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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/10/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa EC LA IL IN,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2637 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: risarcimento del danno per mancato riconoscimento del punteggio per il servizio prestato in qualità di Operatore Socio-Assistenziale,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Vincenzina Salvatore, presso il cui indirizzo pec elettivamente domicilia, Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
[...] distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli, via Diaz 11, elettivamente domiciliano,
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 14/06/2024 la ricorrente ha esposto:
- di essere una collaboratrice scolastica in servizio presso l'I.C. Benedetto Croce di Flumeri (AV), attualmente inserita nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA della provincia di Avellino;
- che dall'a.s. 2003/2004 all'a.s. 2013/2014 aveva prestato servizio in qualità di “Operatore Socio- Assistenziale” (O.S.A.) alle dipendenze delle istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado per svolgere attività qualificata di assistenza all'handicap;
- che il 28/10/2017 aveva presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Avellino per il profilo di assistente amministrativo (AA) e di collaboratore scolastico (CS), e che vi era stata inserita senza il riconoscimento del punteggio per il servizio svolto come O.S.A.;
- che aveva, pertanto, adìto il Tribunale di Benevento con ricorso n.r.g. 3953/2020, chiedendo l'accertamento del proprio diritto all'attribuzione del suddetto punteggio, come richiesto nella domanda di inserimento nella terza fascia del personale ATA triennio 2017/2020;
- che il giudizio si era concluso con sentenza n. 775/2021 del 14/06/2021, passata in giudicato, con cui il giudice aveva accolto il ricorso e dichiarato “il diritto della ricorrente all'attribuzione, per i
1 periodi di servizio prestati in qualità di O.S.A. dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2013/14, di 8,70 punti per il profilo di assistente amministrativo e di 13,05 punti per il profilo di collaboratore scolastico”;
- che, a causa dell'illegittimo comportamento dell'amministrazione, aveva subito un rilevante danno, essendo rimasta priva di occupazione per tutto il triennio 2018/2021, laddove, qualora le fosse stato riconosciuto il punteggio corretto, avrebbe certamente lavorato, dal momento che erano stati stipulati contratti di supplenza con aspiranti in possesso di un punteggio inferiore;
- che aveva più volte invitato l'amministrazione a rivedere le proprie illegittime determinazioni e a riconoscerle il servizio svolto, senza esito.
Fatte queste premesse, ha convenuto in giudizio il al fine di sentire: “previo Controparte_1 accertamento dell'illegittimità della condotta serbata dall'amministrazione scolastica:
- condannare le amministrazioni intimate, ciascuna per la propria competenza, al risarcimento del danno in relazione ai contratti siglati da personale ATA con punteggio inferiore a quello del ricorrente, avuto riguardo – quale criterio di quantificazione – alle retribuzioni che parte ricorrente avrebbe dovuto percepire pari a € 38.111,27 netti;
ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia e/o determinata dal CTU, alla cui nomina, sin d'ora, non ci si oppone;
- condannare le amministrazioni intimate, ciascuna per la propria competenza, al riconoscimento del maggior punteggio, pari ad un incremento di 13,50 punti per il periodo di servizio illegittimamente negato;
- condannare le amministrazioni intimate alle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Si è ritualmente costituito il , eccependo preliminarmente la violazione del giudicato e la CP_1 prescrizione quinquennale della pretesa azionata e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con sentenza n. 775/2021 del 14/06/2021 (passata in giudicato come da attestazione agli atti) il
Tribunale di Benevento – sezione lavoro ha dichiarato il diritto della ricorrente all'attribuzione, nell'ambito della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA della provincia di Avellino, di 8,70 punti per il profilo di assistente amministrativo e di 13,05 punti per il profilo di collaboratore scolastico, in relazione al pregresso servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2013/14 in qualità di O.S.A., come da lei richiesto in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2017-2020.
Nell'odierno giudizio l'istante agisce per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno, sul presupposto che l'illegittima condotta dell'amministrazione le abbia precluso, negli aa.ss. 2018/19,
2019/20 e 2020/21, di accedere a incarichi di supplenza.
Il ha, innanzitutto, eccepito la violazione del giudicato, deducendo che la domanda CP_1 risarcitoria, attenendo in parte a fatti già verificatisi prima dell'introduzione del giudizio, e in parte a fatti verificatisi mentre il giudizio era in corso e prima della sua definizione, avrebbe dovuto essere introdotta in quella sede.
Come è noto, il giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti entro i limiti oggettivi segnati dai suoi elementi costitutivi rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi) e dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro tali limiti, il giudizio copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di
2 situazioni nuove, verificatisi dopo la formazione del giudicato o quantomeno non deducibili nel giudizio in cui il giudicato si è formato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17078 del 03/08/2007).
In tema di limiti oggettivi del giudicato sostanziale esterno, infatti, dopo l'iniziale prevalere in giurisprudenza di un orientamento più restrittivo (Cass. 15.2.1963 n. 329, Cass.
5.5.1965 n. 810), si sono venuti affermando criteri meno restrittivi, in forza dei quali è stata privilegiata la necessità, avvertita dagli operatori, di evitare accertamenti incompatibili con quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato;
e ciò anche al fine di tutelare la posizione della parte vittoriosa in giudizio, la quale ha diritto alla stabilità della pronuncia. Ed è per la salvaguardia di tali esigenze che la giurisprudenza ha in definitiva finito per far assumere il ruolo di un principio generale a quello per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, intendendo per “deducibile” non certamente la domanda o eccezione che si diversifica per diversità di causa petendi, ma soltanto le ragioni giuridiche a sostegno della domanda, comprese nella sfera logico-giuridica della domanda stessa (e quindi della decisione), ragioni che nel corso del giudizio possono anche essere dedotte in via di azione o di eccezione. Trattasi di ragioni diverse da quelle fatte valere che non incidono sulla causa petendi, ed anzi operano nell'ambito della causa petendi posta a fondamento dell'azione. Nella regolamentazione del giudicato deve prevalere infatti l'interesse di natura pubblicistica alla intangibilità della statuizione giudiziaria, la quale è certamente messa in pericolo ove si allarghi, per la parte, la possibilità dell'esperimento di successive azioni giudiziarie per motivi diversi. E ciò perché il diritto deve perseguire la finalità primaria di rendere indiscutibile l'accertamento giudiziario in relazione al bene dedotto in causa (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11974 del 18/12/1990).
Il principio, costantemente ribadito dalla S.C., secondo cui “il giudicato copre il «dedotto ed il deducibile» sta a significare che il vincolo del giudicato esclude che, successivamente al suo formarsi, possano esser fatte valere ragioni in fatto o in diritto che potrebbero rimettere in discussione la statuizione contenuta nella sentenza, quantunque non fatte valere ed esaminate in precedenza nel processo. In virtù del principio, l'efficacia del giudicato si estende non solo a quanto dedotto dalle parti (c.d. giudicato esplicito) ma anche a quanto da esse non dedotto (c.d. giudicato implicito), qualora le ragioni non dedotte siano logicamente implicate dalla pronuncia: perciò è precluso alle parti la proposizione, in un successivo giudizio, di qualsivoglia domanda o eccezione avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato (tra le tante a mero titolo di esempio
Cass. 14 novembre 2000, n. 14747; Cass. 9 gennaio 2004, n. 112; Cass. 28 ottobre 2011, n. 22520;
Cass. 4 marzo 2020, n. 6091). Il giudicato si misura cioè in relazione al diritto accertato;
l'ambito di operatività del giudicato è in altri termini correlato all'oggetto del processo, nel senso che tutto ciò che rientra nel perimetro di questo è da essa colpito: in tal senso viene ripetuto che il giudicato sostanziale copre non soltanto l'esistenza del diritto azionato, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, sebbene non dedotti, mentre non si estende, oltre che ai fatti successivi al giudicato, a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi
(Cass. 24 novembre 2000, n. 15178; Cass. 13 febbraio 2002, n. 2083; Cass. 24 marzo 2006, n. 6628;
Cass. 19 luglio 2006, n. 16540; Cass. 11 maggio 2010, n. 11360), fermo ovviamente il requisito dell'identità delle personae. Insomma, il giudicato si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione, ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico, oltre che funzionale, per l'emanazione della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, sempre che l'azione in esso dispiegata abbia identici elementi costitutivi (Cass. 20 aprile 2007, n. 9486). Val quanto dire che, almeno tendenzialmente, il giudicato dispiega il suo effetto in un successivo giudizio
3 contraddistinto dai medesimi elementi identificativi, personae, causa petendi e petitum, sia pure avendo riguardo non al dato della mera coincidenza esteriore di tali elementi, bensì al criterio del c.d. petitum sostanziale (v. sul tema Cass., Sez. Un., 23 marzo 2019, n. 11161)” (così, da ultimo, Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 33021 del 09/11/2022).
Come statuito da consolidata giurisprudenza, quindi, “L'autorità del giudicato non è di ostacolo all'allegazione ed alla cognizione di nuovi e posteriori eventi i quali incidano sul modo di essere del diritto deciso, ma impedisce il riesame o la deduzione di questioni anteriori ad esso, tendenti ad una nuova decisione della controversia già risolta con provvedimento definitivo, a nulla rilevando che questi ultimi non fossero conosciuti dalle parti al tempo del primo processo” (così Cassazione civile, sez. lav., 21/12/2010, n. 25862, Cassazione civile, sez. III, 06/07/2009, n. 15807).
Orbene, la domanda azionata nel presente giudizio ha causa petendi e petitum differenti dal primo ricorso, che riguardava esclusivamente l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio e alla rettifica delle graduatorie.
Essa ha, infatti, ad oggetto il risarcimento del danno – non richiesto nel primo giudizio – e si fonda, secondo la prospettazione di parte ricorrente, sull'illegittimità della mancata attribuzione del servizio prestato come O.S.A., accertata con sentenza passata in giudicato, e sull'esistenza di un pregiudizio ad esso causalmente connesso, concretizzatosi nella collocazione in graduatoria in posizione deteriore e quindi nella mancata chiamata per la stipulazione di contratti a tempo determinato nel triennio 2018-
2021.
Non vi è pertanto alcuna violazione del principio del ne bis in idem, non profilandosi, peraltro, nemmeno il rischio di un contrasto fra giudicati – che di detto principio è la ragione fondativa –, dal momento che la domanda risarcitoria non rimette in discussione l'accertamento contenuto in sentenza bensì ne è diretta conseguenza, e che, non essendo stata in alcun modo prospettata, non è stata oggetto di esame nel precedente giudizio.
Venendo al merito, la sussistenza del diritto dell'istante al riconoscimento, nell'ambito dell'aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto valide per il triennio
2017-2020 (poi prorogate) indetto con D.M. 640/2017, di 8,70 punti per il profilo di assistente amministrativo e 13,05 punti per il profilo di collaboratore scolastico è stata accertata con sentenza passata in giudicato.
La ricorrente deduce che, se fosse stata inserita nella graduatoria con il punteggio effettivamente spettante e riconosciutole a seguito della sentenza (pari a 20,97), avrebbe certamente lavorato, negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per i periodi analiticamente indicati in ricorso. Infatti, erano stati affidati incarichi a personale con punteggi inferiori.
Trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale, validamente interrotto dalla diffida a mezzo pec del 20/05/2023 (doc. 14 ricorso) e poi dalla notifica del ricorso introduttivo.
La ricorrente ha assolto all'onere di provare che, se l'amministrazione le avesse assegnato il punteggio effettivamente spettante, sarebbe stata destinataria – se non con certezza, con elevatissimo grado di probabilità – di contratti a termine a tempo pieno dal 18/09/2018 al 30/06/2019, dal
3/10/2019 al 30/06/2020 e dal 24/09/2020 al 30/06/2021. È infatti documentato che le supplenze sono state conferite a personale con punteggio inferiore a 20,97.
Ha pertanto diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che può essere commisurato alle retribuzioni che avrebbe percepito qualora non fosse stata collocata in graduatoria in una posizione
4 deteriore a causa dell'illegittimo disconoscimento, da parte dell'amministrazione, dei servizi prestati quale assistente agli alunni disabili.
Il relativo importo può essere quantificato, tenuto conto della retribuzione tabellare richiamata in ricorso, sulla quale non vi è contestazione, e della durata dei contratti, e dedotto a titolo di aliunde perceptum quanto percepito per l'attività di collaborazione espletata come O.S.A. nell'a.s. 2018/19
(come da documentazione allegata alle note autorizzate e relativo ricalcolo), in € 37.151,27, alla cui corresponsione va condannata l'amministrazione resistente, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
Ancora, dal momento che la prestazione del suddetto servizio quale collaboratore scolastico avrebbe dato luogo alla maturazione di 0,50 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni ai fini del successivo aggiornamento delle graduatorie relative al medesimo profilo, va dichiarato il diritto della parte ricorrente all'attribuzione, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, di complessivi 12,5 punti (0,50 punti*27 mesi – decurtati i due mesi di lavoro come O.S.A. nell'a.s.
2018/19).
Ricorrono eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite, tenuto conto del fatto che, al momento della decisione del primo giudizio, il danno lamentato si era già verificato, e che la parte non ha allegato alcuna apprezzabile ragione che giustificasse il frazionamento delle domande, essendo le deduzioni in ordine a una presunta impossibilità di avanzare una richiesta di accesso agli atti del tutto inconsistenti. Ed invero, gli aa.ss. 2018/19 e 2019/20 erano, al momento dell'introduzione del giudizio (9/11/2020), già conclusi;
quanto all'a.s. 2020/21, il danno si è verificato prima che la causa passasse in decisione, e avrebbe potuto, pertanto, essere fatto valere in quella sede, in applicazione del principio per cui “In tema di risarcimento dei danni, il principio generale della immodificabilità della domanda originariamente proposta è derogabile soltanto in tre ipotesi: nel caso di riduzione della domanda (riduzione della somma originariamente richiesta), nel caso di danni incrementali (quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l'identità del fatto generatore) e nel caso di fatti sopravvenuti, quando l'attore deduca che, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati ulteriori danni, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo” (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 25631 del 15/10/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 2533 del 26/01/2024).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, condanna l'amministrazione resistente al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 37.151,27, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo, nonché al riconoscimento di 12,5 punti utili ai fini della valutazione dei titoli di servizio nell'ambito dei successivi aggiornamenti della III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il profilo di collaboratore scolastico;
2) compensa le spese.
Benevento, 14 ottobre 2025.
Il Giudice
EC LA IL IN
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa EC LA IL IN,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2637 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: risarcimento del danno per mancato riconoscimento del punteggio per il servizio prestato in qualità di Operatore Socio-Assistenziale,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Vincenzina Salvatore, presso il cui indirizzo pec elettivamente domicilia, Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
[...] distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli, via Diaz 11, elettivamente domiciliano,
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 14/06/2024 la ricorrente ha esposto:
- di essere una collaboratrice scolastica in servizio presso l'I.C. Benedetto Croce di Flumeri (AV), attualmente inserita nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA della provincia di Avellino;
- che dall'a.s. 2003/2004 all'a.s. 2013/2014 aveva prestato servizio in qualità di “Operatore Socio- Assistenziale” (O.S.A.) alle dipendenze delle istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado per svolgere attività qualificata di assistenza all'handicap;
- che il 28/10/2017 aveva presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Avellino per il profilo di assistente amministrativo (AA) e di collaboratore scolastico (CS), e che vi era stata inserita senza il riconoscimento del punteggio per il servizio svolto come O.S.A.;
- che aveva, pertanto, adìto il Tribunale di Benevento con ricorso n.r.g. 3953/2020, chiedendo l'accertamento del proprio diritto all'attribuzione del suddetto punteggio, come richiesto nella domanda di inserimento nella terza fascia del personale ATA triennio 2017/2020;
- che il giudizio si era concluso con sentenza n. 775/2021 del 14/06/2021, passata in giudicato, con cui il giudice aveva accolto il ricorso e dichiarato “il diritto della ricorrente all'attribuzione, per i
1 periodi di servizio prestati in qualità di O.S.A. dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2013/14, di 8,70 punti per il profilo di assistente amministrativo e di 13,05 punti per il profilo di collaboratore scolastico”;
- che, a causa dell'illegittimo comportamento dell'amministrazione, aveva subito un rilevante danno, essendo rimasta priva di occupazione per tutto il triennio 2018/2021, laddove, qualora le fosse stato riconosciuto il punteggio corretto, avrebbe certamente lavorato, dal momento che erano stati stipulati contratti di supplenza con aspiranti in possesso di un punteggio inferiore;
- che aveva più volte invitato l'amministrazione a rivedere le proprie illegittime determinazioni e a riconoscerle il servizio svolto, senza esito.
Fatte queste premesse, ha convenuto in giudizio il al fine di sentire: “previo Controparte_1 accertamento dell'illegittimità della condotta serbata dall'amministrazione scolastica:
- condannare le amministrazioni intimate, ciascuna per la propria competenza, al risarcimento del danno in relazione ai contratti siglati da personale ATA con punteggio inferiore a quello del ricorrente, avuto riguardo – quale criterio di quantificazione – alle retribuzioni che parte ricorrente avrebbe dovuto percepire pari a € 38.111,27 netti;
ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia e/o determinata dal CTU, alla cui nomina, sin d'ora, non ci si oppone;
- condannare le amministrazioni intimate, ciascuna per la propria competenza, al riconoscimento del maggior punteggio, pari ad un incremento di 13,50 punti per il periodo di servizio illegittimamente negato;
- condannare le amministrazioni intimate alle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Si è ritualmente costituito il , eccependo preliminarmente la violazione del giudicato e la CP_1 prescrizione quinquennale della pretesa azionata e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con sentenza n. 775/2021 del 14/06/2021 (passata in giudicato come da attestazione agli atti) il
Tribunale di Benevento – sezione lavoro ha dichiarato il diritto della ricorrente all'attribuzione, nell'ambito della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA della provincia di Avellino, di 8,70 punti per il profilo di assistente amministrativo e di 13,05 punti per il profilo di collaboratore scolastico, in relazione al pregresso servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2013/14 in qualità di O.S.A., come da lei richiesto in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2017-2020.
Nell'odierno giudizio l'istante agisce per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno, sul presupposto che l'illegittima condotta dell'amministrazione le abbia precluso, negli aa.ss. 2018/19,
2019/20 e 2020/21, di accedere a incarichi di supplenza.
Il ha, innanzitutto, eccepito la violazione del giudicato, deducendo che la domanda CP_1 risarcitoria, attenendo in parte a fatti già verificatisi prima dell'introduzione del giudizio, e in parte a fatti verificatisi mentre il giudizio era in corso e prima della sua definizione, avrebbe dovuto essere introdotta in quella sede.
Come è noto, il giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti entro i limiti oggettivi segnati dai suoi elementi costitutivi rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi) e dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro tali limiti, il giudizio copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di
2 situazioni nuove, verificatisi dopo la formazione del giudicato o quantomeno non deducibili nel giudizio in cui il giudicato si è formato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17078 del 03/08/2007).
In tema di limiti oggettivi del giudicato sostanziale esterno, infatti, dopo l'iniziale prevalere in giurisprudenza di un orientamento più restrittivo (Cass. 15.2.1963 n. 329, Cass.
5.5.1965 n. 810), si sono venuti affermando criteri meno restrittivi, in forza dei quali è stata privilegiata la necessità, avvertita dagli operatori, di evitare accertamenti incompatibili con quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato;
e ciò anche al fine di tutelare la posizione della parte vittoriosa in giudizio, la quale ha diritto alla stabilità della pronuncia. Ed è per la salvaguardia di tali esigenze che la giurisprudenza ha in definitiva finito per far assumere il ruolo di un principio generale a quello per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, intendendo per “deducibile” non certamente la domanda o eccezione che si diversifica per diversità di causa petendi, ma soltanto le ragioni giuridiche a sostegno della domanda, comprese nella sfera logico-giuridica della domanda stessa (e quindi della decisione), ragioni che nel corso del giudizio possono anche essere dedotte in via di azione o di eccezione. Trattasi di ragioni diverse da quelle fatte valere che non incidono sulla causa petendi, ed anzi operano nell'ambito della causa petendi posta a fondamento dell'azione. Nella regolamentazione del giudicato deve prevalere infatti l'interesse di natura pubblicistica alla intangibilità della statuizione giudiziaria, la quale è certamente messa in pericolo ove si allarghi, per la parte, la possibilità dell'esperimento di successive azioni giudiziarie per motivi diversi. E ciò perché il diritto deve perseguire la finalità primaria di rendere indiscutibile l'accertamento giudiziario in relazione al bene dedotto in causa (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11974 del 18/12/1990).
Il principio, costantemente ribadito dalla S.C., secondo cui “il giudicato copre il «dedotto ed il deducibile» sta a significare che il vincolo del giudicato esclude che, successivamente al suo formarsi, possano esser fatte valere ragioni in fatto o in diritto che potrebbero rimettere in discussione la statuizione contenuta nella sentenza, quantunque non fatte valere ed esaminate in precedenza nel processo. In virtù del principio, l'efficacia del giudicato si estende non solo a quanto dedotto dalle parti (c.d. giudicato esplicito) ma anche a quanto da esse non dedotto (c.d. giudicato implicito), qualora le ragioni non dedotte siano logicamente implicate dalla pronuncia: perciò è precluso alle parti la proposizione, in un successivo giudizio, di qualsivoglia domanda o eccezione avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato (tra le tante a mero titolo di esempio
Cass. 14 novembre 2000, n. 14747; Cass. 9 gennaio 2004, n. 112; Cass. 28 ottobre 2011, n. 22520;
Cass. 4 marzo 2020, n. 6091). Il giudicato si misura cioè in relazione al diritto accertato;
l'ambito di operatività del giudicato è in altri termini correlato all'oggetto del processo, nel senso che tutto ciò che rientra nel perimetro di questo è da essa colpito: in tal senso viene ripetuto che il giudicato sostanziale copre non soltanto l'esistenza del diritto azionato, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, sebbene non dedotti, mentre non si estende, oltre che ai fatti successivi al giudicato, a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi
(Cass. 24 novembre 2000, n. 15178; Cass. 13 febbraio 2002, n. 2083; Cass. 24 marzo 2006, n. 6628;
Cass. 19 luglio 2006, n. 16540; Cass. 11 maggio 2010, n. 11360), fermo ovviamente il requisito dell'identità delle personae. Insomma, il giudicato si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione, ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico, oltre che funzionale, per l'emanazione della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, sempre che l'azione in esso dispiegata abbia identici elementi costitutivi (Cass. 20 aprile 2007, n. 9486). Val quanto dire che, almeno tendenzialmente, il giudicato dispiega il suo effetto in un successivo giudizio
3 contraddistinto dai medesimi elementi identificativi, personae, causa petendi e petitum, sia pure avendo riguardo non al dato della mera coincidenza esteriore di tali elementi, bensì al criterio del c.d. petitum sostanziale (v. sul tema Cass., Sez. Un., 23 marzo 2019, n. 11161)” (così, da ultimo, Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 33021 del 09/11/2022).
Come statuito da consolidata giurisprudenza, quindi, “L'autorità del giudicato non è di ostacolo all'allegazione ed alla cognizione di nuovi e posteriori eventi i quali incidano sul modo di essere del diritto deciso, ma impedisce il riesame o la deduzione di questioni anteriori ad esso, tendenti ad una nuova decisione della controversia già risolta con provvedimento definitivo, a nulla rilevando che questi ultimi non fossero conosciuti dalle parti al tempo del primo processo” (così Cassazione civile, sez. lav., 21/12/2010, n. 25862, Cassazione civile, sez. III, 06/07/2009, n. 15807).
Orbene, la domanda azionata nel presente giudizio ha causa petendi e petitum differenti dal primo ricorso, che riguardava esclusivamente l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio e alla rettifica delle graduatorie.
Essa ha, infatti, ad oggetto il risarcimento del danno – non richiesto nel primo giudizio – e si fonda, secondo la prospettazione di parte ricorrente, sull'illegittimità della mancata attribuzione del servizio prestato come O.S.A., accertata con sentenza passata in giudicato, e sull'esistenza di un pregiudizio ad esso causalmente connesso, concretizzatosi nella collocazione in graduatoria in posizione deteriore e quindi nella mancata chiamata per la stipulazione di contratti a tempo determinato nel triennio 2018-
2021.
Non vi è pertanto alcuna violazione del principio del ne bis in idem, non profilandosi, peraltro, nemmeno il rischio di un contrasto fra giudicati – che di detto principio è la ragione fondativa –, dal momento che la domanda risarcitoria non rimette in discussione l'accertamento contenuto in sentenza bensì ne è diretta conseguenza, e che, non essendo stata in alcun modo prospettata, non è stata oggetto di esame nel precedente giudizio.
Venendo al merito, la sussistenza del diritto dell'istante al riconoscimento, nell'ambito dell'aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto valide per il triennio
2017-2020 (poi prorogate) indetto con D.M. 640/2017, di 8,70 punti per il profilo di assistente amministrativo e 13,05 punti per il profilo di collaboratore scolastico è stata accertata con sentenza passata in giudicato.
La ricorrente deduce che, se fosse stata inserita nella graduatoria con il punteggio effettivamente spettante e riconosciutole a seguito della sentenza (pari a 20,97), avrebbe certamente lavorato, negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per i periodi analiticamente indicati in ricorso. Infatti, erano stati affidati incarichi a personale con punteggi inferiori.
Trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale, validamente interrotto dalla diffida a mezzo pec del 20/05/2023 (doc. 14 ricorso) e poi dalla notifica del ricorso introduttivo.
La ricorrente ha assolto all'onere di provare che, se l'amministrazione le avesse assegnato il punteggio effettivamente spettante, sarebbe stata destinataria – se non con certezza, con elevatissimo grado di probabilità – di contratti a termine a tempo pieno dal 18/09/2018 al 30/06/2019, dal
3/10/2019 al 30/06/2020 e dal 24/09/2020 al 30/06/2021. È infatti documentato che le supplenze sono state conferite a personale con punteggio inferiore a 20,97.
Ha pertanto diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che può essere commisurato alle retribuzioni che avrebbe percepito qualora non fosse stata collocata in graduatoria in una posizione
4 deteriore a causa dell'illegittimo disconoscimento, da parte dell'amministrazione, dei servizi prestati quale assistente agli alunni disabili.
Il relativo importo può essere quantificato, tenuto conto della retribuzione tabellare richiamata in ricorso, sulla quale non vi è contestazione, e della durata dei contratti, e dedotto a titolo di aliunde perceptum quanto percepito per l'attività di collaborazione espletata come O.S.A. nell'a.s. 2018/19
(come da documentazione allegata alle note autorizzate e relativo ricalcolo), in € 37.151,27, alla cui corresponsione va condannata l'amministrazione resistente, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
Ancora, dal momento che la prestazione del suddetto servizio quale collaboratore scolastico avrebbe dato luogo alla maturazione di 0,50 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni ai fini del successivo aggiornamento delle graduatorie relative al medesimo profilo, va dichiarato il diritto della parte ricorrente all'attribuzione, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, di complessivi 12,5 punti (0,50 punti*27 mesi – decurtati i due mesi di lavoro come O.S.A. nell'a.s.
2018/19).
Ricorrono eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite, tenuto conto del fatto che, al momento della decisione del primo giudizio, il danno lamentato si era già verificato, e che la parte non ha allegato alcuna apprezzabile ragione che giustificasse il frazionamento delle domande, essendo le deduzioni in ordine a una presunta impossibilità di avanzare una richiesta di accesso agli atti del tutto inconsistenti. Ed invero, gli aa.ss. 2018/19 e 2019/20 erano, al momento dell'introduzione del giudizio (9/11/2020), già conclusi;
quanto all'a.s. 2020/21, il danno si è verificato prima che la causa passasse in decisione, e avrebbe potuto, pertanto, essere fatto valere in quella sede, in applicazione del principio per cui “In tema di risarcimento dei danni, il principio generale della immodificabilità della domanda originariamente proposta è derogabile soltanto in tre ipotesi: nel caso di riduzione della domanda (riduzione della somma originariamente richiesta), nel caso di danni incrementali (quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l'identità del fatto generatore) e nel caso di fatti sopravvenuti, quando l'attore deduca che, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati ulteriori danni, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo” (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 25631 del 15/10/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 2533 del 26/01/2024).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, condanna l'amministrazione resistente al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 37.151,27, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo, nonché al riconoscimento di 12,5 punti utili ai fini della valutazione dei titoli di servizio nell'ambito dei successivi aggiornamenti della III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il profilo di collaboratore scolastico;
2) compensa le spese.
Benevento, 14 ottobre 2025.
Il Giudice
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