Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 06/12/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00980/2025REG.PROV.COLL.
N. 01127/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Loredana Licari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di S. Vito Lo Capo, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 1617/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il Cons. MA NT AL OL, nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si domandava l’annullamento dell’ordinanza n° 21 del 5/08/2016 notificata il 16/09/2016 con la quale era stato ordinato a parte ricorrente di lasciare libero da persone e cose l’immobile sito in San Vito Lo Capo (Tp) in -OMISSIS- entro gg. 15 dalla notifica del provvedimento consegnando le chiavi al Responsabile dell’Ufficio Patrimonio.
La ricorrente ne lamentava l’illegittimità per omessa/irregolare notifica del verbale di accertamento e dell’invito a presenziare al sopralluogo, nonché per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Nel corso del processo subentravano gli eredi, previa riassunzione del giudizio.
Con sentenza n. 1617/2023 pubblicata il 15 maggio 2023 il T.A.R. per la Sicilia – sede di Palermo, sez. II, rigettava il ricorso poiché il verbale di accertamento non doveva essere notificato, essendo un atto endoprocedimentale, e l’avvio del procedimento non doveva essere comunicato, essendo lo sgombero un atto dovuto, come tale esplicativo dell’esercizio di un potere vincolato.
Con l’appello notificato il 23 novembre 2023 e depositato il 7 dicembre 2023 si domandava la riforma, previa concessione delle opportune misure cautelari della predetta sentenza, criticandone le conclusioni e censurandone le motivazioni in ragione dell’asserita fondatezza dei motivi dedotti in primo grado.
Il Comune di San Vito Lo Capo anche in questa sede non si costituiva.
All’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana tratteneva l’appello in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Come chiarito dal Consiglio di Stato (sez. VII, 18 agosto 2023, n. 7814) « Se è vero che il comma 4 dell'art. 31 del DPR n. 380/01 stabilisce che "l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente", tuttavia l'atto di cui parla la norma, che va notificato all'interessato, non è il verbale redatto dalla Polizia Municipale, il quale costituisce atto endoprocedimentale con funzione meramente preparatoria e strumentale, ma il formale atto produttivo degli effetti previsti dall'art. 31, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 col quale la competente autorità amministrativa fa proprio l'esito di quell'accertamento […] ».
Il richiamato principio di diritto è applicabile alla fattispecie in esame tenuto conto della piena corrispondenza dell’art. 31 co. 4 D.P.R. n. 380/2001 con l’art. 7 citato.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, infatti, osserva che l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, prevista dall'art. 31, comma 3, D.P.R. 380/2001, costituisce un atto dovuto senza alcun contenuto discrezionale, subordinato unicamente all'accertamento dell'inottemperanza e al decorso del termine di legge (novanta giorni) fissato per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, al punto che per l'adozione del provvedimento di immissione in possesso non è necessaria una comunicazione di avvio del relativo procedimento alla parte destinataria del provvedimento repressivo.
Nel caso di specie, non è stata messa in discussione né l'abusività delle opere contestate, né l'inottemperanza all'ordine di demolizione, non avendo l’appellante asserito che il manufatto abusivo sia stato demolito.
Pertanto, qualsivoglia vizio procedimentale non implicherebbe l’annullamento dell’atto di acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio comunale in ragione di quanto previsto dall’art. 21 octies co. 2 L. n. 241/1990, essendo l’atto in questione chiaramente di natura vincolata.
Ai fini dell'acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale, è, dunque, irrilevante la mancanza della previa notifica di un verbale (o atto) di accertamento di inottemperanza alla demolizione poiché l'effetto acquisitivo si produce di diritto a seguito dell'inutile scadenza del termine fissato nell'ordine demolitorio (pari ex lege a novanta giorni).
Il verbale di accertamento di inottemperanza ha, infatti, natura meramente dichiarativa e non esplica alcun effetto proprio nella sfera giuridica del destinatario (tanto vero che ne è pacificamente esclusa l'impugnabilità).
Di conseguenza, l'acquisizione non presuppone necessariamente che sia comunicato l'accertamento di inottemperanza all’ingiunzione a demolire, poiché tale accertamento è insito nell'apposito provvedimento che segue alla mancata esecuzione dell'ordine di demolizione e che conclude l' iter sanzionatorio, essendo l'interessato edotto dell'effetto scaturente per legge dal comportamento omissivo tenuto (orientamento consolidato: cfr. per tutte Consiglio di Stato, sez. VI, 8 maggio 2014 n. 2368 e Consiglio di Stato sez. VII, 09/01/2023, n.272).
Con riguardo, poi, all’ordinanza di sgombero il Collegio rileva che ne è stata essenzialmente lamentata l’illegittimità per omessa notifica del predetto verbale e non, invece, del provvedimento di acquisizione.
Nel merito occorre precisare che la sequenza degli atti che contraddistinguono il regime sanzionatorio degli abusi edilizi è stata chiarita dall’Adunanza Plenaria n. 16/2023, la quale ha affermato che:
a) la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem , distinto dal precedente ‘primo’ illecito commesso con la realizzazione delle opere abusive;
b) la mancata ottemperanza alla ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l’istanza prevista dall’art. 36 del medesimo d.P.R. o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza;
c) l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem – l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni ivi fissato. Qualora per la prima volta sia con essa identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima parte (comportando una fattispecie a formazione progressiva);
d) l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato.
Sennonché, con riguardo al caso in esame, non è stata lamentata l’omessa notifica del provvedimento di acquisizione, ma soltanto del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire. Il che non consente l’accoglimento dell’appello.
Infondato è poi il motivo con il quale si lamenta la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990 poiché il potere esercitato è vincolato e, dunque, non occorreva la comunicazione di avvio del procedimento in ragione di quanto previsto dall’art. 21 octies co. 2 L. n. 241/1990.
L’appello è, dunque, infondato e deve essere respinto.
L’omessa costituzione in giudizio del Comune di San Vito Lo Capo esonera il Collegio dal pronunciamento sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli appellanti e tutte le persone fisiche menzionate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA de CO, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
MA NT AL OL, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA NT AL OL | MA de CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.