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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2024, n. 5055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5055 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ST YU RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/08/2023 del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avv. MARIA CARLA GIORGETTI che si è riportata ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. CONSIDERATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona aveva applicato a UR AD AS Penale Sent. Sez. 1 Num. 5055 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 18/12/2023 la misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenendolo gravemente indiziato del reato di detenzione illegale della pistola calibro 45 rinvenuta, insieme con due caricatori monofilari e relativi 15 proiettili, all'interno della cassaforte dell'abitazione di sua residenza. 2. Ricorre per cassazione AS, per il tramite del difensore di fiducia, avv. IA AR ET, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza Lamenta che il Tribunale non ha preso in considerazione le deduzioni difensive che avevano evidenziato l'impossibilità di configurare l'illecito contestato per l'assenza di elementi fattuali idonei a dimostrare la perrnanenzae,_ per un apprezzabile spazio temporale, del rapporto materiale tra.,e /l'armaFindagato nonché l'autonoma disponibilità del bene in capo a quest'ultimo. Sarebbe stato, in particolare, trascurato che l'indagato ha dichiarato, in sede di interrogatorio, non solo di avere condiviso l'abitazione per diversi mesi con l'ex compagna fino a poco tempo prima;
che la stessa aveva sporto la denuncia da cui aveva preso avvio il procedimento, ma anche di avere, nello stesso periodo, temuto, a causa dello smarrimento delle chiavi della cassaforte, l'introduzione di ami o stupefacenti nella sua abitazione al punto da richiedere ai Carabinieri l'esecuzione di una perquisizione» domicilliare 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge noché vizio motivazione con riferimento alle esigenze cautelari. L'ordinanza — secondo il ricorrente - ha desunto la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati dalle modalità del fatto, dalle sue condizioni di vita e dalla sua personalità', ha tuttavia descritto tali elementi facendo genericamente ricorso a congetture ed attribuendo rilevanza o a sentenze di patteggiamento, per di più riferite a fattispecie delittuose molto diverse da quelle per cui si procede o a procedimenti penali non ancora definiti. Non risultano indicate le concrete occasioni per compiere ulteriori delitti che possono presentarsi all'indagato. 2.3. Con il terzo motivo evidenzia la necessita di sostituire la misura cautelare in atto applicata con una meno afflittiva e rispettosa delle sue esigenze lavorative. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è nel suo complesso passibile di rigetto. 2 1. Il primo motivo, relativo alla gravità della provvista indiziarla, non supera il vaglio di ammissibilità. Il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime censure già dedotte in sede di riesame senza confrontarsi criticamente con il percorso argpmentativo seguito dal Tribunale per superarle, finendo per sollecitare nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli riservati al giudice del merito cautelare. L'ordinanza impugnata, lungi dall'ignorare i rilievi difensivi, ha osservato che AS aveva autonomamente acquisto la disponibilità della pistola rinvenuta in esito alla perquisizione e sottoposta a sequestro, tanto da collocarla personalmente nella cassaforte di cui era dotata la sua abitazione per meglio custodirla insieme con una somma di denaro e a numerosi oggetti che egli stesso aveva riconosciuto essere di sua esclusiva pertinenza e quindi non introdotti nel caveau da terze persone. Quanto alla tesi alternativa sostenuta dall'indagato in sede di interrogatorio, secondo cui la pistola era stata collocata nella cassaforte da terzi (considerato che aveva smarrito le chiavi della cassaforte e che la ex campagna aveva convissuto nella stessa abitazione fino ad epoca recente, non poteva essere esser ritenuta credibile. Non solo la ricostruzione appariva intrinsecamente fantasiosa, ma non era stato acquisto alcun riscontro utile ad avvalorarla/ mentre deponevano in favore della prospettazione accusatoria, oltre al dato incontestato della presenza all'interno della cassetta blindata di oggetti collocati dallo stesso AS, il rinvenimento, in epoca precedente all'inizio della relazione con l'odierna denunciante, nell'abitazione interessata alla perquisizione / di munizioni del medesimo calibro della pistola in sequestro. 2. Il secondo ed il terzo motivo, relativi sotto diversi profili alle esigenze cautelari, non sono fondati. 2.1. Il Tribunale si è uniformato prevalente indirizzo giurisprudenziale, condiviso anche da questo Collegio, alla stregua del quale il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, ma richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto, oltre che delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, della continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale attraverso l'indispensabile apprezzamento di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 3, n. 9041 del 3 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01; Sez. 1, n. 14840 del 22;01/2020, Oliverio, Rv. 279122 - 01). In questa prospettiva, l'ordinanza impugnata ha considerato sintomatici di un pericolo di reiterazione delle condotte criminose, anche mediani:e la consumazione di "gravi delitti con uso di armi", così elevato da essere fronteggiabile esclusivamente con la misura degli arresti domiciliari sia le specifiche modalità del fatto, indicative di contatti dell'indagato con ambienti criminali (il procacciamento e la detenzione di un'arma efficiente, una pistola calibro 45, modello Colti 1911, unitamente a due caricatori e relativi 15 proiettili dia>stesso calibro), sia la sua capacità a delinquere, desunta non solo da una precedente sentenza di applicazione pena, ma anche dalla condotta tenuta, sempre ai danni della denunciante, in epoca recente nel separato procedimento per atti persecutori. Alla luce di tali dati, il Tribunale è pervenuto alaconclusione, nient'affatto illogica, che non poteva farsi affidamento sul rispetto da parte dell'indagato delle prescrizioni imposte dalle misure meno afflittive rispetto agli arresti domiciliari. 2.2. Si tratta di valutazione ineccepibile anche sul pù no giuridic0 posto ch, ai fini della valutazione della sussistenza delle esigenze cautelar /possono assumere rilievo quali fatti indicativi del concreto ed attuale pericolo di reiterazione della condotta criminosa sia le precedenti sentenze di patteggiamentc, anche se relative a reati dichiarati estinti ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. n. 131 del 08/09/2021, dep. 2022, Casino, Rv. 282425 - 01), nonché le pendenze penali. A quest'ultimo proposito è stato correttamente osservato che i procedimenti penali pendenti, per quanto non qualificabili come "precedenti penali" in senso stretto, sono tuttavia sempre riferibili a "comportamenti o atti concreti" che si assumono posti in essere dall'imputato o indagato e sono pertanto valutabili sotto tale profilo, sulla base del testuale tenore della suindicata disposizione normativa, senza che ne derivi contrasto alcuno con il principio di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma secondo Cost., atteso che tale principio vieta di assumere la "colpevolezza" a base di qualsivoglia provvedimento, fino a quando essa non sia stata definitivamente accertata, ma non vieta affatto di trarre elementi di valutazione sulla personalità dell'accusato dal fatto obiettivo della pendenza, a suo carico, di altri procedimenti penali (Sez. 1, n. 51030 del 06/06/2017, El Tayeb, Rv. 271405 - 01; Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, Perricciolo, Rv. 265069 - 01). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. 4 P.Q.N11. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 18 dicembre 2023.
sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avv. MARIA CARLA GIORGETTI che si è riportata ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. CONSIDERATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona aveva applicato a UR AD AS Penale Sent. Sez. 1 Num. 5055 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 18/12/2023 la misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenendolo gravemente indiziato del reato di detenzione illegale della pistola calibro 45 rinvenuta, insieme con due caricatori monofilari e relativi 15 proiettili, all'interno della cassaforte dell'abitazione di sua residenza. 2. Ricorre per cassazione AS, per il tramite del difensore di fiducia, avv. IA AR ET, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza Lamenta che il Tribunale non ha preso in considerazione le deduzioni difensive che avevano evidenziato l'impossibilità di configurare l'illecito contestato per l'assenza di elementi fattuali idonei a dimostrare la perrnanenzae,_ per un apprezzabile spazio temporale, del rapporto materiale tra.,e /l'armaFindagato nonché l'autonoma disponibilità del bene in capo a quest'ultimo. Sarebbe stato, in particolare, trascurato che l'indagato ha dichiarato, in sede di interrogatorio, non solo di avere condiviso l'abitazione per diversi mesi con l'ex compagna fino a poco tempo prima;
che la stessa aveva sporto la denuncia da cui aveva preso avvio il procedimento, ma anche di avere, nello stesso periodo, temuto, a causa dello smarrimento delle chiavi della cassaforte, l'introduzione di ami o stupefacenti nella sua abitazione al punto da richiedere ai Carabinieri l'esecuzione di una perquisizione» domicilliare 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge noché vizio motivazione con riferimento alle esigenze cautelari. L'ordinanza — secondo il ricorrente - ha desunto la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati dalle modalità del fatto, dalle sue condizioni di vita e dalla sua personalità', ha tuttavia descritto tali elementi facendo genericamente ricorso a congetture ed attribuendo rilevanza o a sentenze di patteggiamento, per di più riferite a fattispecie delittuose molto diverse da quelle per cui si procede o a procedimenti penali non ancora definiti. Non risultano indicate le concrete occasioni per compiere ulteriori delitti che possono presentarsi all'indagato. 2.3. Con il terzo motivo evidenzia la necessita di sostituire la misura cautelare in atto applicata con una meno afflittiva e rispettosa delle sue esigenze lavorative. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è nel suo complesso passibile di rigetto. 2 1. Il primo motivo, relativo alla gravità della provvista indiziarla, non supera il vaglio di ammissibilità. Il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime censure già dedotte in sede di riesame senza confrontarsi criticamente con il percorso argpmentativo seguito dal Tribunale per superarle, finendo per sollecitare nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli riservati al giudice del merito cautelare. L'ordinanza impugnata, lungi dall'ignorare i rilievi difensivi, ha osservato che AS aveva autonomamente acquisto la disponibilità della pistola rinvenuta in esito alla perquisizione e sottoposta a sequestro, tanto da collocarla personalmente nella cassaforte di cui era dotata la sua abitazione per meglio custodirla insieme con una somma di denaro e a numerosi oggetti che egli stesso aveva riconosciuto essere di sua esclusiva pertinenza e quindi non introdotti nel caveau da terze persone. Quanto alla tesi alternativa sostenuta dall'indagato in sede di interrogatorio, secondo cui la pistola era stata collocata nella cassaforte da terzi (considerato che aveva smarrito le chiavi della cassaforte e che la ex campagna aveva convissuto nella stessa abitazione fino ad epoca recente, non poteva essere esser ritenuta credibile. Non solo la ricostruzione appariva intrinsecamente fantasiosa, ma non era stato acquisto alcun riscontro utile ad avvalorarla/ mentre deponevano in favore della prospettazione accusatoria, oltre al dato incontestato della presenza all'interno della cassetta blindata di oggetti collocati dallo stesso AS, il rinvenimento, in epoca precedente all'inizio della relazione con l'odierna denunciante, nell'abitazione interessata alla perquisizione / di munizioni del medesimo calibro della pistola in sequestro. 2. Il secondo ed il terzo motivo, relativi sotto diversi profili alle esigenze cautelari, non sono fondati. 2.1. Il Tribunale si è uniformato prevalente indirizzo giurisprudenziale, condiviso anche da questo Collegio, alla stregua del quale il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, ma richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto, oltre che delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, della continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale attraverso l'indispensabile apprezzamento di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 3, n. 9041 del 3 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01; Sez. 1, n. 14840 del 22;01/2020, Oliverio, Rv. 279122 - 01). In questa prospettiva, l'ordinanza impugnata ha considerato sintomatici di un pericolo di reiterazione delle condotte criminose, anche mediani:e la consumazione di "gravi delitti con uso di armi", così elevato da essere fronteggiabile esclusivamente con la misura degli arresti domiciliari sia le specifiche modalità del fatto, indicative di contatti dell'indagato con ambienti criminali (il procacciamento e la detenzione di un'arma efficiente, una pistola calibro 45, modello Colti 1911, unitamente a due caricatori e relativi 15 proiettili dia>stesso calibro), sia la sua capacità a delinquere, desunta non solo da una precedente sentenza di applicazione pena, ma anche dalla condotta tenuta, sempre ai danni della denunciante, in epoca recente nel separato procedimento per atti persecutori. Alla luce di tali dati, il Tribunale è pervenuto alaconclusione, nient'affatto illogica, che non poteva farsi affidamento sul rispetto da parte dell'indagato delle prescrizioni imposte dalle misure meno afflittive rispetto agli arresti domiciliari. 2.2. Si tratta di valutazione ineccepibile anche sul pù no giuridic0 posto ch, ai fini della valutazione della sussistenza delle esigenze cautelar /possono assumere rilievo quali fatti indicativi del concreto ed attuale pericolo di reiterazione della condotta criminosa sia le precedenti sentenze di patteggiamentc, anche se relative a reati dichiarati estinti ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. n. 131 del 08/09/2021, dep. 2022, Casino, Rv. 282425 - 01), nonché le pendenze penali. A quest'ultimo proposito è stato correttamente osservato che i procedimenti penali pendenti, per quanto non qualificabili come "precedenti penali" in senso stretto, sono tuttavia sempre riferibili a "comportamenti o atti concreti" che si assumono posti in essere dall'imputato o indagato e sono pertanto valutabili sotto tale profilo, sulla base del testuale tenore della suindicata disposizione normativa, senza che ne derivi contrasto alcuno con il principio di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma secondo Cost., atteso che tale principio vieta di assumere la "colpevolezza" a base di qualsivoglia provvedimento, fino a quando essa non sia stata definitivamente accertata, ma non vieta affatto di trarre elementi di valutazione sulla personalità dell'accusato dal fatto obiettivo della pendenza, a suo carico, di altri procedimenti penali (Sez. 1, n. 51030 del 06/06/2017, El Tayeb, Rv. 271405 - 01; Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, Perricciolo, Rv. 265069 - 01). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. 4 P.Q.N11. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 18 dicembre 2023.