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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
MANDUZIO STEFANO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1/2025 depositato il 01/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Veneto - Santa Croce 1187 30135 Venezia VE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza - Piazza Pontelandolfo N. 30 36100 Vicenza VI
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420240011864510000 TASSA AUTOMOBIL 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420249011113224000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 459/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, iscritto al n. 01/25 R.G., avverso la cartella di pagamento in materia di tasse automobilistiche per gli anni 2019 e 2020, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione su ruolo iscritto dalla Regione Veneto, per omesso pagamento tasse automobilistiche.
Il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso per annullamento dell'atto impugnato, in relazione alla ritenuta non debenza del bollo auto dall'aprile dell'anno 2019 e pertanto la declaratoria di effettività di un credito illegittimo ed infondato vantato dalla Regione Veneto.
Si è costituita l'Amministrazione finanziaria, chiedendo la declaratoria di difetto di legittimazione dell'Agente per la riscossione e comunque il rigetto del ricorso.
Analoga richiesta di rigetto ha formulato la Regione veneto, costituitasi evidenziando la regolarità delle notifiche e la corretta instaurazione delle procedure di riscossione, che pertanto non lasciavano spazio a richieste nel merito della debenza del bollo auto.
Inoltre, la Regione Veneto non avrebbe potuto verificare l'effettività del beneficio di esenzione in capo all'autovettura, poiché il contribuente esprime nella domanda la scelta del veicolo individuato per il trasporto della persona con disabilità, tra quelli in proprietà, che può essere un mezzo che mai abbia beneficiato dell'agevolazione IVA in fase di acquisto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto.
Invero, come evidenziato dal ricorrente, nella fattispecie la Regione Veneto aveva tutti i mezzi per riconoscere l'esenzione in favore di persona disabile, in quanto non vi erano altre autovetture riconducibili alla proprietà del medesimo contribuente che potessero fruire dell'esenzione in esame. Dalla disamina del portale Bollo Auto della Regione Veneto, certamente utilizzabile dall'ente, avrebbe potuto essere sgomberata ogni ipotesi di dubbio circa l'individuazione dell'autovettura oggetto di esenzione, non essendovi ipotesi alternative a quella del mezzo automobilistico in argomento.
Del resto, come enunciato dal ricorrente, se per altre fattispecie quali l'acquisto di auto immatricolate ibride/elettriche, la stessa Regione è in condizione di procedere in autonomia per la verifica dell'effettività dell'esenzione in base ai dati presenti nei propri archivi informatici, pure nella fattispecie in argomento avrebbe potuto essere eliminata la possibilità di dubbio circa l'effettività dell'esenzione per riconducibilità all'unico autoveicolo in proprietà del contribuente. Quindi il ricorso va accolto.
Le spese possono essere compensate, in quanto si tratta di controversia, da un lato inerente comunque attività, quale quella ora descritta, non svolta dalla Regione, nel contempo però pure concernente attività non compiutamente svolta dal ricorrente, che avrebbe ben potuto meglio evidenziare la fattispecie, fermo restando comunque l'esistenza del buon diritto del ricorrente alla fruizione dell'esenzione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
MANDUZIO STEFANO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1/2025 depositato il 01/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Veneto - Santa Croce 1187 30135 Venezia VE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza - Piazza Pontelandolfo N. 30 36100 Vicenza VI
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420240011864510000 TASSA AUTOMOBIL 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420249011113224000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 459/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, iscritto al n. 01/25 R.G., avverso la cartella di pagamento in materia di tasse automobilistiche per gli anni 2019 e 2020, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione su ruolo iscritto dalla Regione Veneto, per omesso pagamento tasse automobilistiche.
Il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso per annullamento dell'atto impugnato, in relazione alla ritenuta non debenza del bollo auto dall'aprile dell'anno 2019 e pertanto la declaratoria di effettività di un credito illegittimo ed infondato vantato dalla Regione Veneto.
Si è costituita l'Amministrazione finanziaria, chiedendo la declaratoria di difetto di legittimazione dell'Agente per la riscossione e comunque il rigetto del ricorso.
Analoga richiesta di rigetto ha formulato la Regione veneto, costituitasi evidenziando la regolarità delle notifiche e la corretta instaurazione delle procedure di riscossione, che pertanto non lasciavano spazio a richieste nel merito della debenza del bollo auto.
Inoltre, la Regione Veneto non avrebbe potuto verificare l'effettività del beneficio di esenzione in capo all'autovettura, poiché il contribuente esprime nella domanda la scelta del veicolo individuato per il trasporto della persona con disabilità, tra quelli in proprietà, che può essere un mezzo che mai abbia beneficiato dell'agevolazione IVA in fase di acquisto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto.
Invero, come evidenziato dal ricorrente, nella fattispecie la Regione Veneto aveva tutti i mezzi per riconoscere l'esenzione in favore di persona disabile, in quanto non vi erano altre autovetture riconducibili alla proprietà del medesimo contribuente che potessero fruire dell'esenzione in esame. Dalla disamina del portale Bollo Auto della Regione Veneto, certamente utilizzabile dall'ente, avrebbe potuto essere sgomberata ogni ipotesi di dubbio circa l'individuazione dell'autovettura oggetto di esenzione, non essendovi ipotesi alternative a quella del mezzo automobilistico in argomento.
Del resto, come enunciato dal ricorrente, se per altre fattispecie quali l'acquisto di auto immatricolate ibride/elettriche, la stessa Regione è in condizione di procedere in autonomia per la verifica dell'effettività dell'esenzione in base ai dati presenti nei propri archivi informatici, pure nella fattispecie in argomento avrebbe potuto essere eliminata la possibilità di dubbio circa l'effettività dell'esenzione per riconducibilità all'unico autoveicolo in proprietà del contribuente. Quindi il ricorso va accolto.
Le spese possono essere compensate, in quanto si tratta di controversia, da un lato inerente comunque attività, quale quella ora descritta, non svolta dalla Regione, nel contempo però pure concernente attività non compiutamente svolta dal ricorrente, che avrebbe ben potuto meglio evidenziare la fattispecie, fermo restando comunque l'esistenza del buon diritto del ricorrente alla fruizione dell'esenzione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso. Spese compensate.