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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore
11:00 con la seguente composizione collegiale:
SI SI ZI, Presidente
ALLEGRETTA LF SE, Relatore
ANGELILLIS CIRO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 2077/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Luogo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240008400834000 CONTRIBUTO CONS 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2823/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: assente.
Resistente: il rappresentante del Consorzio si riporta a quanto controdedotto ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione pervenuto in Segreteria in data 10.10.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando la cartella di pagamento numero 02420240008400834000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la riscossione di euro 5.828,00 a titolo di contributo di bonifica (codice tributo 630) per l'anno 2023, a favore del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, subentrato al Consorzio di Bonifica Arneo.
La ricorrente, proprietaria di terreni siti in agro di Luogo_1, deduceva la palese illegittimità, invalidità e nullità della cartella esattoriale, del ruolo, del piano di classifica approvato con delibera commissariale n. 197 del
18.10.2012 e regionale n. 1147 del 18.06.2013, del piano annuale di riparto per il 2023 e di ogni altro atto connesso.
Il primo motivo di impugnazione verteva sulla violazione degli articoli 3 e 10 del R.D. n. 215 del 1933 e degli articoli 3 e 13 della L.R. Puglia n. 4 del 2012, denunciando un eccesso di potere per la mancata trascrizione del perimetro di contribuenza e, soprattutto, per la mancata adozione del piano generale di bonifica previsto dall'articolo 3 della legge regionale, strumento ritenuto imprescindibile per la corretta determinazione dei contributi.
A sostegno si richiamava la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale il difetto del piano generale di bonifica non rendeva di per sé illegittima la pretesa, ma invertiva l'onere della prova, gravando sul consorzio l'obbligo di dimostrare l'effettività delle opere eseguite e il vantaggio diretto e specifico per i fondi del consorziato.
La ricorrente evidenziava inoltre un vizio di pubblicazione del piano di classifica sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, dove risultava erroneamente intestato al Consorzio di Stornara e Tara, pregiudicando la possibilità di impugnazione tempestiva dinanzi al Giudice Amministrativo.
Il secondo motivo criticava nel merito il contenuto del piano di classifica, in particolare gli indici tecnici (densità, soggiacenza e comportamento idraulico) utilizzati per quantificare il beneficio e il contributo.
Si sosteneva che tali indici fossero calcolati presupponendo l'esistenza e l'efficienza di canali di bonifica che, in realtà, erano inesistenti, interrati o in stato di totale abbandono e inefficienza, come dimostrato da un bando di gara del 2015 per il ripristino della funzionalità idraulica del Canale Identificativo_1.
Si eccepiva, inoltre, l'illogicità dell'indice di comportamento idraulico, poiché, dopo una lunga dissertazione sulla diversa capacità drenante dei suoli, il piano attribuiva arbitrariamente a tutti i terreni agricoli lo stesso coefficiente pari a 1.
Il terzo motivo, fondato sulla violazione del R.D. n. 215/1933, degli articoli 17 e 18 della L.R. n. 4/2012 e delle linee guida regionali (D.G.R. n. 1150/2013), contestava la legittimità della pretesa per l'anno 2023 in assenza di interventi di manutenzione ordinaria effettivamente eseguiti sui canali che avrebbero dovuto servire i fondi della ricorrente, come il canale Identificativo_2. Si osservava che il programma triennale dei lavori 2023-2025 non prevedeva spese per la manutenzione di detto canale e che nel sito e nell'albo pretorio del consorzio non risultava traccia di tali lavori, né di relativi collaudi.
Il quarto motivo ribadiva la violazione del principio del beneficio diretto e specifico, sancito dall'articolo 18 della L.R. n. 4/2012 e dalla giurisprudenza di legittimità, sostenendo che i fondi della ricorrente non traessero e non avessero mai tratto alcun vantaggio concreto dalle opere di bonifica, a causa dello stato di degrado e ostruzione del reticolo idraulico e della modificata orografia del territorio.
La ricorrente concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità e la revoca di tutti gli atti impugnati, la condanna del consorzio al rimborso delle spese, e, in via istruttoria, la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per accertare lo stato del canale Identificativo_2 e l'eventuale sussistenza di benefici.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva nel giudizio presentando proprie controdeduzioni.
L'atto, preliminarmente, eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni di merito sulla debenza del tributo.
Si osservava che l'agenzia, in quanto mero concessionario del servizio di riscossione ed esecutore materiale degli incassi, aveva titolo a resistere in giudizio solo se l'impugnazione verteva su vizi propri della cartella di pagamento o del procedimento esecutivo.
Qualora invece la contestazione attenesse all'esistenza o alla legittimità del credito tributario, il legittimo contraddittore era l'ente impositore, in questo caso il consorzio di bonifica, titolare del diritto di credito.
Pertanto, l'agenzia concludeva chiedendo alla Corte di accertare la legittimità del proprio operato, respingere ogni eccezione a suo carico e, in subordine, dichiarare la sua non responsabilità in caso di condanna, con conseguenze anche sulle spese del giudizio.
Il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia si costituiva a sua volta presentando ampie controdeduzioni, sostenendo la piena legittimità della pretesa contributiva e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 21.11.2025 parte ricorrente depositava altresì memoria difensiva.
All'udienza pubblica del 4.12.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari in composizione collegiale, sentite le parti, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in rito per quanto attiene alla legittimazione processuale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, si deve osservare come la menzionata Agenzia sia parte legittima nel giudizio solo per le censure attinenti a vizi formali degli atti di riscossione.
Poiché le doglianze della ricorrente investono il merito della pretesa contributiva, ossia la fondatezza del tributo, la legittima controparte in giudizio è il Consorzio di Bonifica, come correttamente evidenziato nelle controdeduzioni dell'Agenzia e confermato da una costante giurisprudenza.
Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
La ricorrente, nel sollevare talune eccezioni di illegittimità dell'atto impositivo, pone a base della propria difesa una pretesa carenza del potere impositivo del Consorzio, deducendo principalmente la mancata adozione del Piano Generale di Bonifica previsto dall'articolo 3 della L.R. Puglia n. 4 del 2012 e l'illegittimità del Piano di Classifica adottato.
Tale assunto si rivela del tutto infondato alla luce del chiaro e consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il quale ha ripetutamente statuito che l'adozione del Piano Generale di Bonifica non costituisce un presupposto imprescindibile per la legittima imposizione del contributo consortile, essendo la funzione impositiva e di individuazione del beneficio propria ed esclusiva del Piano di Classifica.
Con specifico riferimento al contesto pugliese, la presunzione di beneficio discendente dall'avvenuta approvazione del piano di classifica opera solo qualora sia stato elaborato il piano di bonifica generale, ma, in fase di prima applicazione della legge regionale, le disposizioni transitorie di cui all'articolo 42, comma 7, della L.R. n. 4 del 2012 consentono espressamente che i Piani di Classifica siano redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della legge stessa e siano adeguati solo successivamente all'approvazione del Piano Generale di Bonifica.
Il Consorzio ha ampiamente documentato di aver adempiuto a tale obbligo di progressivo adeguamento, avendo adottato con delibera commissariale n. 188 del 20 ottobre 2015 un piano comprensoriale di bonifica trasmesso alla Regione e, successivamente, avendo provveduto all'adozione del Piano Generale di Bonifica con delibera n. 624 del 6 agosto 2024, dimostrando in tal modo la piena conformità alla normativa transitoria e la conservazione di piena legittimità del Piano di Classifica approvato in via definitiva nel 2013.
Le pronunce giurisprudenziali citate nelle controdeduzioni, in particolare le sentenze della Corte di Giustizia
Tributaria di Bari sez. 11 n. 4411/2016 e della Commissione Tributaria Regionale sez. 4 n. 1955/2019, confermano in modo incontrovertibile che l'adozione del Piano di Classifica in assenza del Piano di Bonifica, in fase di prima applicazione della legge, non è illegittima, sussistendo il solo obbligo di apportare eventuali variazioni conseguenti alla successiva approvazione del piano generale.
La tesi della ricorrente secondo cui il difetto di pubblicazione del Piano di Classifica sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ne determini l'invalidità è altrettanto inconsistente, poiché non solo il Piano è stato regolarmente approvato e pubblicizzato, ma la giurisprudenza della Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in presenza di un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, l'ente impositore è esonerato dall'onere di provare il beneficio fondiario, essendo questo presunto in virtù della comprensione del fondo nel perimetro di contribuenza.
L'onere della prova, in tali circostanze, grava interamente sul contribuente che intenda disconoscere il debito, il quale deve fornire una prova contraria specifica e idonea a superare la presunzione legale di beneficio.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha assolto a tale onere probatorio, avendo prodotto esclusivamente una consulenza tecnica di parte caratterizzata da affermazioni generiche, prive di riscontri oggettivi e di una puntuale descrizione delle indagini effettuate.
La perizia del dottor Nominativo_5, su cui la ricorrente fonda le proprie deduzioni, si limita a un esame visivo e generico dello stato dei luoghi, non fornisce elementi certi sulla riferibilità delle condizioni descritte all'anno di contribuzione 2023 e, soprattutto, non dimostra in modo rigoroso e tecnico che i fondi della ricorrente non possano trarre alcun beneficio, neppure potenziale, dall'esistenza e dalla funzionalità della rete idrografica consortile a livello di comprensorio.
Al contrario, il Consorzio ha fornito una prova documentale ampia e circostanziata della sussistenza del beneficio diretto e specifico, producendo il Piano di Classifica, le delibere approvative dei piani triennali delle opere, e soprattutto una dettagliata consulenza tecnica del dottor Nominativo_6. Tale consulenza accerta che gli immobili della ricorrente ricadono nel reticolo idrografico del sottobacino
Luogo_1, esteso per oltre 46.000 ettari, e spiega come l'intero territorio, per le sue caratteristiche geomorfologiche e stratigrafiche, funga da sistema di drenaggio naturale che convoglia le acque meteoriche verso la rete di canali gestita dal Consorzio, assicurando un beneficio di difesa idraulica che si traduce nella preservazione dei fondi da allagamenti e ristagni e in un conseguente incremento astratto del loro valore.
La giurisprudenza costituzionale e di legittimità, richiamata nelle controdeduzioni, ha chiarito che il contributo di bonifica ha natura tributaria e di contributo di scopo, non essendo fondato su un rapporto sinallagmatico di corrispettività ma sulla compartecipazione alle spese in ragione di un beneficio che può essere anche solo potenziale e futuro.
I ripetuti precedenti giurisprudenziali citati, tra cui le sentenze della CGT di Bari sez. 4 n. 2559/2024 e n.
2270/2024, nonché della sez. 5 n. 670/2025, aventi ad oggetto proprietà site nel medesimo sottobacino
Luogo_1, confermano in modo sistematico che, ove il Consorzio abbia provato l'esistenza del Piano di Classifica e l'inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza, e il contribuente non abbia fornito una prova contraria specifica dell'assenza di qualsiasi beneficio, la pretesa contributiva è pienamente legittima.
Le doglianze della ricorrente relative alla mancata esecuzione di interventi manutentivi nelle immediate vicinanze dei suoi fondi sono irrilevanti ai fini impositivi, poiché il beneficio deriva dall'esistenza e dalla funzionalità generale della rete consortile, la cui manutenzione è programmata su base triennale e il cui effetto positivo si estende all'intero comprensorio, come correttamente ribadito dalla sentenza della CGT di
II grado n. 3808/2023.
La ricorrente, inoltre, non ha mai segnalato al Consorzio situazioni di criticità o danni derivanti da presunti ristagni, fatto che indirettamente conferma la sussistenza della funzionalità idraulica del reticolo.
Pertanto, alla luce della normativa nazionale e regionale, della consolidata giurisprudenza e della concreta documentazione prodotta in giudizio, si deve concludere che il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia ha legittimamente esercitato il proprio potere impositivo, avendo la ricorrente il suo immobile incluso nel perimetro di contribuenza e nel Piano di Classifica regolarmente approvato, e non avendo essa fornito la prova contraria, richiesta dalla legge e dalla giurisprudenza, dell'assenza totale di un beneficio diretto e specifico, sia esso attuale o potenziale, derivante dalle opere di bonifica gestite dal Consorzio.
Ne consegue la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della minima attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 4.12.2025
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore
11:00 con la seguente composizione collegiale:
SI SI ZI, Presidente
ALLEGRETTA LF SE, Relatore
ANGELILLIS CIRO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 2077/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Luogo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240008400834000 CONTRIBUTO CONS 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2823/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: assente.
Resistente: il rappresentante del Consorzio si riporta a quanto controdedotto ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione pervenuto in Segreteria in data 10.10.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando la cartella di pagamento numero 02420240008400834000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la riscossione di euro 5.828,00 a titolo di contributo di bonifica (codice tributo 630) per l'anno 2023, a favore del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, subentrato al Consorzio di Bonifica Arneo.
La ricorrente, proprietaria di terreni siti in agro di Luogo_1, deduceva la palese illegittimità, invalidità e nullità della cartella esattoriale, del ruolo, del piano di classifica approvato con delibera commissariale n. 197 del
18.10.2012 e regionale n. 1147 del 18.06.2013, del piano annuale di riparto per il 2023 e di ogni altro atto connesso.
Il primo motivo di impugnazione verteva sulla violazione degli articoli 3 e 10 del R.D. n. 215 del 1933 e degli articoli 3 e 13 della L.R. Puglia n. 4 del 2012, denunciando un eccesso di potere per la mancata trascrizione del perimetro di contribuenza e, soprattutto, per la mancata adozione del piano generale di bonifica previsto dall'articolo 3 della legge regionale, strumento ritenuto imprescindibile per la corretta determinazione dei contributi.
A sostegno si richiamava la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale il difetto del piano generale di bonifica non rendeva di per sé illegittima la pretesa, ma invertiva l'onere della prova, gravando sul consorzio l'obbligo di dimostrare l'effettività delle opere eseguite e il vantaggio diretto e specifico per i fondi del consorziato.
La ricorrente evidenziava inoltre un vizio di pubblicazione del piano di classifica sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, dove risultava erroneamente intestato al Consorzio di Stornara e Tara, pregiudicando la possibilità di impugnazione tempestiva dinanzi al Giudice Amministrativo.
Il secondo motivo criticava nel merito il contenuto del piano di classifica, in particolare gli indici tecnici (densità, soggiacenza e comportamento idraulico) utilizzati per quantificare il beneficio e il contributo.
Si sosteneva che tali indici fossero calcolati presupponendo l'esistenza e l'efficienza di canali di bonifica che, in realtà, erano inesistenti, interrati o in stato di totale abbandono e inefficienza, come dimostrato da un bando di gara del 2015 per il ripristino della funzionalità idraulica del Canale Identificativo_1.
Si eccepiva, inoltre, l'illogicità dell'indice di comportamento idraulico, poiché, dopo una lunga dissertazione sulla diversa capacità drenante dei suoli, il piano attribuiva arbitrariamente a tutti i terreni agricoli lo stesso coefficiente pari a 1.
Il terzo motivo, fondato sulla violazione del R.D. n. 215/1933, degli articoli 17 e 18 della L.R. n. 4/2012 e delle linee guida regionali (D.G.R. n. 1150/2013), contestava la legittimità della pretesa per l'anno 2023 in assenza di interventi di manutenzione ordinaria effettivamente eseguiti sui canali che avrebbero dovuto servire i fondi della ricorrente, come il canale Identificativo_2. Si osservava che il programma triennale dei lavori 2023-2025 non prevedeva spese per la manutenzione di detto canale e che nel sito e nell'albo pretorio del consorzio non risultava traccia di tali lavori, né di relativi collaudi.
Il quarto motivo ribadiva la violazione del principio del beneficio diretto e specifico, sancito dall'articolo 18 della L.R. n. 4/2012 e dalla giurisprudenza di legittimità, sostenendo che i fondi della ricorrente non traessero e non avessero mai tratto alcun vantaggio concreto dalle opere di bonifica, a causa dello stato di degrado e ostruzione del reticolo idraulico e della modificata orografia del territorio.
La ricorrente concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità e la revoca di tutti gli atti impugnati, la condanna del consorzio al rimborso delle spese, e, in via istruttoria, la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per accertare lo stato del canale Identificativo_2 e l'eventuale sussistenza di benefici.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva nel giudizio presentando proprie controdeduzioni.
L'atto, preliminarmente, eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni di merito sulla debenza del tributo.
Si osservava che l'agenzia, in quanto mero concessionario del servizio di riscossione ed esecutore materiale degli incassi, aveva titolo a resistere in giudizio solo se l'impugnazione verteva su vizi propri della cartella di pagamento o del procedimento esecutivo.
Qualora invece la contestazione attenesse all'esistenza o alla legittimità del credito tributario, il legittimo contraddittore era l'ente impositore, in questo caso il consorzio di bonifica, titolare del diritto di credito.
Pertanto, l'agenzia concludeva chiedendo alla Corte di accertare la legittimità del proprio operato, respingere ogni eccezione a suo carico e, in subordine, dichiarare la sua non responsabilità in caso di condanna, con conseguenze anche sulle spese del giudizio.
Il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia si costituiva a sua volta presentando ampie controdeduzioni, sostenendo la piena legittimità della pretesa contributiva e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 21.11.2025 parte ricorrente depositava altresì memoria difensiva.
All'udienza pubblica del 4.12.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari in composizione collegiale, sentite le parti, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in rito per quanto attiene alla legittimazione processuale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, si deve osservare come la menzionata Agenzia sia parte legittima nel giudizio solo per le censure attinenti a vizi formali degli atti di riscossione.
Poiché le doglianze della ricorrente investono il merito della pretesa contributiva, ossia la fondatezza del tributo, la legittima controparte in giudizio è il Consorzio di Bonifica, come correttamente evidenziato nelle controdeduzioni dell'Agenzia e confermato da una costante giurisprudenza.
Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
La ricorrente, nel sollevare talune eccezioni di illegittimità dell'atto impositivo, pone a base della propria difesa una pretesa carenza del potere impositivo del Consorzio, deducendo principalmente la mancata adozione del Piano Generale di Bonifica previsto dall'articolo 3 della L.R. Puglia n. 4 del 2012 e l'illegittimità del Piano di Classifica adottato.
Tale assunto si rivela del tutto infondato alla luce del chiaro e consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il quale ha ripetutamente statuito che l'adozione del Piano Generale di Bonifica non costituisce un presupposto imprescindibile per la legittima imposizione del contributo consortile, essendo la funzione impositiva e di individuazione del beneficio propria ed esclusiva del Piano di Classifica.
Con specifico riferimento al contesto pugliese, la presunzione di beneficio discendente dall'avvenuta approvazione del piano di classifica opera solo qualora sia stato elaborato il piano di bonifica generale, ma, in fase di prima applicazione della legge regionale, le disposizioni transitorie di cui all'articolo 42, comma 7, della L.R. n. 4 del 2012 consentono espressamente che i Piani di Classifica siano redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della legge stessa e siano adeguati solo successivamente all'approvazione del Piano Generale di Bonifica.
Il Consorzio ha ampiamente documentato di aver adempiuto a tale obbligo di progressivo adeguamento, avendo adottato con delibera commissariale n. 188 del 20 ottobre 2015 un piano comprensoriale di bonifica trasmesso alla Regione e, successivamente, avendo provveduto all'adozione del Piano Generale di Bonifica con delibera n. 624 del 6 agosto 2024, dimostrando in tal modo la piena conformità alla normativa transitoria e la conservazione di piena legittimità del Piano di Classifica approvato in via definitiva nel 2013.
Le pronunce giurisprudenziali citate nelle controdeduzioni, in particolare le sentenze della Corte di Giustizia
Tributaria di Bari sez. 11 n. 4411/2016 e della Commissione Tributaria Regionale sez. 4 n. 1955/2019, confermano in modo incontrovertibile che l'adozione del Piano di Classifica in assenza del Piano di Bonifica, in fase di prima applicazione della legge, non è illegittima, sussistendo il solo obbligo di apportare eventuali variazioni conseguenti alla successiva approvazione del piano generale.
La tesi della ricorrente secondo cui il difetto di pubblicazione del Piano di Classifica sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ne determini l'invalidità è altrettanto inconsistente, poiché non solo il Piano è stato regolarmente approvato e pubblicizzato, ma la giurisprudenza della Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in presenza di un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, l'ente impositore è esonerato dall'onere di provare il beneficio fondiario, essendo questo presunto in virtù della comprensione del fondo nel perimetro di contribuenza.
L'onere della prova, in tali circostanze, grava interamente sul contribuente che intenda disconoscere il debito, il quale deve fornire una prova contraria specifica e idonea a superare la presunzione legale di beneficio.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha assolto a tale onere probatorio, avendo prodotto esclusivamente una consulenza tecnica di parte caratterizzata da affermazioni generiche, prive di riscontri oggettivi e di una puntuale descrizione delle indagini effettuate.
La perizia del dottor Nominativo_5, su cui la ricorrente fonda le proprie deduzioni, si limita a un esame visivo e generico dello stato dei luoghi, non fornisce elementi certi sulla riferibilità delle condizioni descritte all'anno di contribuzione 2023 e, soprattutto, non dimostra in modo rigoroso e tecnico che i fondi della ricorrente non possano trarre alcun beneficio, neppure potenziale, dall'esistenza e dalla funzionalità della rete idrografica consortile a livello di comprensorio.
Al contrario, il Consorzio ha fornito una prova documentale ampia e circostanziata della sussistenza del beneficio diretto e specifico, producendo il Piano di Classifica, le delibere approvative dei piani triennali delle opere, e soprattutto una dettagliata consulenza tecnica del dottor Nominativo_6. Tale consulenza accerta che gli immobili della ricorrente ricadono nel reticolo idrografico del sottobacino
Luogo_1, esteso per oltre 46.000 ettari, e spiega come l'intero territorio, per le sue caratteristiche geomorfologiche e stratigrafiche, funga da sistema di drenaggio naturale che convoglia le acque meteoriche verso la rete di canali gestita dal Consorzio, assicurando un beneficio di difesa idraulica che si traduce nella preservazione dei fondi da allagamenti e ristagni e in un conseguente incremento astratto del loro valore.
La giurisprudenza costituzionale e di legittimità, richiamata nelle controdeduzioni, ha chiarito che il contributo di bonifica ha natura tributaria e di contributo di scopo, non essendo fondato su un rapporto sinallagmatico di corrispettività ma sulla compartecipazione alle spese in ragione di un beneficio che può essere anche solo potenziale e futuro.
I ripetuti precedenti giurisprudenziali citati, tra cui le sentenze della CGT di Bari sez. 4 n. 2559/2024 e n.
2270/2024, nonché della sez. 5 n. 670/2025, aventi ad oggetto proprietà site nel medesimo sottobacino
Luogo_1, confermano in modo sistematico che, ove il Consorzio abbia provato l'esistenza del Piano di Classifica e l'inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza, e il contribuente non abbia fornito una prova contraria specifica dell'assenza di qualsiasi beneficio, la pretesa contributiva è pienamente legittima.
Le doglianze della ricorrente relative alla mancata esecuzione di interventi manutentivi nelle immediate vicinanze dei suoi fondi sono irrilevanti ai fini impositivi, poiché il beneficio deriva dall'esistenza e dalla funzionalità generale della rete consortile, la cui manutenzione è programmata su base triennale e il cui effetto positivo si estende all'intero comprensorio, come correttamente ribadito dalla sentenza della CGT di
II grado n. 3808/2023.
La ricorrente, inoltre, non ha mai segnalato al Consorzio situazioni di criticità o danni derivanti da presunti ristagni, fatto che indirettamente conferma la sussistenza della funzionalità idraulica del reticolo.
Pertanto, alla luce della normativa nazionale e regionale, della consolidata giurisprudenza e della concreta documentazione prodotta in giudizio, si deve concludere che il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia ha legittimamente esercitato il proprio potere impositivo, avendo la ricorrente il suo immobile incluso nel perimetro di contribuenza e nel Piano di Classifica regolarmente approvato, e non avendo essa fornito la prova contraria, richiesta dalla legge e dalla giurisprudenza, dell'assenza totale di un beneficio diretto e specifico, sia esso attuale o potenziale, derivante dalle opere di bonifica gestite dal Consorzio.
Ne consegue la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della minima attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 4.12.2025