CA
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/03/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
36
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3160/2023 R.G. vertente
TRA
e parti rappresentate e difese dall'Avv. Parte_1 Parte_2
ARCANGELI JACOPO
APPELLANTE
E
contumace CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 6047/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata l'11.6.2023
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, ferma per il resto, condanna l'appellato al pagamento in favore degli appellanti delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 2.000 oltre
Cpa e Iva, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario. Condanna l'appellato al pagamento in favore degli appellanti delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.350 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Roma, lì 25/03/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, in integrale accoglimento del ricorso proposto da e quali eredi di ha condannato l' al pagamento in Parte_1 Parte_2 Persona_1 CP_1 favore dei medesimi ricorrenti attuali appellanti dell'indennità di accompagnamento dall'1.1.2021 al
21.12.2021, data di decesso della de cuius e ha condannato l' al pagamento delle spese del CP_2
grado, liquidate i euro 854 oltre accessori.
Hanno proposto appello e in punto di liquidazione delle spese di lite, Parte_1 Parte_2
lamentando rispettivamente la violazione degli artt. 91- 92 c.p.c. nonchè degli artt. 4 e 11, D.M.
10.3.2014, n. 55, sotto i profili del difetto di motivazione, dell'omessa erronea computazione della difesa nella fase decisionale e della mancata applicazione di cui all'art. 4, comma 1-bis del d.m.
55/2014 e successive modifiche e integrazioni, per avere essi ricorrenti prodotto atti telematici contenenti link ipertestuali che consentivano l'accesso diretto agli allegati.
L' è rimasto contumace. CP_1
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto entro i limiti che seguono.
Per quanto concerne la liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, poiché il valore della prestazione in oggetto va determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c., lo scaglione di riferimento è quello tra € 5.200,00 e € 26.000,00 della tabella relativa ai giudizi davanti al Tribunale di cui al D.M. n. 55 del 2014 “Cause di Previdenza”.
Pertanto, la liquidazione secondo i minimi tariffari, come dedotto dall'appellante, sarebbe stata complessivamente pari a € 1.863 (per la fase di studio € 464,50, introduttiva € 388,50 e decisoria €
1.010,50) applicando il regime dei minimi di tariffa.
Ciò posto, compete anche la maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis del del d.m. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, per avere essi ricorrenti prodotto atti telematici contenenti link ipertestuali che consentivano l'accesso diretto agli allegati.
Ne consegue che risulta congrua una liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio pari alla somma complessiva di € 2.000,00. La sentenza impugnata dev'essere, pertanto, parzialmente modificata nel senso che l'appellato dev'essere condannato alla refusione a favore dell'appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio, nella misura di euro 2.000 oltre Cpa e Iva.
5.Le spese di lite del presente grado di giudizio restano a carico dell'ente appellato ex art. 91 c.p.c. secondo lo scaglione pari alla differenza tra la somma già liquidata in suo favore dal giudice di prime cure e quella sancita nel grado.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, ferma per il resto, condanna l'appellato al pagamento in favore degli appellanti delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 2.000 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario. Condanna l'appellato al pagamento in favore degli appellanti delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.350 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Roma, lì 25/03/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3160/2023 R.G. vertente
TRA
e parti rappresentate e difese dall'Avv. Parte_1 Parte_2
ARCANGELI JACOPO
APPELLANTE
E
contumace CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 6047/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata l'11.6.2023
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, ferma per il resto, condanna l'appellato al pagamento in favore degli appellanti delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 2.000 oltre
Cpa e Iva, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario. Condanna l'appellato al pagamento in favore degli appellanti delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.350 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Roma, lì 25/03/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, in integrale accoglimento del ricorso proposto da e quali eredi di ha condannato l' al pagamento in Parte_1 Parte_2 Persona_1 CP_1 favore dei medesimi ricorrenti attuali appellanti dell'indennità di accompagnamento dall'1.1.2021 al
21.12.2021, data di decesso della de cuius e ha condannato l' al pagamento delle spese del CP_2
grado, liquidate i euro 854 oltre accessori.
Hanno proposto appello e in punto di liquidazione delle spese di lite, Parte_1 Parte_2
lamentando rispettivamente la violazione degli artt. 91- 92 c.p.c. nonchè degli artt. 4 e 11, D.M.
10.3.2014, n. 55, sotto i profili del difetto di motivazione, dell'omessa erronea computazione della difesa nella fase decisionale e della mancata applicazione di cui all'art. 4, comma 1-bis del d.m.
55/2014 e successive modifiche e integrazioni, per avere essi ricorrenti prodotto atti telematici contenenti link ipertestuali che consentivano l'accesso diretto agli allegati.
L' è rimasto contumace. CP_1
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto entro i limiti che seguono.
Per quanto concerne la liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, poiché il valore della prestazione in oggetto va determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c., lo scaglione di riferimento è quello tra € 5.200,00 e € 26.000,00 della tabella relativa ai giudizi davanti al Tribunale di cui al D.M. n. 55 del 2014 “Cause di Previdenza”.
Pertanto, la liquidazione secondo i minimi tariffari, come dedotto dall'appellante, sarebbe stata complessivamente pari a € 1.863 (per la fase di studio € 464,50, introduttiva € 388,50 e decisoria €
1.010,50) applicando il regime dei minimi di tariffa.
Ciò posto, compete anche la maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis del del d.m. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, per avere essi ricorrenti prodotto atti telematici contenenti link ipertestuali che consentivano l'accesso diretto agli allegati.
Ne consegue che risulta congrua una liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio pari alla somma complessiva di € 2.000,00. La sentenza impugnata dev'essere, pertanto, parzialmente modificata nel senso che l'appellato dev'essere condannato alla refusione a favore dell'appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio, nella misura di euro 2.000 oltre Cpa e Iva.
5.Le spese di lite del presente grado di giudizio restano a carico dell'ente appellato ex art. 91 c.p.c. secondo lo scaglione pari alla differenza tra la somma già liquidata in suo favore dal giudice di prime cure e quella sancita nel grado.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, ferma per il resto, condanna l'appellato al pagamento in favore degli appellanti delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 2.000 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario. Condanna l'appellato al pagamento in favore degli appellanti delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.350 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Roma, lì 25/03/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi