TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 6568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6568 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa RA MA PU
All'esito dell'udienza del 27/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 35167 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. FONTI MASSIMILIANO
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATP
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.09.2024 la ricorrente, premesso di aver presentato, in data 05.07.2023, domanda amministrativa di aggravamento per vedersi riconosciuti i benefici di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 e art. 3 co. 3 L. n. 104/1992; rilevato altresì di aver esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento dei suddetti benefici;
tempestivamente contestate le conclusioni rese dal CTU che in tale giudizio aveva confermato il giudizio reso dalla competente Commissione;
ha convenuto in giudizio l' chiedendo a questo Giudice CP_1
l'accertamento del suo diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento nonché per vedersi riconosciuto lo status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. n.
104/1992.
1 Costituitosi in giudizio, l' ha resistito al ricorso, eccependo preliminarmente CP_1
l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda e, nel merito, chiedendone il rigetto in quanto infondata.
Ritenuta la tempestività nonché l'ammissibilità dell'opposizione è stato disposto il rinnovo della CTU medico-legale.
La domanda è parzialmente fondata.
Il nominato Consulente, dott. ha descritto le patologie da cui risulta Persona_1 affetta la ricorrente, ed indicata la percentuale ascrivibile alle singole patologie e quella complessiva pari al 91%, ha sottolineato come le stesse non hanno comportato la perdita della capacità di gestire e compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, così per come richiesto dall'art. 1 L. n. 18/1980. Inoltre, il CTU ha specificato che, non solo “risulta conservata la capacità di programmarsi e autodefinirsi nel corso della giornata e di reagire di fronte alle situazioni, anche le più comuni, che si presentano nella vita di tutti i giorni” ma altresì che, dal complessivo quadro clinico, non emerge alcun “difetto di autosufficienza talmente grave da comportare per il soggetto una situazione di potenziale pericolo (in ragione di una incombente e concreta possibilità di caduta) ovvero di forte disagio a causa della difficoltà eccessiva nel compiere gli atti della vita quotidiana ovvero da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo)”.
Per quel che concerne, invece, il quesito volto al riconoscimento dello status di portatore di handicap, il CTU ha riscontrato che il quadro patologico accertato in capo alla ricorrente presenta le caratteristiche previste dall'art. 3 co. 3 L. n. 104/1992, considerato che la minorazione accertata ne ha ridotto l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella relazionale.
Quanto alla decorrenza il CTU ha ritenuto che, sulla base dei dati documentali prodotti, è possibile far risalire tale riconoscimento dal mese di gennaio 2025.
Considerati gli esiti complessivi ed il limitato accoglimento della domanda, le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio si compensano integralmente tra le parti.
Le spese di consulenza devono essere poste definitivamente a carico dell' e CP_1
vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto.
P.Q.M.
2 1) accerta e dichiara che non sussistono in capo alla ricorrente le condizioni di cui all'art. 1
L. n. 18/1980;
2) accerta e dichiara che la parte ricorrente presenta i requisiti medico legali di cui all'art. 3 co. 3 L. n. 104/1992 a decorrere da gennaio 2025;
3) le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono poste definitivamente in capo all' e CP_1
quelle del giudizio di opposizione si liquidano come da separato decreto.
Roma, 6.6.2025
Il Giudice
RA MA PU
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP Claudia Candi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa RA MA PU
All'esito dell'udienza del 27/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 35167 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. FONTI MASSIMILIANO
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATP
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.09.2024 la ricorrente, premesso di aver presentato, in data 05.07.2023, domanda amministrativa di aggravamento per vedersi riconosciuti i benefici di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 e art. 3 co. 3 L. n. 104/1992; rilevato altresì di aver esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento dei suddetti benefici;
tempestivamente contestate le conclusioni rese dal CTU che in tale giudizio aveva confermato il giudizio reso dalla competente Commissione;
ha convenuto in giudizio l' chiedendo a questo Giudice CP_1
l'accertamento del suo diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento nonché per vedersi riconosciuto lo status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. n.
104/1992.
1 Costituitosi in giudizio, l' ha resistito al ricorso, eccependo preliminarmente CP_1
l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda e, nel merito, chiedendone il rigetto in quanto infondata.
Ritenuta la tempestività nonché l'ammissibilità dell'opposizione è stato disposto il rinnovo della CTU medico-legale.
La domanda è parzialmente fondata.
Il nominato Consulente, dott. ha descritto le patologie da cui risulta Persona_1 affetta la ricorrente, ed indicata la percentuale ascrivibile alle singole patologie e quella complessiva pari al 91%, ha sottolineato come le stesse non hanno comportato la perdita della capacità di gestire e compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, così per come richiesto dall'art. 1 L. n. 18/1980. Inoltre, il CTU ha specificato che, non solo “risulta conservata la capacità di programmarsi e autodefinirsi nel corso della giornata e di reagire di fronte alle situazioni, anche le più comuni, che si presentano nella vita di tutti i giorni” ma altresì che, dal complessivo quadro clinico, non emerge alcun “difetto di autosufficienza talmente grave da comportare per il soggetto una situazione di potenziale pericolo (in ragione di una incombente e concreta possibilità di caduta) ovvero di forte disagio a causa della difficoltà eccessiva nel compiere gli atti della vita quotidiana ovvero da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo)”.
Per quel che concerne, invece, il quesito volto al riconoscimento dello status di portatore di handicap, il CTU ha riscontrato che il quadro patologico accertato in capo alla ricorrente presenta le caratteristiche previste dall'art. 3 co. 3 L. n. 104/1992, considerato che la minorazione accertata ne ha ridotto l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella relazionale.
Quanto alla decorrenza il CTU ha ritenuto che, sulla base dei dati documentali prodotti, è possibile far risalire tale riconoscimento dal mese di gennaio 2025.
Considerati gli esiti complessivi ed il limitato accoglimento della domanda, le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio si compensano integralmente tra le parti.
Le spese di consulenza devono essere poste definitivamente a carico dell' e CP_1
vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto.
P.Q.M.
2 1) accerta e dichiara che non sussistono in capo alla ricorrente le condizioni di cui all'art. 1
L. n. 18/1980;
2) accerta e dichiara che la parte ricorrente presenta i requisiti medico legali di cui all'art. 3 co. 3 L. n. 104/1992 a decorrere da gennaio 2025;
3) le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono poste definitivamente in capo all' e CP_1
quelle del giudizio di opposizione si liquidano come da separato decreto.
Roma, 6.6.2025
Il Giudice
RA MA PU
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP Claudia Candi
3