%, a parere dello scrivente, a prescindere dal tenore letterale del Mandato, l'importo numerico da sottrarre al conteggio in esame deve essere inteso come proporzionato all'effettiva quota di cessione (purché di maggioranza e conforme alla proporzione 100% = €5M, pena l'inadempimento del mandato) effettivamente ceduta, al pari di quanto previsto per la componente relativa alla PFN ed in linea con la definizione di Transazione indicata dal medesimo incarico.” [sottolineatura della
Corte].
Nel rispondere sul punto alle osservazioni critiche del CTP degli attuali appellanti, il CTU ha ribadito come a suo avviso “debba essere necessariamente parametrata all'effettiva percentuale di capitale sociale ceduta anche la franchigia di cui al punto (iv), prevista solo indicativamente nel valore massimo di € 5 milioni pari alla valorizzazione data dai Mandanti al 100% delle quote sociali”; una diversa ricostruzione porterebbe a determinare una quantificazione della commissione di successo “anche pari ad un importo negativo (cioè inferiore allo zero), il che pare senza dubbio illogico trattandosi di un incarico avente ad oggetto, comunque, un'articolata attività da parte di TR
e che per giungere alla ricostruzione “che ammetta la possibilità di negare integralmente a TR qualsivoglia corrispettivo, pur avendo questa adempiuto al mandato nei termini già sopra Con riferiti a fronte della cessione del 60% delle quote sociali di sia necessaria una chiara ed espressa volontà delle parti in tal senso (mancante nel caso di specie), in quanto ciò di fatto implicherebbe TR da parte di l'assunzione di un incarico anche potenzialmente a titolo gratuito” [sottolineatura della Corte].
pagina 15 di 27 Sulla base di questa interpretazione della clausola 3.2 dell'incarico sul “Valore della Transazione”, in relazione al quale verificare la sussistenza del diritto di TNA alla commissione per l'attività di assistenza svolta ai fini della conclusione dell'AQ in data 6 aprile 2021, il CTU ha così risposto ai quesiti:
“Lo scrivente ritiene, per tutto quanto osservato al paragrafo n. 7 e seguenti: che possano dirsi effettivamente maturati i presupposti per riconoscere il compenso pattuito con TNA;
che il Valore TR della Transazione ed il compenso da riconoscere a già liquido, certo ed esigibile alla data della richiesta di pagamento, è determinabile in € 1.452.400.= (importo al netto della franchigia di
€ 3.000.000.=, pari al 60% dell'importo di € 5.000.000.= di cui al punto 3.2, (iv) della Lettera di TR incarico), e la relativa commissione del 30% spettante a al netto della commissione del 4% concordata con l'Avv. Bassoli (calcolata sulla medesima base imponibile) ammonta a complessivi
€ 377.624.= oltre IVA” [sottolineatura della Corte].
Con l'ordinanza ex art. 186 quater cpc oggetto d'appello, il Tribunale ha aderito alle conclusioni del CTU, senza alcuna motivazione;
nella presente fase le questioni discusse in primo grado- non esaminate nell'ordinanza- sono state ribadite dai signori e con l'appello principale, da Pt_1 CP_1
TR con l'appello incidentale.
2.2.1- Ad avviso della Corte, è fondato il secondo motivo d'appello dei signori e i Pt_1 CP_1 quali censurano l'ordinanza per aver (implicitamente) aderito all'interpretazione “sistematica” TR TR delle clausole dell'incarico relative alla commissione di successo, sostenuta da e posta dal CTU a fondamento delle sue conclusioni.
Secondo questa interpretazione- non letterale- dell'art. 3.2, nel caso di Transazione avente ad oggetto la cessione non dell'intero capitale sociale di ma solo di una percentuale purché di CP_9 maggioranza e conforme alla proporzione 100% = €5M, anche la c.d. franchigia ovvero il Target di € 5.000.000 si dovrebbe parametrare alla percentuale di capitale ceduta dai soci in esecuzione dell'AQ del 6 aprile 2021.
L'art.
3.2 dell'incarico definisce “Valore della Transazione”- ai fini del calcolo della commissione TR dovuta a ai sensi del precedente punto 3.1- il risultato della somma algebrica delle componenti elencate: tre di segno positivo (i- Posizione Finanziaria Netta della Società “moltiplicata per la percentuale di capitale ceduta”, ii- valore di cessione delle azioni o quote, oltre ad eventuali diritti put&call, earn out, dividenti straordinari e altri pagamenti differiti, iii- ammontare delle risorse finanziarie immesse nella società) e una di segno negativo: “€5.000.000, considerati con segno negativo”.
Nell'ipotesi di cessione di una parte soltanto del capitale di DS, la clausola commisura espressamente alla percentuale oggetto di cessione la prima componente di segno positivo (PFN); per la componente di segno negativo- € 5.000.000- il testo letterale della clausola non prevede una pagina 16 di 27 riduzione in proporzione alla percentuale di capitale ceduta;
secondo la lettera della clausola, la componente di segno negativo €.5.000.000 è fissa, a prescindere dal fatto che la Transazione abbia ad oggetto l'intero capitale di DS oppure una percentuale.
Secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte in tema d'interpretazione dei contratti, “il carattere prioritario dell'elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti” (Cass. n. 16181/2017) e, pertanto,
“assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti” (Cass. Ord. n. 13595/2020; Cass. Ord. n. 20294 /2019).
In sintesi, “nell'interpretazione del contratto il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale” (Cass. n. 31811 del 10/12/2024;
Cass. n. 29288 del 13/11/2024).
Alla luce di queste regole ermeneutiche si deve confermare l'interpretazione letterale della clausola dell'art.
3.2 sulla c.d. franchigia fissa di € 5.000.000, il cui superamento è il presupposto oggettivo TR della commissione di successo spettante a a prescindere dalla quota di capitale oggetto di cessione.
Sul punto valgono le seguenti considerazioni.
- Gli appellanti hanno evidenziato che, nell'ambito del contraddittorio tecnico col CTU, il loro CTP ha rilevato che la commissione nella percentuale del 30% del “Valore della Transazione” prevista TR nell'incarico è “totalmente fuori mercato se la franchigia viene applicata in modo “parcellizzato” e in percentuale alla quota di capitale ceduto, anziché al raggiungimento di un incasso complessivamente pari a oltre 5 milioni di euro, come appunto richiederebbe la lettera della previsione di cui all'art.
3.2 dell ”; “in proposito Pt_4 devono essere tenute presenti – in quanto fatto noto a tutti gli operatori del mercato – le commissioni di mercato applicate per affari di questo genere e risultanti, ad esempio, dalla ricerca
“M&A Fee Guide 22/23” di Firmex” (allegata dal CTP); “Alla pagina 14 della Guida si può ben vedere che, per affari intorno ai 5 milioni di dollari, il 91% delle commissioni di successo contrattualizzate sono state pari al 6% o inferiori e solo il 4% delle commissioni di successo contrattualizzate sono state superiori all'8%” (cfr. allegato 21 alla CTU).
Questo dato tecnico rilevato dal CTP degli appellanti non è stato smentito dal CTU (e neanche dal
CTP dell'appellata). pagina 17 di 27 Ad avviso della Corte, il fatto che nell'incarico sia stabilita una commissione di successo in favore TR di ben al di sopra di quelle in uso nel mercato di riferimento per analoghe Transazioni nel settore delle acquisizioni societarie (30%, a fronte di commissioni pari al 6%-8%), è espressione dell'effettiva volontà delle parti di subordinare il riconoscimento della commissione di successo in TR favore di al presupposto di un incasso, in favore dei soci, complessivamente pari ad oltre 5 TR milioni di euro in forza della Transazione perfezionatasi a seguito dell'attività di come letteralmente previsto dall'art.
3.2 dell'incarico rispetto alla componente negativa fissata in €
5.000.000 per il calcolo del Valore della Transazione.
- Anche l'interpretazione complessiva delle clausole 3.2 e 3.4 porta a confermare che il presupposto TR del diritto alla commissione di successo spettante a è il superamento del Target Price fisso di € 5.000.000, a prescindere dalla quota di capitale sociale oggetto della cessione prevista nella
Transazione.
Secondo la clausola 3.4. dell'incarico, la commissione del 30% sarà “dovuta” al perfezionamento della Transazione di cui al punto 3.2.; la clausola 3.4 ribadisce che, nel caso di valore della transazione “realizzato” in parte in un momento successivo al perfezionamento del contratto (es. earn out, com'era previsto nell' AQ), la porzione di commissione relativa a tale parte del Valore TR della Transazione sarebbe corrisposta a al momento della sua “effettiva realizzazione”.
Il diritto alla commissione del 30% era quindi condizionato al fatto che e CP_1 Pt_1 conseguissero dalla un incasso superiore ad euro 5.000.000,00, mentre l'esigibilità Parte_3
TR integrale della commissione di era prevista entro il termine di 12 mesi dal perfezionamento della transazione, a prescindere dalla data stabilita per i pagamenti dell'acquirente (punto 3.4).
- Dalla condotta dei soci e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, non si Pt_1 CP_1
TR desume il riconoscimento della spettanza della commissione di successo come calcolata da in relazione all'AQ stipulato in data 6 aprile 2021. TR L'appellata si riferisce all'e-mail “del 13/05/21 (doc. 8, fascicolo di I grado )” [in realtà e-mail in TR data 11 maggio 2021], in cui il Sig. si rendeva disponibile verso la ad “anticipare il 40% CP_1 subito e pagare il restante in due tranches, una il 16 aprile 2022 e una il 16/04/2023”. L'appellata sostiene che con tale e-mail non avrebbe mosso alcuna contestazione in merito alla debenza della CP_1
TR commissione ed all'ammontare delle somme reclamate dalla “ma anzi riconoscendone espressamente la spettanza”. TR In realtà, gli appellanti hanno documentato che tale e-mail fa seguito alla richiesta di di pagamento della commissione con e-mail in data 6 aprile 2021 in vista della stipulazione dell'AQ, come calcolata nel conteggio allegato. Nell'email di accompagnamento dell'avviso di fattura pro forma afferma anche: “Pensiamo che la struttura dell'accordo possa essere ri-configurata per tutta la parte di spettanza con una struttura che vede (o altro veicolo) equity partner contrattuali CP_2 CP_2 pagina 18 di 27 di e fino al 2030 (considerando la finestra più lunga per l'esercizio della put da parte di Pt_1 CP_1
” (cfr. doc. 18 appellanti). CP_1
TR Gli appellanti hanno evidenziato che, in sostanza, con tale e-mail aveva proposto ai Sigg.
e di divenire loro “soci contrattuali” con diritto di percezione del 30% degli utili Pt_1 CP_1
di esercizio percepiti dagli odierni appellanti, senza in alcun modo partecipare al rischio d'impresa.
Gli appellanti si sono rivolti al commercialista di fiducia, dr. per un parere sulla Per_2
TR proposta di (doc. 19). In data 26.4.2021 il sig. ha inviato un'e-mail all'Avv. Castellini e CP_1
TR al Sig. di esponendo le proprie ragioni riguardo alle questioni insorte fra le parti CP_10
TR circa la commissione richiesta da “nell'ottica di condividere le posizioni e trovare una sintesi” sugli TR argomenti discussi nell'incontro in data 6 aprile 2021 con (doc. 27): “come in tutti i contratti di questo tipo la success fee è calcolata sull'Enterprise Value e non sull'Equity Value. E in questo senso il contratto che ci lega è inequivocabile, giustamente. Per questo motivo i dividendi distribuiti prima della cessione certamente non TR concorrono a formare il calcolo delle commissioni . [Il Dott. Ha espresso dubbi molto forti sulla Per_2 possibilità di comprendere nel prezzo i dividendi futuri, che non sono parte della transazione di vendita ma sono legati alla governance futura della società. Ha poi espresso delle perplessità sul possibile computo nel prezzo delle put in quanto non automatiche ma pesantemente condizionate da eventi futuri, alcuni dei quali legati alla nostra vita lavorativa e che quindi necessiterebbero di una regolamentazione che non è presente nell'accordo sottoscritto. Infine, non secondario, il tema del pagamento della success fee al raggiungimento dei 5 milioni e il prezzo da noi pagato per acquistare le quote dei soci minori” [sottolineatura della Corte].
All'email del 26.4.2021, il Sig. ha risposto esponendo la propria posizione sui vari punti CP_10 in discussione, aprendosi al confronto: “Terra Nova Advisors ha conteggiato in modo corrispondente al contenuto letterale del mandato e in buona fede le commissioni di successo spettanti in base allo stesso. Se ci sono errori di calcolo o dimenticanze è aperta ad ogni forma di dialogo” (doc. 28 appellanti). TRoparte_2
Nella prospettiva di un'auspicata intesa conciliativa va, quindi, intesta la risposta del sig. con CP_1
e-mail 11 maggio 2021 (doc. 8 appellata, doc. 29 appellanti): “Non essendo un tecnico cerco di sintetizzare la situazione. Il valore della vendita è di € 6.525.000€. La provvigione da corrispondervi, al netto di quanto già versato all'avv. Bassoli è pari ad € 396.500,00 da versarvi al superamento dell'incasso dei 5.000.000€. Detto questo siamo disposti ad anticiparvi il 40% subito e pagare il restante in due tranches, una il 16 aprile 2022 e una il 16 aprile 2023” [sottolineatura della Corte]. TR Non si tratta, quindi, del riconoscimento della commissione come richiesta da ma di una proposta conciliativa dei sig. e in una fase in cui erano già emerse difficoltà circa Pt_1 CP_1
l'interpretazione tecnica della clausola 3.2 sulla commissione di successo da calcolare rispetto ad un
Accordo Quadro molto complesso, proiettato nel futuro con opzioni “put” dei soci da esercitare pagina 19 di 27 Con in un arco temporale dal 2027 al 2028, a condizione che conseguisse determinati risultati economico-finanziari da verificare sulla base dei bilanci di esercizio 2025- 2026-2027-2028.
L'oggettiva difficoltà nel calcolare la commissione per TNA in base all'incarico rispetto all'Accordo
Quadro del 2021, ha reso necessario per il Giudice il ricorso ad una CTU, nella quale è stato sviluppato un ampio contraddittorio fra il Consulente d'Ufficio e i CTP.
La proposta di e inviata con e-mail 11 maggio 2021 (doc. 8 appellata) non assume, CP_1 Pt_1
TR quindi, il significato “confessorio” del riconoscimento del compenso allegato da e, peraltro, nella loro proposta i sig. e hanno ribadito il presupposto dell'incasso della c.d. Pt_1 CP_1 franchigia di € 5.000.000,00. TR La proposta è stata rifiutata da con e-mail del Sig. in data 13 maggio 2021 “Caro CP_10
riscontriamo la Tua che non condividiamo in nulla” (doc. 8 appellata). CP_1
**** TR In conclusione, ad avviso della Corte l'esame complessivo delle clausole dell'incarico in data
14 gennaio 2021, porta a ritenere che il presupposto del diritto alla commissione prevista all'art.
3.2 sia il perfezionamento di una Transazione che comporti la cessione anche solo della maggioranza delle azioni della Società nel rispetto della proporzione 100% = €5M (v. premesse e art. CP_9
3.2. sulla PFN), purché tale operazione sia idonea a soddisfare l'interesse dei Mandanti a conseguire un incasso superiore al Target Price di euro 5.000.000,00.
Questo regolamento del contratto d'opera professionale è valida espressione dell'autonomia negoziale delle parti, che hanno subordinato ad un predeterminato risultato economico (valore della Transazione superiore all'importo di € 5.000.000) il diritto del professionista al compenso, previsto in una misura percentuale ben superiore a quella in uso nel settore dell'Advisory finanziaria.
2.2.2.- Ciò posto, la Corte rileva che il CTU ha verificato che in base all'AQ del 6 aprile 2021, i signori e hanno conseguito il prezzo di cessione pattuito per il 60% della Pt_1 CP_1 partecipazione pari a € 3.914.800 (pag. 73), oltre all'importo di € 537.600,00 pari al 60% del dividendo deliberato il 29.03.2021 (pag. 94). TR La Corte condivide il rilievo del CTU, in risposta al CTP di secondo cui solo il 60% del dividendo straordinario deliberato il 29.03.2021 concorre alla formazione del Valore della
Transazione, in quanto il restante 40% del dividendo è stato percepito dai soci e in CP_1 Pt_1 virtù della partecipazione di minoranza rimasta in capo agli stessi.
Secondo le accurate verifiche tecniche del CTU, le somme incassate dagli appellanti a seguito dell'AQ ammontano, quindi, all'importo complessivo di euro 4.452.000,00 (3.914.800+ €
537.600,00), che è inferiore alla c.d. franchigia di € 5.000.000,00.
La conclusione non muterebbe neppure secondo la tesi dell'appellata, secondo cui il dividendo speciale deliberato il 29.03.2021, pari ad euro 896.000,00, dovrebbe essere conteggiato al 100%% pagina 20 di 27 nella base imponibile del Valore della Transazione, considerato che comunque le somme incassate dagli appellanti a seguito dell'AQ non supererebbero la c.d. franchigia di € 5.000.000 (prezzo di cessione pattuito per il 60% della partecipazione pari a € 3.914.800 + 100% dividendo speciale di
€ 896.000,00 = € 4.810.800).
In definitiva, non risulta superata la c.d. franchigia o Target di € 5.000.000 e, di conseguenza, non
è maturato il diritto di TNA al compenso di successo previsto dall'art. 3 dell'Incarico del
14/1/2021.
Ne consegue l'accoglimento del secondo motivo dell'appello principale di e il rigetto Pt_1 CP_1
TR dell'appello incidentale di sub 2.1.
TR 3)- ha proposto appello incidentale anche per “assenza di pronuncia nel provvedimento TR di I grado in relazione alla domanda relativa agli ulteriori importi dovuti alla . TR allega che in base all'AQ in un primo momento gli odierni appellanti hanno ceduto il 60% del capitale di ed in un secondo momento- mediante l'esercizio di opzioni put riconosciute CP_9
a loro favore dal contratto avrebbero dovuto cedere il restante 40% delle quote. Pt_7
TR In forza dell'incarico del 14 gennaio 2021 avrebbe dovuto percepire la commissione di successo pari al 30% oltre IVA su qualsiasi somma introitata dai sig.ri e al Pt_1 CP_1 superamento del prezzo di vendita della fissato ad Euro 5.000.000,00; data la CP_5 previsione nel contratto di compravendita dell'acquisto frazionato della totalità delle partecipazioni TR sociali in due momenti separati, restava in attesa che la condizione sospensiva per l'esigibilità della seconda parte dei compensi si avverasse. Nel corso della CTU è emerso, invece, che i sig.ri e avevano venduto il residuo 40% della , con una condotta di “mala Pt_1 CP_1 CP_5
TR fede”, per vanificare il diritto di alla maturazione di ulteriori compensi;
in data 29.06.2023 il
Sig. ha ceduto la propria partecipazione del 20% nel capitale sociale di DS a CP_1 Parte_9 al prezzo di € 200.000, in data 24.07.2023 il Sig. ha ceduto la propria
[...] Pt_1 partecipazione del 20% nel capitale sociale di DS a al prezzo di € 200.000. Parte_9
L'appellata ha dedotto che, quindi, subito dopo l'assunzione dell'incarico del CTU, in data
12/06/2023 veniva deliberato dal CdA di l'acquisto delle quote residue di Parte_9
e “per la risibile somma pari ad Euro 400.000,00”; “La valorizzazione pari ad Euro CP_1 Pt_1
2.710.673,00 del 40% delle quote della è infatti coerente con le opzioni put CP_5 riconosciute agli appellanti dall'accordo quadro che attribuivano alle residue quote pari al 40% il prezzo di Euro 2.000.000,00”.
L'appellata ha concluso: “Tale compravendita, condotta evidentemente in perfetta malafede e sottaciuta alla TR
che ne ha avuto contezza solo nel corso della CTU, ha determinato l'impossibilità di avverarsi della condizione CP_ sospensiva legata all'esercizio delle opzioni put previste nel contratto quadro tra e con Pt_1 Parte_2 pagina 21 di 27 TR la conseguente ingente perdita di profitto a carico della che – ai sensi del contratto per cui è causa – avrebbe maturato l'ulteriore parte di compenso sul complessivo valore della Transazione”. TR Per il compenso di successo ha formulato in primo grado e reiterato in appello, domanda di condanna degli attuali appellanti al pagamento di tutte le ulteriori somme “che matureranno in favore di da calcolarsi sui corrispettivi che sono stati e/o che verranno TRoparte_2 incassati dai convenuti in forza dell'Accordo Quadro sottoscritto con in data 6/4/21 Parte_2
Part a titolo di put e/o dividendi e/o Earn /o compensi anche manageriali e/o altro”.
In relazione al mancato avveramento della condizione sospensiva, l'appellata ha richiamato l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 21427 del 6/07/2022, deducendo che i sig.ri e CP_1
TR
al fine di contenere l'esborso a cui sono tenuti in forza del contratto con la – senza Pt_1 rispettare le pattuizioni contrattuali previste nell'accordo quadro con – “hanno venduto Parte_2
(o fatto credere di aver venduto) le proprie residue quote ad un prezzo irrisorio rispetto al valore delle stesse”, con un comportamento di malafede.
Anche per le modalità con le quali la circostanza è stata taciuta alle parti in causa ed al CTU, secondo l'appellata si è maturato in suo favore il diritto al pagamento del compenso “come se la clausola sospensiva si fosse avverata, applicando la c.d. fictio juris di cui all'art. 1359 c.c.”, quanto meno per ottenere una integrazione rispetto a quanto già versato dai sig.ri in forza di ordinanza Pt_1 CP_1 ex 186 quater cod. proc. civ. di ulteriori Euro 186.692,298 oltre iva.
L'appellata ha affermato, infine, che avrebbe diritto a poter calcolare la propria percentuale di compenso “anche sugli ulteriori pagamenti ricevuti dai sig.ri e diversi dal pagamento Pt_1 CP_1 delle quote sociali, riconducibili alla ”, ma ciò non le è stato consentito in primo grado Parte_3 sia perché le parti convenute “hanno omesso di fornire la documentazione attestante tutte le somme effettivamente da loro percepite a titolo di earn out, contratti di management, benefit aziendali etc.”, sia perché il Giudice ha ingiustamente ed erroneamente respinto l'istanza ex art. 210 cod. TR proc. civ. formulata dalla reiterata in questa sede, volta a conoscere il reale valore della al fine di conteggiare il compenso dovuto dai convenuti ai sensi di contratto. Parte_3
3.1- Sul motivo d'appello incidentale gli appellanti hanno replicato che l'Accordo Quadro prevedeva un meccanismo molto articolato, che era funzionale a conseguire una valorizzazione e un incasso complessivo assai superiore ad Euro 5.000.000. L'iniziale Entreprise Value di CP_5
era pari ad Euro 6.500.000,00 ma poi, grazie ai meccanismi previsti dall'Accordo Quadro,
[...] quali: (i) il pagamento di una seconda tranche del prezzo relativo alla iniziale cessione della quota del
60% del capitale di , (ii) il pagamento di un corrispettivo aggiuntivo in relazione alla CP_5 cessione iniziale (c.d. Earn-out); (iii) le opzioni di vendita relative al restante 40%, si sarebbe dovuto raggiungere un incasso ancora superiore all'importo di Euro 6.500.000. Il diritto a percepire i pagamenti sub (i) e (ii) e il diritto ad esercitare le opzioni di vendita di cui al punto (iii), erano pagina 22 di 27 tuttavia subordinati al verificarsi di condizioni legate a parametri economici e finanziari molto elevati. Gli appellanti hanno rilevato che il CTU ha accertato che nessuna delle condizioni previste dall'Accordo Quadro è stata raggiunta a distanza di circa tre anni dalla stipulazione;
la performance economico-finanziaria di non è affatto migliorata a seguito della cessione e CP_5 all'integrazione nel Gruppo Se.sa., “anzi è vero drasticamente il contrario, come emerge con molta chiarezza dai bilanci analizzati dal CTU”. Gli appellanti hanno ribadito le osservazioni del proprio
CTP basate sui bilanci;
al 31 dicembre 2020, anno precedente la cessione, aveva CP_5 fatturato circa Euro 4.100.00,00 con un Ebitda di Euro 1.300.000,00, mentre, dal bilancio
2021/2022 risulta un fatturato di Euro 3.400.000,00 con un Ebitda sceso a circa Euro 900.000,00, fino ad arrivare al bilancio 2022/2023 con un fatturato di circa Euro 2.400.000,00 ed un Ebitda ulteriormente sceso a neanche Euro 100.000,00.
Gli appellanti hanno contestato, quindi, l'asserita malafede per aver venduto al prezzo di € Con 400.000,00 il restante 40% del capitale di el 2023, in quanto all'epoca già sussistevano “chiari e lampanti indizi sul fatto che negli anni successivi alla cessione delle restanti partecipazioni pari al 40% del capitale di (ricordiamo che i diritti opzione sarebbero maturati solo negli anni 2027-2030) le condizioni legate CP_5 alla crescita e al radicale aumento della redditività della stessa non si sarebbero in nessun caso avverate. CP_5
Peraltro, controparte non si è mai preoccupata – in alcun modo – di argomentare alcunché in contrario”.
Al riguardo gli appellanti hanno altresì evidenziato che la possibilità di cedere il 40% capitale sociale di era prevista dall'art. 12 dello stesso Accordo Quadro, laddove è stabilito: “le Parti CP_5 si obbligano irrevocabilmente a mantenere la proprietà delle quote vantante nel capitale sociale di sino al 31.12.2030, salvo atti successori mortis causa o deroga definita di comune CP_5 accordo …”. Già nel 2023 i Soci “hanno visto svanire ogni prospettiva di futura e migliore valorizzazione della loro partecipazione di minoranza pari al 40%, stante l'impossibilità di raggiungere gli ambiziosi obiettivi che stanno alla base della previsione delle condizioni cui è stato subordinato l'esercizio delle put relative al restante 40%” e
“hanno dunque concordato che il gruppo Sesa avrebbe rilevato sin da subito la loro partecipazione al fine di evitare, per il futuro, di dover intervenire anche patrimonialmente, qualora fosse stato il caso di deliberare aumenti di capitale
a copertura delle perdite. Sono stati quindi firmati due contratti di compravendita, con cui, rispettivamente, il Sig. CP_ e il Sig. hanno ceduto le proprie residue partecipazioni a valorizzando Pt_1 Parte_9 la società cinque volte l'Ebitda 22/23 più le giacenze di banca della società (PFN), come da formula di cui all'art.
5.3 (I) (a) dell'Accordo Quadro, per mezzo di n. 2 atti di cessione per Euro 200.000,00 ciascuno”.
Gli appellati si sono opposti all'istanza ex art. 210 cpc, in quanto meramente esplorativa, irrilevante e in parte inammissibile in appello per la novità della richiesta di ulteriori documenti.
****
3.2- La Corte osserva che l'Accordo Quadro del 6 aprile 2021 stipulato dai signori e CP_1 Pt_1
Con con e Sesa S.p.a. per la cessione delle quote sociali di disciplinava, tra l'altro, Parte_5 pagina 23 di 27 Con la cessione del 60% delle quote di l prezzo di € 3.914.800 e la pattuizione di diritti di opzione in favore dei due soci cedenti, con scadenza negli anni 2027 e 2028, per la successiva cessione del restante 40% del capitale sociale al verificarsi di determinate condizioni.
Il CTU ha evidenziato che il diritto di opzione a favore dei soci cedenti, con previsione del diritto Pa di vendere in favore di e il conseguente obbligo di quest'ultima di acquistare, la restante quota Con del 40% del capitale sociale di era sottoposto ai seguenti termini: quota 20% con Pt_1 opzione esercitabile per il periodo 1.08.2027-31.10.2027 a condizione che DS conseguisse al
30.04.2027 determinati risultati economico-finanziari da verificare sulla base dei bilanci di esercizio
2025-2026-2027; quota 20% Politi con opzione esercitabile 1.08.2028-31.10.2028 a condizione che
DS conseguisse al 30.04.2028 determinati risultati economico-finanziari da verificare sulla base dei bilanci di esercizio 2026-2027-2028.
Il CTU ha rilevato che “per entrambe le fattispecie, il relativo prezzo di vendita della quota oggetto di opzione viene determinato sulla base di un moltiplicatore che considera l'EBIDTA medio annuale riferito, tuttavia, ad annualità ancora non verificatesi, in quanto relative ad esercizi successivi al 2025, e la Posizione Finanziaria Netta della Società per le annualità rispettivamente del
2027 e del 2028”.
L'Accordo Quadro è stato quindi strutturato in due distinte fasi: una prima cessione del 60% del capitale sociale, contestuale alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro ed una successiva cessione del restante 40%, suddivisa in due separati momenti (2027 e 2028), condizionata quantomeno al 2025.
Di fatto i signori e nel corso del giudizio di primo grado hanno ceduto le restanti CP_1 Pt_1 quote pari al 40% del capitale sociale in favore di società riconducibile Parte_9 al medesimo gruppo di con atti stipulati in data 30.06.2023 e 24.07.2023 Parte_5 registrati in Camera di Commercio, rendendo definitivamente impossibile l'esercizio delle opzioni put ex artt. 13 e 14 dell'AQ.
Ad avviso della Corte, questa condotta degli appellanti non concretizza un'ipotesi dell'inadempimento dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione sospensiva ai sensi dell'art. 1358 c.c. (secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 21427/2022 citata dall'appellata), né un comportamento di mala fede presupposto della "fictio" di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c.
I signori e hanno ceduto il restante 40% del capitale, prima della scadenza del termine CP_1 Pt_1 per le opzioni put, secondo la facoltà espressamente prevista dall'art. 12 dell'AQ: “le Parti si obbligano irrevocabilmente a mantenere la proprietà delle quote vantate nel capitale sociale di sino al CP_5
31.12.2030, salvo atti successori mortis causa o deroga definita di comune accordo …”.
Non risulta, poi, che questa cessione sia stata posta in essere dagli attuali appellanti con la dolosa finalità di vanificare il diritto al compenso di TNA. pagina 24 di 27 Al riguardo gli appellanti hanno dedotto che la scelta imprenditoriale di anticipare la vendita della quota residua del 40% del capitale di DS- col consenso della controparte dell'Accordo Quadro- è dipesa dai risultati deludenti dei bilanci 2021 e 2022 che già smentivano la previsione dell'AQ circa un percorso di crescita della società fino alla scadenza- negli anni 2027 e 2028- dei diritti di opzione in favore dei due soci cedenti.
Gli appellanti hanno richiamato i rilievi del loro CTP secondo cui, dopo la cessione del 60% al Con gruppo Sesa, nessuna sinergia di on il era stata avviata dalla controllante ad oltre CP_11 due anni dall'ingresso nella compagine azionaria e la perdita del maggiore cliente ( ) aveva CP_12 portato ad una riduzione “drammatica” del fatturato e ad una vistosa contrazione dei risultati economici della società, in termini di redditività; dai bilanci prodotti risultava, infatti, che
[...] al 31 dicembre 2020, anno precedente la vendita, aveva fatturato circa 4,1 milioni di CP_5 euro con un ebitda di circa 1,3 milioni di euro, per passare col bilancio 21/22 ad un fatturato di circa 3,4 milioni con un ebitda di circa 0,9 milioni fino ad un bilancio 22/23 con fatturato di circa
2,4 milioni e un ebitda di neanche 0,1 milioni”; di fronte a questa situazione economica, in assenza di interventi del controllante gruppo Sesa finalizzati alla crescita di DS in termini di redditività e fatturato, i soci e hanno visto svanire ogni prospettiva di futura valorizzazione della CP_1 Pt_1 loro partecipazione di minoranza pari al 40%, per l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi che stavano alla base della previsione delle condizioni cui era subordinato l'esercizio delle put relative al restante 40%, tra le quali un Ebitda di 1,5 milioni di euro medio nei due esercizi precedenti l'esercizio della put. Il CTP degli appellanti ha concluso che, per questo, i soci avevano concordato col di cedere subito la loro partecipazione di minoranza per evitare in futuro “di dover CP_11 intervenire anche patrimonialmente, qualora fosse stato il caso di deliberare aumenti di capitale a copertura perdite”.
Queste allegazioni tecniche, esposte dagli appellanti sulla base dell'analisi di dati di bilancio, non sono state smentite dall'appellata nel contraddittorio tecnico del loro CTP.
Si deve concludere che la cessione da parte dei signori e del 40 % della quota del CP_1 Pt_1 capitale di DS in corso di causa è stata motivata non già da un intento emulativo nei confronti di TR
vale a dire dalla finalità di pregiudicarne il diritto al compenso previsto dall'art. 3 dell'incarico, bensì da una scelta imprenditoriale degli appellanti loro consentita dallo stesso Accordo Quadro. TR In definitiva, non ha dimostrato circostanze oggettive dalle quali inferire che l'impossibilità di avveramento della condizione sospensiva legata all'esercizio delle opzioni put previste nell'Accordo Quadro in data 6 aprile 2021 tra e , sia dipesa da una CP_1 Pt_1 Parte_2
TR condotta di mala fede degli appellanti finalizzata a compromettere il diritto di al compenso di successo in base all'incarico in data 14 gennaio 2021.
pagina 25 di 27 Questa conclusione assorbe la rilevanza dell'istanza dell'appellata volta ad ottenere l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc di documentazione contabile attestante: quanto incassato ad oggi in relazione alla vendita delle quote di da parte dei sig.ri e l'entità dei CP_5 Pt_1 CP_1 dividendi distribuiti ai Soci di successivamente al 06/04/2021, l'entità dei compensi CP_5 annuali percepiti dai Sig.ri e in qualità di amministratori successivamente al Pt_1 CP_1
06/04/2021 attraverso l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi dei medesimi, l'accordo transattivo perfezionato dai sig.ri e con l'avv. Bassoli. Pt_1 CP_1
In particolare, l'istanza di ordine di esibizione- oltre che generica ed esplorativa- è irrilevante Con rispetto ai dividendi distribuiti ai Soci di uccessivamente al 06/04/2021 e ai compensi annuali percepiti dagli appellanti in quanto, come osservato dal CTU, i dividendi eventualmente distribuiti dopo la cessione del 60% delle quote di cui AQ comunque non possono rientrare nella definizione di “altri pagamenti differiti” prevista nella Lettera di incarico, perché non attengono al valore delle quote cedute, bensì afferiscono ai diritti patrimoniali dei Sig.ri e in quanto rimasti CP_1 Pt_1
Con soci di minoranza di (sino alla cessione delle quote residue) e non possono rientrare nella determinazione del valore della transazione neppure i compensi eventualmente percepiti dai Sig.ri e in virtù dell'accordo di management previsto nell'AQ, in quanto corrispettivo della CP_1 Pt_1 carica dagli stessi rivestita all'interno della società (pag. 80 CTU).
Da ciò discendono l'accoglimento del secondo motivo dell'appello principale e l'integrale rigetto dell'appello incidentale.
4)- In conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo dell'appello principale di e CP_1 Pt_1
TR e dell'integrale rigetto dell'appello incidentale di devono essere respinte tutte le domande TR proposte da nei confronti degli appellanti, con revoca dell'ordinanza d'ingiunzione di pagamento e condanna dell'appellata a restituire agli appellanti l'importo complessivo di Euro
573.649,11 pagato in esecuzione dell'ordinanza, oltre gli interessi legali dal versamento al saldo.
La Corte è, quindi, esonerata dall'esaminare gli ulteriori motivi d'appello principale proposti in via subordinata da e avverso l'ordinanza (omesso rilievo della qualità di Consumatori dei CP_1 Pt_1
Sigg. e determinazione del Valore della Transazione includendo il dividendo relativo CP_1 Pt_1 all'esercizio 2020 deliberato dall'Assemblea DS del 29.03.2021). TR Nel rapporto fra e ev'essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 306 cpc in CP_3
TR conseguenza della rinuncia di agli atti dell'appello incidentale nei confronti solo di
[...] già ad essa notificata e accettata da con spese compensate. CP_3 TRoparte_5 CP_3
5)- Per il principio della soccombenza, l'appellata dev'essere condannata a pagare agli appellanti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in base al valore della causa e all'attività difensiva in concreto svolta: per il primo grado in € 18.420,00 per compenso (parametri medi per la fase di studio e la fase introduttiva, parametri minimi per la fase istruttoria e la fase decisionale) pagina 26 di 27 oltre al rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014, CPA e IVA se dovuta;
per il grado d'appello in € 17.590,00 per compenso (parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, parametri minimi per la fase di trattazione dinnanzi all'Istruttore con estensione del contraddittorio ex art. 332 c.c. a già e minimi per la fase decisionale secondo il rito dell'art. 350 CP_3 TRoparte_5 bis cpc. Le spese della CTU in via definitiva vengono poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo, sull'appello proposto dai Sig. CP_1
e Sig. e sull'appello incidentale di avverso
[...] Parte_1 TRoparte_2
l'ordinanza d'ingiunzione di pagamento emessa ex art. 186 quater cpc dal Tribunale di Milano n.
2440/2024, pubblicata in data18.04.2024, così provvede:
I- in accoglimento dell'appello di e respinge tutte le domande Parte_11 CP_13 proposte nei loro confronti da e per l'effetto revoca l'ordinanza TRoparte_2
d'ingiunzione di pagamento emessa ex art. 186 quater cpc dal Tribunale di Milano n. 2440/2024;
II- respinge integralmente l'appello incidentale di TRoparte_2
III- per l'effetto condanna a pagare ai signori e l'importo TRoparte_2 Pt_1 CP_1 complessivo di Euro 573.649,11 versato in esecuzione dell'ordinanza, oltre gli interessi legali dal versamento al saldo;
IV- condanna l'appellata al pagamento in favore degli appellati delle spese processuali che liquida per il primo grado di giudizio in € 18.420,00 per compenso oltre al rimborso del 15% ex art. 2 DM
n. 55\2014, CPA e IVA se dovuta, per il grado d'appello in € 17.590,00 per compenso oltre il rimborso forfettario del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014, CPA ed IVA se dovuta, oltre alle spese della
CTU già liquidate dal Tribunale;
TR V- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
VI- dichiara estinto il processo nel rapporto fra e già TRoparte_2 CP_3 con spese compensate. TRoparte_5
Così deciso in Milano, Camera di Consiglio in data 1° ottobre 2025.
Presidente Relatrice
GH MO
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