TAR Roma, sez. 5T, sentenza 04/05/2026, n. 8001
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Ordinanza presidenziale 23 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 12 ottobre 2023
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Sentenza 4 maggio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme legislative alla base del meccanismo del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, le cui argomentazioni valgono anche per la dedotta violazione dei principi eurounitari del legittimo affidamento, della libertà di impresa e dell’evidenza pubblica.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 77 Cost. per eterogeneità delle norme censurate rispetto al contenuto dell'originario decreto-legge

    Non è ravvisabile una "evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione" tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge, data la comune "natura finanziaria" delle disposizioni.

  • Rigettato
    Illegittima natura retroattiva della fissazione dei tetti di spesa e lesione dell'affidamento

    Già dall'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, il sistema del payback era sostanzialmente noto, così come le quote di ripiano e la misura del concorso delle aziende. La società ricorrente avrebbe dovuto considerare la misura del tetto di spesa nazionale quale parametro di riferimento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Violazione delle tempistiche e scadenze normative

    Già dall'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, il sistema del payback era sostanzialmente noto. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Violazione della normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica

    Il payback opera sul fatturato complessivo delle aziende e non altera l'esito delle gare pubbliche. La società ricorrente era consapevole dell'esistenza di un tetto di spesa e della possibilità di dover concorrere al ripianamento. È rimasto indimostrato che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme legislative alla base del meccanismo del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, le cui argomentazioni valgono anche per la dedotta violazione dei principi eurounitari del legittimo affidamento, della libertà di impresa e dell’evidenza pubblica.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 77 Cost. per eterogeneità delle norme censurate rispetto al contenuto dell'originario decreto-legge

    Non è ravvisabile una "evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione" tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge, data la comune "natura finanziaria" delle disposizioni.

  • Rigettato
    Illegittima natura retroattiva della fissazione dei tetti di spesa e lesione dell'affidamento

    Già dall'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, il sistema del payback era sostanzialmente noto, così come le quote di ripiano e la misura del concorso delle aziende. La società ricorrente avrebbe dovuto considerare la misura del tetto di spesa nazionale quale parametro di riferimento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Violazione delle tempistiche e scadenze normative

    Già dall'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, il sistema del payback era sostanzialmente noto. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Violazione della normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica

    Il payback opera sul fatturato complessivo delle aziende e non altera l'esito delle gare pubbliche. La società ricorrente era consapevole dell'esistenza di un tetto di spesa e della possibilità di dover concorrere al ripianamento. È rimasto indimostrato che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme legislative alla base del meccanismo del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, le cui argomentazioni valgono anche per la dedotta violazione dei principi eurounitari del legittimo affidamento, della libertà di impresa e dell’evidenza pubblica.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 77 Cost. per eterogeneità delle norme censurate rispetto al contenuto dell'originario decreto-legge

    Non è ravvisabile una "evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione" tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge, data la comune "natura finanziaria" delle disposizioni.

  • Rigettato
    Illegittima natura retroattiva della fissazione dei tetti di spesa e lesione dell'affidamento

    Già dall'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, il sistema del payback era sostanzialmente noto, così come le quote di ripiano e la misura del concorso delle aziende. La società ricorrente avrebbe dovuto considerare la misura del tetto di spesa nazionale quale parametro di riferimento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Violazione delle tempistiche e scadenze normative

    Già dall'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, il sistema del payback era sostanzialmente noto. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Violazione della normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica

    Il payback opera sul fatturato complessivo delle aziende e non altera l'esito delle gare pubbliche. La società ricorrente era consapevole dell'esistenza di un tetto di spesa e della possibilità di dover concorrere al ripianamento. È rimasto indimostrato che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme legislative alla base del meccanismo del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, le cui argomentazioni valgono anche per la dedotta violazione dei principi eurounitari del legittimo affidamento, della libertà di impresa e dell’evidenza pubblica.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 77 Cost. per eterogeneità delle norme censurate rispetto al contenuto dell'originario decreto-legge

    Non è ravvisabile una "evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione" tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge, data la comune "natura finanziaria" delle disposizioni.

  • Rigettato
    Illegittima natura retroattiva della fissazione dei tetti di spesa e lesione dell'affidamento

    Già dall'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, il sistema del payback era sostanzialmente noto, così come le quote di ripiano e la misura del concorso delle aziende. La società ricorrente avrebbe dovuto considerare la misura del tetto di spesa nazionale quale parametro di riferimento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Violazione delle tempistiche e scadenze normative

    Già dall'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, il sistema del payback era sostanzialmente noto. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Violazione della normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica

    Il payback opera sul fatturato complessivo delle aziende e non altera l'esito delle gare pubbliche. La società ricorrente era consapevole dell'esistenza di un tetto di spesa e della possibilità di dover concorrere al ripianamento. È rimasto indimostrato che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme legislative alla base del meccanismo del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, le cui argomentazioni valgono anche per la dedotta violazione dei principi eurounitari del legittimo affidamento, della libertà di impresa e dell’evidenza pubblica.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 77 Cost. per eterogeneità delle norme censurate rispetto al contenuto dell'originario decreto-legge

    Non è ravvisabile una "evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione" tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge, data la comune "natura finanziaria" delle disposizioni.

  • Rigettato
    Illegittima natura retroattiva della fissazione dei tetti di spesa e lesione dell'affidamento

    Già dall'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, il sistema del payback era sostanzialmente noto, così come le quote di ripiano e la misura del concorso delle aziende. La società ricorrente avrebbe dovuto considerare la misura del tetto di spesa nazionale quale parametro di riferimento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Violazione delle tempistiche e scadenze normative

    Già dall'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, il sistema del payback era sostanzialmente noto. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Violazione della normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica

    Il payback opera sul fatturato complessivo delle aziende e non altera l'esito delle gare pubbliche. La società ricorrente era consapevole dell'esistenza di un tetto di spesa e della possibilità di dover concorrere al ripianamento. È rimasto indimostrato che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme legislative alla base del meccanismo del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, le cui argomentazioni valgono anche per la dedotta violazione dei principi eurounitari del legittimo affidamento, della libertà di impresa e dell’evidenza pubblica.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 77 Cost. per eterogeneità delle norme censurate rispetto al contenuto dell'originario decreto-legge

    Non è ravvisabile una "evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione" tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge, data la comune "natura finanziaria" delle disposizioni.

  • Rigettato
    Illegittima natura retroattiva della fissazione dei tetti di spesa e lesione dell'affidamento

    Già dall'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, il sistema del payback era sostanzialmente noto, così come le quote di ripiano e la misura del concorso delle aziende. La società ricorrente avrebbe dovuto considerare la misura del tetto di spesa nazionale quale parametro di riferimento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Violazione delle tempistiche e scadenze normative

    Già dall'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, il sistema del payback era sostanzialmente noto. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Violazione della normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica

    Il payback opera sul fatturato complessivo delle aziende e non altera l'esito delle gare pubbliche. La società ricorrente era consapevole dell'esistenza di un tetto di spesa e della possibilità di dover concorrere al ripianamento. È rimasto indimostrato che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme legislative alla base del meccanismo del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, le cui argomentazioni valgono anche per la dedotta violazione dei principi eurounitari del legittimo affidamento, della libertà di impresa e dell’evidenza pubblica.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 77 Cost. per eterogeneità delle norme censurate rispetto al contenuto dell'originario decreto-legge

    Non è ravvisabile una "evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione" tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge, data la comune "natura finanziaria" delle disposizioni.

  • Rigettato
    Illegittima natura retroattiva della fissazione dei tetti di spesa e lesione dell'affidamento

    Già dall'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, il sistema del payback era sostanzialmente noto, così come le quote di ripiano e la misura del concorso delle aziende. La società ricorrente avrebbe dovuto considerare la misura del tetto di spesa nazionale quale parametro di riferimento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Violazione delle tempistiche e scadenze normative

    Già dall'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, il sistema del payback era sostanzialmente noto. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Violazione della normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica

    Il payback opera sul fatturato complessivo delle aziende e non altera l'esito delle gare pubbliche. La società ricorrente era consapevole dell'esistenza di un tetto di spesa e della possibilità di dover concorrere al ripianamento. È rimasto indimostrato che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme legislative alla base del meccanismo del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, le cui argomentazioni valgono anche per la dedotta violazione dei principi eurounitari del legittimo affidamento, della libertà di impresa e dell’evidenza pubblica.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 77 Cost. per eterogeneità delle norme censurate rispetto al contenuto dell'originario decreto-legge

    Non è ravvisabile una "evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione" tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge, data la comune "natura finanziaria" delle disposizioni.

  • Rigettato
    Illegittima natura retroattiva della fissazione dei tetti di spesa e lesione dell'affidamento

    Già dall'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, il sistema del payback era sostanzialmente noto, così come le quote di ripiano e la misura del concorso delle aziende. La società ricorrente avrebbe dovuto considerare la misura del tetto di spesa nazionale quale parametro di riferimento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Violazione delle tempistiche e scadenze normative

    Già dall'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, il sistema del payback era sostanzialmente noto. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Violazione della normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica

    Il payback opera sul fatturato complessivo delle aziende e non altera l'esito delle gare pubbliche. La società ricorrente era consapevole dell'esistenza di un tetto di spesa e della possibilità di dover concorrere al ripianamento. È rimasto indimostrato che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Le regioni e le province autonome hanno un ruolo meramente attuativo-esecutivo e tecnico-contabile nell'emanazione dei provvedimenti impugnati, senza esercitare un potere autoritativo discrezionale. La controversia si radica nel quadro di un rapporto paritario, a valle del potere autoritativo statale.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Le regioni e le province autonome hanno un ruolo meramente attuativo-esecutivo e tecnico-contabile nell'emanazione dei provvedimenti impugnati, senza esercitare un potere autoritativo discrezionale. La controversia si radica nel quadro di un rapporto paritario, a valle del potere autoritativo statale.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Le regioni e le province autonome hanno un ruolo meramente attuativo-esecutivo e tecnico-contabile nell'emanazione dei provvedimenti impugnati, senza esercitare un potere autoritativo discrezionale. La controversia si radica nel quadro di un rapporto paritario, a valle del potere autoritativo statale.

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    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5T, sentenza 04/05/2026, n. 8001
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8001
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo