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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/10/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1170/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 21.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1170/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Novara, via Giulio Biglieri n. 10, presso lo studio dell'Avv. MERLO CORINNA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
AS CO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1 in via pregiudiziale DICHIARARE l'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione opposta emessa nei confronti di soggetto fallito;
Parte_1 in via preliminare DICHIARARE nulla e inefficace l'ordinanza ingiunzione - OI - 000007561 emessa senza data per tutte le ragioni esposte nel ricorso, per l'omessa notificazione dell'atto prodromico di accertamento , ove provata e per violazione dell'art.14 L. 689/1981 nonché annullare, revocare dichiarare nulli ,inefficaci ed illegittimi tutti gli atti presupposti antecedenti e consequenziali all'ordinanza impugnata e comunque ritenere e dichiarare la decadenza ,la prescrizione di qualsivoglia diritto dell' stante il decorso dei termini di legge. Pt_2
1 in via subordinata, nella denegatissima ipotesi il Giudice ritenga sussistente la violazione contestata, rideterminarla nel minimo di legge. Con vittoria delle spese di lite.
PER IL CONVENUTO : Pt_2
Respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta. Vinte le spese.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.11.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione all'ordinanza ingiunzione dell' n.OI- Pt_2
000007561, notificata in data 8.10.2024. Con essa, l' gli aveva intimato il pagamento della sanzione amministrativa Pt_2 pecuniaria di euro 11.880, per violazioni accertate in riferimento all'annualità 2019, da parte della consistenti Parte_3 nell'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, oltre a spese di notifica, in applicazione dell'art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463/1983, conv. in l. n. 638/2023, come modificato dalla l. n. 85/2023 (doc. 1 ric.). Allegava, in primo luogo, che con sentenza n. 36/2021, questo Tribunale aveva dichiarato il fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili, tra cui il ricorrente (doc. 2 ric.) e che la procedura era tutt'ora aperta. Mediante PEC, l' era Pt_2 stato informato del fallimento (doc. 3 ric.) ma, nonostante ciò, aveva proceduto all'emissione dell'ordinanza ingiunzione. Il ricorrente evidenziava che il credito, relativo a fatti precedenti alla dichiarazione di fallimento, avrebbe dovuto essere fatto valere nei confronti della massa dei creditori, rappresentata dal curatore. Citava vari precedenti giurisprudenziali, che avevano ritenuto l'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione, emessa nei confronti di soggetto fallito. In ogni caso, negava di poter effettuare qualsivoglia pagamento, in pendenza della procedura. In secondo luogo, eccepiva la prescrizione della sanzione amministrativa, negando di avere ricevuto la notificazione dell'atto di accertamento della violazione n.
.5200.29/10/2021.0275061, richiamato nell'ordinanza. Pt_2
In terzo luogo, eccepiva la decadenza di cui all'art. 14, l. n 689/1981, per non essere stata effettuata alcuna contestazione nel termine di 90 giorni dall'accertamento. In quarto luogo, contestava l'assenza di prove relative al credito per cui si agiva e della responsabilità dell'opponente. Inoltre, lamentava la genericità e la mancata motivazione dell'ordinanza. Infine, citava precedenti di questo Tribunale in cui, in casi analoghi, le opposizioni erano state accolte (docc.
4-5 ric.)
2 Si costituiva l' , con Controparte_1 memoria difensiva depositata il 29.7.2025. Premessi cenni sulla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, chiedeva il rigetto del ricorso. Quanto all'eccezione di decadenza, sottolineava le peculiarità della sanzione amministrativa nel caso in esame, sostenendo l'inapplicabilità dei termini di conclusione del procedimento amministrativo di cui alla l. n. 689/1981. Esponeva la modalità di calcolo della sanzione amministrativa, previste dall'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 8/2016. Produceva la prova della notificazione del provvedimento di accertamento della violazione. Affermava che la procedura concorsuale fosse irrilevante, poiché al momento della commissione dei fatti, il ricorrente non vi era ancora sottoposto. Quanto al dedotto vizio di motivazione, evidenziava la natura vincolata del provvedimento amministrativo in questione, tale da ammettere la motivazione per relationem ad atti precedentemente notificati.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto.
Dirimente appare l'eccezione preliminare, relativa all'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione, emessa nei confronti di soggetto dichiarato fallito. Quest'ultima circostanza di fatto è pacifica tra le parti e documentalmente dimostrata (doc. 2 ric.) e d'altro canto, l' non ha contestato l'allegazione attorea, per cui la procedura concorsuale è Pt_2 tutt'ora aperta.
Trattandosi di opposizione proposta da soggetto dichiarato fallito, occorre preliminarmente porsi il problema della legittimazione dello stesso a stare in giudizio, alla luce del disposto dell'art. 43 l. fall. (applicabile ratione temporis alla procedura). Ritiene il Tribunale di poter applicare analogicamente i principi statuiti dalle S.U. in materia fiscale, per cui “- in caso di rapporto d'imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo lo può impugnare, ex l.fall., art. 43 in caso di astensione del curatore dalla impugnazione, rilevando a tal fine il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia di questi, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato;
- l'insussistenza di uno stato di inerzia del curatore, così inteso, comporta il difetto della capacità processuale del fallito in ordine all'impugnazione dell'atto impositivo e va conseguentemente rilevata anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo” (Cass., sez. un., 28.4.2023, n. 11287).
3 A tale conclusione il Supremo Collegio è giunto soprattutto in considerazione della natura afflittiva delle sanzioni che conseguono a un siffatto accertamento, ragionamento che consente di estendere al caso di specie le conclusioni raggiunte.
Ciò posto, non risulta pendente alcuna opposizione, proposta dalla curatela del fallimento. 2. È, dunque, fondato l'argomento per cui l'ordinanza ingiunzione opposta è del tutto inefficace, in quanto “in materia di sanzioni amministrative per pregresse violazioni dell'imprenditore fallito, fermo il potere dell'ente impositore di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, il relativo credito è soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo del fallimento e non mediante ordinanza - ingiunzione a norma della L. n. 689 del 1981, art. 18, la quale se emessa è priva di efficacia ai fini del concorso collettivo" (Cass., sez. 1^, 16 marzo 2001, n. 3838, m. 544843, Cass., sez. 1^, 19 gennaio 2000, n. 561, m. 532968)” (Cass., sez. I, 6.9.2007, n. 18729). Si è, anche di recente, rammentato che “nell'ipotesi di fallimento dell'ingiunto il relativo credito è soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo e non mediante ordinanza-ingiunzione a norma della L. n. 689 del 1981, art. 18” (Cass., sez. lav., 7.7.2023, n. 19371),
In presenza di opposizione all'ordinanza ingiunzione, quindi, il giudice ordinario adito deve limitarsi a dichiarare l'inefficacia del provvedimento (Cass., sez. III, 18.5.2000, n. 6459), dal momento che la pretesa sanzionatoria deve essere fatta valere secondo le regole proprie della procedura. La giurisprudenza citata dall'Istituto, a sostegno dell'efficacia dell'ordinanza nei confronti del trasgressore, riguarda il diverso caso in cui la sanzione sia stata comminata personalmente all'amministratore di società di capitali, poi dichiarata fallita (Cass., 26712/2015, 26274/2005). Nella fattispecie qui in esame, invece, il ricorrente, in quanto socio illimitatamente responsabile, è stato dichiarato fallito in proprio, come risulta dalla sentenza sub doc. 2 ric. e pertanto non può riconoscersi alcuna deroga al principio della competenza esclusiva degli organi della procedura concorsuale. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 11.890,33), della sua natura documentale e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 2.300, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 43 per contributo unificato (trattandosi di causa previdenziale).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso e dichiara l'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione opposta Pt_2
n. OI- 000007561;
4 2) condanna l alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di Pt_2 [...] liquidate in complessivi euro 2.300, oltre a rimborso spese forfettario Parte_1
15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 43 per c.u. Così deciso il 21.10.2025
Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 21.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1170/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Novara, via Giulio Biglieri n. 10, presso lo studio dell'Avv. MERLO CORINNA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
AS CO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1 in via pregiudiziale DICHIARARE l'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione opposta emessa nei confronti di soggetto fallito;
Parte_1 in via preliminare DICHIARARE nulla e inefficace l'ordinanza ingiunzione - OI - 000007561 emessa senza data per tutte le ragioni esposte nel ricorso, per l'omessa notificazione dell'atto prodromico di accertamento , ove provata e per violazione dell'art.14 L. 689/1981 nonché annullare, revocare dichiarare nulli ,inefficaci ed illegittimi tutti gli atti presupposti antecedenti e consequenziali all'ordinanza impugnata e comunque ritenere e dichiarare la decadenza ,la prescrizione di qualsivoglia diritto dell' stante il decorso dei termini di legge. Pt_2
1 in via subordinata, nella denegatissima ipotesi il Giudice ritenga sussistente la violazione contestata, rideterminarla nel minimo di legge. Con vittoria delle spese di lite.
PER IL CONVENUTO : Pt_2
Respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta. Vinte le spese.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.11.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione all'ordinanza ingiunzione dell' n.OI- Pt_2
000007561, notificata in data 8.10.2024. Con essa, l' gli aveva intimato il pagamento della sanzione amministrativa Pt_2 pecuniaria di euro 11.880, per violazioni accertate in riferimento all'annualità 2019, da parte della consistenti Parte_3 nell'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, oltre a spese di notifica, in applicazione dell'art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463/1983, conv. in l. n. 638/2023, come modificato dalla l. n. 85/2023 (doc. 1 ric.). Allegava, in primo luogo, che con sentenza n. 36/2021, questo Tribunale aveva dichiarato il fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili, tra cui il ricorrente (doc. 2 ric.) e che la procedura era tutt'ora aperta. Mediante PEC, l' era Pt_2 stato informato del fallimento (doc. 3 ric.) ma, nonostante ciò, aveva proceduto all'emissione dell'ordinanza ingiunzione. Il ricorrente evidenziava che il credito, relativo a fatti precedenti alla dichiarazione di fallimento, avrebbe dovuto essere fatto valere nei confronti della massa dei creditori, rappresentata dal curatore. Citava vari precedenti giurisprudenziali, che avevano ritenuto l'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione, emessa nei confronti di soggetto fallito. In ogni caso, negava di poter effettuare qualsivoglia pagamento, in pendenza della procedura. In secondo luogo, eccepiva la prescrizione della sanzione amministrativa, negando di avere ricevuto la notificazione dell'atto di accertamento della violazione n.
.5200.29/10/2021.0275061, richiamato nell'ordinanza. Pt_2
In terzo luogo, eccepiva la decadenza di cui all'art. 14, l. n 689/1981, per non essere stata effettuata alcuna contestazione nel termine di 90 giorni dall'accertamento. In quarto luogo, contestava l'assenza di prove relative al credito per cui si agiva e della responsabilità dell'opponente. Inoltre, lamentava la genericità e la mancata motivazione dell'ordinanza. Infine, citava precedenti di questo Tribunale in cui, in casi analoghi, le opposizioni erano state accolte (docc.
4-5 ric.)
2 Si costituiva l' , con Controparte_1 memoria difensiva depositata il 29.7.2025. Premessi cenni sulla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, chiedeva il rigetto del ricorso. Quanto all'eccezione di decadenza, sottolineava le peculiarità della sanzione amministrativa nel caso in esame, sostenendo l'inapplicabilità dei termini di conclusione del procedimento amministrativo di cui alla l. n. 689/1981. Esponeva la modalità di calcolo della sanzione amministrativa, previste dall'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 8/2016. Produceva la prova della notificazione del provvedimento di accertamento della violazione. Affermava che la procedura concorsuale fosse irrilevante, poiché al momento della commissione dei fatti, il ricorrente non vi era ancora sottoposto. Quanto al dedotto vizio di motivazione, evidenziava la natura vincolata del provvedimento amministrativo in questione, tale da ammettere la motivazione per relationem ad atti precedentemente notificati.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto.
Dirimente appare l'eccezione preliminare, relativa all'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione, emessa nei confronti di soggetto dichiarato fallito. Quest'ultima circostanza di fatto è pacifica tra le parti e documentalmente dimostrata (doc. 2 ric.) e d'altro canto, l' non ha contestato l'allegazione attorea, per cui la procedura concorsuale è Pt_2 tutt'ora aperta.
Trattandosi di opposizione proposta da soggetto dichiarato fallito, occorre preliminarmente porsi il problema della legittimazione dello stesso a stare in giudizio, alla luce del disposto dell'art. 43 l. fall. (applicabile ratione temporis alla procedura). Ritiene il Tribunale di poter applicare analogicamente i principi statuiti dalle S.U. in materia fiscale, per cui “- in caso di rapporto d'imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo lo può impugnare, ex l.fall., art. 43 in caso di astensione del curatore dalla impugnazione, rilevando a tal fine il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia di questi, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato;
- l'insussistenza di uno stato di inerzia del curatore, così inteso, comporta il difetto della capacità processuale del fallito in ordine all'impugnazione dell'atto impositivo e va conseguentemente rilevata anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo” (Cass., sez. un., 28.4.2023, n. 11287).
3 A tale conclusione il Supremo Collegio è giunto soprattutto in considerazione della natura afflittiva delle sanzioni che conseguono a un siffatto accertamento, ragionamento che consente di estendere al caso di specie le conclusioni raggiunte.
Ciò posto, non risulta pendente alcuna opposizione, proposta dalla curatela del fallimento. 2. È, dunque, fondato l'argomento per cui l'ordinanza ingiunzione opposta è del tutto inefficace, in quanto “in materia di sanzioni amministrative per pregresse violazioni dell'imprenditore fallito, fermo il potere dell'ente impositore di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, il relativo credito è soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo del fallimento e non mediante ordinanza - ingiunzione a norma della L. n. 689 del 1981, art. 18, la quale se emessa è priva di efficacia ai fini del concorso collettivo" (Cass., sez. 1^, 16 marzo 2001, n. 3838, m. 544843, Cass., sez. 1^, 19 gennaio 2000, n. 561, m. 532968)” (Cass., sez. I, 6.9.2007, n. 18729). Si è, anche di recente, rammentato che “nell'ipotesi di fallimento dell'ingiunto il relativo credito è soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo e non mediante ordinanza-ingiunzione a norma della L. n. 689 del 1981, art. 18” (Cass., sez. lav., 7.7.2023, n. 19371),
In presenza di opposizione all'ordinanza ingiunzione, quindi, il giudice ordinario adito deve limitarsi a dichiarare l'inefficacia del provvedimento (Cass., sez. III, 18.5.2000, n. 6459), dal momento che la pretesa sanzionatoria deve essere fatta valere secondo le regole proprie della procedura. La giurisprudenza citata dall'Istituto, a sostegno dell'efficacia dell'ordinanza nei confronti del trasgressore, riguarda il diverso caso in cui la sanzione sia stata comminata personalmente all'amministratore di società di capitali, poi dichiarata fallita (Cass., 26712/2015, 26274/2005). Nella fattispecie qui in esame, invece, il ricorrente, in quanto socio illimitatamente responsabile, è stato dichiarato fallito in proprio, come risulta dalla sentenza sub doc. 2 ric. e pertanto non può riconoscersi alcuna deroga al principio della competenza esclusiva degli organi della procedura concorsuale. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 11.890,33), della sua natura documentale e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 2.300, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 43 per contributo unificato (trattandosi di causa previdenziale).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso e dichiara l'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione opposta Pt_2
n. OI- 000007561;
4 2) condanna l alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di Pt_2 [...] liquidate in complessivi euro 2.300, oltre a rimborso spese forfettario Parte_1
15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 43 per c.u. Così deciso il 21.10.2025
Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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