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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/10/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
ER DA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza del 27.10.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 2617/2023
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. FERRI MARIO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. CAPUTO L. GIUSEPPE CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Cassino l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare la natura professionale della patologia lamentata dal ricorrente così come descritta in premessa, valutando il danno biologico permanente nella misura del 12% (o nella diversa misura di giustizia) derivatone a seguito della malattia professionale “artrosi della spalla destra in soggetto sottoposto ad intervento chirurgico a carico della cuffia dei rotatori”; B) Accertare e dichiarare la natura professionale della patologia lamentata dal ricorrente così come descritta in premessa, valutando il danno biologico permanente nella misura del 12% (o nella diversa misura di giustizia) derivatone a seguito della malattia professionale “ernia discale L3-L4 e protrusione discale L4-L5”; C)
Accertare, dichiarare e complessivamente procedere all'unificazione in ragione dei precedenti postumi già riconosciuti e di tutte le malattie professionali riconosciute in corso di causa, in misura alla percentuale che risulterà più esatta a seguito della espletanda CTU, di cui si chiede l'ammissione; D) Condannare l' ad erogare le relative prestazioni ed i benefici CP_2 di natura economica previsti dalla legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sin dalla data della domanda amministrativa o da altra data ritenuta di giustizia. Con ogni altro conseguenziale provvedimento. E) Vinte le spese di giudizio comprese C.P.A. e spese generali al 15%, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto di avere lavorato per oltre dieci anni nel settore edile ed ha descritto le mansioni svolte come “movimentazione manuale di carichi svolta in modo continuativa e ripetitiva e in assenza di ausili efficaci, con impiego funzionale delle braccia sopra il livello delle spalle e attività ripetute di flesso estensione del tronco” poiché si occupava di caricare e scaricare i materiali, montare i ponteggi, preparare il cemento e la calce, utilizzare strumenti come betoniere, secchi e cazzuole;
mansioni che ne avrebbero compromesso l'integrità fisica;
l' negava l'esposizione al rischio ed il CP_1 collegamento causale tra la patologie e l'esposizione al rischio lavorativo e rigettava le domande volte all'accertamento dell'origine professionale sia della “artrosi della spalla destra in soggetto sottoposto ad intervento chirurgico a carico della cuffia dei rotatori” sia dell' “ernia discale L3-L4 e protrusione discale L4-L5”.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della CP_1 domanda, negando l'esposizione al rischio e il nesso causale tra attività lavorativa e le patologie denunciate.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti,
l'escussione di testimoni e l'esperimento di consulenza tecnica medico legale, con incarico affidato al dott. , il quale ha depositato l'elaborato peritale definitivo in data Per_1
11.06.2025; all'udienza odierna è stata decisa a seguito della camera di consiglio.
L'art. 3 del D.P.R. 1124/65 stabilisce che le malattie oggetto di copertura assicurativa
, devono essere contratte nell'esercizio o a causa delle lavorazioni e che sono CP_1 tassativamente indicate nello stesso articolato normativo (malattie tabellate); il citato articolo è stato poi dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 179/88 dalla
Corte Costituzionale laddove indicando nella copertura assicurativa le sole “malattie CP_1 tabellate” ne escludeva quelle ad origine multifattoriale e “non tabellate”; ne è derivato un sistema misto, con la possibilità per il lavoratore di ottenere il riconoscimento dell'origine professionale anche delle “malattie non tabellate” ad origine multifattoriale, malattie per le quali non operando la presunzione legale circa il nesso causale con l'attività lavorativa svolta, lo stesso dovrà essere provato;
nel caso poi di più infortuni o malattie professionali si procede con l'unificazione ex art 80 TU 1124/65. Nel presente giudizio sono stati escussi due testi che hanno confermato le mansioni descritte in ricorso ed in particolare il teste ha dichiarato “lo vedevo sollevare Tes_1 sacchi e materiale e metterli sui camion, lo vedevo preparare la calce ed il cemento, utilizzare la betoniera e utilizzare l'escavatore; quando sono intervenuti sul magazzino l ho visto fare blocchi e alzare muri in cemento;
il teste ha dichiarato “Il ricorrente Testimone_2 faceva il muratore, carpentiere metteva in posa i pavimenti. Sicuramente ha lavorato oltre dieci anni come muratore;
rivestiva di mattoni i pavimenti, scaricava e caricava materiale sul camion, faceva la calce ed il cemento con la betoniera, guidava il camion e l'escavatrice; quando ho rifatto la mia casa nella ditta che ha eseguito i lavori c'era anche il ricorrente tutti i giorni mattina e pomeriggio che lavorava”.
Accertate le mansioni del ricorrente si è proceduto alla nomina del C.T.U. per accertare il nesso causale tra le mansioni svolte e la patologia denunciata.
Il dr , esaminati gli atti e la documentazione medica e sottoposto a visita il Per_1 ricorrente ha accertato l'origine professionale delle patologie “Le patologie sofferte sono pertanto da ritenersi, in rapporto causale diretto con l'attività lavorativa svolta (Operaio
Edile), o quantomeno in rapporto concausale efficiente e preponderante, con necessità di eseguire movimenti ripetitivi di flessione, abduzione e rotazione delle spalle, movimentazione di carichi pesanti ed esposizione alle vibrazioni a corpo intero. Come altresì confermato, dalle prove testimoniali raccolte e riportate nel verbale di udienza del 18.11.2024.”
Il CTU ha così concluso: “artrosi della spalla destra con pregressa lesione della cuffia dei rotatori trattata chirurgicamente 2. spondiloartrosi lombare con ernia discale l3-l4 e protrusione l4-l5. Tali patologie devono essere considerate malattia professionale.
L'infermità di cui al punto 1 comporta la presenza di una menomazione dell'integrità psico- fisica nella misura del 8% (OTTO percento) alla luce dei Codici 223, 224 e 227 della tabella delle menomazioni di cui al DM 38 del 12.07.2000. L'infermità di cui al punto 2 comporta la presenza di una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 10% (DIECI percento) alla luce dei Codici 193 e 213 della tabella delle menomazioni di cui al DM
12.07.2000. Dalle valutazioni presenti nelle tabelle di riferimento di cui al DM 38/2000, applicata la formula riduzionistica di LT per la determinazione delle lesioni coesistenti, si ritiene congrua una valutazione dei postumi permanenti in termini di danno biologico pari al 17% - DICIASSETTE percento - a decorrere dalla data della certificazione di malattia professionale.”
Questo giudice onorario recepisce integralmente le conclusioni del C.T.U., in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che parte ricorrente per le patologie denunciate ha un danno biologico complessivo del 17% a far data dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna al pagamento del risarcimento / rendita corrispondente al 17% a far data dalla CP_1 domanda amministrativa;
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 2.400,00 oltre rimb. forf. CP_1 cassa ed iva, da distrarsi.
Condanna al rimborso delle spese di CTU come da separato decreto. CP_1
Cassino 27.10.2025
Il Giudice Onorario
ER DA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
ER DA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza del 27.10.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 2617/2023
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. FERRI MARIO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. CAPUTO L. GIUSEPPE CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Cassino l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare la natura professionale della patologia lamentata dal ricorrente così come descritta in premessa, valutando il danno biologico permanente nella misura del 12% (o nella diversa misura di giustizia) derivatone a seguito della malattia professionale “artrosi della spalla destra in soggetto sottoposto ad intervento chirurgico a carico della cuffia dei rotatori”; B) Accertare e dichiarare la natura professionale della patologia lamentata dal ricorrente così come descritta in premessa, valutando il danno biologico permanente nella misura del 12% (o nella diversa misura di giustizia) derivatone a seguito della malattia professionale “ernia discale L3-L4 e protrusione discale L4-L5”; C)
Accertare, dichiarare e complessivamente procedere all'unificazione in ragione dei precedenti postumi già riconosciuti e di tutte le malattie professionali riconosciute in corso di causa, in misura alla percentuale che risulterà più esatta a seguito della espletanda CTU, di cui si chiede l'ammissione; D) Condannare l' ad erogare le relative prestazioni ed i benefici CP_2 di natura economica previsti dalla legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sin dalla data della domanda amministrativa o da altra data ritenuta di giustizia. Con ogni altro conseguenziale provvedimento. E) Vinte le spese di giudizio comprese C.P.A. e spese generali al 15%, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto di avere lavorato per oltre dieci anni nel settore edile ed ha descritto le mansioni svolte come “movimentazione manuale di carichi svolta in modo continuativa e ripetitiva e in assenza di ausili efficaci, con impiego funzionale delle braccia sopra il livello delle spalle e attività ripetute di flesso estensione del tronco” poiché si occupava di caricare e scaricare i materiali, montare i ponteggi, preparare il cemento e la calce, utilizzare strumenti come betoniere, secchi e cazzuole;
mansioni che ne avrebbero compromesso l'integrità fisica;
l' negava l'esposizione al rischio ed il CP_1 collegamento causale tra la patologie e l'esposizione al rischio lavorativo e rigettava le domande volte all'accertamento dell'origine professionale sia della “artrosi della spalla destra in soggetto sottoposto ad intervento chirurgico a carico della cuffia dei rotatori” sia dell' “ernia discale L3-L4 e protrusione discale L4-L5”.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della CP_1 domanda, negando l'esposizione al rischio e il nesso causale tra attività lavorativa e le patologie denunciate.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti,
l'escussione di testimoni e l'esperimento di consulenza tecnica medico legale, con incarico affidato al dott. , il quale ha depositato l'elaborato peritale definitivo in data Per_1
11.06.2025; all'udienza odierna è stata decisa a seguito della camera di consiglio.
L'art. 3 del D.P.R. 1124/65 stabilisce che le malattie oggetto di copertura assicurativa
, devono essere contratte nell'esercizio o a causa delle lavorazioni e che sono CP_1 tassativamente indicate nello stesso articolato normativo (malattie tabellate); il citato articolo è stato poi dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 179/88 dalla
Corte Costituzionale laddove indicando nella copertura assicurativa le sole “malattie CP_1 tabellate” ne escludeva quelle ad origine multifattoriale e “non tabellate”; ne è derivato un sistema misto, con la possibilità per il lavoratore di ottenere il riconoscimento dell'origine professionale anche delle “malattie non tabellate” ad origine multifattoriale, malattie per le quali non operando la presunzione legale circa il nesso causale con l'attività lavorativa svolta, lo stesso dovrà essere provato;
nel caso poi di più infortuni o malattie professionali si procede con l'unificazione ex art 80 TU 1124/65. Nel presente giudizio sono stati escussi due testi che hanno confermato le mansioni descritte in ricorso ed in particolare il teste ha dichiarato “lo vedevo sollevare Tes_1 sacchi e materiale e metterli sui camion, lo vedevo preparare la calce ed il cemento, utilizzare la betoniera e utilizzare l'escavatore; quando sono intervenuti sul magazzino l ho visto fare blocchi e alzare muri in cemento;
il teste ha dichiarato “Il ricorrente Testimone_2 faceva il muratore, carpentiere metteva in posa i pavimenti. Sicuramente ha lavorato oltre dieci anni come muratore;
rivestiva di mattoni i pavimenti, scaricava e caricava materiale sul camion, faceva la calce ed il cemento con la betoniera, guidava il camion e l'escavatrice; quando ho rifatto la mia casa nella ditta che ha eseguito i lavori c'era anche il ricorrente tutti i giorni mattina e pomeriggio che lavorava”.
Accertate le mansioni del ricorrente si è proceduto alla nomina del C.T.U. per accertare il nesso causale tra le mansioni svolte e la patologia denunciata.
Il dr , esaminati gli atti e la documentazione medica e sottoposto a visita il Per_1 ricorrente ha accertato l'origine professionale delle patologie “Le patologie sofferte sono pertanto da ritenersi, in rapporto causale diretto con l'attività lavorativa svolta (Operaio
Edile), o quantomeno in rapporto concausale efficiente e preponderante, con necessità di eseguire movimenti ripetitivi di flessione, abduzione e rotazione delle spalle, movimentazione di carichi pesanti ed esposizione alle vibrazioni a corpo intero. Come altresì confermato, dalle prove testimoniali raccolte e riportate nel verbale di udienza del 18.11.2024.”
Il CTU ha così concluso: “artrosi della spalla destra con pregressa lesione della cuffia dei rotatori trattata chirurgicamente 2. spondiloartrosi lombare con ernia discale l3-l4 e protrusione l4-l5. Tali patologie devono essere considerate malattia professionale.
L'infermità di cui al punto 1 comporta la presenza di una menomazione dell'integrità psico- fisica nella misura del 8% (OTTO percento) alla luce dei Codici 223, 224 e 227 della tabella delle menomazioni di cui al DM 38 del 12.07.2000. L'infermità di cui al punto 2 comporta la presenza di una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 10% (DIECI percento) alla luce dei Codici 193 e 213 della tabella delle menomazioni di cui al DM
12.07.2000. Dalle valutazioni presenti nelle tabelle di riferimento di cui al DM 38/2000, applicata la formula riduzionistica di LT per la determinazione delle lesioni coesistenti, si ritiene congrua una valutazione dei postumi permanenti in termini di danno biologico pari al 17% - DICIASSETTE percento - a decorrere dalla data della certificazione di malattia professionale.”
Questo giudice onorario recepisce integralmente le conclusioni del C.T.U., in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che parte ricorrente per le patologie denunciate ha un danno biologico complessivo del 17% a far data dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna al pagamento del risarcimento / rendita corrispondente al 17% a far data dalla CP_1 domanda amministrativa;
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 2.400,00 oltre rimb. forf. CP_1 cassa ed iva, da distrarsi.
Condanna al rimborso delle spese di CTU come da separato decreto. CP_1
Cassino 27.10.2025
Il Giudice Onorario
ER DA