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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/03/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10096/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10096/2023
Oggi 5 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Micaela Picone, sono comparsi:
Per l'avv. BARONCELLI ANNALISA la quale conclude riportandosi Parte_1 all'atto introduttivo ed insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.
Per l'avv. PACINI DEBORA la quale conclude come in comparsa di Parte_2 costituzione e risposta segnalando due pronunce della dott. Anselmo su analoghe fattispecie n.ri
2217/24 e 128/25
Dopo breve discussione orale, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula.
A seguito di camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo alle ore 17.00.
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Micaela Picone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10096/2023 promossa da:
in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale Parte_1
con avv. Annalisa Baroncelli giusto mandato in atti
-attore contro
Parte_2
con avv.ti Debora Pacini e Chiara Canuti giusto mandato in atti
- convenuto
*******
Oggetto: azione di accertamento - opposizione a diffida ad adempiere
Conclusioni: li procuratori delle parti si sono riportate alle conclusioni di cui agli atti introduttivi
pagina 2 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Il sig. , in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, riassumendo la Parte_1
causa già proposta dinanzi al Giudice di Pace dichiaratosi incompetente per materia, ha proposto opposizione avverso l'atto di diffida ad adempiere n. 784/2021 del
[...]
, notificato Controparte_1
il 31/5/2022, con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 2.838,00, di cui € 2.159,00 a titolo di canone, € 647,70 a titolo di penalità, oltre spese e interessi, a fronte della concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico presso Via dell'Orto 29 (FI) di cui al provvedimento autorizzativo n.405/CS del 30.1.2018, dal medesimo richiesto e non ritirato.
Il sig. ha assunto di non aver eseguito la detta concessione, e quindi nemmeno effettuato il Pt_1
relativo pagamento, avendo con il mancato ritiro implicitamente rinunciato alla stessa stante il differimento dei lavori a lui appaltati dal Condominio di Via dell'Orto 29 (FI) per divergenze tra i condomini ed i tecnici dai medesimi incaricati.
Il sig. ha evidenziato di essere stato rassicurato da un dipendente del Comune che sarebbe stato Pt_1
sufficiente non ritirare la concessione per non dover effettuare il pagamento del CO che, comunque, veniva successivamente corrisposto per la nuova concessione rilasciata, la n.ro 1708/2018, una volta stabilita con il Condominio la data di inizio lavori ed a seguito di sua richiesta con le dovute integrazioni, proroghe e verifiche dei vigili.
A fondamento dell'impugnativa ha invocato il suo legittimo affidamento e l'indebito arricchimento da parte del che andrebbe ad incassare un canone per una concessione non usufruita;
in subordine Pt_2
ha richiesto il ricalcolo dell'importo del canone dovuto in euro 2.159,00 per la sola sorte capitale con annullamento delle penalità e degli interessi maturati o, ancora, di confermare l'importo di euro
2.838,00 di cui alla diffida impugnata.
Il nel costituirsi in giudizio ha contestato puntualmente tutti i motivi di Parte_2
impugnazione ed ha chiesto il rigetto delle domande deducendo, in sintesi, la corretta applicazione della normativa ratione temporis applicabile al rilascio e pagamento del CO anche in punto di applicazione delle penali.
Concessi i termini ex art. 183 cpc, rigettate le richieste istruttorie di parte attrice (vedi ordinanza del 6 marzo 2014), la causa è stata istruita solo con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e viene decisa sulle conclusioni da queste rassegnate.
In diritto
pagina 3 di 6 L'azione attorea può qualificarsi come accertamento negativo di una pretesa creditoria del Pt_2
relativa al CO per concessione di Occupazione di suolo pubblico dal 19.02.2018 al 19.05.2018 per consentire i lavori presso il Condominio di Via dell'Orto 29 (FI) appaltati alla ditta individuale del sig.
l'atto di diffida in contestazione, difatti, contiene unicamente l'affermazione di una pretesa Pt_1
creditoria del in quanto inerente un'obbligazione avente natura non tributaria ma un'entrata Pt_2
patrimoniale per il godimento di un bene pubblico.
In termini di onere probatorio, quindi, grava sull'attore, che si pretende non debitore, l'onere di provare gli elementi costitutivi della sua pretesa e cioè la mancata sussistenza dei requisiti posti alla base della
Diffida comunale nonché del debito per le causali esplicitate nell'atto introduttivo. CP_1
Tanto premesso, la domanda è infondata.
E' incontestato che con domanda datata 28.12.2017, presentata direttamente allo sportello comunale il
3.1.2018, il sig. ha richiesto l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, che gli veniva Pt_1
rilasciata dalla Direzione Mobilità del Comune di con concessione n. CS 405/2018 del Pt_2
30.1.2018, con cui era autorizzato all'occupazione temporanea di suolo pubblico per cantiere edile in
Via dell'Orto 29 (FI) per 90 gg. a decorrere dal 19.2.2018.
E' altresì incontestato che tale concessione non veniva né ritirata né pagata dal sig. il quale Pt_1
lamenta in questa sede la violazione del suo legittimo affidamento per essere stato indotto in tale violazione da parte di un funzionario del Comune di cui, tuttavia, non indica alcun elemento per consentirne l'identificazione e che lo avrebbe rassicurato sulla non debenza del pagamento proprio in assenza di ritiro della stessa.
A tal fine del tutto inammissibile, stante la genericità della formulazione sugli elementi spazio temporali, la prova testimoniale richiesta dalla difesa attorea (vedi cap.li da 7 a 10 di cui alla seconda memoria ex art. 183 cpc, VI comma, attorea).
Ebbene, nel Regolamento CO del ratione temporis applicabile, era prevista Parte_2
apposita norma regolatrice in relazione all'istituto della rinuncia al provvedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico.
L'art. 14, difatti, stabiliva: “1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta alla Direzione che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già
pagina 4 di 6 pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione. … 3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, alla Direzione competente l'originale del provvedimento e l'eventuale cartello segnaletico di cui all'art. 10, ed avrà diritto al rimborso del
Canone, senza interessi, e dell'eventuale deposito cauzionale già versato.
4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone e delle penalità e interessi di cui all'art.29 avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico. Le Direzioni competenti al rilascio di detti atti dovranno trasmettere senza indugio alla Direzione Risorse Finanziarie le concessioni non ritirate”.
La detta previsione è legata quindi alla natura di entrata patrimoniale del CO che risulta dovuto, quindi, non solo se viene effettuato l'utilizzo concreto dell'area pubblica ma solo per il fatto che sia stato emesso un provvedimento amministrativo in funzione di esso. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'occupazione non si sia avuta, il concessionario è obbligato al pagamento del relativo canone calcolato secondo quanto previsto dal Regolamento per tutta la durata prevista nel provvedimento autorizzativo,
a meno che non ne sia data in forma scritta tempestiva comunicazione di rinuncia.
La necessità di forma scritta si evince dalla lettera della disposizione sopra citata.
Nella fattispecie in esame è pacifico che non è stata presentata dal alcuna formale rinuncia Pt_1
scritta alla concessione di suolo pubblico rilasciata dal Comune di . Pt_2
La chiara previsione normativa, quindi, non è stata rispettata.
Non coglie nel segno l'invocata violazione del legittimo affidamento, per come dedotta dalla difesa attorea sia perché assolutamente generiche le circostanze descritte in merito al sedicente 'funzionario' del che avrebbe (in circostanze non meglio specificate: giorno ed ora, per esempio) Parte_2
garantito che il mancato ritiro della Concessione da parte del Giorni avrebbe significato implicita rinuncia alla stessa sia perchè, proprio per la sua particolare professione, quest'ultimo avrebbe ben dovuto conoscere il regolamento di cui, comunque, aveva preso visione per come espressamente CP_1
dichiarato al momento del deposito in forma scritta della propria istanza (in tal senso vedi doc. 7 attoreo).
Stante la natura del CO, non assume alcun rilievo la circostanza invocata dalla difesa attorea dell'indebito arricchimento del per aver rilasciato al sig. su esplicita sua richiesta e per Pt_2 Pt_1
i lavori appaltati dal Condominio de quo, un'altra concessione per un diverso periodo di occupazione, il cui canone sarebbe stato regolarmente pagato.
pagina 5 di 6 Ci troviamo, difatti, dinanzi a due diversi provvedimenti rispettivamente inerenti a differenti archi temporali tra di loro non sovrapponibili.
Infine, non può operarsi alcuna riduzione dell'importo indicato nel provvedimento impugnato stante la previsione dell'art. 29 Reg. comunale CO (Penalità, indennità, sanzioni).
L'opposizione viene dunque rigettata.
Le spese di lite
I presupposti fattuali di cui all'emissione del provvedimento oggi impugnato nonché la circostanza che, in effetti, il non abbia usufruito della concessione a lui rilasciata, seppur colpevolmente non Pt_1
ritirata, consentono di disattendere il cd principio di soccombenza ai fini dell'imputazione delle spese di lite che, di conseguenza, si ritiene di compensare.
PQM
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- Rigetta in toto la domanda attorea e, per l'effetto conferma il provvedimento impugnato.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Firenze, 5 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10096/2023
Oggi 5 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Micaela Picone, sono comparsi:
Per l'avv. BARONCELLI ANNALISA la quale conclude riportandosi Parte_1 all'atto introduttivo ed insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.
Per l'avv. PACINI DEBORA la quale conclude come in comparsa di Parte_2 costituzione e risposta segnalando due pronunce della dott. Anselmo su analoghe fattispecie n.ri
2217/24 e 128/25
Dopo breve discussione orale, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula.
A seguito di camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo alle ore 17.00.
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Micaela Picone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10096/2023 promossa da:
in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale Parte_1
con avv. Annalisa Baroncelli giusto mandato in atti
-attore contro
Parte_2
con avv.ti Debora Pacini e Chiara Canuti giusto mandato in atti
- convenuto
*******
Oggetto: azione di accertamento - opposizione a diffida ad adempiere
Conclusioni: li procuratori delle parti si sono riportate alle conclusioni di cui agli atti introduttivi
pagina 2 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Il sig. , in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, riassumendo la Parte_1
causa già proposta dinanzi al Giudice di Pace dichiaratosi incompetente per materia, ha proposto opposizione avverso l'atto di diffida ad adempiere n. 784/2021 del
[...]
, notificato Controparte_1
il 31/5/2022, con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 2.838,00, di cui € 2.159,00 a titolo di canone, € 647,70 a titolo di penalità, oltre spese e interessi, a fronte della concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico presso Via dell'Orto 29 (FI) di cui al provvedimento autorizzativo n.405/CS del 30.1.2018, dal medesimo richiesto e non ritirato.
Il sig. ha assunto di non aver eseguito la detta concessione, e quindi nemmeno effettuato il Pt_1
relativo pagamento, avendo con il mancato ritiro implicitamente rinunciato alla stessa stante il differimento dei lavori a lui appaltati dal Condominio di Via dell'Orto 29 (FI) per divergenze tra i condomini ed i tecnici dai medesimi incaricati.
Il sig. ha evidenziato di essere stato rassicurato da un dipendente del Comune che sarebbe stato Pt_1
sufficiente non ritirare la concessione per non dover effettuare il pagamento del CO che, comunque, veniva successivamente corrisposto per la nuova concessione rilasciata, la n.ro 1708/2018, una volta stabilita con il Condominio la data di inizio lavori ed a seguito di sua richiesta con le dovute integrazioni, proroghe e verifiche dei vigili.
A fondamento dell'impugnativa ha invocato il suo legittimo affidamento e l'indebito arricchimento da parte del che andrebbe ad incassare un canone per una concessione non usufruita;
in subordine Pt_2
ha richiesto il ricalcolo dell'importo del canone dovuto in euro 2.159,00 per la sola sorte capitale con annullamento delle penalità e degli interessi maturati o, ancora, di confermare l'importo di euro
2.838,00 di cui alla diffida impugnata.
Il nel costituirsi in giudizio ha contestato puntualmente tutti i motivi di Parte_2
impugnazione ed ha chiesto il rigetto delle domande deducendo, in sintesi, la corretta applicazione della normativa ratione temporis applicabile al rilascio e pagamento del CO anche in punto di applicazione delle penali.
Concessi i termini ex art. 183 cpc, rigettate le richieste istruttorie di parte attrice (vedi ordinanza del 6 marzo 2014), la causa è stata istruita solo con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e viene decisa sulle conclusioni da queste rassegnate.
In diritto
pagina 3 di 6 L'azione attorea può qualificarsi come accertamento negativo di una pretesa creditoria del Pt_2
relativa al CO per concessione di Occupazione di suolo pubblico dal 19.02.2018 al 19.05.2018 per consentire i lavori presso il Condominio di Via dell'Orto 29 (FI) appaltati alla ditta individuale del sig.
l'atto di diffida in contestazione, difatti, contiene unicamente l'affermazione di una pretesa Pt_1
creditoria del in quanto inerente un'obbligazione avente natura non tributaria ma un'entrata Pt_2
patrimoniale per il godimento di un bene pubblico.
In termini di onere probatorio, quindi, grava sull'attore, che si pretende non debitore, l'onere di provare gli elementi costitutivi della sua pretesa e cioè la mancata sussistenza dei requisiti posti alla base della
Diffida comunale nonché del debito per le causali esplicitate nell'atto introduttivo. CP_1
Tanto premesso, la domanda è infondata.
E' incontestato che con domanda datata 28.12.2017, presentata direttamente allo sportello comunale il
3.1.2018, il sig. ha richiesto l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, che gli veniva Pt_1
rilasciata dalla Direzione Mobilità del Comune di con concessione n. CS 405/2018 del Pt_2
30.1.2018, con cui era autorizzato all'occupazione temporanea di suolo pubblico per cantiere edile in
Via dell'Orto 29 (FI) per 90 gg. a decorrere dal 19.2.2018.
E' altresì incontestato che tale concessione non veniva né ritirata né pagata dal sig. il quale Pt_1
lamenta in questa sede la violazione del suo legittimo affidamento per essere stato indotto in tale violazione da parte di un funzionario del Comune di cui, tuttavia, non indica alcun elemento per consentirne l'identificazione e che lo avrebbe rassicurato sulla non debenza del pagamento proprio in assenza di ritiro della stessa.
A tal fine del tutto inammissibile, stante la genericità della formulazione sugli elementi spazio temporali, la prova testimoniale richiesta dalla difesa attorea (vedi cap.li da 7 a 10 di cui alla seconda memoria ex art. 183 cpc, VI comma, attorea).
Ebbene, nel Regolamento CO del ratione temporis applicabile, era prevista Parte_2
apposita norma regolatrice in relazione all'istituto della rinuncia al provvedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico.
L'art. 14, difatti, stabiliva: “1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta alla Direzione che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già
pagina 4 di 6 pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione. … 3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, alla Direzione competente l'originale del provvedimento e l'eventuale cartello segnaletico di cui all'art. 10, ed avrà diritto al rimborso del
Canone, senza interessi, e dell'eventuale deposito cauzionale già versato.
4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone e delle penalità e interessi di cui all'art.29 avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico. Le Direzioni competenti al rilascio di detti atti dovranno trasmettere senza indugio alla Direzione Risorse Finanziarie le concessioni non ritirate”.
La detta previsione è legata quindi alla natura di entrata patrimoniale del CO che risulta dovuto, quindi, non solo se viene effettuato l'utilizzo concreto dell'area pubblica ma solo per il fatto che sia stato emesso un provvedimento amministrativo in funzione di esso. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'occupazione non si sia avuta, il concessionario è obbligato al pagamento del relativo canone calcolato secondo quanto previsto dal Regolamento per tutta la durata prevista nel provvedimento autorizzativo,
a meno che non ne sia data in forma scritta tempestiva comunicazione di rinuncia.
La necessità di forma scritta si evince dalla lettera della disposizione sopra citata.
Nella fattispecie in esame è pacifico che non è stata presentata dal alcuna formale rinuncia Pt_1
scritta alla concessione di suolo pubblico rilasciata dal Comune di . Pt_2
La chiara previsione normativa, quindi, non è stata rispettata.
Non coglie nel segno l'invocata violazione del legittimo affidamento, per come dedotta dalla difesa attorea sia perché assolutamente generiche le circostanze descritte in merito al sedicente 'funzionario' del che avrebbe (in circostanze non meglio specificate: giorno ed ora, per esempio) Parte_2
garantito che il mancato ritiro della Concessione da parte del Giorni avrebbe significato implicita rinuncia alla stessa sia perchè, proprio per la sua particolare professione, quest'ultimo avrebbe ben dovuto conoscere il regolamento di cui, comunque, aveva preso visione per come espressamente CP_1
dichiarato al momento del deposito in forma scritta della propria istanza (in tal senso vedi doc. 7 attoreo).
Stante la natura del CO, non assume alcun rilievo la circostanza invocata dalla difesa attorea dell'indebito arricchimento del per aver rilasciato al sig. su esplicita sua richiesta e per Pt_2 Pt_1
i lavori appaltati dal Condominio de quo, un'altra concessione per un diverso periodo di occupazione, il cui canone sarebbe stato regolarmente pagato.
pagina 5 di 6 Ci troviamo, difatti, dinanzi a due diversi provvedimenti rispettivamente inerenti a differenti archi temporali tra di loro non sovrapponibili.
Infine, non può operarsi alcuna riduzione dell'importo indicato nel provvedimento impugnato stante la previsione dell'art. 29 Reg. comunale CO (Penalità, indennità, sanzioni).
L'opposizione viene dunque rigettata.
Le spese di lite
I presupposti fattuali di cui all'emissione del provvedimento oggi impugnato nonché la circostanza che, in effetti, il non abbia usufruito della concessione a lui rilasciata, seppur colpevolmente non Pt_1
ritirata, consentono di disattendere il cd principio di soccombenza ai fini dell'imputazione delle spese di lite che, di conseguenza, si ritiene di compensare.
PQM
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- Rigetta in toto la domanda attorea e, per l'effetto conferma il provvedimento impugnato.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Firenze, 5 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
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