Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 632/2020 RG cont. civile .
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel. dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
ha emesso nella causa celebrata in unico grado con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. la seguente sentenza nel procedimento di appello avverso la sentenza n. 573/2023 pubblicata il 26 aprile 2023 dal Tribunale di Civile di Reggio Calabria vertente
TRA nata a [...] l'[...] Parte_1
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe A. Morabito, il quale C.F._1
dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: Email_1 [...]
o al numero di fax 0965.304011) Email_2
opponente
E
(CF , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore con l'avv. Serafina Ceravolo
Opposto
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ex art.702 bis cpc in opposizione alla stima depositato il 9.12.2020 la Parte_1
chiedeva di accertare e dichiarare, previa ammissione di C.T.U., l'errata quantificazione della stima (indennità quantificata nella misura di €.18.245,54) con il decreto di esproprio
10/11/2020 (ALL/2), in relazione alla porzione di 895 mq. del fondo di proprietà della ricorrente (originaria particella 514, oggi particella 616, distinta al foglio 14 del Catasto del
Comune di ). CP_1
Chiedeva di determinare l'indennita' dovuta ex art.42 bis DPR 327/2001 nella misura di complessive €.158.175,12, (di cui €.96.625,00 a titolo di indennizzo patrimoniale, €.9.662,5 per indennizzo non patrimoniale ed €.51.887,62 per danno da occupazione senza titolo) e, per l'effetto, condannare il resistente al pagamento della CP_1
medesima in favore della ricorrente;
2) con vittoria di spese e compensi.
Nella resistezna dell'ente espropriante , veniva nominato il CTU ma, dopo un primo rinvio determinato dalla reiterata istanza di parte opponente di sospensione per presente giudizio, veniva fissata per il conferimento dell'incarico l'udienza in presenza del 20 settembre 2024, nella quale non compariva nessuna delle parti, con conseguente rinvio ai sensi dell'articolo 309 cpc
Nelle more del rinvio in data 5.9.2024 il difensore della ricorrente depositava la sentenza n°467/2024 Reg.Prov.Coll. pubblicata l'11/07/2024 con cui il TAR della Calabria – Sezione
Staccata Reggio Calabria dichiarava nullo il decreto di esproprio n°6797 del 05.11.2020, in relazione al quale era stato introdotto questo giudizio di opposizione alla stima.
Sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine del 30.1.2025 ex art. 127 ter comma 4 c.p.c questa Corte, rilevata la mancata comunicazione alle parti costituite del verbale del 20.9.2024 di rinvio., rinviava all' udienza del 18 febbraio 2025 con l'avvertimento, stante la pregressa mancata comparizione, che “se nessuna delle parti avrà depositato le note nel termine fissato, verrà disposta la cancellazione della causa dal ruolo
e sarà dichiarata l'estinzione del processo”.
L'ordinanza è stata comunicata dalla Cancelleria ai procuratori costituiti, i quali non hanno depositato le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza.
Ne consegue che va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'ar. 127 ter comma 4 cpc.
Nulla deve essere disposto per le spese di lite, che a norma dell'art. 310 ultimo comma cpc restano a carico delle parti anticipatarie .
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria definitivamente decidendo nel giudizio di opposizione alla stima di cui al decreto di esproprio n°6797 del 05.11.2020, proposto da contro il : Parte_1 Controparte_1
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio;
nulla per le spese di difesa.
Si comunichi.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 19.2.2025 .
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott. Marialuisa Crucitti)