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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/11/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 147/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 147/2024 promossa da: già Parte_1 Parte_2
Avv. Paolo Bonalume
contro
:
Controparte_1
Avv. Emilio Stagnini
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2020, (ora Parte_2 Parte_1 conveniva il dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia esponendo di essere un istituto Controparte_1 bancario specializzato nella gestione di crediti verso le pubbliche amministrazioni e di essersi resa cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell'ente convenuto da per Controparte_2 complessivi € 5.690,91 in forza di contratto di fornitura di energia elettrica.
Per quanto ancora rileva, parte attrice chiedeva di accertare il proprio diritto di credito nella misura indicata – o, in subordine, per la diversa somma – nonché di condannare il convenuto al CP_1 pagamento della stessa e quest'ultimo eccepiva l'avvenuta estinzione di tale credito per compensazione con altri controcrediti maturati dallo stesso nei confronti della cedente pari a Controparte_2 complessivi € 22.001,44.
Tanto risultava, secondo l'ente, dalle fatture a saldo negativo emesse da nel Controparte_2 periodo dall'1.10.2013 al 19.12.2013 (doc. da 2 a 7) a titolo di conguaglio dei consumi effettivi, una volta effettuate le letture del contatore, rispetto alle fatture emesse in acconto su consumi presunti. Tali pagina 1 di 6 note di credito estinguevano integralmente per compensazione legale il credito che parte attrice chiedeva di accertare. Il concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle domande. CP_1
L'adito Tribunale con sentenza n. 738/2023 rigettava le domande e regolava le spese secondo la soccombenza ritenendo fondata l'eccezione di compensazione sollevata dal CP_1
Nello specifico, il giudice affermava “… Parte convenuta ha infatti dato prova che Controparte_2 ha emesso, nel medesimo periodo temporale cui la fattura si riferisce -ovvero da ottobre a
[...] dicembre 2013- bollette a saldo negativo, quale conguaglio dei consumi effettivi e in compensazione delle precedenti fatturazioni emesse sui consumi presunti per importi eccedenti. Tale documentazione, proveniente dal creditore cedente, prevede espressamente il rimborso ovvero la compensazione delle somme ivi riportate (e segnatamente -117 euro;
-18,50 euro;
-136,04 euro;
-20558,50 euro;
-1171,40 euro e dunque un importo complessivo di 22001,44 euro) con i crediti della fornitrice. Pertanto, il comune convenuto, ben prima di assumere la qualità di debitore ceduto nella cessione di credito in favore di , stipulata il 23 dicembre 2014 ed in quella in favore di Parte_3 Parte_2 stipulata il 3 dicembre 2015, era a propria volta titolare di un credito nei confronti di Controparte_2
. Dunque, essendo il credito del nei confronti di per 22001,44
[...] Controparte_1 CP_2 euro sorto prima della cessione del credito oggetto di causa, l'eccezione di compensazione formulata dal convenuto, volta ad azzerare il debito del verso è fondata e va accolta … CP_1 CP_2
Ciò determina l'estinzione dell'obbligazione di pagamento azionata con il presente giudizio con assorbimento di ogni ulteriore questione. L'elisione dei rispettivi crediti sino alla reciproca concorrenza determina l'esclusione di qualsiasi vantaggio o arricchimento ottenuto dal . CP_1 proponeva appello alla sentenza, affidato a due motivi, cui resisteva il Parte_1 CP_1
chiedendone il rigetto.
[...]
Il Consigliere Istruttore, esperiti gli incombenti della prima udienza, viste le note depositate dalle parti per l'udienza fissata ex art. 352 c.p.c., tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., rimetteva la causa al collegio per la decisione con ordinanza in data 9.9.2025.
Ragioni della decisione
Il primo motivo d'appello concerne l'avvenuta compensazione del credito vantato da con i Pt_1 controcrediti vantati dal nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
Ad avviso dell'appellante, la decisione del Tribunale di Reggio Emilia è censurabile, in quanto, incorrendo nella violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e delle disposizioni in materia di compensazione dei crediti di quegli articoli 1240 ss. c.c. e dell'art. 2697 c.c., il giudice ha omesso di considerare l'assenza degli elementi costitutivi dell'eccezione, stante la non riferibilità delle note di credito prodotte dal alla fattura oggetto di domanda, ma a fatture diverse. CP_1
pagina 2 di 6 In particolare, il Tribunale ha omesso di considerare che la fattura oggetto di domanda è la n.
5700197973P emessa il 15.11.2013 e che le fatture/note di credito (aventi, infatti, importo negativo) poste dal a fondamento dell'eccezione furono emesse da a storno di altre CP_1 Controparte_2 fatture, indicate in ciascuna nota di credito, diverse da quella oggetto di domanda.
Pertanto, il ha già usufruito di tali note di credito per estinguere (e, dunque, per non pagare) i CP_1 crediti portati dalle fatture indicate nelle stesse note di credito, sicché, ove si procedesse alla compensazione tra le predette note di credito e la fattura oggetto del giudizio, si verificherebbe un indebito arricchimento in favore del CP_1
In secondo luogo, l'appellante rileva che nel corso del giudizio di primo grado il non ha CP_1 dedotto di avere in precedenza pagato a le fatture indicate nelle note di credito e, CP_2 CP_2 dunque, che a fronte dell'emissione delle note di credito sarebbe sorto il proprio diritto alla restituzione delle somme erroneamente pagate.
La sentenza, quindi, è in ogni caso censurabile in ragione del fatto che in giudizio il non ha CP_1 allegato – né, tantomeno, provato – la circostanza di aver pagato a gli importi di cui alle CP_2 fatture stornate con le note di credito e, dunque, non ha provato il credito restitutorio opposto in compensazione.
***
Preliminarmente si esamina la contestazione dell'appellato secondo cui l'asserzione della CP_1 società appellante che le note di credito sarebbero state emesse a compensazione di altri crediti relativi ad altre fatture e che l'ente avrebbe “già usufruito delle note di credito” costituisce un'eccezione nuova, tardivamente proposta per la prima volta in sede di appello, e che l'argomento difensivo qui formulato costituisce un “fatto allegativo nuovo”, non precisato entro il termine di preclusione della memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. A conferma dell'esistenza del proprio controcredito, quindi, produce la quietanza di pagamento della fattura n. 2004541058 del 25.05.2012, quella indicata nella nota di credito di cui al doc. 6, rivendicando la possibilità di produrla per la prima volta in sede di appello per la necessità di contrastare quella che ritiene una nuova eccezione sollevata dall'appellante.
La contestazione sollevata dall'appellato è infondata e la produzione del nuovo documento è preclusa dall'art. 345 c.p.c. che permette la produzione di nuovi documenti in appello solo qualora la parte dimostri di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere, ipotesi che non si sono verificate nella fattispecie.
Infatti, quanto afferma da nell'atto d'appello non costituisce una nuova eccezione, né Pt_1
l'assunto difensivo si fonda su un fatto nuovo, come tali entrambi inammissibili, bensì è una mera pagina 3 di 6 difesa volta a confermare l'inesistenza del controcredito vantato dal già contestata in primo CP_1 grado, basata sulla valutazione dei documenti – le note di credito – già depositati in primo grado dall'ente. Nell'appello, quindi, si limita a valutare i documenti ritualmente versati in primo Pt_1 grado dal a sostegno dell'eccezione di compensazione. Controparte_1
Preme ricordare che, sul punto, si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Cassazione, affermando che “la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare
(senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio” (Cass., Sez. Un., 2951/2016).
Tale principio, è evidente, vale anche per le argomentazioni difensive dell'attore a fronte dell'eccezione – qui di compensazione – sollevata dal convenuto.
Tanto precisato, il motivo è infondato.
Esaminando le note di credito di cui ai documenti sub 3, 4, 5 e 7 depositate dal è Controparte_1 agevole notare come non sia presente alcun riferimento allo storno di altre fatture. Solamente nella nota di credito di cui al doc. n. 6 (che certifica un credito del pari a € 20.588,50) si fa riferimento CP_1 allo “storno del documento n. 2004541058 del 25.05.2012”, cioè ad una fattura effettivamente diversa da quella oggetto di domanda.
Orbene, è astrattamente corretto l'assunto dell'appellante laddove rileva che il in primo grado CP_1 per utilmente sollevare l'eccezione di compensazione – e, dunque, per compiutamente prospettare il proprio controcredito – avrebbe dovuto anche allegare di avere effettivamente pagato gli importi di cui alle note di credito e laddove lamenta che il Tribunale non ne abbia tenuto conto, ma tale censura è infondata per le ragioni che si vanno ad illustrare.
L'effettivo pagamento della fattura n. 2004541058 per € 20.588,50 emessa il 25.5.2012 da
[...]
poi oggetto della nota di credito di pari importo emessa dalla stessa società in data CP_2
1.10.2013, depositata in primo grado dal sub doc. 6, risulta provato dalla stessa Controparte_1 nota di credito e, ancor prima, l'avvenuto pagamento risulta prospettato tempestivamente nella comparsa di costituzione in primo grado per effetto del richiamo contenuto in tale atto al documento allegato alla stessa comparsa.
Infatti, nella nota di credito in data 1.10.2013 scrive – con efficacia confessoria – Controparte_2
“i pagamenti precedenti risultano effettuati regolarmente”. Dunque, dalla stessa nota di credito emerge la prova che la fattura n. 2004541058 del 25.5.2012 (nonché tutte le altre fatture antecedenti alla nota pagina 4 di 6 stessa) fosse già stata pagata e quindi che sussiste in capo al il credito restitutorio opposto in CP_1 compensazione al credito portato dalla fattura n. 5700197973 del 15.11.2013, ceduto a Parte_1 ed oggetto della domanda dalla stessa proposta nella presente causa.
[...]
Inoltre, in tutte le note di credito depositate dal (anche successive a quella appena esaminata, CP_1 tutte emesse il 19.12.2013, docc. 3-4-7), dà atto che i pagamenti delle precedenti Controparte_2 fatture risultavano effettuati regolarmente.
In definitiva, le note di credito prodotte dal in allegato alla comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta in primo grado provano che tutti gli importi stornati con le note di credito erano stati pagati ad e quindi dimostrano l'effettiva sussistenza del credito restitutorio Controparte_2 opposto in compensazione, ammontante a complessivi € di 22.001,44.
Dunque, correttamente il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di compensazione con il credito ceduto a pari a € 5.690,91. Parte_1
Il secondo motivo – con il quale l'appellante chiede, quale conseguenza dell'accoglimento del primo, la riforma dell'impugnata sentenza laddove pronuncia la condanna alla rifusione delle spese processuali a favore del – è assorbito dall'infondatezza del primo. CP_1
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e i compensi sono liquidati in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base ai parametri minimi per la semplicità dell'unica questione trattata e perché non è stata espletata attività probatoria, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e dei parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n. 738/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Reggio Emilia;
- condanna alla rifusione a favore del delle spese processuali del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio che liquida in € 2.906 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 21.10.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
pagina 5 di 6 Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 147/2024 promossa da: già Parte_1 Parte_2
Avv. Paolo Bonalume
contro
:
Controparte_1
Avv. Emilio Stagnini
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2020, (ora Parte_2 Parte_1 conveniva il dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia esponendo di essere un istituto Controparte_1 bancario specializzato nella gestione di crediti verso le pubbliche amministrazioni e di essersi resa cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell'ente convenuto da per Controparte_2 complessivi € 5.690,91 in forza di contratto di fornitura di energia elettrica.
Per quanto ancora rileva, parte attrice chiedeva di accertare il proprio diritto di credito nella misura indicata – o, in subordine, per la diversa somma – nonché di condannare il convenuto al CP_1 pagamento della stessa e quest'ultimo eccepiva l'avvenuta estinzione di tale credito per compensazione con altri controcrediti maturati dallo stesso nei confronti della cedente pari a Controparte_2 complessivi € 22.001,44.
Tanto risultava, secondo l'ente, dalle fatture a saldo negativo emesse da nel Controparte_2 periodo dall'1.10.2013 al 19.12.2013 (doc. da 2 a 7) a titolo di conguaglio dei consumi effettivi, una volta effettuate le letture del contatore, rispetto alle fatture emesse in acconto su consumi presunti. Tali pagina 1 di 6 note di credito estinguevano integralmente per compensazione legale il credito che parte attrice chiedeva di accertare. Il concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle domande. CP_1
L'adito Tribunale con sentenza n. 738/2023 rigettava le domande e regolava le spese secondo la soccombenza ritenendo fondata l'eccezione di compensazione sollevata dal CP_1
Nello specifico, il giudice affermava “… Parte convenuta ha infatti dato prova che Controparte_2 ha emesso, nel medesimo periodo temporale cui la fattura si riferisce -ovvero da ottobre a
[...] dicembre 2013- bollette a saldo negativo, quale conguaglio dei consumi effettivi e in compensazione delle precedenti fatturazioni emesse sui consumi presunti per importi eccedenti. Tale documentazione, proveniente dal creditore cedente, prevede espressamente il rimborso ovvero la compensazione delle somme ivi riportate (e segnatamente -117 euro;
-18,50 euro;
-136,04 euro;
-20558,50 euro;
-1171,40 euro e dunque un importo complessivo di 22001,44 euro) con i crediti della fornitrice. Pertanto, il comune convenuto, ben prima di assumere la qualità di debitore ceduto nella cessione di credito in favore di , stipulata il 23 dicembre 2014 ed in quella in favore di Parte_3 Parte_2 stipulata il 3 dicembre 2015, era a propria volta titolare di un credito nei confronti di Controparte_2
. Dunque, essendo il credito del nei confronti di per 22001,44
[...] Controparte_1 CP_2 euro sorto prima della cessione del credito oggetto di causa, l'eccezione di compensazione formulata dal convenuto, volta ad azzerare il debito del verso è fondata e va accolta … CP_1 CP_2
Ciò determina l'estinzione dell'obbligazione di pagamento azionata con il presente giudizio con assorbimento di ogni ulteriore questione. L'elisione dei rispettivi crediti sino alla reciproca concorrenza determina l'esclusione di qualsiasi vantaggio o arricchimento ottenuto dal . CP_1 proponeva appello alla sentenza, affidato a due motivi, cui resisteva il Parte_1 CP_1
chiedendone il rigetto.
[...]
Il Consigliere Istruttore, esperiti gli incombenti della prima udienza, viste le note depositate dalle parti per l'udienza fissata ex art. 352 c.p.c., tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., rimetteva la causa al collegio per la decisione con ordinanza in data 9.9.2025.
Ragioni della decisione
Il primo motivo d'appello concerne l'avvenuta compensazione del credito vantato da con i Pt_1 controcrediti vantati dal nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
Ad avviso dell'appellante, la decisione del Tribunale di Reggio Emilia è censurabile, in quanto, incorrendo nella violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e delle disposizioni in materia di compensazione dei crediti di quegli articoli 1240 ss. c.c. e dell'art. 2697 c.c., il giudice ha omesso di considerare l'assenza degli elementi costitutivi dell'eccezione, stante la non riferibilità delle note di credito prodotte dal alla fattura oggetto di domanda, ma a fatture diverse. CP_1
pagina 2 di 6 In particolare, il Tribunale ha omesso di considerare che la fattura oggetto di domanda è la n.
5700197973P emessa il 15.11.2013 e che le fatture/note di credito (aventi, infatti, importo negativo) poste dal a fondamento dell'eccezione furono emesse da a storno di altre CP_1 Controparte_2 fatture, indicate in ciascuna nota di credito, diverse da quella oggetto di domanda.
Pertanto, il ha già usufruito di tali note di credito per estinguere (e, dunque, per non pagare) i CP_1 crediti portati dalle fatture indicate nelle stesse note di credito, sicché, ove si procedesse alla compensazione tra le predette note di credito e la fattura oggetto del giudizio, si verificherebbe un indebito arricchimento in favore del CP_1
In secondo luogo, l'appellante rileva che nel corso del giudizio di primo grado il non ha CP_1 dedotto di avere in precedenza pagato a le fatture indicate nelle note di credito e, CP_2 CP_2 dunque, che a fronte dell'emissione delle note di credito sarebbe sorto il proprio diritto alla restituzione delle somme erroneamente pagate.
La sentenza, quindi, è in ogni caso censurabile in ragione del fatto che in giudizio il non ha CP_1 allegato – né, tantomeno, provato – la circostanza di aver pagato a gli importi di cui alle CP_2 fatture stornate con le note di credito e, dunque, non ha provato il credito restitutorio opposto in compensazione.
***
Preliminarmente si esamina la contestazione dell'appellato secondo cui l'asserzione della CP_1 società appellante che le note di credito sarebbero state emesse a compensazione di altri crediti relativi ad altre fatture e che l'ente avrebbe “già usufruito delle note di credito” costituisce un'eccezione nuova, tardivamente proposta per la prima volta in sede di appello, e che l'argomento difensivo qui formulato costituisce un “fatto allegativo nuovo”, non precisato entro il termine di preclusione della memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. A conferma dell'esistenza del proprio controcredito, quindi, produce la quietanza di pagamento della fattura n. 2004541058 del 25.05.2012, quella indicata nella nota di credito di cui al doc. 6, rivendicando la possibilità di produrla per la prima volta in sede di appello per la necessità di contrastare quella che ritiene una nuova eccezione sollevata dall'appellante.
La contestazione sollevata dall'appellato è infondata e la produzione del nuovo documento è preclusa dall'art. 345 c.p.c. che permette la produzione di nuovi documenti in appello solo qualora la parte dimostri di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere, ipotesi che non si sono verificate nella fattispecie.
Infatti, quanto afferma da nell'atto d'appello non costituisce una nuova eccezione, né Pt_1
l'assunto difensivo si fonda su un fatto nuovo, come tali entrambi inammissibili, bensì è una mera pagina 3 di 6 difesa volta a confermare l'inesistenza del controcredito vantato dal già contestata in primo CP_1 grado, basata sulla valutazione dei documenti – le note di credito – già depositati in primo grado dall'ente. Nell'appello, quindi, si limita a valutare i documenti ritualmente versati in primo Pt_1 grado dal a sostegno dell'eccezione di compensazione. Controparte_1
Preme ricordare che, sul punto, si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Cassazione, affermando che “la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare
(senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio” (Cass., Sez. Un., 2951/2016).
Tale principio, è evidente, vale anche per le argomentazioni difensive dell'attore a fronte dell'eccezione – qui di compensazione – sollevata dal convenuto.
Tanto precisato, il motivo è infondato.
Esaminando le note di credito di cui ai documenti sub 3, 4, 5 e 7 depositate dal è Controparte_1 agevole notare come non sia presente alcun riferimento allo storno di altre fatture. Solamente nella nota di credito di cui al doc. n. 6 (che certifica un credito del pari a € 20.588,50) si fa riferimento CP_1 allo “storno del documento n. 2004541058 del 25.05.2012”, cioè ad una fattura effettivamente diversa da quella oggetto di domanda.
Orbene, è astrattamente corretto l'assunto dell'appellante laddove rileva che il in primo grado CP_1 per utilmente sollevare l'eccezione di compensazione – e, dunque, per compiutamente prospettare il proprio controcredito – avrebbe dovuto anche allegare di avere effettivamente pagato gli importi di cui alle note di credito e laddove lamenta che il Tribunale non ne abbia tenuto conto, ma tale censura è infondata per le ragioni che si vanno ad illustrare.
L'effettivo pagamento della fattura n. 2004541058 per € 20.588,50 emessa il 25.5.2012 da
[...]
poi oggetto della nota di credito di pari importo emessa dalla stessa società in data CP_2
1.10.2013, depositata in primo grado dal sub doc. 6, risulta provato dalla stessa Controparte_1 nota di credito e, ancor prima, l'avvenuto pagamento risulta prospettato tempestivamente nella comparsa di costituzione in primo grado per effetto del richiamo contenuto in tale atto al documento allegato alla stessa comparsa.
Infatti, nella nota di credito in data 1.10.2013 scrive – con efficacia confessoria – Controparte_2
“i pagamenti precedenti risultano effettuati regolarmente”. Dunque, dalla stessa nota di credito emerge la prova che la fattura n. 2004541058 del 25.5.2012 (nonché tutte le altre fatture antecedenti alla nota pagina 4 di 6 stessa) fosse già stata pagata e quindi che sussiste in capo al il credito restitutorio opposto in CP_1 compensazione al credito portato dalla fattura n. 5700197973 del 15.11.2013, ceduto a Parte_1 ed oggetto della domanda dalla stessa proposta nella presente causa.
[...]
Inoltre, in tutte le note di credito depositate dal (anche successive a quella appena esaminata, CP_1 tutte emesse il 19.12.2013, docc. 3-4-7), dà atto che i pagamenti delle precedenti Controparte_2 fatture risultavano effettuati regolarmente.
In definitiva, le note di credito prodotte dal in allegato alla comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta in primo grado provano che tutti gli importi stornati con le note di credito erano stati pagati ad e quindi dimostrano l'effettiva sussistenza del credito restitutorio Controparte_2 opposto in compensazione, ammontante a complessivi € di 22.001,44.
Dunque, correttamente il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di compensazione con il credito ceduto a pari a € 5.690,91. Parte_1
Il secondo motivo – con il quale l'appellante chiede, quale conseguenza dell'accoglimento del primo, la riforma dell'impugnata sentenza laddove pronuncia la condanna alla rifusione delle spese processuali a favore del – è assorbito dall'infondatezza del primo. CP_1
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e i compensi sono liquidati in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base ai parametri minimi per la semplicità dell'unica questione trattata e perché non è stata espletata attività probatoria, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e dei parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n. 738/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Reggio Emilia;
- condanna alla rifusione a favore del delle spese processuali del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio che liquida in € 2.906 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 21.10.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
pagina 5 di 6 Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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