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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 08/09/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 08/09/2025 davanti giudice onorario, SC IN, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 574/2021
Per è presente l'avv. Anna Sozio in sostituzione degli avv.ti Anna CP_1
Capaldi e Cesare De Carolis, il quale precisa le seguenti conclusioni: Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO, IN VIA
PRINCIPALE - condannare, per i motivi di cui in atti, al Parte_1 pagamento dell'importo di Euro 12.597,00, oltre interessi di mora dalla scadenza al saldo. IN VIA SUBORDINATA, IN GARANZIA - condannare, per i motivi di cui in atti, la a Controparte_2 corrispondere a l'importo che risulterà dovuto in corso di causa, anche CP_1 in via equitativa, a titolo di garanzia in quanto cedente i crediti sopra menzionati, oltre interessi e rivalutazione, e rigettare tutte le domande ex adverso formulate, anche in via riconvenzionale, perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali e richiamo alle istanze istruttorie formulate in atti. Discute la causa riportandosi integralmente alle note conclusive depositate telematicamente, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Per l'avv. Laurelli in sostituzione dell'avv. Marco Passalacqua il CP_3 quale impugna e contesta ogni avversa deduzione, istanza, produzione, eccezione e difesa, in quanto infondata in fatto e in diritto, precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi alle note conclusive depositate in atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, qui da intendersi per ripetute e trascritte.
I procuratori delle parti discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 17:04, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona di SC IN, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 574/2021 promossa da
) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. DE CAROLIS CESARE e CAPALDI ANNA contro
), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
PASSALACQUA MARCO
CHIAVARI ANDEINA - contumace
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non
è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767
(rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto
a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 3 dicembre 2012 la ha CP_1 promosso il giudizio R.G. n. 934/2012 chiedendo in via principale la condanna al pagamento di crediti vantati nei confronti di diversi debitori, tra cui Parte_1
e in via subordinata la condanna di A.S. a corrispondere a
[...] CP_2 [...]
anche in via equitativa e a titolo di garanzia in quanto cedente i crediti CP_1 azionati, l'importo risultato dovuto dai debitori principali.
2 Con ordinanza, il Tribunale di Isernia ha disposto la separazione dei giudizi.
Oggi si controverte circa il credito vantato dalla quale cessionaria della CP_1
Co
in Amministrazione straordinaria nei confronti di Parte_1
La vicenda trae origine da un contratto dell'11 marzo 2011 con cui la si CP_1 era resa cessionaria di ramo d'azienda. Tra le pattuizioni contenute in tale negozio, era previsto anche il trasferimento all'attrice, di alcuni crediti CP_1 individuati dall'art.
3.3.4 del Contratto di Cessione.
L'originale lite riguardava un gran numero di pretese creditorie. A seguito della separazione dei giudizi, si controverte oggi esclusivamente in relazione al credito vantato nei confronti di per € 12.597,00. Parte_1
Tale credito trova fondamento in forniture eseguite in favore della convenuta
Parte_1
La sig.ra è rimasta contumace. Parte_1
A.S., invece, si è ritualmente costituita e ha contestato sotto CP_2 molteplici profili le pretese di parte attrice.
Con la memoria ex art. 183, co. 6°, n. 2, a fondamento del credito l'attrice ha prodotto copia delle fatture poste a fondamento del credito. Gli atti sono stati depositati nell'originario fascicolo RG n. 934/2012, prima dell'ordinanza con cui
è stata disposta la separazione dei giudizi.
In istruttoria ha la ha deferito alla convenuta il CP_1 Parte_1 giuramento decisorio.
La sig.ra non è comparsa a rendere il giuramento a lei Parte_1 deferito e, con ordinanza del 13 ottobre 2017 (sempre nel giudizio RG n.
934/2012), il giudice ha dato atto della mancata comparizione della convenuta contumace . Parte_1
A mente dell'art. 239 c.p.c., a fondamento della decisione deve essere posta la verità delle circostanze di fatto su cui la convenuta era Parte_1 chiamata a rispondere: “Vero che la merce di cui alle fatture sub doc. 31 che si rammostrano è stata consegnata a ?”. Parte_1
Deve dunque affermarsi che la sig.ra ha ricevuto la merce indicata Pt_1 nelle fatture prodotte al doc. 31 depositato agli atti da parte attrice con la memoria ex art. 183, co. 6°, n. 2, c.p.c. Le fatture stesse indicano il valore delle merci che la sig.ra ha ricevuto. Pt_1
3 La mancata risposta al giuramento deferito prova la consegna delle merci.
Quanto alla misura del credito, occorre qui evidenziare che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (Cass. 12/01/2016 n°
299, ma si vedano anche Cass. 18/02/1995 n° 1798; Cass. 03/07/1998 n° 6502;
Cass. 13/06/2006 n° 13651; Cass. 15/01/2009 n° 806; Cass. 28/06/2010 n°
15383; Cass. 21/07/2003 n° 11343; Cass. 17/12/2004 n° 23499; Cass.
05/08/2011 n° 17050; Cass. 13/01/2014 n° 462).
In effetti, a mente dell'art. 2709 cc le fatture possono fare prova esclusivamente contro l'imprenditore, in disparte dell'art. 634 cpc che attribuisce valore di prova limitatamente al procedimento di ingiunzione.
Tuttavia, le stesse fatture, accompagnate dalla prova della consegna delle merci, costituiscono una valida presunzione (art. 2727 e seguenti c.c.), anch'essa fonte di prova nell'ordinamento giuridico italiano.
Gli indizi a sostegno dell'esistenza di un credito nella misura indicata dalle fatture sono infatti da considerarsi
• gravi in quanto emersi da un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit"
• precisi perché ben determinati nella realtà storica e
• concordanti in quanto desunti da una pluralità di indizi gravi e precisi
(Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 29/01/2019, n. 2482, rv. 652386-02)
In tal senso si è espressa anche Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 29/01/2019, n.
2482, rv. 652386-02: “L'art. 2729 c.c. ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la "precisione" va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica;
la
"gravità" va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da
4 quello noto;
la "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi”.
Agli atti è dunque presente la prova della consegna delle merci e del valore delle stesse.
Ne consegue l'accoglimento della domanda come formulata nei confronti di che deve essere condannata ala pagamento della somma di Parte_1
€ 12.597,00 oltre interessi legali così come richiesti, ovvero dalla scadenza al saldo. Co Corre l'obbligo di esaminare anche la domanda proposta nei confronti della in Amministrazione straordinaria. Infatti l'attrice chiede, “in via subordinata, in garanzia” la condanna di “corrispondere a l'importo che CP_4 CP_1 risulterà dovuto in corso di causa, anche in via equitativa, a titolo di garanzia in quanto cedente i crediti sopra menzionati, oltre interessi e rivalutazione”.
Le allegazioni contenute in atto di citazione non sono di grande soccorso nella Co qualificazione della domanda svolta nei confronti della . Ma dalla CP_3 lettura delle conclusioni formulate in atto di citazione, l'azione sembrerebbe da ricondurrsi a una domanda di garanzia nei confronti della cedente del credito.
Corretto sembra a questo giudice il richiamo all'art. 1266 c.c.
Sotto tale profilo emerge però che l'art. 1266 c.c. impone al cedente la sola garanzia dell'esistenza del credito, che qui è stata accertata.
Agli atti è fornita la prova dell'esistenza del credito. Ne discende il rigetto della domanda di garanzia.
Al rigetto della domanda di garanzia consegue l'assorbimento della valutazione delle ulteriori eccezioni proposte da per paralizzare l'azione. CP_3
Sul governo delle spese occorre richiamarsi al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Pertanto per effetto dell'accoglimento della domanda dovrà Parte_1 rifondere le spese a mentre, per effetto del rigetto della domanda di CP_1 garanzia l'attrice dovrà essere gravata delle spese di lite in favore della CP_2
[
AS.
5 Alla liquidazione si provvede in dispositivo in applicazione del DM 55/2014.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, SC IN, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro e CP_1 Parte_1 [...]
, iscritta al RG 574/2021 Controparte_2 accoglie la domanda proposta da nei confronti di e, CP_1 Parte_1 per l'effetto, condanna Parte_1
• al pagamento in favore di della somma di € 12.597,00 oltre, così CP_1 come richiesto in citazione, interessi dalla scadenza al saldo
• alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di in € CP_1
5.077,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori;
rigetta la domanda proposta da nei confronti di CP_1 Controparte_2
e, per l'effetto,
[...]
• condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore CP_1
in € 5.077,00 per compensi oltre Controparte_2 alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori
Così deciso in Isernia, l'8 settembre 2025
SC IN
giudice onorario
6
Verbale di udienza
All'udienza del 08/09/2025 davanti giudice onorario, SC IN, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 574/2021
Per è presente l'avv. Anna Sozio in sostituzione degli avv.ti Anna CP_1
Capaldi e Cesare De Carolis, il quale precisa le seguenti conclusioni: Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO, IN VIA
PRINCIPALE - condannare, per i motivi di cui in atti, al Parte_1 pagamento dell'importo di Euro 12.597,00, oltre interessi di mora dalla scadenza al saldo. IN VIA SUBORDINATA, IN GARANZIA - condannare, per i motivi di cui in atti, la a Controparte_2 corrispondere a l'importo che risulterà dovuto in corso di causa, anche CP_1 in via equitativa, a titolo di garanzia in quanto cedente i crediti sopra menzionati, oltre interessi e rivalutazione, e rigettare tutte le domande ex adverso formulate, anche in via riconvenzionale, perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali e richiamo alle istanze istruttorie formulate in atti. Discute la causa riportandosi integralmente alle note conclusive depositate telematicamente, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Per l'avv. Laurelli in sostituzione dell'avv. Marco Passalacqua il CP_3 quale impugna e contesta ogni avversa deduzione, istanza, produzione, eccezione e difesa, in quanto infondata in fatto e in diritto, precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi alle note conclusive depositate in atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, qui da intendersi per ripetute e trascritte.
I procuratori delle parti discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 17:04, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona di SC IN, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 574/2021 promossa da
) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. DE CAROLIS CESARE e CAPALDI ANNA contro
), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
PASSALACQUA MARCO
CHIAVARI ANDEINA - contumace
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Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non
è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767
(rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto
a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
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FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 3 dicembre 2012 la ha CP_1 promosso il giudizio R.G. n. 934/2012 chiedendo in via principale la condanna al pagamento di crediti vantati nei confronti di diversi debitori, tra cui Parte_1
e in via subordinata la condanna di A.S. a corrispondere a
[...] CP_2 [...]
anche in via equitativa e a titolo di garanzia in quanto cedente i crediti CP_1 azionati, l'importo risultato dovuto dai debitori principali.
2 Con ordinanza, il Tribunale di Isernia ha disposto la separazione dei giudizi.
Oggi si controverte circa il credito vantato dalla quale cessionaria della CP_1
Co
in Amministrazione straordinaria nei confronti di Parte_1
La vicenda trae origine da un contratto dell'11 marzo 2011 con cui la si CP_1 era resa cessionaria di ramo d'azienda. Tra le pattuizioni contenute in tale negozio, era previsto anche il trasferimento all'attrice, di alcuni crediti CP_1 individuati dall'art.
3.3.4 del Contratto di Cessione.
L'originale lite riguardava un gran numero di pretese creditorie. A seguito della separazione dei giudizi, si controverte oggi esclusivamente in relazione al credito vantato nei confronti di per € 12.597,00. Parte_1
Tale credito trova fondamento in forniture eseguite in favore della convenuta
Parte_1
La sig.ra è rimasta contumace. Parte_1
A.S., invece, si è ritualmente costituita e ha contestato sotto CP_2 molteplici profili le pretese di parte attrice.
Con la memoria ex art. 183, co. 6°, n. 2, a fondamento del credito l'attrice ha prodotto copia delle fatture poste a fondamento del credito. Gli atti sono stati depositati nell'originario fascicolo RG n. 934/2012, prima dell'ordinanza con cui
è stata disposta la separazione dei giudizi.
In istruttoria ha la ha deferito alla convenuta il CP_1 Parte_1 giuramento decisorio.
La sig.ra non è comparsa a rendere il giuramento a lei Parte_1 deferito e, con ordinanza del 13 ottobre 2017 (sempre nel giudizio RG n.
934/2012), il giudice ha dato atto della mancata comparizione della convenuta contumace . Parte_1
A mente dell'art. 239 c.p.c., a fondamento della decisione deve essere posta la verità delle circostanze di fatto su cui la convenuta era Parte_1 chiamata a rispondere: “Vero che la merce di cui alle fatture sub doc. 31 che si rammostrano è stata consegnata a ?”. Parte_1
Deve dunque affermarsi che la sig.ra ha ricevuto la merce indicata Pt_1 nelle fatture prodotte al doc. 31 depositato agli atti da parte attrice con la memoria ex art. 183, co. 6°, n. 2, c.p.c. Le fatture stesse indicano il valore delle merci che la sig.ra ha ricevuto. Pt_1
3 La mancata risposta al giuramento deferito prova la consegna delle merci.
Quanto alla misura del credito, occorre qui evidenziare che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (Cass. 12/01/2016 n°
299, ma si vedano anche Cass. 18/02/1995 n° 1798; Cass. 03/07/1998 n° 6502;
Cass. 13/06/2006 n° 13651; Cass. 15/01/2009 n° 806; Cass. 28/06/2010 n°
15383; Cass. 21/07/2003 n° 11343; Cass. 17/12/2004 n° 23499; Cass.
05/08/2011 n° 17050; Cass. 13/01/2014 n° 462).
In effetti, a mente dell'art. 2709 cc le fatture possono fare prova esclusivamente contro l'imprenditore, in disparte dell'art. 634 cpc che attribuisce valore di prova limitatamente al procedimento di ingiunzione.
Tuttavia, le stesse fatture, accompagnate dalla prova della consegna delle merci, costituiscono una valida presunzione (art. 2727 e seguenti c.c.), anch'essa fonte di prova nell'ordinamento giuridico italiano.
Gli indizi a sostegno dell'esistenza di un credito nella misura indicata dalle fatture sono infatti da considerarsi
• gravi in quanto emersi da un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit"
• precisi perché ben determinati nella realtà storica e
• concordanti in quanto desunti da una pluralità di indizi gravi e precisi
(Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 29/01/2019, n. 2482, rv. 652386-02)
In tal senso si è espressa anche Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 29/01/2019, n.
2482, rv. 652386-02: “L'art. 2729 c.c. ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la "precisione" va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica;
la
"gravità" va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da
4 quello noto;
la "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi”.
Agli atti è dunque presente la prova della consegna delle merci e del valore delle stesse.
Ne consegue l'accoglimento della domanda come formulata nei confronti di che deve essere condannata ala pagamento della somma di Parte_1
€ 12.597,00 oltre interessi legali così come richiesti, ovvero dalla scadenza al saldo. Co Corre l'obbligo di esaminare anche la domanda proposta nei confronti della in Amministrazione straordinaria. Infatti l'attrice chiede, “in via subordinata, in garanzia” la condanna di “corrispondere a l'importo che CP_4 CP_1 risulterà dovuto in corso di causa, anche in via equitativa, a titolo di garanzia in quanto cedente i crediti sopra menzionati, oltre interessi e rivalutazione”.
Le allegazioni contenute in atto di citazione non sono di grande soccorso nella Co qualificazione della domanda svolta nei confronti della . Ma dalla CP_3 lettura delle conclusioni formulate in atto di citazione, l'azione sembrerebbe da ricondurrsi a una domanda di garanzia nei confronti della cedente del credito.
Corretto sembra a questo giudice il richiamo all'art. 1266 c.c.
Sotto tale profilo emerge però che l'art. 1266 c.c. impone al cedente la sola garanzia dell'esistenza del credito, che qui è stata accertata.
Agli atti è fornita la prova dell'esistenza del credito. Ne discende il rigetto della domanda di garanzia.
Al rigetto della domanda di garanzia consegue l'assorbimento della valutazione delle ulteriori eccezioni proposte da per paralizzare l'azione. CP_3
Sul governo delle spese occorre richiamarsi al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Pertanto per effetto dell'accoglimento della domanda dovrà Parte_1 rifondere le spese a mentre, per effetto del rigetto della domanda di CP_1 garanzia l'attrice dovrà essere gravata delle spese di lite in favore della CP_2
[
AS.
5 Alla liquidazione si provvede in dispositivo in applicazione del DM 55/2014.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, SC IN, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro e CP_1 Parte_1 [...]
, iscritta al RG 574/2021 Controparte_2 accoglie la domanda proposta da nei confronti di e, CP_1 Parte_1 per l'effetto, condanna Parte_1
• al pagamento in favore di della somma di € 12.597,00 oltre, così CP_1 come richiesto in citazione, interessi dalla scadenza al saldo
• alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di in € CP_1
5.077,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori;
rigetta la domanda proposta da nei confronti di CP_1 Controparte_2
e, per l'effetto,
[...]
• condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore CP_1
in € 5.077,00 per compensi oltre Controparte_2 alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori
Così deciso in Isernia, l'8 settembre 2025
SC IN
giudice onorario
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