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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 26/09/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei SIg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 864 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio) riservata in decisione all'udienza del 17/ 9/ 2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in alla via Volpicella n. 372, presso lo studio dell'Avv. Maria Pt_1
Gammone, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in al Corso Umberto I n. 381, presso lo studio Pt_1 dell'Avv. Lucia La Marca, dalla quale è rappresentata e difesa, come da mandato;
RESISTENTE
NONCHE' PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
DI NAPOLI ( ), CP_2 C.F._3 Controparte_3
( ), ( ) E C.F._4 Controparte_4 C.F._5
( ), rappresentati dal curatore Controparte_5 C.F._6 speciale avv. Francesco Calabrese con studio in Bari alla Via Fanelli 224, giusta, e difesi ex art. 86 c.p.c. dal medesimo curatore speciale presso il cui studio elettivamente domiciliati;
INTERVENTORI
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione depositate in sostituzione dell'udienza del 16/9/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso giudiziale cumulativo per la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio del 24/07/2024 il SI. conveniva in giudizio davanti Parte_1 al Tribunale di Vallo della Lucania la SI.ra per sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni “dichiarare la separazione personale dei coniugi per esclusiva colpa della IG.ra ; stabilire, a carico della IG.ra la Controparte_1 CP_1
CP_ corresponsione, a favore dei figli e gli importi riconosciuti e mai CP_3 CP_4 CP_5 versati agli stessi, dell'assegno unico con modalità da stabilire da parte del tribunale;
ordinare al
Comune di di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”. Pt_1
Deduceva: 1) di aver in data 5/9/2013 contratto matrimonio civile con la SI.ra regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1
Comune di 2) che i coniugi avevano adottato il regime legale patrimoniale Pt_1 della separazione dei beni e fissato la residenza in alla Via E. Scarpetta n. Pt_1
CP_ 181; 3) che dal matrimonio erano nati quattro figli: nato a [...][...], Pt_1 nata a [...] [...], nato a [...] il CP_3 Pt_1 CP_4
Pag. 2 di 16 29/3/2017, e nata a [...] il [...]; 4) di risiedere in CP_5
Germania per svolgere il lavoro di operaio in una Società di traslochi e che la IG.ra non aveva svolto e non svolgeva alcuna attività lavorativa;
5) che la CP_1 CP_1 era un soggetto poco affidabile psicologicamente e che, difatti, ripetutamente aveva adottato condotte minanti la serenità della sua vita e soprattutto della sua famiglia, con inevitabili ripercussioni sia sul marito, sia sui figli;
6) che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non avevano più un'unione affettiva e sentimentale e che, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, era divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto;
7) di aver tentato di tenere la famiglia unita, cambiando paese e iniziando insieme alla moglie una nuova vita, ma che anche questo tentativo era stato inutile;
8) che ormai nessuna riconciliazione era possibile e che era stato costretto a continuare il suo lavoro in Germania ed affidare come da decreto del giudice tutelare del Tribunale di
Vallo della Lucania i propri figli;
9) di aver inviato formale lettera alla IG.ra CP_1 all'indirizzo di residenza della stessa, al fine di trovare una soluzione consensuale senza esito alcuno;
10) che la responsabilità della crisi del rapporto era pertanto da attribuire esclusivamente alla IG.ra , ai suoi atteggiamenti, alle sue minacce, CP_1 al disinteresse per la famiglia, alle sue notti passate fuori senza motivo, alle sue immotivate sfuriate.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26/11/2024, si costituiva tardivamente in giudizio la SI.ra eccependo l'incompetenza territoriale Controparte_1 del giudice adito e richiedendo, per tale motivo, la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, indicato quale giudice territorialmente competente. In aggiunta, lamentando la nullità della notificazione, richiedeva la rimessione nei termini di legge per l'articolazione della proprie difese.
Inoltre proponeva, seppur costituitasi tardivamente, domanda riconvenzionale chiedendo la dichiarazione di separazione con addebito al SI. per i suoi Parte_1 comportamenti contrari ai doveri coniugali e la contestuale condanna nei confronti dello stesso al pagamento di un assegno mensile di mantenimento pari a una somma
Pag. 3 di 16 non inferiore a euro 1.500,00, da aggiornarsi annualmente come per legge, il tutto con vittoria di spese e competenze da attribuire al procuratore antistatario.
Il giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 24/11/2024 e con decreto del 22/11/2024, chiedeva l'acquisizione, a cura della Cancelleria, delle relazioni dei servizi sociali redatte in occasione dell'affidamento dei figli della coppia ai SIg. e effettuato da entrambi i genitori Persona_1 CP_6
(procedimenti nn. 252/2024 V.G. e 21/2024 V.G.).
All'udienza del 26/11/2024 compariva unicamente il ricorrente e il procedimento era rinviato in prosieguo di prima udienza al 7/1/2025, per la comunicazione della pendenza dello stesso al Pubblico Ministero - Sede;
all'esito il 7/1/2025 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti, la cui emissione non era, peraltro, richiesta dalle parti, assegnava la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Con la sentenza n. 47/2025 pubblicata in data 28/1/2025 era accolta la domanda di separazione personale ed erano rigettate le ulteriori richieste formulate nell'interesse delle parti, con compensazione integrale delle spese di lite e fissazione dell'udienza per il prosieguo del giudizio.
Nelle more della celebrazione dell'udienza fissata per il prosieguo del giudizio il
Tribunale dei Minorenni di Bari trasmetteva per competenza ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.c. a questo ufficio gli atti relativi al procedimento instaurato ai sensi dell'art. 333 c.p.c. nei confronti delle parti del presente giudizio e disponeva, in via provvisoria e urgente, l'affidamento dei minori nato il [...], Persona_2 nata il [...], nato il [...], Controparte_3 Controparte_4 [...] nata il [...], figli di e Controparte_5 Controparte_1 Parte_1 alla coppia .
[...] CP_6 Persona_1
Disponeva che la famiglia affidataria esercitasse la responsabilità genitoriale in relazione all'educazione, all'istruzione e alle cure sanitarie mantenendo i rapporti ordinari e straordinari con l'istruzione scolastica, con le autorità sanitarie e con gli enti pubblici e privati, incaricava il Servizio sociale del comune di Andria in
Pag. 4 di 16 collaborazione con i Servizi specialistici, socio sanitari e con tutte le ulteriori strutture specialistiche del territorio, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,
a cui il Servizio sociale del comune di Andria di predisporre in favore della famiglia affidataria ogni utile percorso di sostegno e di supporto nell'ottica di una maggiore consapevolezza dei compiti connessi alla responsabilità genitoriale. Incaricava il
Servizio sociale del comune di Andria di regolamentare i contatti tra la genitrice e i figli minori secondo tempi e modalità adeguate alle loro eSIenze educative e tenuto anche conto dell'andamento del percorso di recupero delle competenze genitoriali della stessa figura materna e il consultorio Familiare di LA di elaborare in favore della SInora ogni adeguato percorso di recupero delle Controparte_1 competenze genitoriali.
All'udienza del 15/4/2025 i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti e il
Procuratore della Repubblica segnalava la ricorrenza delle condizioni per dichiarare decaduti dalla responsabilità genitoriale dei SI.ri e Controparte_1 [...]
Il difensore di parte attrice rappresentava che il IG. Parte_1 Parte_1 aveva espressamente dichiarato, dinanzi al Tribunale di Bari, di rinunciare
[...] al proprio ruolo genitoriale, auspicando il mantenimento dell'affido in favore degli zii e e l'esclusione definitiva della madre, CP_6 Persona_1 nell'interesse esclusivo dei minori e il difensore della resistente chiedeva la concessione di un termine per consultare la propria assistita.
Con provvedimento del 16/4/2025 i provvedimenti assunti dal Tribunale dei
Minorenni di Bari erano confermati ai sensi dell'art. 38 disp att. c.c., era nominato quale curatore speciale ai minori ai sensi del n. 8 dell'art. 473 bis c.p.c. l'avv.
Francesco Calabrese, che aveva già ricoperto il medesimo incarico su nomina del
Tribunale dei Minorenni di Bari, e si disponeva, altresì, che i Servizi Sociali di Andria provvedessero al costante monitoraggio dell'andamento dell'affidamento e delle condizioni dei minori.
Si costituiva in data 1/7/2025 il curatore speciale avv. Francesco Calabrese, in rappresentanza dei minori , e Persona_2 CP_3 CP_4 CP_5
Pag. 5 di 16 CP_ Rappresentava di aver provveduto all'audizione dei minori e rilevando CP_3 come, pur in presenza di difficoltà relazionali e di delicate vulnerabilità psicologiche,
i minori avessero trovato presso la famiglia affidataria serenità. Veniva documentato che il percorso di affidamento intrafamiliare, disposto in via provvisoria dal
Tribunale per i minorenni di Bari e confermato dall'intestato Tribunale, aveva consentito una sensibile evoluzione positiva dei minori, precedentemente esposti a rischi gravi per lo sviluppo psico-fisico, aggravati da vulnerabilità neuropsichiatriche certificate. Dalla ricostruzione effettuata dal curatore, emergevano elementi univoci circa la persistente inadeguatezza dei genitori a svolgere il loro compito, la completa assenza del padre e il protrarsi di condotte materne pregiudizievoli.
Concludeva per la conferma dell'affidamento familiare ai SI.ri Parte_2 formulando richiesta di dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori biologici, riservandosi di sollecitare l'ascolto diretto del minore ultra-dodicenne.
All'udienza del 1/7/2025 i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti e chiedevano che la causa venisse assegnata a sentenza. In particolare, il procuratore della resistente segnalava di aver provveduto a depositare dichiarazione di rinuncia della responsabilità genitoriale della SI.ra , il curatore speciale, avv. CP_1
Francesco Calabrese insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già articolate in favore dei minori e il VPO dott.ssa preso atto della Persona_3 dichiarazione della resistente, concludeva per la pronuncia di una declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Il Tribunale fissava per la discussione l'udienza del 16/9/2025.
Con le note di trattazione il difensore del SI. esponeva le Parte_1 difficoltà economiche del proprio assistito e dichiarava la disponibilità del proprio assistito al versamento a titolo di mantenimento dei figli della somma di euro 200,00 euro mensili, chiedendo, in via meramente gradata e subordinata, di determinare l'assegno di mantenimento in una somma comunque minima, il difensore della SI.ra concludeva per il rigetto delle avverse richieste e segnalava Controparte_1
Pag. 6 di 16 che l'assegno unico erogato per i figli era già riscosso dagli affidatari e il curatore speciale, rilevata la persistente inadempienza di entrambi i genitori, chiedeva di dichiarare entrambi decaduti dalla responsabilità genitoriale, la conferma dell'affidamento agli zii materni con esclusione di ogni contatto tra genitori e minori, degli interventi di supporto in favore degli affidatari e dei minori a carico del
Servizio sociale di Andria e in collaborazione con i Servizi sociosanitari specialistici del territorio, ciascuno per le proprie competenze, cosi come disposto nella sentenza del T.M. di Bari del 26.02.2025 richiamata nell'ordinanza della G.D. del 16.04.2025, di porre a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento di ciascun figlio secondo la somma ritenuta di giustizia e soggetta a rivalutazione
ISTAT, oltre al contributo dovuto da ciascun genitore per il pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale, in virtù degli artt. 316 bis e 337 ter cod. civ., nonché di trasmettere gli atti alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, competente territorialmente per la residenza dei minori, per promuovere l'apertura dei procedimenti di adottabilità di ciascun minore in virtù degli artt. 9 e 11 Legge n 184/1983, Parte_1 ove dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.
Il Tribunale assegnava la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
La domanda di scioglimento del matrimonio formulata nell'interesse del SI.
[...] merita accoglimento. Parte_1
Come accertato nella precedente sentenza di separazione, tra i coniugi è venuta definitivamente meno quella comunione spirituale e materiale che caratterizza il vincolo matrimoniale, senza alcuna possibilità di riconciliazione.
Nel caso di specie, la separazione è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato il 28 gennaio 2025, e dalla data dell'udienza di comparizione del
26/11/2024 sono decorsi i termini previsti dalla legge e nessuna delle parti ha allegato la ripresa della convivenza.
Pag. 7 di 16 Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La SI.ra chiedeva il riconoscimento in suo favore di un assegno Controparte_1 di mantenimento di euro 450,00 mensili;
tale domanda non può che essere dichiarata inammissibile, così come già disposto in sede di separazione per la sua tardività.
Nel merito in ogni caso essa non avrebbe potuto essere accolta.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 1287/2018 hanno affermato, con argomentazioni pienamente condivisibili che il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'assegno divorziale ha natura composita; “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
L'eSIenza di evitare “rischi di locupletazione ingiustificata dell'ex coniuge richiedente in tutte quelle situazioni in cui egli possa godere comunque non solo di una posizione economica autonoma ma anche di una condizione di particolare agiatezza oppure quando non abbia SInificativamente contribuito alla formazione della posizione economico-patrimoniale dell'altro ex coniuge” non esclude, dunque, che nella valutazione della debenza dell'assegno divorzile debba tenersi conto dello squilibrio eventualmente esistente fra le parti e verificare se tale squilibrio sia da “ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli
Pag. 8 di 16 endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente” ( “…La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile. Alla reversibilità della scelta relativa al legame matrimoniale non consegue necessariamente una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale dell'ex coniuge al momento della cessazione dell'unione matrimoniale…”).
Ne consegue che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, “non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (cfr. anche Cass. civ. n. 21234/2019: “Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma
6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze”).
Tanto premesso, la durata del matrimonio e l'età della SI.ra CP_1 che consente l'inserimento della stessa nel mondo del lavoro, nonché la
[...] mancanza di qualsiasi elemento di prova fornito in relazione al reddito di cui la stessa attualmente gode e di quello goduto in costanza di matrimonio, avrebbero in ogni caso condotto al rigetto della richiesta.
Pag. 9 di 16 CP_ Particolare attenzione merita la situazione dei quattro figli minori della coppia:
(nato l'[...]), (nata il [...]), (nato il [...]) e CP_3 CP_4
(nata il [...]), attualmente affidati ai SIg. e CP_5 Persona_1 con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Bari, confermato CP_6 da questo Tribunale.
Il curatore speciale dei minori Avv. Francesco Calabrese e il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania espressamente chiedevano di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, evidenziando le gravi condotte poste in essere da entrambi in violazione dei doveri genitoriali con grave pregiudizio per i minori.
Va, innanzitutto, premesso che il Collegio condivide la scelta del giudice relatore di non procedere all'ascolto del minore . Persona_2
Come a tutti noto, il minore ha il diritto di essere ascoltato e deve essere messo nelle condizioni di esprimere liberamente la propria opinione e di essere parte attiva nei processi decisionali, che lo riguardano a norma del n. 4 dell'art. 473 bis c.p.c.
L'ascolto diretto del minore da parte del giudice eventualmente anche con l'assistenza di un ausiliario esperto è la principale modalità di attuazione dell'obbligo di procedere all'audizione del minorenne;
il giudice può delegare anche l'intera attività ad altri soggetti ovvero escludere l'ascolto quando esso è in contrasto con gli interessi fondamentali del minore o manifestamente superfluo.
Il minore era ascoltato dal Tribunale dei Minorenni e anche dal Persona_2 curatore;
era, dunque, corretto in considerazione della particolare situazione nella quale lo stesso versa, che emergerà nel prosieguo della motivazione, non sottoporre lo stesso ad un ulteriore stress emotivo e affidare al curatore l'incarico di veicolare al
Tribunale eventuali richieste del minore circa la sua volontà di essere ascoltato.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori merita accoglimento.
Dalla lettura della relazione del Servizio Sociale del Comune di Andria emerge che i minori vivono nel Comune di Andria presso l'abitazione dei SInori Per_1
Pag. 10 di 16 e in qualità di affidatari dei minori suindicati, che i SInori Per_1 CP_6 provvedono al soddisfacimento di tutti i loro bisogni primari e che la Parte_2 loro condizione precedente, era deteriore. In particolare i servizi sociali di LA segnalavano che i minori non rispettavano l'obbligo scolastico e avevano contratto la scabbia;
la SI.ra dichiarava che quando i minori erano arrivati presso CP_6 la famiglia affidataria erano destrutturati e deprivati al punto di non aver ancora raggiunto un livello di maturità in linea con la loro età anagrafica e il SI. Per_1 che i minori erano in uno stato primitivo.
[...]
dichiarava di essere stato maltrattato dalla madre, che lo picchiava, lo Persona_2 lasciava senza mangiare e l'aveva fatto dormire sul balcone, che la mamma maltrattava in particolare lui e la piccola e che in un'occasione aveva CP_5 picchiato il fratello fino a fargli uscire il sangue dal fianco. Aggiungeva che la CP_4 madre gli aveva rotto il telefono con un martello e che, a causa dei continui cambi di domicilio della stessa, non aveva potuto seguire la scuola.
I minori, peraltro, necessitano di cure adeguate per le loro particolari condizioni CP_ ( è affetto da un “Disturbo specifico delle abilità aritmetiche di grado moderato.
Disgrafia grave. Pregresso svantaggio socio-ambientale”, Aurora da “Disabilità intellettiva di grado lieve. Disturbo da deficit di attenzione e iperattività, manifestazione combinata di grado moderato”, da “Disturbo da deficit di CP_4 attenzione e iperattività, manifestazione combinato di grado moderato;
Indici proiettivi di disturbo specifico degli apprendimenti scolastici;
funzionamento intellettivo al limite”; da “Disabilitò intellettiva di grado grave. Disturbo CP_5 dell'attenzione e iperattività”). Attualmente, oltre a frequentare regolarmente la CP_ scuola, è inserito in un centro diurno, è prelevato a scuola alle 12,50, consuma il pranzo con gli altri minori e rientra a casa alle 19,30 circa ed e CP_3 CP_4 frequentano, seppure in modo discontinuo, il centro polivalente “La Ginestra” di
Andria nelle ore pomeridiane del mercoledì, giovedì e venerdì per attività scolastiche ed extrascolastiche. Secondo quanto riferito dai Servizi Sociali di Andria con la relazione depositata il 14/4/2025 i minori si presentano sereni e legati
Pag. 11 di 16 emotivamente alla coppia affidataria, che è adeguatamente seguita nel suo difficile percorso.
Il padre interrompeva ogni rapporto con i minori e nel corso dell'udienza del
25.11.2024 rappresentava la propria indisponibilità ad occuparsi degli stessi, in ragione dei suoi impegni lavorati, della sua lontananza e degli specifici bisogni di cura dei bambini, chiedendo di essere dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale, paventando un rischio per la vita stessa dei minori in caso di loro affidamento alla madre. La richiesta di essere dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale era confermata nel prosieguo del giudizio ed anche in sede di redazione delle richieste finali.
La madre, che avrebbe dovuto sentire i minori mediante chiamate/videochiamate nelle giornate di sabato e domenica, secondo quanto riferito dalla coppia affidataria, aveva rapporti discontinui ed occasionali e a volte insistenti con i figli, con conseguente destabilizzazione dei minori;
allo stato, peraltro non è chiaro ove la madre risieda, anche al fine di attivare un percorso di sostegno, che la predetta aveva CP_ dichiarato essere disponibile a seguire. Il minore manifestava le difficoltà che incontrava nel mantenere rapporti con la madre sia al curatore, sia al Tribunale dei
Minorenni di Bari, ove veniva ascoltato.
Il difensore della SI.ra depositava in data 30/6/2025 una Controparte_1 dichiarazione della propria assistita, con la quale la stessa chiedeva di essere dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale.
Dalle relazioni dei Servizi Sociali di Andria acquisite agli atti emerge un quadro estremamente preoccupante riguardo alla condotta di entrambi i coniugi;
i bambini, peraltro bisognosi di cure specialistiche, giungevano presso la coppia affidataria completamente deprivati, giacchè i genitori non si prendevano cura dei loro bisogni primari (alimentazione, igiene, abbigliamento), educativi, medici ed emotivi. Il CP_ racconto di evidenzia il totale disinteresse della madre e del padre e accende il riflettore su maltrattamenti importanti, cui i figli della coppia erano sottoposti, completamente abbandonati a loro stessi.
Pag. 12 di 16 Come a tutti noto la decadenza dalla responsabilità genitoriale è una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti e nel caso in esame tutti gli elementi raccolti militano per l'accoglimento della domanda
(cfr. Cass. civ. n. 24708/2024 e n. 23247/2023). I SIg. e Controparte_7
d'altra parte già in occasione dell'intervento del giudice Controparte_1 tutelare avevano consentito entrambi all'affidamento dei figli i SIg. Per_1
e così manifestando la loro intenzione di non occuparsi dei
[...] CP_6 figli.
Giova ricordare che i provvedimenti modificativi e ablativi della responsabilità genitoriale sono preordinati alla tutela prioritaria degli interessi dei figli e non costituiscono una sanzione per comportamenti inadempienti dei genitori, ma devono fondarsi sull'accertamento degli effetti lesivi che tali comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno dei minori.
Va, altresì, nominato il tutore a norma dell'art. 473 bis n. 7 c.p.c., secondo cui il giudice, anche quando con provvedimento temporaneo sospende o revoca la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, deve provvedere ad individuare un tutore;
la ratio della norma è quella di evitare che i minori, seppure per breve periodi, rimangono privi di un rappresentante e la scelta, salva ogni ulteriore modifica da parte del giudice tutelare o del tribunale dei minorenni, deve cadere allo stato nella persona dell'attuale curatore, anche in considerazione delle attività che seguiranno la pubblicazione della presente decisione, con trasmissione degli atti al giudice tutelare competente per territorio.
Il curatore dei minori chiedeva, altresì, di disciplinare l'entità del contributo dei genitori al mantenimento dei figli.
Osserva il Collegio che la decadenza dalla potestà genitoriale non fa venir meno l'obbligo di mantenimento del figlio;
tale principio è riconosciuto dalla giurisprudenza di merito e anche da quella di legittimità seppure in pronunce aventi ad oggetto la sospensione della responsabilità genitoriale e, ancora, la responsabilità
Pag. 13 di 16 penale ai sensi dell'art. 570 c.p. ( cfr. Cass. civ. n. 15578/2023. “In tema di doveri economici verso i figli, il provvedimento del Tribunale dei Minorenni di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in comunità di un minore, accompagnato o meno dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento - nella specie consistente nel rimborso all'ente comunale degli oneri economici sostenuti per il collocamento in comunità o in affido familiare del minore stesso - trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare” e Cass. pen. n. 43288/2009: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale non fa venire meno la permanenza del reato di cui all'art. 570 cod. pen., lasciando inalterati i doveri di natura economica
e morale del genitore decaduto”).
Il SI. si dichiarava disponibile a contribuire con € 200,00 mensili;
in Parte_1 considerazione del reddito dello stesso e delle precarie condizioni economiche della SI.ra l'assegno di mantenimento a favore dei minori viene Controparte_1 determinato in euro 400,00 ( euro 100 per ciascuno dei figli) e posto a carico del SI. per euro 3000 e della SI.ra per euro 100,00, Parte_1 Controparte_1 oltre concorso nella misura del 50% per ciascuno dei genitori alle spese straordinarie, da versare in favore del tutore dei minori secondo le modalità che saranno di seguito indicate dallo stesso all'esito dell'apertura di un conto corrente intestato agli stessi con vincolo pupillare.
La delicatezza della materia rende opportuna la previsione analitica delle spese straordinarie;
i SIg. e dovranno uniformarsi Parte_1 Controparte_1 al seguente schema: - spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d)tickets sanitari;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che
Pag. 14 di 16 NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c)gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Le spese del presente giudizio, stante la particolarità della vicenda in esame, vengono integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta dal SI. nei confronti Parte_1 della SI.ra con l'intervento della Procura della Controparte_1
Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania e dell'avv. Francesco
Calabrese, quale curatore dei minori, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 5 settembre 2013 tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
2. dichiara inammissibile la domanda formulate da e Controparte_1
diretta ad ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento;
3. dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale dei SIg. Parte_1
CP_ e sui figli minori nato a
[...] Controparte_1 Pt_1
l'11/8/2010, nata a [...] [...], nato a [...] CP_3 Pt_1 CP_4
(Germania) il 29/3/2017, e nata a [...] il CP_5
Pag. 15 di 16 31/10/2018, nomina tutore dei predetti minori l'avv. Francesco Calabrese e dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare presso il Tribunale di
Trani;
4. conferma i provvedimenti di cui all'ordinanza del 16/4/2025;
5. dispone che i SIg. e versino a Parte_1 Controparte_1
titolo di mantenimento dei figli rispettivamente la somma di euro 300,00 mensili e di euro 100,00 mensili, con le modalità indicate in motivazione, oltre concorso alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
6. dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Bari per quanto di competenza;
7. compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze.
Così deciso in Vallo della Lucania, 25/9/2025
La Presidente rel.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
Pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei SIg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 864 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio) riservata in decisione all'udienza del 17/ 9/ 2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in alla via Volpicella n. 372, presso lo studio dell'Avv. Maria Pt_1
Gammone, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in al Corso Umberto I n. 381, presso lo studio Pt_1 dell'Avv. Lucia La Marca, dalla quale è rappresentata e difesa, come da mandato;
RESISTENTE
NONCHE' PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
DI NAPOLI ( ), CP_2 C.F._3 Controparte_3
( ), ( ) E C.F._4 Controparte_4 C.F._5
( ), rappresentati dal curatore Controparte_5 C.F._6 speciale avv. Francesco Calabrese con studio in Bari alla Via Fanelli 224, giusta, e difesi ex art. 86 c.p.c. dal medesimo curatore speciale presso il cui studio elettivamente domiciliati;
INTERVENTORI
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione depositate in sostituzione dell'udienza del 16/9/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso giudiziale cumulativo per la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio del 24/07/2024 il SI. conveniva in giudizio davanti Parte_1 al Tribunale di Vallo della Lucania la SI.ra per sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni “dichiarare la separazione personale dei coniugi per esclusiva colpa della IG.ra ; stabilire, a carico della IG.ra la Controparte_1 CP_1
CP_ corresponsione, a favore dei figli e gli importi riconosciuti e mai CP_3 CP_4 CP_5 versati agli stessi, dell'assegno unico con modalità da stabilire da parte del tribunale;
ordinare al
Comune di di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”. Pt_1
Deduceva: 1) di aver in data 5/9/2013 contratto matrimonio civile con la SI.ra regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1
Comune di 2) che i coniugi avevano adottato il regime legale patrimoniale Pt_1 della separazione dei beni e fissato la residenza in alla Via E. Scarpetta n. Pt_1
CP_ 181; 3) che dal matrimonio erano nati quattro figli: nato a [...][...], Pt_1 nata a [...] [...], nato a [...] il CP_3 Pt_1 CP_4
Pag. 2 di 16 29/3/2017, e nata a [...] il [...]; 4) di risiedere in CP_5
Germania per svolgere il lavoro di operaio in una Società di traslochi e che la IG.ra non aveva svolto e non svolgeva alcuna attività lavorativa;
5) che la CP_1 CP_1 era un soggetto poco affidabile psicologicamente e che, difatti, ripetutamente aveva adottato condotte minanti la serenità della sua vita e soprattutto della sua famiglia, con inevitabili ripercussioni sia sul marito, sia sui figli;
6) che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non avevano più un'unione affettiva e sentimentale e che, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, era divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto;
7) di aver tentato di tenere la famiglia unita, cambiando paese e iniziando insieme alla moglie una nuova vita, ma che anche questo tentativo era stato inutile;
8) che ormai nessuna riconciliazione era possibile e che era stato costretto a continuare il suo lavoro in Germania ed affidare come da decreto del giudice tutelare del Tribunale di
Vallo della Lucania i propri figli;
9) di aver inviato formale lettera alla IG.ra CP_1 all'indirizzo di residenza della stessa, al fine di trovare una soluzione consensuale senza esito alcuno;
10) che la responsabilità della crisi del rapporto era pertanto da attribuire esclusivamente alla IG.ra , ai suoi atteggiamenti, alle sue minacce, CP_1 al disinteresse per la famiglia, alle sue notti passate fuori senza motivo, alle sue immotivate sfuriate.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26/11/2024, si costituiva tardivamente in giudizio la SI.ra eccependo l'incompetenza territoriale Controparte_1 del giudice adito e richiedendo, per tale motivo, la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, indicato quale giudice territorialmente competente. In aggiunta, lamentando la nullità della notificazione, richiedeva la rimessione nei termini di legge per l'articolazione della proprie difese.
Inoltre proponeva, seppur costituitasi tardivamente, domanda riconvenzionale chiedendo la dichiarazione di separazione con addebito al SI. per i suoi Parte_1 comportamenti contrari ai doveri coniugali e la contestuale condanna nei confronti dello stesso al pagamento di un assegno mensile di mantenimento pari a una somma
Pag. 3 di 16 non inferiore a euro 1.500,00, da aggiornarsi annualmente come per legge, il tutto con vittoria di spese e competenze da attribuire al procuratore antistatario.
Il giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 24/11/2024 e con decreto del 22/11/2024, chiedeva l'acquisizione, a cura della Cancelleria, delle relazioni dei servizi sociali redatte in occasione dell'affidamento dei figli della coppia ai SIg. e effettuato da entrambi i genitori Persona_1 CP_6
(procedimenti nn. 252/2024 V.G. e 21/2024 V.G.).
All'udienza del 26/11/2024 compariva unicamente il ricorrente e il procedimento era rinviato in prosieguo di prima udienza al 7/1/2025, per la comunicazione della pendenza dello stesso al Pubblico Ministero - Sede;
all'esito il 7/1/2025 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti, la cui emissione non era, peraltro, richiesta dalle parti, assegnava la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Con la sentenza n. 47/2025 pubblicata in data 28/1/2025 era accolta la domanda di separazione personale ed erano rigettate le ulteriori richieste formulate nell'interesse delle parti, con compensazione integrale delle spese di lite e fissazione dell'udienza per il prosieguo del giudizio.
Nelle more della celebrazione dell'udienza fissata per il prosieguo del giudizio il
Tribunale dei Minorenni di Bari trasmetteva per competenza ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.c. a questo ufficio gli atti relativi al procedimento instaurato ai sensi dell'art. 333 c.p.c. nei confronti delle parti del presente giudizio e disponeva, in via provvisoria e urgente, l'affidamento dei minori nato il [...], Persona_2 nata il [...], nato il [...], Controparte_3 Controparte_4 [...] nata il [...], figli di e Controparte_5 Controparte_1 Parte_1 alla coppia .
[...] CP_6 Persona_1
Disponeva che la famiglia affidataria esercitasse la responsabilità genitoriale in relazione all'educazione, all'istruzione e alle cure sanitarie mantenendo i rapporti ordinari e straordinari con l'istruzione scolastica, con le autorità sanitarie e con gli enti pubblici e privati, incaricava il Servizio sociale del comune di Andria in
Pag. 4 di 16 collaborazione con i Servizi specialistici, socio sanitari e con tutte le ulteriori strutture specialistiche del territorio, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,
a cui il Servizio sociale del comune di Andria di predisporre in favore della famiglia affidataria ogni utile percorso di sostegno e di supporto nell'ottica di una maggiore consapevolezza dei compiti connessi alla responsabilità genitoriale. Incaricava il
Servizio sociale del comune di Andria di regolamentare i contatti tra la genitrice e i figli minori secondo tempi e modalità adeguate alle loro eSIenze educative e tenuto anche conto dell'andamento del percorso di recupero delle competenze genitoriali della stessa figura materna e il consultorio Familiare di LA di elaborare in favore della SInora ogni adeguato percorso di recupero delle Controparte_1 competenze genitoriali.
All'udienza del 15/4/2025 i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti e il
Procuratore della Repubblica segnalava la ricorrenza delle condizioni per dichiarare decaduti dalla responsabilità genitoriale dei SI.ri e Controparte_1 [...]
Il difensore di parte attrice rappresentava che il IG. Parte_1 Parte_1 aveva espressamente dichiarato, dinanzi al Tribunale di Bari, di rinunciare
[...] al proprio ruolo genitoriale, auspicando il mantenimento dell'affido in favore degli zii e e l'esclusione definitiva della madre, CP_6 Persona_1 nell'interesse esclusivo dei minori e il difensore della resistente chiedeva la concessione di un termine per consultare la propria assistita.
Con provvedimento del 16/4/2025 i provvedimenti assunti dal Tribunale dei
Minorenni di Bari erano confermati ai sensi dell'art. 38 disp att. c.c., era nominato quale curatore speciale ai minori ai sensi del n. 8 dell'art. 473 bis c.p.c. l'avv.
Francesco Calabrese, che aveva già ricoperto il medesimo incarico su nomina del
Tribunale dei Minorenni di Bari, e si disponeva, altresì, che i Servizi Sociali di Andria provvedessero al costante monitoraggio dell'andamento dell'affidamento e delle condizioni dei minori.
Si costituiva in data 1/7/2025 il curatore speciale avv. Francesco Calabrese, in rappresentanza dei minori , e Persona_2 CP_3 CP_4 CP_5
Pag. 5 di 16 CP_ Rappresentava di aver provveduto all'audizione dei minori e rilevando CP_3 come, pur in presenza di difficoltà relazionali e di delicate vulnerabilità psicologiche,
i minori avessero trovato presso la famiglia affidataria serenità. Veniva documentato che il percorso di affidamento intrafamiliare, disposto in via provvisoria dal
Tribunale per i minorenni di Bari e confermato dall'intestato Tribunale, aveva consentito una sensibile evoluzione positiva dei minori, precedentemente esposti a rischi gravi per lo sviluppo psico-fisico, aggravati da vulnerabilità neuropsichiatriche certificate. Dalla ricostruzione effettuata dal curatore, emergevano elementi univoci circa la persistente inadeguatezza dei genitori a svolgere il loro compito, la completa assenza del padre e il protrarsi di condotte materne pregiudizievoli.
Concludeva per la conferma dell'affidamento familiare ai SI.ri Parte_2 formulando richiesta di dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori biologici, riservandosi di sollecitare l'ascolto diretto del minore ultra-dodicenne.
All'udienza del 1/7/2025 i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti e chiedevano che la causa venisse assegnata a sentenza. In particolare, il procuratore della resistente segnalava di aver provveduto a depositare dichiarazione di rinuncia della responsabilità genitoriale della SI.ra , il curatore speciale, avv. CP_1
Francesco Calabrese insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già articolate in favore dei minori e il VPO dott.ssa preso atto della Persona_3 dichiarazione della resistente, concludeva per la pronuncia di una declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Il Tribunale fissava per la discussione l'udienza del 16/9/2025.
Con le note di trattazione il difensore del SI. esponeva le Parte_1 difficoltà economiche del proprio assistito e dichiarava la disponibilità del proprio assistito al versamento a titolo di mantenimento dei figli della somma di euro 200,00 euro mensili, chiedendo, in via meramente gradata e subordinata, di determinare l'assegno di mantenimento in una somma comunque minima, il difensore della SI.ra concludeva per il rigetto delle avverse richieste e segnalava Controparte_1
Pag. 6 di 16 che l'assegno unico erogato per i figli era già riscosso dagli affidatari e il curatore speciale, rilevata la persistente inadempienza di entrambi i genitori, chiedeva di dichiarare entrambi decaduti dalla responsabilità genitoriale, la conferma dell'affidamento agli zii materni con esclusione di ogni contatto tra genitori e minori, degli interventi di supporto in favore degli affidatari e dei minori a carico del
Servizio sociale di Andria e in collaborazione con i Servizi sociosanitari specialistici del territorio, ciascuno per le proprie competenze, cosi come disposto nella sentenza del T.M. di Bari del 26.02.2025 richiamata nell'ordinanza della G.D. del 16.04.2025, di porre a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento di ciascun figlio secondo la somma ritenuta di giustizia e soggetta a rivalutazione
ISTAT, oltre al contributo dovuto da ciascun genitore per il pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale, in virtù degli artt. 316 bis e 337 ter cod. civ., nonché di trasmettere gli atti alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, competente territorialmente per la residenza dei minori, per promuovere l'apertura dei procedimenti di adottabilità di ciascun minore in virtù degli artt. 9 e 11 Legge n 184/1983, Parte_1 ove dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.
Il Tribunale assegnava la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
La domanda di scioglimento del matrimonio formulata nell'interesse del SI.
[...] merita accoglimento. Parte_1
Come accertato nella precedente sentenza di separazione, tra i coniugi è venuta definitivamente meno quella comunione spirituale e materiale che caratterizza il vincolo matrimoniale, senza alcuna possibilità di riconciliazione.
Nel caso di specie, la separazione è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato il 28 gennaio 2025, e dalla data dell'udienza di comparizione del
26/11/2024 sono decorsi i termini previsti dalla legge e nessuna delle parti ha allegato la ripresa della convivenza.
Pag. 7 di 16 Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La SI.ra chiedeva il riconoscimento in suo favore di un assegno Controparte_1 di mantenimento di euro 450,00 mensili;
tale domanda non può che essere dichiarata inammissibile, così come già disposto in sede di separazione per la sua tardività.
Nel merito in ogni caso essa non avrebbe potuto essere accolta.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 1287/2018 hanno affermato, con argomentazioni pienamente condivisibili che il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'assegno divorziale ha natura composita; “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
L'eSIenza di evitare “rischi di locupletazione ingiustificata dell'ex coniuge richiedente in tutte quelle situazioni in cui egli possa godere comunque non solo di una posizione economica autonoma ma anche di una condizione di particolare agiatezza oppure quando non abbia SInificativamente contribuito alla formazione della posizione economico-patrimoniale dell'altro ex coniuge” non esclude, dunque, che nella valutazione della debenza dell'assegno divorzile debba tenersi conto dello squilibrio eventualmente esistente fra le parti e verificare se tale squilibrio sia da “ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli
Pag. 8 di 16 endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente” ( “…La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile. Alla reversibilità della scelta relativa al legame matrimoniale non consegue necessariamente una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale dell'ex coniuge al momento della cessazione dell'unione matrimoniale…”).
Ne consegue che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, “non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (cfr. anche Cass. civ. n. 21234/2019: “Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma
6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze”).
Tanto premesso, la durata del matrimonio e l'età della SI.ra CP_1 che consente l'inserimento della stessa nel mondo del lavoro, nonché la
[...] mancanza di qualsiasi elemento di prova fornito in relazione al reddito di cui la stessa attualmente gode e di quello goduto in costanza di matrimonio, avrebbero in ogni caso condotto al rigetto della richiesta.
Pag. 9 di 16 CP_ Particolare attenzione merita la situazione dei quattro figli minori della coppia:
(nato l'[...]), (nata il [...]), (nato il [...]) e CP_3 CP_4
(nata il [...]), attualmente affidati ai SIg. e CP_5 Persona_1 con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Bari, confermato CP_6 da questo Tribunale.
Il curatore speciale dei minori Avv. Francesco Calabrese e il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania espressamente chiedevano di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, evidenziando le gravi condotte poste in essere da entrambi in violazione dei doveri genitoriali con grave pregiudizio per i minori.
Va, innanzitutto, premesso che il Collegio condivide la scelta del giudice relatore di non procedere all'ascolto del minore . Persona_2
Come a tutti noto, il minore ha il diritto di essere ascoltato e deve essere messo nelle condizioni di esprimere liberamente la propria opinione e di essere parte attiva nei processi decisionali, che lo riguardano a norma del n. 4 dell'art. 473 bis c.p.c.
L'ascolto diretto del minore da parte del giudice eventualmente anche con l'assistenza di un ausiliario esperto è la principale modalità di attuazione dell'obbligo di procedere all'audizione del minorenne;
il giudice può delegare anche l'intera attività ad altri soggetti ovvero escludere l'ascolto quando esso è in contrasto con gli interessi fondamentali del minore o manifestamente superfluo.
Il minore era ascoltato dal Tribunale dei Minorenni e anche dal Persona_2 curatore;
era, dunque, corretto in considerazione della particolare situazione nella quale lo stesso versa, che emergerà nel prosieguo della motivazione, non sottoporre lo stesso ad un ulteriore stress emotivo e affidare al curatore l'incarico di veicolare al
Tribunale eventuali richieste del minore circa la sua volontà di essere ascoltato.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori merita accoglimento.
Dalla lettura della relazione del Servizio Sociale del Comune di Andria emerge che i minori vivono nel Comune di Andria presso l'abitazione dei SInori Per_1
Pag. 10 di 16 e in qualità di affidatari dei minori suindicati, che i SInori Per_1 CP_6 provvedono al soddisfacimento di tutti i loro bisogni primari e che la Parte_2 loro condizione precedente, era deteriore. In particolare i servizi sociali di LA segnalavano che i minori non rispettavano l'obbligo scolastico e avevano contratto la scabbia;
la SI.ra dichiarava che quando i minori erano arrivati presso CP_6 la famiglia affidataria erano destrutturati e deprivati al punto di non aver ancora raggiunto un livello di maturità in linea con la loro età anagrafica e il SI. Per_1 che i minori erano in uno stato primitivo.
[...]
dichiarava di essere stato maltrattato dalla madre, che lo picchiava, lo Persona_2 lasciava senza mangiare e l'aveva fatto dormire sul balcone, che la mamma maltrattava in particolare lui e la piccola e che in un'occasione aveva CP_5 picchiato il fratello fino a fargli uscire il sangue dal fianco. Aggiungeva che la CP_4 madre gli aveva rotto il telefono con un martello e che, a causa dei continui cambi di domicilio della stessa, non aveva potuto seguire la scuola.
I minori, peraltro, necessitano di cure adeguate per le loro particolari condizioni CP_ ( è affetto da un “Disturbo specifico delle abilità aritmetiche di grado moderato.
Disgrafia grave. Pregresso svantaggio socio-ambientale”, Aurora da “Disabilità intellettiva di grado lieve. Disturbo da deficit di attenzione e iperattività, manifestazione combinata di grado moderato”, da “Disturbo da deficit di CP_4 attenzione e iperattività, manifestazione combinato di grado moderato;
Indici proiettivi di disturbo specifico degli apprendimenti scolastici;
funzionamento intellettivo al limite”; da “Disabilitò intellettiva di grado grave. Disturbo CP_5 dell'attenzione e iperattività”). Attualmente, oltre a frequentare regolarmente la CP_ scuola, è inserito in un centro diurno, è prelevato a scuola alle 12,50, consuma il pranzo con gli altri minori e rientra a casa alle 19,30 circa ed e CP_3 CP_4 frequentano, seppure in modo discontinuo, il centro polivalente “La Ginestra” di
Andria nelle ore pomeridiane del mercoledì, giovedì e venerdì per attività scolastiche ed extrascolastiche. Secondo quanto riferito dai Servizi Sociali di Andria con la relazione depositata il 14/4/2025 i minori si presentano sereni e legati
Pag. 11 di 16 emotivamente alla coppia affidataria, che è adeguatamente seguita nel suo difficile percorso.
Il padre interrompeva ogni rapporto con i minori e nel corso dell'udienza del
25.11.2024 rappresentava la propria indisponibilità ad occuparsi degli stessi, in ragione dei suoi impegni lavorati, della sua lontananza e degli specifici bisogni di cura dei bambini, chiedendo di essere dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale, paventando un rischio per la vita stessa dei minori in caso di loro affidamento alla madre. La richiesta di essere dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale era confermata nel prosieguo del giudizio ed anche in sede di redazione delle richieste finali.
La madre, che avrebbe dovuto sentire i minori mediante chiamate/videochiamate nelle giornate di sabato e domenica, secondo quanto riferito dalla coppia affidataria, aveva rapporti discontinui ed occasionali e a volte insistenti con i figli, con conseguente destabilizzazione dei minori;
allo stato, peraltro non è chiaro ove la madre risieda, anche al fine di attivare un percorso di sostegno, che la predetta aveva CP_ dichiarato essere disponibile a seguire. Il minore manifestava le difficoltà che incontrava nel mantenere rapporti con la madre sia al curatore, sia al Tribunale dei
Minorenni di Bari, ove veniva ascoltato.
Il difensore della SI.ra depositava in data 30/6/2025 una Controparte_1 dichiarazione della propria assistita, con la quale la stessa chiedeva di essere dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale.
Dalle relazioni dei Servizi Sociali di Andria acquisite agli atti emerge un quadro estremamente preoccupante riguardo alla condotta di entrambi i coniugi;
i bambini, peraltro bisognosi di cure specialistiche, giungevano presso la coppia affidataria completamente deprivati, giacchè i genitori non si prendevano cura dei loro bisogni primari (alimentazione, igiene, abbigliamento), educativi, medici ed emotivi. Il CP_ racconto di evidenzia il totale disinteresse della madre e del padre e accende il riflettore su maltrattamenti importanti, cui i figli della coppia erano sottoposti, completamente abbandonati a loro stessi.
Pag. 12 di 16 Come a tutti noto la decadenza dalla responsabilità genitoriale è una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti e nel caso in esame tutti gli elementi raccolti militano per l'accoglimento della domanda
(cfr. Cass. civ. n. 24708/2024 e n. 23247/2023). I SIg. e Controparte_7
d'altra parte già in occasione dell'intervento del giudice Controparte_1 tutelare avevano consentito entrambi all'affidamento dei figli i SIg. Per_1
e così manifestando la loro intenzione di non occuparsi dei
[...] CP_6 figli.
Giova ricordare che i provvedimenti modificativi e ablativi della responsabilità genitoriale sono preordinati alla tutela prioritaria degli interessi dei figli e non costituiscono una sanzione per comportamenti inadempienti dei genitori, ma devono fondarsi sull'accertamento degli effetti lesivi che tali comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno dei minori.
Va, altresì, nominato il tutore a norma dell'art. 473 bis n. 7 c.p.c., secondo cui il giudice, anche quando con provvedimento temporaneo sospende o revoca la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, deve provvedere ad individuare un tutore;
la ratio della norma è quella di evitare che i minori, seppure per breve periodi, rimangono privi di un rappresentante e la scelta, salva ogni ulteriore modifica da parte del giudice tutelare o del tribunale dei minorenni, deve cadere allo stato nella persona dell'attuale curatore, anche in considerazione delle attività che seguiranno la pubblicazione della presente decisione, con trasmissione degli atti al giudice tutelare competente per territorio.
Il curatore dei minori chiedeva, altresì, di disciplinare l'entità del contributo dei genitori al mantenimento dei figli.
Osserva il Collegio che la decadenza dalla potestà genitoriale non fa venir meno l'obbligo di mantenimento del figlio;
tale principio è riconosciuto dalla giurisprudenza di merito e anche da quella di legittimità seppure in pronunce aventi ad oggetto la sospensione della responsabilità genitoriale e, ancora, la responsabilità
Pag. 13 di 16 penale ai sensi dell'art. 570 c.p. ( cfr. Cass. civ. n. 15578/2023. “In tema di doveri economici verso i figli, il provvedimento del Tribunale dei Minorenni di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in comunità di un minore, accompagnato o meno dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento - nella specie consistente nel rimborso all'ente comunale degli oneri economici sostenuti per il collocamento in comunità o in affido familiare del minore stesso - trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare” e Cass. pen. n. 43288/2009: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale non fa venire meno la permanenza del reato di cui all'art. 570 cod. pen., lasciando inalterati i doveri di natura economica
e morale del genitore decaduto”).
Il SI. si dichiarava disponibile a contribuire con € 200,00 mensili;
in Parte_1 considerazione del reddito dello stesso e delle precarie condizioni economiche della SI.ra l'assegno di mantenimento a favore dei minori viene Controparte_1 determinato in euro 400,00 ( euro 100 per ciascuno dei figli) e posto a carico del SI. per euro 3000 e della SI.ra per euro 100,00, Parte_1 Controparte_1 oltre concorso nella misura del 50% per ciascuno dei genitori alle spese straordinarie, da versare in favore del tutore dei minori secondo le modalità che saranno di seguito indicate dallo stesso all'esito dell'apertura di un conto corrente intestato agli stessi con vincolo pupillare.
La delicatezza della materia rende opportuna la previsione analitica delle spese straordinarie;
i SIg. e dovranno uniformarsi Parte_1 Controparte_1 al seguente schema: - spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d)tickets sanitari;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che
Pag. 14 di 16 NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c)gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Le spese del presente giudizio, stante la particolarità della vicenda in esame, vengono integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta dal SI. nei confronti Parte_1 della SI.ra con l'intervento della Procura della Controparte_1
Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania e dell'avv. Francesco
Calabrese, quale curatore dei minori, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 5 settembre 2013 tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
2. dichiara inammissibile la domanda formulate da e Controparte_1
diretta ad ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento;
3. dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale dei SIg. Parte_1
CP_ e sui figli minori nato a
[...] Controparte_1 Pt_1
l'11/8/2010, nata a [...] [...], nato a [...] CP_3 Pt_1 CP_4
(Germania) il 29/3/2017, e nata a [...] il CP_5
Pag. 15 di 16 31/10/2018, nomina tutore dei predetti minori l'avv. Francesco Calabrese e dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare presso il Tribunale di
Trani;
4. conferma i provvedimenti di cui all'ordinanza del 16/4/2025;
5. dispone che i SIg. e versino a Parte_1 Controparte_1
titolo di mantenimento dei figli rispettivamente la somma di euro 300,00 mensili e di euro 100,00 mensili, con le modalità indicate in motivazione, oltre concorso alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
6. dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Bari per quanto di competenza;
7. compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze.
Così deciso in Vallo della Lucania, 25/9/2025
La Presidente rel.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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