Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 23/12/2025, n. 2930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2930 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02930/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01362/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale n. 1362 del 2025, proposto da
EF Solare Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comandè e Serena Caradonna, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182.
per l’accertamento,
ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., dell’illegittimità del silenzio serbato dall’ARTA sull’istanza presentata dalla società EF Solare Italia S.p.A. (di seguito, “la Società”), acquisita al protocollo del Dipartimento dell’Ambiente al n. 33676 del 19 maggio 2025, volta all’avvio, ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, della procedura di verifica di ottemperanza delle prescrizioni ambientali contenute nel provvedimento di compatibilità ambientale di cui al D.A. n. 118/GAB del 12 aprile 2023, relativo al progetto di un impianto fotovoltaico denominato “Butera Burgio” e alle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, di potenza nominale in immissione pari a 19.950 kW e potenza di picco pari a 19.950 kWp, da realizzarsi in un’area sita nel Comune di Butera (CL), contrada Burgio (ID: 3895);
nonché per l’accertamento della sussistenza dell’obbligo, in capo alle Amministrazioni intimate, di provvedere alla conclusione del relativo procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, della Regione Siciliana – Dipartimento dell’Ambiente e della Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. RE IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che il presente giudizio è stato instaurato per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente – Servizio 1, in relazione all’istanza di verifica di ottemperanza ex art. 28, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 presentata dalla società ricorrente in data 19 maggio 2025;
- che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione resistente ha adottato il D.D.G. n. 1226 del 10 settembre 2025, con il quale ha concluso la procedura di verifica di ottemperanza oggetto del ricorso;
- che tale provvedimento ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata dalla parte ricorrente, venendo meno l’interesse alla decisione nel merito;
- che, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- che, quanto alle spese di giudizio, esse – liquidate come in dispositivo – devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente secondo il criterio della soccombenza virtuale, atteso che il provvedimento conclusivo è intervenuto solo successivamente all’instaurazione del giudizio, che il ricorso risultava originariamente fondato in ragione del pacifico superamento del termine perentorio di cui all’art. 28, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, e che l’inerzia dell’Amministrazione ha reso necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
• dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso in epigrafe;
• condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 1.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali se dovute, nonché al rimborso del contributo unificato, se ed in quanto versato;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN TE, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
RE IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE IN | AN TE |
IL SEGRETARIO