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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17744 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE TRIBUNALE PER LE IMPRESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo presidente. dott. Vittorio Carlomagno giudice rel. dott.ssa Laura Centofanti giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 5547 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., discussa oralmente dinanzi al giudice istruttore all'udienza del 18.09.25 ai sensi dell'art. 281 terdecies comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 3, comma 2, lett. ii), D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, tra
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Diana Calabrese, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
C.F. e P. IVA , rappresentata nella gestione Controparte_1 P.IVA_1 del contenzioso da C.F. , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. prof. Nicola Palombi,
RESISTENTE
C.F. e P. IVA rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Masotti, Controparte_3 P.IVA_3
TERZO INTERVENTORE
conclusioni per parte ricorrente: accertare e dichiarare la nullità della fideiussione sottoscritta in data 12.04.2001; per l'effetto condannare la alla restituzione delle somme Controparte_1 indebitamente percepite mediante il pagamento della somma pari ad Euro 30.987,41 (trentamilanovecentoottantasette/41), oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
emettere sentenza che faccia luogo e per pronuncia costitutiva della revoca del contratto di fideiussione sottoscritto;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio come da nota allegata, oltre CAP e spese generali come per legge.
1 conclusioni per parte resistente: rigettare le domande avversarie poiché infondate in fatto e diritto e comunque sfornite di prova per le ragioni di cui in narrativa;
con vittoria di spese e compensi oltre le spese generali, l'IVA e la CPA come per legge.
conclusioni per il terzo interventore: rigettare integralmente la domanda perché illegittima ed infondata, con condanna della ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite, oltre a rimborso forfettario, IVA e Controparte_3 CPA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha riassunto la domanda già proposta Parte_1 dinanzi al Tribunale di Viterbo, dichiaratosi incompetente nei confronti di questa Sezione
Specializzata, avente per oggetto l'accertamento della nullità ex art. 2 comma 2 lett. a) L. 287/90 della fideiussione omnibus in data 12.04.01 sino a L. 60 milioni rilasciata in favore della CP_1
di e la ripetizione della somma percepita dal creditore a seguito di pignoramento
[...] CP_1 presso terzi, quantificata in € 30.987,41.
Si è costituita la eccependo il mancato assolvimento dell'onere Controparte_1 della prova in merito all'esistenza dell'intesa restrittiva ed alla commessione tra questa ed il contratto a valle, ed in particolare la estraneità della fideiussione del 12.04.01 all'accertamento operato dal provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2005, richiamato dalla ricorrente.
E' intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. quale cessionaria del credito Controparte_3 in forza di contratto di cessione di crediti in blocco stipulato in data 20/12/2023 con la
[...]
eccependo ulteriormente la carenza di prova del quantum percepito dal Controparte_1 creditore procedente, che ammetteva solo per il minor importo di € 21.758,03 oltre le spese.
Il giudice, a scioglimento della riserva presa all'udienza di comparizione delle parti, ha rinviato la causa direttamente per la discussione orale.
__________________
La causa deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, essendo stata proposta dalla ricorrente domanda di nullità della fideiussione prestata perché riproduttiva di schema contrattuale predisposto dall'ABI contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, attribuita alla competenza funzionale della sezione specializzata imprese (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6523 del 10/03/2021; Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35661 del 05/12/2022).
La domanda fa riferimento al provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2005, in veste di autorità garante della concorrenza (art. 20 comma 2 l. 287/90).
2 Al riguardo, Cass. S.U., sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, ha affermato la nullità parziale delle fideiussioni che riproducano determinate clausole incluse nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI ed oggetto di censura da parte della Banca di Italia, nella qualità di
Autorità Antitrust, specificamente la clausola che prevede la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ., la clausola nota come “clausola di reviviscenza”, secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo, la clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale, precisando che la rilevabilità d'ufficio della nullità opera pur sempre nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità a presidio del principio processuale della domanda (punto 2.20.2 della sentenza).
La domanda è infondata.
.Invero l'efficacia del provvedimento del 2005 è di necessità circoscritta all'estensione temporale dell'accertamento compiuto dall'autorità; detto accertamento, come si evince dal provvedimento ha preso le mosse dalla sottoposizione, il 7 marzo 2003, da parte dell'ABI alla
Banca di Italia ai sensi dell'art. 13 della legge n. 287/90 di uno schema contrattuale che l'associazione aveva concordato con alcune associazioni di consumatori;
nel corso del procedimento è stata effettuata una istruttoria diretta a verificare la effettiva diffusione dello schema contrattuale, che ha mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI, e quindi l'esistenza di una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto alla sua diffusione.
Tuttavia dal provvedimento non si evince alcun elemento che consenta di datare la data di inizio della prassi censurata o comunque di retrodatarla, rispetto al tempo dell'accertamento, tanto meno di diversi anni.
E' evidente che solo rispetto a condotte di mercato che effettivamente ricadono nell'ambito temporale dell'accertamento si può invocare la natura di prova privilegiata (cfr. Cass., 28 maggio
2014, n. 11904) della decisione della Banca d'Italia del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della domanda di nullità, ma non anche per condotte che precedono di anni detto accertamento (si ricorda che la fideiussione oggetto del presente giudizio risale al 2001).
Trattandosi nel caso in esame di una fideiussione ampiamente anteriore l'opponente avrebbe dovuto, in punto di allegazione fattuale e documentale, non affidarsi all'istruttoria della Banca
d'Italia, per avvalersi della sua particolare funzione probatoria, ma introdurre un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale, relativa all'applicazione uniforme del medesimo schema negoziale alla data della sua stipulazione.
3 In sostanza il principio di diritto posto dalla sentenza delle Sezioni Unite è radicalmente inapplicabile alla fattispecie in esame. Ne consegue l'infondatezza della domanda di nullità.
La domanda restitutoria è proposta come meramente consequenziale alla domanda di nullità, postulando che il suo accoglimento discenda de plano dall'accoglimento di questa.
Pertanto anch'essa deve essere rigettata;
solo per completezza si può osservare che la ricorrente non ha considerato che la nullità avrebbe carattere parziale ed ha omesso di svolgere qualsiasi allegazione in merito alla effettiva incidenza della eventuale nullità delle clausole conformi al modello ABI sull'esistenza e sulla quantificazione del debito del garante.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti della resistente e del terzo interventore.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande di parte ricorrente;
condanna parte ricorrente a rifondere alla convenuta ed al Controparte_1 terzo interventore le spese di lite, che liquida per ciascuna in € 3500,00, oltre Controparte_3
IVA, CPA, rimborso spese generali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17.12.25 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vittorio Carlomagno dott. Giuseppe Di Salvo
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