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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 8819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8819 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 30.12.24, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
considerato che la causa è matura per la decisione non essendovi istanze istruttorie;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26020 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
(C.F./P.I. , in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
p.t., sig. (C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._1
Napoli il 30.11.1972, sede legale alla via Toledo 265, 80134-Napoli
sentenza proc. n. 26020/23 r.g. pag. 1 (NA), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Carla Maruzzelli (C.F.
) e dall'avv. Daniela Bergameo (C.F. C.F._2
) e presso il loro studio elettivamente C.F._3
domiciliata in Napoli, alla Galleria Umberto I n. 83.
OPPONENTE
E
C.F. e P.IVA con sede legale Controparte_2 P.IVA_2
in Milano (MI) - Corso di Porta Vittoria n. 4, in persona del procuratore speciale Avv. C.F. Controparte_3
nato a [...] il 12 C.F._4
giugno 1971, domiciliato per la carica in Brescia - Via Lamarmora n.
230, in virtù dei poteri conferitigli con procura a rogito notaio
[...]
di Rozzano rep. n. 19073 raccolta n. 7563 in data 20 ottobre Per_1
2015, ai fini del presente procedimento rappresentata e difesa dall'Avv. Dante De Benedetti, C.F. , del Foro C.F._5
di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Milano (MI) - Piazza Castello n. 2, giusta procura depositata unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
sentenza proc. n. 26020/23 r.g. pag. 2 Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di €
35.360 a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica.
L'opponente ha dedotto che:
la somma richiesta è stata in parte già pagata;
il dovuto andrebbe comunque compensato con l'addebito dell'indennità CMOR operato da parte del precedente gestore Società
Sorgenia s.p.a.;
nel periodo in questione il punto che avrebbe dovuto Parte_1
approvvigionarsi di gas e di energia elettrica attraverso la fornitura di ha subito una lunga serie di disagi causati dall'interruzione CP_2
improvvisa da parte di quest'ultima dell'energia elettrica;
si rileva l'assoluta onerosità e sproporzionalità delle fatturazioni emesse dalla Società opposta a parità di consumi rispetto all'anno precedente;
ha chiesto revocarsi il d.i. opposto, con vittoria di spese ed attribuzione.
L'opposta ha dedotto che:
solo successivamente all'emissione ed alla notifica del Decreto A2A ha incassato il corrispettivo CMOR, con pagamenti di marzo ed aprile
2024;
stante l'incasso del corrispettivo CMOR, rimane ancora dovuto da sentenza proc. n. 26020/23 r.g. pag. 3 Parte
l'importo di 8.661,00 euro;
i consumi sono stati fatturati sulla base delle letture fornite dal distributore ed applicando le tariffe variabili previste in contratto;
l'unico legittimato passivo contro il quale rivolgere eventuali contestazioni relative all'erogazione di energia elettrica non sarebbe il
Venditore, bensì il Distributore Controparte_4
in ogni caso non vi è alcuna prova delle lamentate inefficienze;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Tanto premesso si osserva che il pagamento parziale è stato ammesso dall'opposta: sul punto, quindi, nulla quaestio.
Le altre contestazioni proposte sono del tutto generiche e sfornite di prova.
Il d.i. opposto, pertanto, va revocato e l'opponente va condannato al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di euro 8.661,00 oltre interessi ex artt. 4 e ss. D.lgs 231/02.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
sentenza proc. n. 26020/23 r.g. pag. 4 Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n. 6464/23 emesso in data 3.11.23 proposta da nei Parte_1
confronti di con atto di citazione notificato il Controparte_2
13.12.23, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e revoca il d.i. opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di euro 8.661,00 oltre interessi ex artt. 4 e ss. D.lgs 231/02;
3. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 3.387 per onorario oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 6.10.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 26020/23 r.g. pag. 5