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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 3709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3709 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 834/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE SEZIONE I CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 834 dell'anno 2024 e vertente TRA (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. BLANDOLINO MARIO presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
attore E
FU , Controparte_1 Per_1 Controparte_2
FU e FU
[...] Per_2 Controparte_3
in persona dei loro eredi o aventi causa;
Per_2 convenuti contumaci
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: per l'attore “Voglia l'On. Tribunale adito così provvedere:
1. accertare e dichiarare che il Sig. ha posseduto uti dominus, in via esclusiva, il terreno Parte_1 oggetto di controversia denominato “Galeotta”, sito in agro di Sanarica e censito al C.T. al foglio 16 part.lla 43 esteso a. 64.50., seminativo classe 3. 2. ordinare al
Conservatore dei Registri immobiliari di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 Cod. Civ. alla trascrizione dell'emananda sentenza a favore dell'istante con Parte_1 esonero del Conservatore di ogni responsabilità al riguardo.” RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pubblici proclami in data 06/12/2023
evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce Parte_1 CP_1
FU , FU
[...] Per_1 Controparte_2
e FU i loro eredi o aventi Per_2 Controparte_3 Per_2 causa, per sentir dichiarare ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'acquisto in via esclusiva del terreno censito al Catasto terreni del Comune di Sanarica al foglio 16, part. 43, partita 1949, seminativo di cl. 3, sup. 64 are e centiare 50 con E.D. 23,32 € e R.A. 16,66 €, con ordine di trascrizione della sentenza nei registri immobiliari. A sostegno delle rassegnate conclusioni l'attore assumeva: - di possedere in modo pubblico, pacifico, continuato ed esclusivo da oltre vent'anni un terreno denominato
“Galeotta” sito in Sanarica (LE), censito al catasto terreni di detto Comune al foglio 16, part. 43, seminativo di cl. 3, sup. 64 are e centiare 50 con E.D. 23,32 € e R.A. 16,66 €, del valore di € 4.500,00; - che le attività esercitate su detto terreno, riconducibili ad un possesso ad usucapionem, si erano estrinsecate in manutenzione, piantumazioni e lavori ornamentali;
- che dalle visure catastali il terreno risultava intestato a più soggetti fu Controparte_2 Per_2 CP_3 fu fu , ma non si è mai dato luogo alla
[...] Per_2 Controparte_1 Per_1 successione ereditaria, né alle trascrizioni;
- poiché gli eredi erano numerosi e sparsi, rendendo complessa la notifica, il Presidente del Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, aveva autorizzato la citazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. con decreto del 12/07/2023; - che la notifica si era perfezionata il 06/12/2023. Accertata la regolarità della vocatio in ius e la mancata costituzione dei convenuti, la causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante prova orale assunta all'udienza del 27/11/2024. Giusta ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 05/12/2025, la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c..
2. La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare che la domanda di usucapione deve essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Ebbene, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dall'attore, può affermarsi che il contraddittorio si è regolarmente instaurato mediante pubblici proclami con i soggetti a cui è formalmente intestata la proprietà del bene conteso. Pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato. Nel merito, l'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte
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che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge. Nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto della proprietà a titolo originario. Dall'espletata istruttoria è emerso che il terreno oggetto di causa è stato posseduto dall'attore da oltre vent'anni: il teste ha riferito di essersi occupato Testimone_1 della pulizia del terreno in questione dal 1997 – e prima di lui suoi padre - per conto dell'attore; a sua memoria nessuno aveva mai mosso contestazioni al;
Pt_1 analogamente, il teste ha riferito che il si era occupato della Tes_2 Pt_1 potatura degli ulivi ivi presenti, di averlo coltivato per conto del padre dell'attore sino al suo decesso (tra il 1978 e il 1979). A memoria dell'ultimo teste indicato si è sempre occupato l'attore di ogni lavoro sul terreno oggetto di causa. In conclusione, sulla base di quanto emerso e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e ss. c.c.. La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari competente ai sensi dell'art. 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale competente.
3. L'attore ha chiesto la condanna alle spese solo in caso di opposizione alla sua domanda giudiziale. Stante la mancata costituzione dei convenuti, nulla deve esser disposto sulle spese, che rimangono a carico dell'attore che le ha anticipate, quale effetto dell'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara la qualità di proprietario esclusivo per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di (C.F. ) Parte_1 C.F._1 sull'immobile censito al Catasto terreni del Comune di Sanarica (LE) al foglio 16, part. 43, partita 1949, seminativo di cl. 3, sup. 64 are e centiare 50 con E.D. 23,32
€ e R.A. 16,66 €;
- dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari competente, senza necessità di ordine del Giudice;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.. Lecce, 12/12/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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