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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 6169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6169 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Verbale dell'udienza del 24 aprile 2025
Alla udienza del 24 aprile 2025, alle ore 11,30, è data lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione che, scritta su otto facciate, costituisce parte integrante del presente verbale ai sensi degli artt. 429 e 437 cpc
Il giudice
Roberto Parziale
RGAC 34298 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 34298 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posto in decisione alla udienza di discussione ex articolo
437 cpc del giorno 24 aprile 2025 e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Latina, via Parte_1 C.F._1
Cicerone n. 90 presso lo studio dell'avv. Roberto Iacovacci che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato al ricorso in appello depositato telematicamente.
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Oggetto: opposizione a verbale di accertamento in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato aveva proposto Parte_2
opposizione avverso il verbale di accertamento n. 12060003764348 emesso per non essere stato comunicato il nominativo del soggetto alla guida del veicolo nei confronti del quale era stato elevato dalla Polizia Stradale il verbale SCV0006971180 avverso il quale aveva proposto ricorso al Prefetto che lo aveva respinto con ordinanza ingiunzione C.F._2
00014057 in data 5 maggio 2023 impugnata dinanzi al Giudice di pace di Ferentino
Malgrado avesse impugnato al Giudice di pace la ordinanza ingiunzione prefettizia di reiezione del ricorso gli era stata notificato il verbale di accertamento impugnato per la mancata trasmissione, nel termine assegnato, del nominativo del soggetto che aveva in uso il veicolo al momento della infrazione..
A sostegno della opposizione aveva dedotto la illegittimità della elevazione della sanzione dal momento che al ricevimento del verbale di accertamento di sanzione era stata inviata una comunicazione nella quale era spiegato che avverso il verbale era stato proposto ricorso al Prefetto.
Aveva dedotto la erroneità del verbale impugnato in quanto, essendo in corso il procedimento giurisdizionale introdotto avvero la reiezione del ricorso da parte del Prefetto,
la Amministrazione avrebbe dovuto attendere l'esito del giudizio prima di ritenere integrata la violazione oggetto della sanzione.
Aveva dedotto la intervenuta decadenza della sanzione impugnata per essere stata emessa oltre novanta giorni dal momento di verificazione della infrazione, tenuto conto che non era stata emessa una nuova richiesta dei dati al momento della reiezione del ricorso proposto al Prefetto.
RGAC 34298 ANNO 2024 Pag. 2 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Non si era costituita la venendo dichiarata contumace. Controparte_1
Il giudice di pace con sentenza n. 4959/2024 ha ritenuto che non fossero state evidenziate motivazioni idonee a giustificare il soggetto responsabile per la circolazione del veicolo per non aver ottemperato all'obbligo di essere sempre a conoscenza del soggetto utilizzatore del veicolo.
Pt_ Avverso detta sentenza ha proposto appello lo lamentando la errata valutazione dei fatti da parte del giudice di primo grado deducendo che nel caso di specie non era stato integrato il presupposto della violazione contestata in quanto il termine non era mai decorso essendo stato proposto prima il ricorso al Prefetto e poi al Giudice di pace avverso il verbale presupposto, circostanza che aveva comunicato nei termini alla Polizia della
Strada.
Di conseguenza l'obbligo di comunicazione sarebbe insorto ove non fosse stata impugnata al giudice di pace la ordinanza ingiunzione Prefettizia.
Inoltre ha ribadito che, in caso di rigetto del ricorso da parte del , lo stesso avrebbe CP_2
dovuto provvedere ad inviare una ulteriore richiesta al trasgressore per la comunicazione dei dati del conducente del veicolo.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata decisa dopo la discussione ex articolo 437 cpc avvenuta all'udienza del 24 aprile 2025, ove la parte appellante presente ha precisate le sue conclusioni al termine della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda l'oggetto dell'appello occorre chiarire che è già il codice della strada a prevedere che vi sia l'obbligo del proprietario o del responsabile della circolazione del veicolo di comunicare l'eventuale nominativo della persona alla guida del veicolo o le ragioni per le quali non fosse stato possibile ottemperare a tale obbligo – ove il provvedimento fosse divenuto definitivo per mancata impugnazione - ragioni che non
RGAC 34298 ANNO 2024 Pag. 3 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
possono consistere nella omissione dell'obbligo di custodia del veicolo da parte del responsabile - al fine di consentire alla pubblica amministrazione di valutarne la validità.
Di conseguenza – ove in verbale sia divenuto inoppugnabile, scadendo il termini per la trasmissione delle informazioni richieste dopo la scadenza del termine di decadenza per la opposizione dopo la entrata in vigore del d.lgs. 150/2011 - è sufficiente la sola mancata risposta alla richiesta delle generalità del contravventore – in assenza di adeguate motivazione delle ragioni che abbiano impedito al soggetto che ha l'obbligo di custodire il veicolo, obbligo nel quale rientra anche il fatto che sia a conoscenza di chi del veicolo faccia utilizzo sulla base di una sua autorizzazione generica o specifica - a determinare la integrazione della ulteriore e diversa fattispecie la cui violazione comporta l'obbligo della applicazione della sanzione prevista dal codice della strada e correttamente richiamata nel relativo provvedimento di irrogazione, salvo il caso in cui la amministrazione fosse decaduta dal potere di irrogare la sanzione per la prima violazione per non aver operata la notificazione nel termine previsto prima centocinquanta giorni ed ora novanta giorni (cfr
Cass. sez. II, ordinanza n. 11185 del 20 maggio 2011), situazione non verificatasi nel presente giudizio avendo il ricorrente confermato di aver ricevuto il verbale e di averlo impugnato e di aver inviato la comunicazione che non aveva trasmesso le informazioni richieste avendo impugnato il verbale al Prefetto.
Infatti, per quanto riguarda la contestazione concernente l'applicazione dell'articolo 126-bis si osserva che, in tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli articoli 126 bis, secondo comma, penultimo periodo, e 180, ottavo comma, del codice suddetto, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la
RGAC 34298 ANNO 2024 Pag. 4 di 8 G.U. Roberto Parziale
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conduzione, onde dell'eventuale incapacità di identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente (Cass. Sez. II, 3
giugno 2009, n. 12842).
Peraltro la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 - che pure ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 126 bis cod. strada, nella parte in cui era comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stato anche responsabile dell'infrazione stradale - ha affermato, con asserzione che in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa, che "nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 180, comma ottavo, del codice della strada" e che "in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente" (cfr. Cass. Sez. II, 12 giugno
2007, n. 13748).
Tale orientamento è stato, inoltre, confermato e ribadito dalla corte di cassazione secondo la quale il termine entro cui il proprietario di un veicolo deve comunicare, ai sensi dell'art. 126-bis, secondo comma, quarto periodo, cod. strada, all'organo di polizia procedente, i dati del conducente al momento della commessa violazione non è sospeso in attesa della definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, né l'annullamento del predetto verbale esclude la sanzione dell'art. 180,
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ottavo comma, cod. strada, stante l'autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali,
attiene ad un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali, che rileva in se stesso (cfr Cass. sez. II, 10 novembre 2010 n. 22881) e più recentemente dalla stessa
Cassazione che ha ritenuto che in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito. (Cass. Sez. III, 23
luglio 2015, n. 15542; Cass. Sez. II, ord. 18 aprile 2018 n. 9555)
I casi in cui il proprietario può sottrarsi a tale obbligo sono limitati ad ipotesi particolari e consistono nell'aver impugnato l'accertamento, nel non aver ricevuto la relativa richiesta o la esistenza di atti di cessione della utilizzazione del veicolo di natura formale, in quanto oggettivamente non in condizione di conoscere il nominativo del conducente dell'autovettura medesima, se dimostra, ad esempio, di avere ceduto in comodato l'autovettura a terzi, prima della commissione dell'infrazione, con contratto regolarmente registrato e con l'assunzione dell'obbligo da parte del comodatario di effettuate la comunicazione del nominativo dell'effettivo conducente in caso di contestazione di infrazione (Cass. Sez. II, 16 ottobre 2009, n. 22042).
Anche di recente la corte di cassazione ha confermato tale orientamento ribadendo che in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, cod. strada,
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a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito. (Cass. Sez. II, ordinanza 9 luglio 2018, n. 18027; Cass. Sez. II, 18
aprile 2018, n. 9555)
Fatta questa premessa osserva il giudicante che l'appellante da un lato ha dimostrato di aver proposto ricorso al Prefetto di Frosinone e dall'alrta di aver proposto ricorso al
Giudice di pace di Ferentino avverso la ordinanza ingiunzione del Prefetto di Frosinone il giorno 8 giugno 2023 avverso il verbale di accertamento elevato dalla Polizia della strada che aveva respinto il ricorso in data 6 maggio 2023 con ordinanza ingiunzione notificata il 1
giugno 2023.
Il giudice di pace, in tale giudizio, aveva accolto la opposizione con sentenza 272 del 19
ottobre 2023 ritenendo che la non costituendosi non avesse dimostrato i requisiti CP_1
della apparecchiatura utilizzata per la rilevazione della velocità, benché gli agenti accertatori avessero dato atto che il dispositivo utilizzato era stato omologato, indicando i dati della omologazione, e che lo stesso era stato oggetto di taratura nel maggio del 2022
ritenendo che la attestazione dei pubblici ufficiali presente in verbale dovesse essere confermata attraverso la produzione della documentazione indicata nel verbale in giudizio.
In atti risulta che l'appellante ha ricevuto il verbale di accertamento, emesso il 30 maggio
2023 quando non era stato ancora notificata la ordinanza ingiunzione Prefettizia e non poteva essere decorso il relativo termine per la impugnazione.
Ha errato, quindi, la Polizia Stradale nell'emettere la nuova sanzione senza che il verbale presupposto fosse divenuto inoppugnabile, risultando aver atteso la decisione del Prefetto
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sul ricorso proposto avverso il verbale di accertamento e non atteso il decorso del termine per la impugnazione che non decorreva dalla emissione della ordinanza ingiunzione ma,
ovviamente, dalla notifica della ordinanza ingiunzione stessa.
Deve, pertanto, essere accolto l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza del giudice di pace n. 4959/2024 deve essere annullato il verbale di accertamento n. 1260003764348.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
Il Tribunale di Roma, in grado di appello, definitivamente pronunziando accoglie l'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di n. 4959/2024 e per l'effetto in CP_1
riforma della stessa annulla il verbale di accertamento n. 1260003764348;
* condanna la a rimborsare ad le spese del Controparte_1 Parte_1
presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 691,50, di cui euro 600 per onorari delle fasi di giudizio, euro 91,50 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
* condanna la a rimborsare ad le spese del primo Controparte_1 Parte_1
grado di giudizio, spese che liquida in euro 343, di cui euro 300 per onorari delle fasi di giudizio, euro 43 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il giorno 24 aprile 2025 mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza ai sensi dell'articolo 437 cpc.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale
Alla udienza del 24 aprile 2025, alle ore 11,30, è data lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione che, scritta su otto facciate, costituisce parte integrante del presente verbale ai sensi degli artt. 429 e 437 cpc
Il giudice
Roberto Parziale
RGAC 34298 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 34298 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posto in decisione alla udienza di discussione ex articolo
437 cpc del giorno 24 aprile 2025 e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Latina, via Parte_1 C.F._1
Cicerone n. 90 presso lo studio dell'avv. Roberto Iacovacci che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato al ricorso in appello depositato telematicamente.
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Oggetto: opposizione a verbale di accertamento in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato aveva proposto Parte_2
opposizione avverso il verbale di accertamento n. 12060003764348 emesso per non essere stato comunicato il nominativo del soggetto alla guida del veicolo nei confronti del quale era stato elevato dalla Polizia Stradale il verbale SCV0006971180 avverso il quale aveva proposto ricorso al Prefetto che lo aveva respinto con ordinanza ingiunzione C.F._2
00014057 in data 5 maggio 2023 impugnata dinanzi al Giudice di pace di Ferentino
Malgrado avesse impugnato al Giudice di pace la ordinanza ingiunzione prefettizia di reiezione del ricorso gli era stata notificato il verbale di accertamento impugnato per la mancata trasmissione, nel termine assegnato, del nominativo del soggetto che aveva in uso il veicolo al momento della infrazione..
A sostegno della opposizione aveva dedotto la illegittimità della elevazione della sanzione dal momento che al ricevimento del verbale di accertamento di sanzione era stata inviata una comunicazione nella quale era spiegato che avverso il verbale era stato proposto ricorso al Prefetto.
Aveva dedotto la erroneità del verbale impugnato in quanto, essendo in corso il procedimento giurisdizionale introdotto avvero la reiezione del ricorso da parte del Prefetto,
la Amministrazione avrebbe dovuto attendere l'esito del giudizio prima di ritenere integrata la violazione oggetto della sanzione.
Aveva dedotto la intervenuta decadenza della sanzione impugnata per essere stata emessa oltre novanta giorni dal momento di verificazione della infrazione, tenuto conto che non era stata emessa una nuova richiesta dei dati al momento della reiezione del ricorso proposto al Prefetto.
RGAC 34298 ANNO 2024 Pag. 2 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Non si era costituita la venendo dichiarata contumace. Controparte_1
Il giudice di pace con sentenza n. 4959/2024 ha ritenuto che non fossero state evidenziate motivazioni idonee a giustificare il soggetto responsabile per la circolazione del veicolo per non aver ottemperato all'obbligo di essere sempre a conoscenza del soggetto utilizzatore del veicolo.
Pt_ Avverso detta sentenza ha proposto appello lo lamentando la errata valutazione dei fatti da parte del giudice di primo grado deducendo che nel caso di specie non era stato integrato il presupposto della violazione contestata in quanto il termine non era mai decorso essendo stato proposto prima il ricorso al Prefetto e poi al Giudice di pace avverso il verbale presupposto, circostanza che aveva comunicato nei termini alla Polizia della
Strada.
Di conseguenza l'obbligo di comunicazione sarebbe insorto ove non fosse stata impugnata al giudice di pace la ordinanza ingiunzione Prefettizia.
Inoltre ha ribadito che, in caso di rigetto del ricorso da parte del , lo stesso avrebbe CP_2
dovuto provvedere ad inviare una ulteriore richiesta al trasgressore per la comunicazione dei dati del conducente del veicolo.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata decisa dopo la discussione ex articolo 437 cpc avvenuta all'udienza del 24 aprile 2025, ove la parte appellante presente ha precisate le sue conclusioni al termine della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda l'oggetto dell'appello occorre chiarire che è già il codice della strada a prevedere che vi sia l'obbligo del proprietario o del responsabile della circolazione del veicolo di comunicare l'eventuale nominativo della persona alla guida del veicolo o le ragioni per le quali non fosse stato possibile ottemperare a tale obbligo – ove il provvedimento fosse divenuto definitivo per mancata impugnazione - ragioni che non
RGAC 34298 ANNO 2024 Pag. 3 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
possono consistere nella omissione dell'obbligo di custodia del veicolo da parte del responsabile - al fine di consentire alla pubblica amministrazione di valutarne la validità.
Di conseguenza – ove in verbale sia divenuto inoppugnabile, scadendo il termini per la trasmissione delle informazioni richieste dopo la scadenza del termine di decadenza per la opposizione dopo la entrata in vigore del d.lgs. 150/2011 - è sufficiente la sola mancata risposta alla richiesta delle generalità del contravventore – in assenza di adeguate motivazione delle ragioni che abbiano impedito al soggetto che ha l'obbligo di custodire il veicolo, obbligo nel quale rientra anche il fatto che sia a conoscenza di chi del veicolo faccia utilizzo sulla base di una sua autorizzazione generica o specifica - a determinare la integrazione della ulteriore e diversa fattispecie la cui violazione comporta l'obbligo della applicazione della sanzione prevista dal codice della strada e correttamente richiamata nel relativo provvedimento di irrogazione, salvo il caso in cui la amministrazione fosse decaduta dal potere di irrogare la sanzione per la prima violazione per non aver operata la notificazione nel termine previsto prima centocinquanta giorni ed ora novanta giorni (cfr
Cass. sez. II, ordinanza n. 11185 del 20 maggio 2011), situazione non verificatasi nel presente giudizio avendo il ricorrente confermato di aver ricevuto il verbale e di averlo impugnato e di aver inviato la comunicazione che non aveva trasmesso le informazioni richieste avendo impugnato il verbale al Prefetto.
Infatti, per quanto riguarda la contestazione concernente l'applicazione dell'articolo 126-bis si osserva che, in tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli articoli 126 bis, secondo comma, penultimo periodo, e 180, ottavo comma, del codice suddetto, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la
RGAC 34298 ANNO 2024 Pag. 4 di 8 G.U. Roberto Parziale
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conduzione, onde dell'eventuale incapacità di identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente (Cass. Sez. II, 3
giugno 2009, n. 12842).
Peraltro la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 - che pure ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 126 bis cod. strada, nella parte in cui era comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stato anche responsabile dell'infrazione stradale - ha affermato, con asserzione che in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa, che "nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 180, comma ottavo, del codice della strada" e che "in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente" (cfr. Cass. Sez. II, 12 giugno
2007, n. 13748).
Tale orientamento è stato, inoltre, confermato e ribadito dalla corte di cassazione secondo la quale il termine entro cui il proprietario di un veicolo deve comunicare, ai sensi dell'art. 126-bis, secondo comma, quarto periodo, cod. strada, all'organo di polizia procedente, i dati del conducente al momento della commessa violazione non è sospeso in attesa della definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, né l'annullamento del predetto verbale esclude la sanzione dell'art. 180,
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ottavo comma, cod. strada, stante l'autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali,
attiene ad un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali, che rileva in se stesso (cfr Cass. sez. II, 10 novembre 2010 n. 22881) e più recentemente dalla stessa
Cassazione che ha ritenuto che in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito. (Cass. Sez. III, 23
luglio 2015, n. 15542; Cass. Sez. II, ord. 18 aprile 2018 n. 9555)
I casi in cui il proprietario può sottrarsi a tale obbligo sono limitati ad ipotesi particolari e consistono nell'aver impugnato l'accertamento, nel non aver ricevuto la relativa richiesta o la esistenza di atti di cessione della utilizzazione del veicolo di natura formale, in quanto oggettivamente non in condizione di conoscere il nominativo del conducente dell'autovettura medesima, se dimostra, ad esempio, di avere ceduto in comodato l'autovettura a terzi, prima della commissione dell'infrazione, con contratto regolarmente registrato e con l'assunzione dell'obbligo da parte del comodatario di effettuate la comunicazione del nominativo dell'effettivo conducente in caso di contestazione di infrazione (Cass. Sez. II, 16 ottobre 2009, n. 22042).
Anche di recente la corte di cassazione ha confermato tale orientamento ribadendo che in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, cod. strada,
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a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito. (Cass. Sez. II, ordinanza 9 luglio 2018, n. 18027; Cass. Sez. II, 18
aprile 2018, n. 9555)
Fatta questa premessa osserva il giudicante che l'appellante da un lato ha dimostrato di aver proposto ricorso al Prefetto di Frosinone e dall'alrta di aver proposto ricorso al
Giudice di pace di Ferentino avverso la ordinanza ingiunzione del Prefetto di Frosinone il giorno 8 giugno 2023 avverso il verbale di accertamento elevato dalla Polizia della strada che aveva respinto il ricorso in data 6 maggio 2023 con ordinanza ingiunzione notificata il 1
giugno 2023.
Il giudice di pace, in tale giudizio, aveva accolto la opposizione con sentenza 272 del 19
ottobre 2023 ritenendo che la non costituendosi non avesse dimostrato i requisiti CP_1
della apparecchiatura utilizzata per la rilevazione della velocità, benché gli agenti accertatori avessero dato atto che il dispositivo utilizzato era stato omologato, indicando i dati della omologazione, e che lo stesso era stato oggetto di taratura nel maggio del 2022
ritenendo che la attestazione dei pubblici ufficiali presente in verbale dovesse essere confermata attraverso la produzione della documentazione indicata nel verbale in giudizio.
In atti risulta che l'appellante ha ricevuto il verbale di accertamento, emesso il 30 maggio
2023 quando non era stato ancora notificata la ordinanza ingiunzione Prefettizia e non poteva essere decorso il relativo termine per la impugnazione.
Ha errato, quindi, la Polizia Stradale nell'emettere la nuova sanzione senza che il verbale presupposto fosse divenuto inoppugnabile, risultando aver atteso la decisione del Prefetto
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sul ricorso proposto avverso il verbale di accertamento e non atteso il decorso del termine per la impugnazione che non decorreva dalla emissione della ordinanza ingiunzione ma,
ovviamente, dalla notifica della ordinanza ingiunzione stessa.
Deve, pertanto, essere accolto l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza del giudice di pace n. 4959/2024 deve essere annullato il verbale di accertamento n. 1260003764348.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
Il Tribunale di Roma, in grado di appello, definitivamente pronunziando accoglie l'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di n. 4959/2024 e per l'effetto in CP_1
riforma della stessa annulla il verbale di accertamento n. 1260003764348;
* condanna la a rimborsare ad le spese del Controparte_1 Parte_1
presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 691,50, di cui euro 600 per onorari delle fasi di giudizio, euro 91,50 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
* condanna la a rimborsare ad le spese del primo Controparte_1 Parte_1
grado di giudizio, spese che liquida in euro 343, di cui euro 300 per onorari delle fasi di giudizio, euro 43 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il giorno 24 aprile 2025 mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza ai sensi dell'articolo 437 cpc.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 34298 ANNO 2024 Pag. 8 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale