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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/10/2025, n. 3161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3161 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 14207/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 14207 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato ELENA ZAZZERI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avvocato DANIELA SPITONI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale udienza del 23/09/2025):
1 per il ricorrente: “affido condiviso di collocazione di presso la madre, Pt_2 Pt_2 frequentazione tra padre e figlio come indicato nelle conclusioni della madre, con
l'aggiunta del pernotto del martedì in entrambe le settimane del calendario ordinario;
chiede che l'assegno unico per venga diviso al 50% tra i genitori, e non Pt_2 formula richieste in merito all'assegno unico per le altre figlie;
offre di corrispondere a
EL un assegno di € 200,00 mensili quale contributo ordinario, con spese straordinarie per tutti i figli divise al 50% tra i genitori, disciplinate come da linee guida del CNF”; per la resistente: “affido condiviso di collocazione di presso la madre, Pt_2 Pt_2 frequentazione tra padre e figlio come indicato nelle proprie conclusioni, con
l'aggiunta del pernotto del martedì in entrambe le settimane del calendario ordinario;
per i periodi festivi ed estivi si riporta alle conclusioni della comparsa e delle note conclusive;
chiede che l'assegno unico per venga diviso al 50% tra i genitori, e Pt_2 che la madre percepisca integralmente l'assegno unico per le altre figlie;
chiede che venga corrisposto a EL un assegno di € 200,00 mensili quale contributo ordinario, con spese straordinarie per tutti i figli divise al 50% tra i genitori, disciplinate come da linee guida del CNF”; per entrambe le parti: “il padre comunicherà mensilmente alla madre i nominativi di tutte le persone estranee al nucleo familiare che frequentano la casa paterna ed i relativi orari di permanenza presso l'abitazione; il padre lascerà attivo il parental control in capo a quale genitore”. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. a adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con la quale si è CP_1 costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
2.
Considerato che
è già stata emanata sentenza parziale sullo status, non resta che statuire sulle ulteriori questioni.
Al riguardo, si premette che il tenore delle conclusioni rassegnate dalle parti è, nella sostanza, il medesimo. In particolare, gli ex coniugi hanno raggiunto un accordo sulle
2 uniche questioni rimaste controverse, ovvero frequentazione tra il padre e e Pt_2 ripartizione tra le parti dell'assegno unico per la prole: infatti, sulla prima questione, il padre ha richiamato le conclusioni della madre, e sulla seconda questione, il ha Pt_1 chiesto che l'assegno unico per venga ripartito tra i genitori al 50%, senza Pt_2 formulare richieste con riferimento all'assegno unico per le figlie EL e Per_1
(maggiorenni ma non economicamente indipendenti), con ciò riconoscendo implicitamente il diritto della a percepire quest'ultimo integralmente. CP_1
3. Ciò premesso, si osserva che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse del figlio minore nato il [...], il quale resterà Pt_2 affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, in continuità con la situazione attuale, e frequenterà il padre in modo sostanzialmente conforme ai suoi desideri, espressi nel corso dell'audizione.
In particolare, durante il periodo scolastico, starà con il padre fine settimana Pt_2 alternati dal sabato dopo pranzo fino al lunedì mattina al rientro a scuola, oltre ai giorni da lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì mattina al rientro a scuola.
Durante i periodi festivi, Natale/Pasqua/festività varie - ad anni alternati, Pt_2 trascorrerà con uno dei genitori la Vigilia di Natale, senza pernotto, e il giorno di
Pasqua, senza pernotto, e con l'altro genitore la notte della Vigilia di Natale e il giorno di Natale nonché la notte della vigilia di Pasquetta e il relativo Lunedi dell'Angelo; le vacanze scolastiche nel periodo di Natale e di Pasqua vedranno l'applicazione del calendario di frequentazione ordinario come anche ogni altra festività e/o ponte festivo durante il corso dell'anno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 24 giugno, 2 novembre ecc…); per le vacanze scolastiche estive vale il calendario ordinario fino al 30 giugno e dal 1° settembre;
dal 1° luglio al 31 agosto frequenterà i genitori per due Pt_2 settimane continuative e alternate.
Queste previsioni consentiranno al minore di mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, coerentemente con il principio di bigenitorialità.
4. Infine, considerato che e frequentano entrambi i genitori, mentre EL Pt_2 Per_1 ha cessato di frequentare il padre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire alla prole un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni delle parti, per come esse emergono dagli atti. 3 5. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- dispone che il minore resti affidato ad entrambi i genitori in via condivisa, e lo Pt_2 colloca presso la madre;
- dispone che, durante il periodo scolastico, stia con il padre fine settimana Pt_2 alternati dal sabato dopo pranzo fino al lunedì mattina al rientro a scuola, oltre ai giorni da lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì mattina al rientro a scuola;
durante i periodi festivi, Natale/Pasqua/festività varie - ad anni alternati, Pt_2 trascorrerà con uno dei genitori la Vigilia di Natale, senza pernotto, e il giorno di
Pasqua, senza pernotto, e con l'altro genitore la notte della Vigilia di Natale e il giorno di Natale nonché la notte della vigilia di Pasquetta e il relativo Lunedi dell'Angelo; le vacanze scolastiche nel periodo di Natale e di Pasqua vedranno l'applicazione del calendario di frequentazione ordinario come anche ogni altra festività e/o ponte festivo durante il corso dell'anno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 24 giugno, 2 novembre ecc…); per le vacanze scolastiche estive vale il calendario ordinario fino al 30 giugno e dal 1° settembre;
dal 1° luglio al 31 agosto frequenterà i genitori per due Pt_2 settimane continuative e alternate;
- dispone che l'assegno unico per venga percepito da entrambi i genitori al 50% Pt_2 ciascuno;
- dispone che l'assegno unico per le figlie EL e sia percepito integralmente da Per_1
CP_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere direttamente alla figlia EL Parte_1
l'importo mensile di € 200,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al suo mantenimento ordinario, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone le spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori al
50% ciascuno, rinviando per la loro regolamentazione alle linee guida del CNF dell'anno 2017;
4 - prende atto degli ulteriori accordi tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 24/09/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 14207 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato ELENA ZAZZERI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avvocato DANIELA SPITONI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale udienza del 23/09/2025):
1 per il ricorrente: “affido condiviso di collocazione di presso la madre, Pt_2 Pt_2 frequentazione tra padre e figlio come indicato nelle conclusioni della madre, con
l'aggiunta del pernotto del martedì in entrambe le settimane del calendario ordinario;
chiede che l'assegno unico per venga diviso al 50% tra i genitori, e non Pt_2 formula richieste in merito all'assegno unico per le altre figlie;
offre di corrispondere a
EL un assegno di € 200,00 mensili quale contributo ordinario, con spese straordinarie per tutti i figli divise al 50% tra i genitori, disciplinate come da linee guida del CNF”; per la resistente: “affido condiviso di collocazione di presso la madre, Pt_2 Pt_2 frequentazione tra padre e figlio come indicato nelle proprie conclusioni, con
l'aggiunta del pernotto del martedì in entrambe le settimane del calendario ordinario;
per i periodi festivi ed estivi si riporta alle conclusioni della comparsa e delle note conclusive;
chiede che l'assegno unico per venga diviso al 50% tra i genitori, e Pt_2 che la madre percepisca integralmente l'assegno unico per le altre figlie;
chiede che venga corrisposto a EL un assegno di € 200,00 mensili quale contributo ordinario, con spese straordinarie per tutti i figli divise al 50% tra i genitori, disciplinate come da linee guida del CNF”; per entrambe le parti: “il padre comunicherà mensilmente alla madre i nominativi di tutte le persone estranee al nucleo familiare che frequentano la casa paterna ed i relativi orari di permanenza presso l'abitazione; il padre lascerà attivo il parental control in capo a quale genitore”. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. a adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con la quale si è CP_1 costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
2.
Considerato che
è già stata emanata sentenza parziale sullo status, non resta che statuire sulle ulteriori questioni.
Al riguardo, si premette che il tenore delle conclusioni rassegnate dalle parti è, nella sostanza, il medesimo. In particolare, gli ex coniugi hanno raggiunto un accordo sulle
2 uniche questioni rimaste controverse, ovvero frequentazione tra il padre e e Pt_2 ripartizione tra le parti dell'assegno unico per la prole: infatti, sulla prima questione, il padre ha richiamato le conclusioni della madre, e sulla seconda questione, il ha Pt_1 chiesto che l'assegno unico per venga ripartito tra i genitori al 50%, senza Pt_2 formulare richieste con riferimento all'assegno unico per le figlie EL e Per_1
(maggiorenni ma non economicamente indipendenti), con ciò riconoscendo implicitamente il diritto della a percepire quest'ultimo integralmente. CP_1
3. Ciò premesso, si osserva che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse del figlio minore nato il [...], il quale resterà Pt_2 affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, in continuità con la situazione attuale, e frequenterà il padre in modo sostanzialmente conforme ai suoi desideri, espressi nel corso dell'audizione.
In particolare, durante il periodo scolastico, starà con il padre fine settimana Pt_2 alternati dal sabato dopo pranzo fino al lunedì mattina al rientro a scuola, oltre ai giorni da lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì mattina al rientro a scuola.
Durante i periodi festivi, Natale/Pasqua/festività varie - ad anni alternati, Pt_2 trascorrerà con uno dei genitori la Vigilia di Natale, senza pernotto, e il giorno di
Pasqua, senza pernotto, e con l'altro genitore la notte della Vigilia di Natale e il giorno di Natale nonché la notte della vigilia di Pasquetta e il relativo Lunedi dell'Angelo; le vacanze scolastiche nel periodo di Natale e di Pasqua vedranno l'applicazione del calendario di frequentazione ordinario come anche ogni altra festività e/o ponte festivo durante il corso dell'anno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 24 giugno, 2 novembre ecc…); per le vacanze scolastiche estive vale il calendario ordinario fino al 30 giugno e dal 1° settembre;
dal 1° luglio al 31 agosto frequenterà i genitori per due Pt_2 settimane continuative e alternate.
Queste previsioni consentiranno al minore di mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, coerentemente con il principio di bigenitorialità.
4. Infine, considerato che e frequentano entrambi i genitori, mentre EL Pt_2 Per_1 ha cessato di frequentare il padre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire alla prole un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni delle parti, per come esse emergono dagli atti. 3 5. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- dispone che il minore resti affidato ad entrambi i genitori in via condivisa, e lo Pt_2 colloca presso la madre;
- dispone che, durante il periodo scolastico, stia con il padre fine settimana Pt_2 alternati dal sabato dopo pranzo fino al lunedì mattina al rientro a scuola, oltre ai giorni da lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì mattina al rientro a scuola;
durante i periodi festivi, Natale/Pasqua/festività varie - ad anni alternati, Pt_2 trascorrerà con uno dei genitori la Vigilia di Natale, senza pernotto, e il giorno di
Pasqua, senza pernotto, e con l'altro genitore la notte della Vigilia di Natale e il giorno di Natale nonché la notte della vigilia di Pasquetta e il relativo Lunedi dell'Angelo; le vacanze scolastiche nel periodo di Natale e di Pasqua vedranno l'applicazione del calendario di frequentazione ordinario come anche ogni altra festività e/o ponte festivo durante il corso dell'anno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 24 giugno, 2 novembre ecc…); per le vacanze scolastiche estive vale il calendario ordinario fino al 30 giugno e dal 1° settembre;
dal 1° luglio al 31 agosto frequenterà i genitori per due Pt_2 settimane continuative e alternate;
- dispone che l'assegno unico per venga percepito da entrambi i genitori al 50% Pt_2 ciascuno;
- dispone che l'assegno unico per le figlie EL e sia percepito integralmente da Per_1
CP_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere direttamente alla figlia EL Parte_1
l'importo mensile di € 200,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al suo mantenimento ordinario, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone le spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori al
50% ciascuno, rinviando per la loro regolamentazione alle linee guida del CNF dell'anno 2017;
4 - prende atto degli ulteriori accordi tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 24/09/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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