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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/07/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale d'udienza tenuta in data 08/07/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. Paolo G. Pasanisi, all'udienza del 08/07/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro n°3012/2021 R.G. tra:
rappresentata e difesa dall' avv. Antonietta Iurlaro, nello studio di quest'ultima Parte_1 domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale pro-tempore Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Differenze retributive ed altro FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/08/2021, parte ricorrente asseriva di aver lavorato alle dipendenze della ditta già dal 30/11/2017 all'11/01/2019, con Controparte_2 Controparte_1 mansione di cameriera del V livello del CCNL di categoria.
Precisava la ricorrente di essere stata assunta dalla ditta in data CP_1
30/11/2017 fino al 31/01/2018, con un contratto a tempo determinato e parziale, e, successivamente, dal 05/03/2018 dalla , sempre a tempo determinato e parziale, CP_2 sino alla fine del rapporto.
Nel ricorso si sosteneva che, in realtà, non fosse intervenuto alcun nuovo rapporto poiché le due società presentavano la stessa organizzazione aziendale, che la ricorrente aveva lavorato per tutto il periodo, sempre con mansioni di cameriera, nello stesso luogo di lavoro in Latiano Piazzetta Imperiali.
In tal senso offriva prova documentale attraverso la produzione dei contratti di lavoro.
La difesa della ricorrente aggiungeva che la pizzeria aveva sempre mantenuto la stessa denominazione e che il rappresentante legale fosse rimasto sempre il sig. . Persona_1
In ragione di tutti gli assunti la ricorrente formulava richiesta di condanna in solido nei confronti di entrambe le società. Concludeva riferendo che per l'intero rapporto aveva lavorato, dal gennaio a maggio e da ottobre a dicembre, dal martedì alla domenica, dalle ore 17 alle 24 per complessive 42 ore settimanali, mentre da giugno a settembre, senza riposo, rispettando lo stesso orario, dal lunedì alla domenica per complessive 49 ore settimanali.
La richiesta scaturiva dalla mancata percezione della retribuzione per le mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2018, nonché di quella di gennaio 2019 e dell'omesso pagamento di TFR.
Venivano depositati copia del CCNL di riferimento e conteggi analitici, notificati alla controparte, e si rivendicava il pagamento della somma complessiva lorda di € 19.629,03 per retribuzioni non corrisposte, differenze di retribuzioni, lavoro supplementare e straordinario, indennità sostitutive di ferie, permessi e festività non goduti, TFR.
Le società resistenti, nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e pedissequo decreto, non si costituivano in giudizio e pertanto se ne dichiarava la contumacia.
Veniva espletata l'attività istruttoria consistita sostanzialmente nella richiesta di interrogatorio formale dell'amministratore il quale, pur regolarmente citato, non si sottoponeva al mezzo istruttorio.
Si proseguiva con la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente ed all'esito la causa veniva rinviata per la discussione e decisione.
Il presente procedimento, in seguito al trasferimento del giudice affidatario, dott.ssa veniva assegnato alla dott.ssa che, a sua volta, con provvedimento del Per_2 Per_3
30/04/2025, delegava per la trattazione e decisione l'odierno giudicante.
In data odierna è stata discussa la causa ed è stata pronunciata sentenza con motivazione contestuale.
************** La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il procuratore di parte ricorrente ha pienamente adempiuto all'onere probatorio inquadrando l'attività della lavoratrice nell'ambito del CCNL di riferimento, allegando conteggi analitici e dettagliati di quanto da essa sostenuto e provando con testi l'assunto contenuto negli scritti difensivi.
Non si può dubitare dell'identità societaria esistente delle resistenti e ciò si evince da tutti gli elementi acquisiti quali la continuità del rapporto, le medesime mansioni svolte, la stessa sede sociale e da ultimo il medesimo rappresentante legale.
In un quadro di tal genere non è possibile dubitare che vi sia stato un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. con la conseguenza del pieno mantenimento dei diritti del lavoratore e della permanenza, senza soluzione di continuità, dell'intero rapporto e di quanto da esso scaturente in favore del lavoratore.
L'esposizione dei fatti resa nel ricorso introduttivo è stata pienamente confermata dal teste;
inoltre, la contumacia delle parti resistenti, ma soprattutto il non reso Testimone_1 interrogatorio formale dell'amministratore delle società, hanno offerto ulteriore supporto probatorio, atteso che la mancata presentazione dell'interrogando consente al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti in giudizio.
Anche la durata del rapporto di lavoro rappresentato dalla ricorrente ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese sia dal teste che dall'altro teste , anche se Tes_1 Tes_2 quest'ultimo ha potuto confermare le circostanze solo per i mesi di agosto e settembre 2018, periodo in cui aveva lavorato insieme alla ricorrente.
Passando alla disamina delle pretese della lavoratrice in riferimento agli omessi pagamenti evidenziati nel ricorso introduttivo, si rileva che la difesa della ha prodotto Pt_1 analitici conteggi che, stante la contumacia delle resistenti, non sono stati contestati, pertanto, non essendo stato offerto alcun elemento contrario, le somme richieste che appaiono congrue e non contestate vanno integralmente riconosciute.
La domanda proposta da deve trovare pertanto accoglimento con la Parte_1 conseguenziale disposizione sulle spese come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP Paolo G. Pasanisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n°3012/2021 R.G., proposta da nei confronti di e così provvede: Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
- Dichiara fondatamente intercorso il rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e le società convenute, ritenendo che lo stesso si sia svolto in continuità a far data dal 30/11/2017 sino alla cessazione avvenuta in data 11/01/2019.
- Conseguentemente condanna, secondo quanto contenuto nel CCNL settore commercio, le società resistenti, in via solidale tra loro, in favore della ricorrente, al pagamento della complessiva somma di € 19.629,03, al lordo delle ritenute di legge, comprensiva di TFR, con interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti sino all'effettivo soddisfo. - Condanna le società resistenti, in solido tra loro, in persona del rappresentante legale, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 3.000,00, oltre CPA e Iva, se dovuta, rimborso spese forfettarie, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Brindisi lì 08/07/2025
Il GOP
Paolo G. Pasanisi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. Paolo G. Pasanisi, all'udienza del 08/07/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro n°3012/2021 R.G. tra:
rappresentata e difesa dall' avv. Antonietta Iurlaro, nello studio di quest'ultima Parte_1 domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale pro-tempore Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Differenze retributive ed altro FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/08/2021, parte ricorrente asseriva di aver lavorato alle dipendenze della ditta già dal 30/11/2017 all'11/01/2019, con Controparte_2 Controparte_1 mansione di cameriera del V livello del CCNL di categoria.
Precisava la ricorrente di essere stata assunta dalla ditta in data CP_1
30/11/2017 fino al 31/01/2018, con un contratto a tempo determinato e parziale, e, successivamente, dal 05/03/2018 dalla , sempre a tempo determinato e parziale, CP_2 sino alla fine del rapporto.
Nel ricorso si sosteneva che, in realtà, non fosse intervenuto alcun nuovo rapporto poiché le due società presentavano la stessa organizzazione aziendale, che la ricorrente aveva lavorato per tutto il periodo, sempre con mansioni di cameriera, nello stesso luogo di lavoro in Latiano Piazzetta Imperiali.
In tal senso offriva prova documentale attraverso la produzione dei contratti di lavoro.
La difesa della ricorrente aggiungeva che la pizzeria aveva sempre mantenuto la stessa denominazione e che il rappresentante legale fosse rimasto sempre il sig. . Persona_1
In ragione di tutti gli assunti la ricorrente formulava richiesta di condanna in solido nei confronti di entrambe le società. Concludeva riferendo che per l'intero rapporto aveva lavorato, dal gennaio a maggio e da ottobre a dicembre, dal martedì alla domenica, dalle ore 17 alle 24 per complessive 42 ore settimanali, mentre da giugno a settembre, senza riposo, rispettando lo stesso orario, dal lunedì alla domenica per complessive 49 ore settimanali.
La richiesta scaturiva dalla mancata percezione della retribuzione per le mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2018, nonché di quella di gennaio 2019 e dell'omesso pagamento di TFR.
Venivano depositati copia del CCNL di riferimento e conteggi analitici, notificati alla controparte, e si rivendicava il pagamento della somma complessiva lorda di € 19.629,03 per retribuzioni non corrisposte, differenze di retribuzioni, lavoro supplementare e straordinario, indennità sostitutive di ferie, permessi e festività non goduti, TFR.
Le società resistenti, nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e pedissequo decreto, non si costituivano in giudizio e pertanto se ne dichiarava la contumacia.
Veniva espletata l'attività istruttoria consistita sostanzialmente nella richiesta di interrogatorio formale dell'amministratore il quale, pur regolarmente citato, non si sottoponeva al mezzo istruttorio.
Si proseguiva con la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente ed all'esito la causa veniva rinviata per la discussione e decisione.
Il presente procedimento, in seguito al trasferimento del giudice affidatario, dott.ssa veniva assegnato alla dott.ssa che, a sua volta, con provvedimento del Per_2 Per_3
30/04/2025, delegava per la trattazione e decisione l'odierno giudicante.
In data odierna è stata discussa la causa ed è stata pronunciata sentenza con motivazione contestuale.
************** La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il procuratore di parte ricorrente ha pienamente adempiuto all'onere probatorio inquadrando l'attività della lavoratrice nell'ambito del CCNL di riferimento, allegando conteggi analitici e dettagliati di quanto da essa sostenuto e provando con testi l'assunto contenuto negli scritti difensivi.
Non si può dubitare dell'identità societaria esistente delle resistenti e ciò si evince da tutti gli elementi acquisiti quali la continuità del rapporto, le medesime mansioni svolte, la stessa sede sociale e da ultimo il medesimo rappresentante legale.
In un quadro di tal genere non è possibile dubitare che vi sia stato un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. con la conseguenza del pieno mantenimento dei diritti del lavoratore e della permanenza, senza soluzione di continuità, dell'intero rapporto e di quanto da esso scaturente in favore del lavoratore.
L'esposizione dei fatti resa nel ricorso introduttivo è stata pienamente confermata dal teste;
inoltre, la contumacia delle parti resistenti, ma soprattutto il non reso Testimone_1 interrogatorio formale dell'amministratore delle società, hanno offerto ulteriore supporto probatorio, atteso che la mancata presentazione dell'interrogando consente al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti in giudizio.
Anche la durata del rapporto di lavoro rappresentato dalla ricorrente ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese sia dal teste che dall'altro teste , anche se Tes_1 Tes_2 quest'ultimo ha potuto confermare le circostanze solo per i mesi di agosto e settembre 2018, periodo in cui aveva lavorato insieme alla ricorrente.
Passando alla disamina delle pretese della lavoratrice in riferimento agli omessi pagamenti evidenziati nel ricorso introduttivo, si rileva che la difesa della ha prodotto Pt_1 analitici conteggi che, stante la contumacia delle resistenti, non sono stati contestati, pertanto, non essendo stato offerto alcun elemento contrario, le somme richieste che appaiono congrue e non contestate vanno integralmente riconosciute.
La domanda proposta da deve trovare pertanto accoglimento con la Parte_1 conseguenziale disposizione sulle spese come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP Paolo G. Pasanisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n°3012/2021 R.G., proposta da nei confronti di e così provvede: Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
- Dichiara fondatamente intercorso il rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e le società convenute, ritenendo che lo stesso si sia svolto in continuità a far data dal 30/11/2017 sino alla cessazione avvenuta in data 11/01/2019.
- Conseguentemente condanna, secondo quanto contenuto nel CCNL settore commercio, le società resistenti, in via solidale tra loro, in favore della ricorrente, al pagamento della complessiva somma di € 19.629,03, al lordo delle ritenute di legge, comprensiva di TFR, con interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti sino all'effettivo soddisfo. - Condanna le società resistenti, in solido tra loro, in persona del rappresentante legale, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 3.000,00, oltre CPA e Iva, se dovuta, rimborso spese forfettarie, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Brindisi lì 08/07/2025
Il GOP
Paolo G. Pasanisi