Art. 4.
I capitani iscritti nel ruolo separato e limitato degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i quali non abbiano potuto o non possano maturare, prima del compimento del limite di eta' per la cessazione dal servizio, l'anzianita' prevista dall' articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 408 , sono promossi al grado di maggiore con anzianita' decorrente dal giorno precedente a quello del compimento del limite stesso.
Sono riaperti i termini fino a 15 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge per la presentazione delle domande di iscrizione nel ruolo separato e limitato da parte dei capitani di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 408 , anche se collocati in ausiliaria dopo l'entrata in vigore della legge stessa.
I capitani iscritti nel ruolo separato e limitato degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i quali non abbiano potuto o non possano maturare, prima del compimento del limite di eta' per la cessazione dal servizio, l'anzianita' prevista dall' articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 408 , sono promossi al grado di maggiore con anzianita' decorrente dal giorno precedente a quello del compimento del limite stesso.
Sono riaperti i termini fino a 15 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge per la presentazione delle domande di iscrizione nel ruolo separato e limitato da parte dei capitani di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 408 , anche se collocati in ausiliaria dopo l'entrata in vigore della legge stessa.