Art. 6.
A favore del "Fondo di rotazione", previsto dal capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e' autorizzata, per l'esercizio 1957-58, l'ulteriore anticipazione di lire 10 miliardi, che sara' destinata alla concessione di prestiti e mutui, ai sensi dell'art. 5 della citata legge 25 luglio 1952, n. 949 , modificato con la legge 28 dicembre 1957, n. 1306 , e ripartita nelle tre categorie di operazioni previste da detto articolo, con decreto dei Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.
A favore del "Fondo di rotazione", previsto dal capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e' autorizzata, per l'esercizio 1957-58, l'ulteriore anticipazione di lire 10 miliardi, che sara' destinata alla concessione di prestiti e mutui, ai sensi dell'art. 5 della citata legge 25 luglio 1952, n. 949 , modificato con la legge 28 dicembre 1957, n. 1306 , e ripartita nelle tre categorie di operazioni previste da detto articolo, con decreto dei Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.